900206
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA 627
Circolare n. 117
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Riconoscibilita' del rapporto di lavoro subordinato tra
Societa' e soci di Societa' in genere e conseguente loro
assoggettabilita' alle assicurazioni sociali.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA 627
Roma, 21 giugno 1983
Circolare n. 117 Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Riconoscibilita' del rapporto di lavoro subordinato tra
Societa' e soci di Societa' in genere e conseguente loro
assoggettabilita' alle assicurazioni sociali.
A seguito dell'esame di numerosi ricorsi da parte del
C.S.F.P.L.D., si e' andata formando una considerevole casistica in
merito alla problematica relativa all'esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato tra societa' e soci delle societa' in genere ed in
particolare tra societa' ed Amministratori, Presidenti, Consiglieri
Delegati per cui si reputa opportuno rendere noto i criteri di massima
emersi, cui le Sedi potranno attenersi per la trattazione delle varie
fattispecie, che si dovessero verificare.
1) Riconoscibilita' del rapporto di lavoro subordinato tra Societa' e
soci delle Societa' in genere e conseguente loro assoggettabilita'
agli obblighi assicurativi.
In teoria la possibilita' che fra societa' e soci si instaurino
rapporti di lavoro subordinato distinti da quello societario viene
generalmente ammessa.
In linea pratica, pero', affinche' possa configurarsi l'esistenza
di un rapporto di lavoro subordinato di un socio alle dipendenza della
societa', di cui e' socio, dovranno sussistere effettivamente, ed
essere idoneamente provate, tutte le condizioni necessarie ai fini di
una tale configurabilita'.
In particolare, dovra' essere dimostrata la ricorrenza di tutti i
requisiti tipici del rapporto di lavoro subordinato (prestazione,
retribuzione, subordinazione, mancanza di rischio, ecc.).
In primo luogo, la prestazione da parte del socio di attivita'
lavorativa per la societa' deve essere diversa da quella che svolge
eventualmente come socio ed esplicata sotto le effettive direttive
della societa' stessa (e quindi sotto le direttive del socio o dei
soci che ne hanno l'amministrazione e la direzione); inoltre la
corresponsione della correlativa retribuzione, quale compenso della
attivita' lavorativa prestata, deve essere distinta dalla quota di
partecipazione agli utili della societa'.
Specifico rilievo assumono al riguardo le modalita' e le carat-
teristiche del sistema di pagamento degli emolumenti in questione al
fine di accertare se le stesse corrispondono a quelle osservate per il
restante personale dipendente ed, infine, il regime fiscale al quale
vengono sottoposte le remunerazioni per verificarne l'eventuale
difformita' rispetto a quello applicato nei confronti della generali-
ta' dei lavoratori subordinati.
In questo quadro e' evidente, in particolare nelle societa' a
base personale (Soc. in nome collettivo, Soc. in accomandita semplice)
non aventi personalita' giuridica e in cui tutti i soci (i soli soci
accomandatari nella soc. in acc. sempl.) sono amministratori e ri-
spondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali (i
soli soci accomandatari nelle Soc. in acc. sempl.) come sia estrema-
mente difficile configurare il rapporto di lavoro subordinato.
I soci della societa' in nome collettivo, infatti, si identifi-
cano nella societa' la cui organizzazione di attivita' e' strettamente
connessa all'apporto di capitale e di lavoro conferito da ciascun
socio. Essi partecipano in solido al rischio e, ove svolgano attivita'
lavorativa in favore delle societa', percepiscono un compenso che non
rappresenta il corrispettivo del lavoro svolto, bensi' una quota degli
utili sociali.
Lo stesso dicasi delle societa' in accomandita semplice per i
soci accomandatari, i quali hanno di diritto una posizione preminente
in tale tipo di societa' come nello svolgimento e nella direzione
della sua attivita'.
A maggior ragione le considerazioni precedenti valgono per i soci
del piu' elementare tipo di societa' e cioe' la societa' semplice
nella quale non e' normalmente possibile il cumulo nella stessa
persona della qualita' di socio e di quella di lavoratore subordinato
dipendente della medesima per la mancanza di personalita' giuridica
della societa' e per la normale partecipazione di ogni socio all'am-
ministrazione della societa' stessa.
2) Riconoscibilita' del rapporto di lavoro subordinato per gli
Amministratori, in genere, di societa'.
Tenendo presente quanto detto in precedenza, per tutte le
Societa' sia a base personale (Soc. in Coll., Soc. in acc. Semp., Soc.
semplice) che a base di capitali (Soc. per az., Soc. in acc. per az.,
Soc. a.r.l.), la dottrina e la giurisprudenza originariamente, par-
tendo dal presupposto che un amministratore di societa', come organo
attivo di essa, non puo' divenire subordinato di se' medesimo, esclu-
devano senz'altro ogni possibilita' di cumulo tra i due status.
Successivamente pero' la nagistratura, negando che possa sussi-
stere in astratto un'assoluta impossibilita' al cumulo delle due
posizioni di amministratore e di lavoratore subordinato, ha ritenuto
possibile in alcuni casi che un amministratore di societa' possa
assumere la qualita' di dipendente della stessa, a condizione benin-
teso che concorrano i requisiti del rapporto di lavoro subordinato,
ben distinti da quelli del rapporto societario. Cosa che puo' avvenire
ogni qual volta l'amministratore, nello svolgimento della sua attivi-
ta' lavorativa, sia assoggettato al controllo ed al potere d'impero
degli altri organi della societa'. Fattispecie che puo' verificarsi ad
esempio, nel caso di lavoratori che vengono chiamati a far parte dei
Consigli di Amministrazione o dei Collegi sindacali della societa'
presso cui lavorano.
Pertanto l'eventuale riconoscimento dell'esistenza effettiva di
di un rapporto di lavoro subordinato va fatto caso per caso, verifi-
cando la presenza di tutti i requisiti necessari e propri del rapporto
di lavoro stesso, sulla base degli elementi concernenti:
a) la percezione di una retribuzione di misura predeterminata il
cui pagamento avvenga mediante uno dei sistemi previsti dalle norme in
vigore per i lavoratori subordinati e della quale sia previsto l'as-
soggettamento al regime fiscale applicato alla generalita' dei lavo-
ratori dipendenti;
b) l'esistenza certa ed effettiva di controllo e di direzione da
parte di altri organi sulla attivita' lavorativa del socio dipendente;
c) le origini del rapporto di amministrazione in capo all'inte-
ressato, anche in relazione ai poteri attribuitigli dallo statuto o
dall'atto costitutivo, o dagli altri organi sociali che lo abbiano
chiamato alla carica.
3) Riconoscibilita' del rapporto di lavoro subordinato per i
Presidenti, gli Amministratori unici ed i Consiglieri delegati di
societa'. (esclusi gli Enti Cooperativistici).
Diversa dalle precedenti ipotesi di Amministratore e', infine, il
caso di socio che rivesta una carica amministrativa tale da escludere
ogni possibilita' di subordinazione rispetto agli altri.
Questo e' il caso del Presidente, dell'Amministratore Unico e del
Consigliere Delegato.
Quando questi infatti esprimono da soli la volonta' dell'Ente
sociale, cone anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina,
in veste di lavoratori essi verrebbero ad essere subordinati di se
stessi, cosa che non e' giuridicamente possibile.
Per essi pertanto, in linea di massima, e' da escludere ogni
riconoscibilita' di rapporto di lavoro subordinato e della conseguente
assoggettabilita' agli obblighi assicurativi.
4) Riconoscibilita' del rapporto di lavoro per i Presidenti di Enti
Cooperativistici.
Fa eccezione a quanto sopra detto, la carica di Presidente delle
Societa' Cooperative.
Per espresse disposizioni di legge di cui all'art. 2 del R.D. 28
agosto 1924, n. 1422, all'art. 2 R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, ed
all'art. 1 del T.U. sugli Assegni Familiari n. 797/55 e successive
modifiche, confermate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto
previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori
soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la
loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi),vengono
riconosciuti come prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di
terzi, i soci di societa' e di enti in genere cooperativi anche di
fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e degli
stessi enti.
Tale qualita' di lavoratore subordinato e' stata sempre ricono-
sciuta dall'Istituto sulla base di direttive ministeriali, oltre ai
soci addetti ad attivita' amministrativa, anche ai Presidenti di
Cooperative la cui nomina non abbia comportato concreta e sostanziale
modificazione alla loro originaria posizione di lavoratori, sia pe
quanto attiene alla normale attivita' prestata per conto delle Coope-
rative, da esse rappresentate, sia per quanto riguarda il trattamento
economico e la ripartizione degli utili, che non devono diffenziarsi
da quelli degli altri soci.
Sulla base del verificarsi delle condizioni sopraddette, per-
tanto, ai Presidenti di tali Enti Cooperativistici viene riconosciuta
la qualita' di lavoratore subordinato soggetto agli obblighi assicu-
rativi.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI