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900206
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA 627
Circolare n. 117
Ai Dirigenti centrali e periferici
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Riconoscibilita' del rapporto di lavoro subordinato tra
Societa' e soci di Societa' in genere e conseguente loro
assoggettabilita' alle assicurazioni sociali.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA 627
Roma, 21 giugno 1983
Circolare n. 117               Ai Dirigenti centrali e periferici
                                    e, per conoscenza,
                               Ai Consiglieri di amministrazione
                               Ai Presidenti dei Comitati regionali
                               Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Riconoscibilita' del rapporto di lavoro subordinato tra
         Societa' e soci di Societa' in genere e conseguente loro
         assoggettabilita' alle assicurazioni sociali.
     A  seguito  dell'esame  di  numerosi   ricorsi   da   parte   del
C.S.F.P.L.D.,  si  e'  andata  formando una considerevole casistica in
merito alla problematica relativa  all'esistenza  di  un  rapporto  di
lavoro  subordinato tra societa' e soci delle societa' in genere ed in
particolare tra societa' ed  Amministratori,  Presidenti,  Consiglieri
Delegati per cui si reputa opportuno rendere noto i criteri di massima
emersi, cui le Sedi potranno attenersi per la trattazione delle  varie
fattispecie, che si dovessero verificare.
1) Riconoscibilita' del rapporto di lavoro subordinato tra Societa' e
   soci delle Societa' in genere e conseguente loro assoggettabilita'
   agli obblighi assicurativi.
     In  teoria  la possibilita' che fra societa' e soci si instaurino
rapporti di lavoro subordinato distinti  da  quello  societario  viene
generalmente ammessa.
     In linea pratica, pero', affinche' possa configurarsi l'esistenza
di un rapporto di lavoro subordinato di un socio alle dipendenza della
societa', di cui e'  socio,  dovranno  sussistere  effettivamente,  ed
essere  idoneamente provate, tutte le condizioni necessarie ai fini di
una tale configurabilita'.
     In particolare, dovra' essere dimostrata la ricorrenza di tutti i
requisiti tipici del  rapporto  di  lavoro  subordinato  (prestazione,
retribuzione, subordinazione, mancanza di rischio, ecc.).
     In primo luogo, la prestazione da parte del  socio  di  attivita'
lavorativa  per  la  societa' deve essere diversa da quella che svolge
eventualmente come socio ed esplicata  sotto  le  effettive  direttive
della  societa'  stessa  (e  quindi sotto le direttive del socio o dei
soci che ne  hanno  l'amministrazione  e  la  direzione);  inoltre  la
corresponsione  della  correlativa  retribuzione, quale compenso della
attivita' lavorativa prestata, deve essere  distinta  dalla  quota  di
partecipazione agli utili della societa'.
     Specifico rilievo assumono al riguardo le modalita' e  le  carat-
teristiche  del  sistema di pagamento degli emolumenti in questione al
fine di accertare se le stesse corrispondono a quelle osservate per il
restante  personale  dipendente ed, infine, il regime fiscale al quale
vengono  sottoposte  le  remunerazioni  per  verificarne   l'eventuale
difformita'  rispetto a quello applicato nei confronti della generali-
ta' dei lavoratori subordinati.
     In questo quadro e' evidente, in  particolare  nelle  societa'  a
base personale (Soc. in nome collettivo, Soc. in accomandita semplice)
non aventi personalita' giuridica e in cui tutti i soci (i  soli  soci
accomandatari  nella  soc.  in  acc. sempl.) sono amministratori e ri-
spondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali  (i
soli  soci  accomandatari nelle Soc. in acc. sempl.) come sia estrema-
mente difficile configurare il rapporto di lavoro subordinato.
     I  soci  della societa' in nome collettivo, infatti, si identifi-
cano nella societa' la cui organizzazione di attivita' e' strettamente
connessa  all'apporto  di  capitale  e  di lavoro conferito da ciascun
socio. Essi partecipano in solido al rischio e, ove svolgano attivita'
lavorativa  in favore delle societa', percepiscono un compenso che non
rappresenta il corrispettivo del lavoro svolto, bensi' una quota degli
utili sociali.
     Lo stesso dicasi delle societa' in  accomandita  semplice  per  i
soci  accomandatari, i quali hanno di diritto una posizione preminente
in tale tipo di societa' come  nello  svolgimento  e  nella  direzione
della sua attivita'.
     A maggior ragione le considerazioni precedenti valgono per i soci
del  piu'  elementare  tipo  di  societa' e cioe' la societa' semplice
nella quale non  e'  normalmente  possibile  il  cumulo  nella  stessa
persona della qualita' di socio e di quella di lavoratore  subordinato
dipendente della medesima per la mancanza  di  personalita'  giuridica
della  societa'  e per la normale partecipazione di ogni socio all'am-
ministrazione della societa' stessa.
2) Riconoscibilita' del rapporto di lavoro subordinato per gli
   Amministratori, in genere, di societa'.
     Tenendo  presente  quanto  detto  in  precedenza,  per  tutte  le
Societa' sia a base personale (Soc. in Coll., Soc. in acc. Semp., Soc.
semplice)  che a base di capitali (Soc. per az., Soc. in acc. per az.,
Soc. a.r.l.), la dottrina e la  giurisprudenza  originariamente,  par-
tendo  dal  presupposto che un amministratore di societa', come organo
attivo di essa, non puo' divenire subordinato di se' medesimo,  esclu-
devano senz'altro ogni possibilita' di cumulo tra i due status.
     Successivamente pero' la nagistratura, negando che  possa  sussi-
stere  in  astratto  un'assoluta  impossibilita'  al  cumulo delle due
posizioni di amministratore e di lavoratore subordinato,  ha  ritenuto
possibile  in  alcuni  casi  che  un  amministratore di societa' possa
assumere la qualita' di dipendente della stessa, a  condizione  benin-
teso  che  concorrano  i requisiti del rapporto di lavoro subordinato,
ben distinti da quelli del rapporto societario. Cosa che puo' avvenire
ogni  qual volta l'amministratore, nello svolgimento della sua attivi-
ta' lavorativa, sia assoggettato al controllo ed  al  potere  d'impero
degli altri organi della societa'. Fattispecie che puo' verificarsi ad
esempio, nel caso di lavoratori che vengono chiamati a far  parte  dei
Consigli  di  Amministrazione  o  dei Collegi sindacali della societa'
presso cui lavorano.
     Pertanto  l'eventuale  riconoscimento dell'esistenza effettiva di
di un rapporto di lavoro subordinato va fatto caso per  caso,  verifi-
cando la presenza di tutti i requisiti necessari e propri del rapporto
di lavoro stesso, sulla base degli elementi concernenti:
     a) la percezione di una retribuzione di misura predeterminata  il
cui pagamento avvenga mediante uno dei sistemi previsti dalle norme in
vigore per i lavoratori subordinati e della quale sia  previsto  l'as-
soggettamento  al  regime fiscale applicato alla generalita' dei lavo-
ratori dipendenti;
     b)  l'esistenza certa ed effettiva di controllo e di direzione da
parte di altri organi sulla attivita' lavorativa del socio dipendente;
     c)  le  origini del rapporto di amministrazione in capo all'inte-
ressato, anche in relazione ai poteri attribuitigli  dallo  statuto  o
dall'atto  costitutivo,  o  dagli  altri organi sociali che lo abbiano
chiamato alla carica.
3) Riconoscibilita' del rapporto di lavoro subordinato per i
   Presidenti, gli Amministratori unici ed i Consiglieri delegati di
   societa'. (esclusi gli Enti Cooperativistici).
     Diversa dalle precedenti ipotesi di Amministratore e', infine, il
caso  di socio che rivesta una carica amministrativa tale da escludere
ogni possibilita' di subordinazione rispetto agli altri.
     Questo e' il caso del Presidente, dell'Amministratore Unico e del
Consigliere Delegato.
     Quando  questi  infatti  esprimono  da soli la volonta' dell'Ente
sociale, cone anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina,
in  veste  di  lavoratori  essi verrebbero ad essere subordinati di se
stessi, cosa che non e' giuridicamente possibile.
     Per  essi  pertanto,  in  linea  di massima, e' da escludere ogni
riconoscibilita' di rapporto di lavoro subordinato e della conseguente
assoggettabilita' agli obblighi assicurativi.
4) Riconoscibilita' del rapporto di lavoro per i Presidenti di Enti
   Cooperativistici.
     Fa eccezione a quanto sopra detto, la carica di Presidente  delle
Societa' Cooperative.
     Per espresse disposizioni di legge di cui all'art. 2 del R.D.  28
agosto  1924,  n.  1422,  all'art. 2 R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, ed
all'art. 1 del T.U. sugli Assegni Familiari  n.  797/55  e  successive
modifiche,  confermate  dal  D.P.R.  30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto
previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di  lavoratori
soci  di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la
loro attivita' per conto  delle  societa'  ed  enti  medesimi),vengono
riconosciuti  come prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di
terzi, i soci di societa' e di enti in  genere  cooperativi  anche  di
fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e degli
stessi enti.
     Tale  qualita'  di lavoratore subordinato e' stata sempre ricono-
sciuta dall'Istituto sulla base di direttive  ministeriali,  oltre  ai
soci  addetti  ad  attivita'  amministrativa,  anche  ai Presidenti di
Cooperative la cui nomina non abbia comportato concreta e  sostanziale
modificazione  alla  loro  originaria  posizione di lavoratori, sia pe
quanto attiene alla normale attivita' prestata per conto delle  Coope-
rative,  da esse rappresentate, sia per quanto riguarda il trattamento
economico e la ripartizione degli utili, che non  devono  diffenziarsi
da quelli degli altri soci.
     Sulla base del verificarsi  delle  condizioni  sopraddette,  per-
tanto,  ai Presidenti di tali Enti Cooperativistici viene riconosciuta
la qualita' di lavoratore subordinato soggetto agli  obblighi  assicu-
rativi.
                                          IL DIRETTORE GENERALE
                                                FASSARI