Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 11 del 22-1-2003.htm
Sentenza Corte Costituzionale 20-22 novembre 2002 n. 467. Indennità mensile di frequenza ai minori che frequentano l’asilo nido.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 22
Gennaio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale Medico
legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 11
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Sentenza Corte Costituzionale 20-22 novembre 2002 n. 467. Indennità
mensile di frequenza ai minori che frequentano l’asilo nido.
SOMMARIO
:
Premessa - Motivazioni della decisione della Corte Costituzionale -
Disposizioni attuative.
Premessa –
Nel
corso di un giudizio promosso contro l’INPS, il Tribunale di Torino ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
2, 3 e 38 della Costituzione, dell’art.1, comma 3, della legge 11 ottobre
1990 n. 289 ( Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di
cui alla legge 21 novembre 1988 n. 508 recante norme integrative in materia
di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi )
nella parte in cui non estende l’indennità mensile di frequenza ai minori che
frequentano l’asilo nido.
L’articolo
di legge sopra citato prevede, infatti, la concessione dell’indennità di
frequenza per i minori nei cui confronti siano state accertate difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (comma 1 ),
subordinandola alla frequenza di centri specializzati nel trattamento
terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di
handicap ( comma 2 ) oppure alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado,
a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione e di addestramento
professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (comma 3 ).
La
questione di legittimità costituzionale è stata posta con riferimento al
comma 3 dell’articolo di legge richiamato nella parte in cui non estende la
provvidenza economica anche ai minori invalidi che frequentano l’asilo nido.
Tale
mancata estensione è in contrasto, secondo il Tribunale di Torino, con i
principi di solidarietà, eguaglianza, ragionevolezza ed effettività della
assistenza sociale posti dai richiamati artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
Motivazioni della decisione della
Corte Costituzionale
Con
sentenza 20 – 22 novembre 2002 n. 467, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale,
1^ serie, del 27/11/2002 n.47, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 11/10/1990 n. 289 nella
parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa
anche ai minori che frequentano l’asilo nido.
La
Corte ritiene che il servizio fornito dall’asilo nido non si riduca ad una
funzione di sostegno alle famiglie di
mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprenda
finalità formative in quanto rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità
cognitive, affettive e relazionali del bambino.
Gli
asili nido sono, infatti, riconosciuti come “ strutture dirette a garantire
la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età
compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i
genitori “ ( art. 70 della legge 28/12/2001 n.448 – legge finanziaria per il
2002 ).
La
funzione di favorire lo sviluppo della personalità del bambino assume dunque
una caratterizzazione particolare rispetto ai bambini di età inferiore a tre
anni con difficoltà a socializzare.
Tanto
è vero che il legislatore ha, a tal fine, ritenuto di dover garantire al
bambino da 0 a 3 anni handicappato l’inserimento negli asili nido ( art.12,
1° comma, della legge 5/2/1992 n.104 ).
Disposizioni attuative
In
considerazione di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale
in oggetto, l’indennità di frequenza, di cui alla legge n.289/1990 spetta
anche ai minori, fino a tre anni, che frequentano l’asilo nido, previa
presentazione di domanda corredata da certificato di frequenza all’asilo
nido.
IL DIRETTORE GENERALE f. f.
PRAUSCELLO