Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 119 del 8-10-2007.htm
Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127.
Direzione Centrale Prestazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 8 Ottobre 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
119
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2
luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto
2007, n.127.
SOMMARIO:
L’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n.127,
prevede, a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva
(cosiddetta 14.ma), in presenza di determinate condizioni di età e di
reddito, a favore dei titolari di uno
o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
1 - Premessa
Sul supplemento ordinario
n.182 alla Gazzetta Ufficiale n.190 del 17 agosto 2007 è stata pubblicata la
legge 3 agosto 2007, n.127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto
legge 2 luglio 2007, n.81, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria”.
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della
predetta legge prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una
somma aggiuntiva (cosiddetta 14.ma), in presenza di determinate condizioni
reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno
o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria (allegato 1).
Ai sensi del comma 1 del
citato articolo 5 tale somma aggiuntiva deve essere corrisposta, in unica
soluzione, per l’anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre
ovvero della tredicesima mensilità e, dall’anno 2008, in sede di erogazione
della mensilità di luglio ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno.
Resta ferma la disciplina
prevista dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000,
n.388, in materia di importo aggiuntivo.
Con la
presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, si forniscono ulteriori istruzioni per il
riconoscimento del diritto e per la determinazione della misura della somma
aggiuntiva prevista dalla normativa in argomento ad integrazione della prima
informativa alle strutture periferiche contenuta nel messaggio n. 22211
dell’11 settembre 2007.
2 –
Somma aggiuntiva
Come detto in premessa, il
comma 1 dell’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n.127, ha previsto, per i
soggetti ultrasessantaquattrenni titolari dei trattamenti pensionistici
indicati nella norma stessa, che non superino determinati limiti di reddito
personale, la corresponsione di una somma aggiuntiva.
L’importo della somma
aggiuntiva è determinato come indicato nella tabella A allegata alla legge
stessa in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione a
carico della quale è liquidato il trattamento principale (vedi successivo
punto 4).
Il
beneficio in argomento spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai
titolari di pensione a carico:
-
dell’assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
-
della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere;
-
delle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali;
-
della gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
-
del fondo di previdenza del clero secolare e dei
ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
-
delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative
dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di
previdenza obbligatoria.
Possono
aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste,
anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’articolo 1
della legge n.222 del 1984 ed i titolari di pensione in totalizzazione purché
almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.
Ai sensi del comma 4 della
legge in esame la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali
né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali,
con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro,
dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5
della legge stessa.
3 – Condizioni per il diritto: età e limiti di
reddito
Ai
sensi del comma 1 della norma in argomento sono destinatari della somma
aggiuntiva i pensionati di età pari o superiore ai 64 anni.
Il
beneficio spetta a condizione che il pensionato non possieda un reddito
complessivo individuale relativo all’anno stesso superiore a una volta e
mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2007 tale limite è
pari ed euro 8.504,73.
A norma del comma 2, in favore
dei soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite reddituale di cui
al comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale
incrementato della somma aggiuntiva di cui al medesimo comma 1, la somma
aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
Nell’allegato 2 vengono
riportati i limiti di reddito, valevoli per l’anno 2007, che consentono il
diritto alla somma aggiuntiva in misura intera o ridotta a seconda del
reddito personale posseduto.
4 – Misura della somma aggiuntiva
La
norma in esame non prevede un importo fisso di somma aggiuntiva, ma
stabilisce che la misura di tale beneficio sia determinata in funzione
dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale
è liquidato il trattamento principale, come indicato nella tabella A allegata
alla legge stessa.
Per trattamento principale deve intendersi quello con
maggiore anzianità contributiva.
Si riporta di seguito
la predetta tabella.
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Somma aggiuntiva Anno 2007
Somma aggiuntiva Dal 2008
Anni
di contribuzione
Anni
di contribuzione
Fino
a 15
Fino
a 18
euro
262
Euro
336
Oltre
15 e fino a 25
Oltre
18 e fino a 28
euro
327
Euro
420
Oltre
25
Oltre
28
euro
392
Euro
504
Se il
soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si
tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti
diretti.
Se il
soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell’applicazione
della predetta tabella A, l’anzianità contributiva complessiva deve essere
computata in ragione dell’aliquota di reversibilità riconosciuta dall’ordinamento
per la determinazione del predetto trattamento pensionistico.
Si
precisa che a tal fine occorre fare riferimento all’aliquota di reversibilità
prevista dalla legge al momento dell’attribuzione del beneficio.
Al
fine della valutazione dell’anzianità contributiva deve essere considerata
tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto)
relativa alla pensione su cui spetta il beneficio, utile e non utile per il
diritto a pensione, ivi compresa eventuale contribuzione utilizzata per la
liquidazione di supplementi.
In
caso di titolarità di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai
superstiti a carico delle gestioni indicate al comma 1 deve essere
considerata l’anzianità contributiva complessiva relativa a tali pensioni
(ovviamente valutata, in caso di pensioni ai superstiti, nell’aliquota di
reversibilità prevista). Non devono essere prese in considerazione eventuali
anzianità contributive relative a pensioni a carico di gestioni non
interessate dalla normativa in argomento.
Eventuali
periodi sovrapposti temporalmente devono essere computati una sola volta.
Nel
caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata
utile solo la contribuzione italiana.
Nel
caso di pensioni in totalizzazione deve essere valutata solo l’anzianità
contributiva relativa alle quote di pensione a carico delle gestioni di cui
al comma 1, escludendo eventuali periodi di contribuzione relativi a quota a
carico di casse professionali.
La somma aggiuntiva è
corrisposta in misura intera a condizione che il reddito personale posseduto
non superi il limite previsto.
Come precisato al precedente
punto 3, in caso di soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite
reddituale previsto dalla norma e inferiore al limite costituito dal predetto
limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva, la somma aggiuntiva è
corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
L’importo della somma
aggiuntiva da prendere in considerazione per determinare tale limite è quello
spettante all’interessato in relazione all’anzianità contributiva ed alla
gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
In caso di pensioni spettanti
per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni con
decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del
sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in
proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito
anagrafico.
5- Redditi da considerare
Ai sensi del comma 1 “si tiene conto dei redditi di
qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad
eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero
dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito
della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.
In applicazione di tale normativa devono essere presi in
considerazione i redditi assoggettabili all’IRPEF nonché i redditi tassati
alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili all’IRPEF fatte salve le
esclusioni previste dalla legge.
Devono
essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti
od organismi internazionali.
Non
devono essere computati nel reddito, per esplicita previsione normativa:
Ø
i
trattamenti di famiglia comunque denominati;
Ø
le
indennità di accompagnamento;
Ø
il
reddito della casa di abitazione;
Ø
i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
Ø
le
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Non devono altresì essere considerati i redditi:
Ø
delle pensioni di guerra, per espressa previsione
dell’articolo
5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, concernente la
disciplina delle pensioni di guerra
(v. circolare n.268 del 25 novembre 1991);
Ø
dell'indennità prevista per i ciechi parziali
dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508, e dell'indennità di
comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa
legge; tali provvidenze, infatti , al pari delle indennità di
accompagnamento, hanno natura di contributo forfettario per rimborso di spese
vive conseguenti al fatto oggettivo della minorazione e, per tale natura, non
sono assimilabili ad alcuna forma di reddito concettualmente intesa (v.
messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);
Ø
dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio
1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati; ciò in quanto a suo tempo il Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione economica ha espresso l’avviso che tale indennizzo non
deve essere computato nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia e di
altre prestazioni di competenza dell’Istituto collegate al reddito (v.
circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);
Ø
delle 154, 94 euro di importo aggiuntivo previsto
dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388, che
per espressa previsione della norma stessa n
on
costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali e assistenziali. (v. circolare n. 9 del 16 gennaio
2001);
Ø
dei
sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati
a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che
non presentano la caratteristica della continuità; ciò in quanto tali
interventi economici presentano le caratteristiche di rimborso spese per
oneri particolari sopportati dagli anziani piuttosto che quelle di redditi
erogati con continuità (v. messaggio n.362 del 18 luglio 2000).
Devono essere considerati i redditi percepiti dal
pensionato nell’anno solare per il quale va accertato il diritto al
beneficio.
6 – Corresponsione del
beneficio
Come detto in premessa la
somma aggiuntiva in argomento deve essere corrisposta in unica soluzione.
Poiché si ritiene che il
termine di novembre fissato dalla legge per la corresponsione della somma
aggiuntiva per l’anno 2007 sia meramente ordinatorio, per tale anno la somma
aggiuntiva verrà erogata con la mensilità di ottobre.
Dall’anno 2008 il beneficio
verrà erogato con la mensilità di luglio ovvero con l’ultima mensilità corrisposta
nell’anno.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato
1
Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con
modificazioni nella legge 3 AGOSTO 2007, N.127
Articolo 5
(Interventi
in materia pensionistica)
commi da 1 a 4
1. A decorrere dall’anno 2007, a favore dei soggetti con
età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più
trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da
enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva
determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in
funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di
appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il
soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si
tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti.
Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini
dell’applicazione della predetta tabella A, l’anzianità contributiva
complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale
riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento
pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), con riferimento all’anno 2007, in sede di
erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e,
dall’anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero
dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a condizione che il
soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno
stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente
comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per
il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di
accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di
fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a
tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni
di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti
pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al
limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito
dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al
comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto
limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di
prestazioni presso l’INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, individua l’ente incaricato dell’erogazione della somma
aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le
medesime modalità indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini
fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e
assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro,
dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del
presente articolo.
Tabella
A
Lavoratori
dipendenti
Anni
di contribuzione
Lavoratori
autonomi
Anni
di contribuzione
Somma
aggiuntiva
(in
euro) - Anno 2007
Somma
aggiuntiva
(in euro) – Dal 2008
Fino a
15
Fino a
18
262
336
Oltre
15 fino a 25
Oltre
18 fino a 28
327
420
Oltre
25
Oltre
28
392
504
Allegato 2
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO
ALLa
somma aggiuntiva
Articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n.127
ANNO 2007
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Somma aggiuntiva Anno 2007
Limite di reddito
(1
)
Anni di
contribuzione
Anni di
contribuzione
Fino a 15
Fino a 18
euro 262
Euro 8.766,73
Oltre 15 e fino a
25
Oltre 18 e fino a
28
euro 327
Euro 8.831,73
Oltre 25
Oltre 28
euro 392
Euro 8.896,73
(1) Importo pari a 1,5
volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., pari ad euro 8.504,73,
incrementato della somma aggiuntiva spettante all’interessato in relazione
all’anzianità contributiva ed alla gestione a carico della quale è liquidato
il trattamento principale