Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 122 del 8-7-2003.htm
Legge 30.7.2002, n. 189. Modifiche al T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25.7.1998, n. 286. Disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea o apolidi.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 8
Luglio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 122
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 30.7.2002, n. 189. Modifiche al T.U. delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero di cui al D.Lgs. 25.7.1998, n. 286. Disciplina del rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e stagionale dei
cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea o apolidi.
SOMMARIO
:
La legge 30.7.2002, n. 189, pubblicata nel Supplemento ordinario
n. 173/L alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26.8.2002, contiene
modifiche alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni riguardanti la
disciplina sull’immigrazione di cui al D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e dispone
nuove modalità da seguire per l’instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato con cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea o
apolidi, introducendo la particolare fattispecie del “cntratto di soggiorno
per lavoro”. La stessa legge abroga le disposizioni di cui all’art. 22 del
T.U. n. 286/1998 e modifica altresì il testo dell’art. 25, co. 5 dello
stesso, che prevedevano il rimborso dei contributi versati in favore dei
avoratori extracomunitari presso forme di previdenza obbligatorie in caso di
rimpatrio a seguito di cessazione dell’attività lavorativa in Italia.
1.GENERALITA’
La legge 30.7.2002, n. 189,
pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 173/ L alla Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 26.8.2002, contiene modifiche alle previsioni del Testo
Unico delle disposizioni riguardanti la disciplina sull’immigrazione di cui
al D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (1). Le disposizioni in esame dettano la
disciplina generale che regola l’ingresso e il rapporto di lavoro del
cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea e dell’apolide che
viene assunto in territorio italiano da un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante.
La legge n. 189/2002 non ha quindi
modificato le previsioni dell’art. 1 del T.U. n. 286/1998, le disposizioni del quale non si applicano
pertanto ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, se non in
quanto si tratti di norme più favorevoli.
Si precisa, per quanto attiene
specificamente la materia previdenziale, che le disposizioni di cui al T.U.
in questione trovano applicazione anche alle fattispecie di distacco, qualora
si tratti di cittadini extracomunitari provenienti da un Paese che non sia
legato all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, ovvero
qualora la convenzione esistente sia “parziale”, con riferimento alle forme
assicurative da questa non previste.
2.TUTELA PREVIDENZIALE DEI
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Per i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi trova applicazione ai fini
della tutela previdenziale l’ordinaria disciplina dettata per i lavoratori
italiani, con l’aggiunta di eventuali previsioni dettate per specifiche
fattispecie di lavoro dello straniero in Italia regolate dalla disciplina
interna.
Costituisce infatti principio fondamentale
della legislazione in materia di sicurezza sociale quello della
territorialità dell’obbligo assicurativo, in base al quale i lavoratori
devono in linea di principio essere assicurati ai fini previdenziali nel
Paese in cui svolgono l’attività lavorativa (2).
E’ assicurata altresì a tali
lavoratori parità di trattamento con i cittadini dello Stato italiano. In
base a questi principi trovano pertanto applicazione le disposizioni
normative vigenti nel Paese in cui è svolta l’attività lavorativa, per quanto
attiene tipologie di copertura assicurativa, importi, retribuzione
imponibile, modalità di versamento, ecc.
Eccezioni al principio di
territorialità si hanno, come noto, nei casi di distacco regolamentati da
convenzioni in materia di sicurezza sociale, relativamente al periodo di
tempo definito dall’accordo, e nei casi disciplinati dall’art. 3, co. 8,
della legge n. 398/1987, il quale dispone che il Ministro del Lavoro può con
proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia
e Finanze, esonerare dall’obbligo del versamento dei contributi dovuti alle
assicurazioni generali obbligatorie per i dipendenti stranieri le imprese
straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese
italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro
dipendenze.
E’ inoltre precisato all’art.1, co.
3, del T.U. n. 286/1998 che quando altre disposizioni di legge fanno
riferimento ad istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella
italiana ovvero apolidi, lo stesso riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dal testo unico stesso, e che sono comunque fatte salve le
disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque
vigenti nel territorio dello Stato.
3.DISPOSIZIONI GENERALI
SULL’INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO
La legge n. 189/2002 ha modificato,
tra l’altro, il testo dell’art. 4 del T.U. n. 286/1998 in materia di ingresso
nel territorio dello Stato, nonché l’art. 5 della stessa fonte in materia di
permesso di soggiorno.
Si riportano brevemente le
disposizioni relative agli adempimenti richiesti ai fini della regolare
instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino
extracomunitario o apolide.
3.1.Procedura per la regolare
instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o
indeterminato
.
La procedura da seguire per la
regolare assunzione di un lavoratore extracomunitario è stata ridisegnata
nell’art. 18 della legge n. 189/2002, che ha abrogato il previgente art. 22 del
T.U. n. 286/1998.
La responsabilità dell’intero
procedimento relativo all’assunzione compete, in base alle nuove
disposizioni, al neo-istituito Sportello Unico per l’immigrazione presso la
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, sia per le assunzioni a tempo
indeterminato che determinato.
Il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante che vuole instaurare un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente all’estero deve presentare una richiesta di nulla osta
all’assunzione allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di
residenza, ovvero di quella in cui ha sede l’impresa, ovvero di quella ove
avrà luogo la prestazione lavorativa accompagnata dalla documentazione prevista
dal co. 2 dell’art. 22, tra cui la proposta di contratto di soggiorno,
completa degli elementi indicati dalla norma.
Le richieste vengono comunicate
dallo sportello unico al Centro per l’Impiego territorialmente competente,
che provvede a darne adeguata diffusione.
In caso di mancata presentazione di
alcuna domanda da parte di lavoratore italiano o comunitario, il Centro ne dà
comunicazione allo sportello unico, che, nel termine previsto dalla legge,
rilascia il nulla osta, sentito il Questore competente, e a condizione che
siano osservate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile nella fattispecie oltre che, naturalmente, nel rispetto dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’art. 3,
co. 4 e dell’art. 21 del T.U.(3). La
documentazione in questione viene poi trasmessa dallo stesso sportello, a
richiesta del datore di lavoro, agli uffici consolari del Paese di origine o
di residenza dello straniero ai fini del rilascio del visto d’ingresso.
E’ previsto che entro 8 giorni
dall’ingresso lo straniero debba recarsi
presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno,
anch’esso da trasmettere all’Autorità consolare e al Centro per l’impiego e,
dopo aver stipulato il contratto, presso la Questura per il rilascio del
permesso di soggiorno.
L’art. 27 del T.U. n. 286/1998
stabilisce inoltre particolari modalità e termini per il rilascio delle
prescritte autorizzazioni per alcune particolari categorie di lavoratori, per
le quali si rimanda alle previsioni della norma. Per l’ingresso dei
lavoratori frontalieri non appartenenti all’UE occorre fare riferimento alle
disposizioni previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati
confinanti.
3.2.Procedura per l’assunzione
di un lavoratore stagionale.
L’art. 24 del T.U. è stato
interamente modificato dall’art. 20 della legge n. 189 del 2002. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare un rapporto
di lavoro subordinato di tipo stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia
di residenza ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico.
Nel caso in cui il richiedente non
abbia una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta viene comunicata
al Centro per l’impiego che verifica, entro il termine di 5 giorni,
l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire
l’impiego stagionale offerto. Lo stesso sportello rilascia comunque
l’autorizzazione nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza maturato
entro 10 giorni dalla comunicazione al Centro per l’ Impiego e non oltre 20
dalla data della richiesta.
L’autorizzazione rilasciata in
questi casi ha validità da un minimo di 20 giorni ad un massimo di nove mesi
in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, ed anche con
riferimento all’accorpamento di
gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso datori diversi.
Il lavoratore stagionale ha diritto
di precedenza per il rientro in
Italia nell’anno successivo e può convertire, al verificarsi delle condizioni
previste, il suo permesso in permesso per lavoro subordinato.
3.3.Ingresso in territorio italiano.
L’ingresso in Italia è consentito
allo straniero in possesso di documento valido. Il relativo visto d’ingresso
è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, previa dimostrazione
del possesso di documentazione idonea
a confermare scopo e condizioni del soggiorno nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza adeguati per la durata di questo.
Per la regolare permanenza nel
territorio italiano, inoltre, lo straniero deve essere in possesso di
permesso di soggiorno in corso di validità, da richiedersi al Questore della
Provincia in cui si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nello
Stato.
La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto d’ingresso per motivi di lavoro deve
darne comunicazione, tra l’altro, all’INPS per l’inserimento nell’archivio
previsto dall’art. 22, co. 9 del T.U..
3.4 Ingresso per lavoro in
casi particolari.
L’art. 27 del T.U. n. 286/1998
prevede, al di fuori degli ingressi per lavoro di cui alle disposizioni
precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’art. 3, co. 4
dello stesso, particolari fattispecie per le quali il regolamento di
attuazione del testo unico dovrà disciplinare particolari modalità e
termini per il rilascio di
autorizzazioni al lavoro, visti d’ingresso e permessi di soggiorno. Per
l’individuazione di tali particolari tipologie si rimanda all’elenco
contenuto nella norma. Per tali specifiche tipologie individuate dalla norma
sussiste la particolarità della possibilità di ingresso in territorio
italiano anche al di fuori delle quote annualmente definite, mentre non
sussiste alcuna particolarità per quanto riguarda il regime previdenziale
applicabile, che deve essere definito secondo le regole generali che vengono
illustrate con la presente circolare.
3.5.Permesso di soggiorno.
La legge n. 189 del 2002 disciplina
le diverse tipologie di durata del permesso di soggiorno, legate alla
motivazione della richiesta dello stesso.
Il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro è disciplinato dal nuovo co. 3bis dell’art. 5 del T.U. n. 286/1998
e può essere rilasciato solo a seguito della stipula di un “contratto di
soggiorno per lavoro” ai sensi del nuovo articolo 5bis del T.U. stesso.
In base alle nuove disposizioni la
durata del permesso di soggiorno è, in altri termini, legata a quella del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato, nel rispetto, in ogni caso,
del periodo massimo di durata definito come segue:
-in relazione ad uno o più contratti
di lavoro stagionale, complessivi 9 mesi;
-in relazione ad un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, un anno;
-in relazione ad un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, due anni.
Il co. 3
ter
introduce
inoltre la nuova tipologia del permesso di soggiorno pluriennale, che può
essere rilasciato allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, e che può ricomprendere fino a tre annualità per la
durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento.
In alternativa al permesso di
soggiorno, l’art. 9 del T.U. in questione disciplina la carta di soggiorno,
che può essere rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio italiano da almeno 6 anni, in presenza delle condizioni
disciplinate nello stesso articolo.
E’ ammesso inoltre un titolo
equipollente al permesso di soggiorno che sia stato rilasciato dalla
competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione Europea nei limiti e
alle condizioni previsti da specifici accordi.
3.6.Il contratto di soggiorno
per lavoro subordinato.
Il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato è disciplinato dall’art. 5bis del T.U. n. 286/1998 e nella
fattispecie in cui l’ingresso avvenga per motivi di lavoro la durata del
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro è collegata a quella
del predetto contratto.
La stipula di questo contratto, nel
rispetto delle indicazioni di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dell’art.
5bis, costituisce infatti nel nuovo impianto normativo condizione
imprescindibile per il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Esso è
sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione della Provincia
nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la
prestazione secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della
legge di riforma.
4.TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO O APOLIDE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO O
DETERMINATO
Non sussistono particolarità
contributive legate al fatto che il lavoratore assunto nel territorio dello
Stato ovvero distaccato nelle ipotesi di cui all’art. 27, co. 1 sia extracomunitario
o apolide.
Pertanto la retribuzione
imponibile, le forme assicurative, gli adempimenti contributivi devono essere
individuati facendo applicazione della ordinaria disciplina vigente per i
lavoratori di nazionalità italiana impiegati nello stesso settore, in
ossequio al principio della territorialità della legislazione in materia di
obbligo assicurativo, che non prevede alcuna limitazione legata alla diversa
nazionalità del lavoratore al quale spetta, come già ricordato, parità di
diritti civili ove regolarmente soggiornante nello Stato, fatte salve
eventuali disposizioni di leggi speciali. Pertanto sia al lavoratore
extracomunitario assunto a tempo indeterminato sia a quello assunto a tempo
determinato ovvero distaccato spetta
la stessa tutela previdenziale prevista per i lavoratori di
nazionalità italiana che si trovano alle dipendenze dello stesso datore di
lavoro, fatte salve le convenzioni in materia di sicurezza sociale.
5.TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO O APOLIDE ASSUNTO PER LAVORO STAGIONALE
5.1.Trattamento previdenziale
del lavoratore stagionale.
L’art. 25 del T.U. n. 286/1998 non
è stato modificato nella parte in cui disciplina le forme assicurative
obbligatorie che, in considerazione della durata e della specificità di
questa tipologia di rapporto di lavoro, sono applicate ai lavoratori
stagionali, e cioè:
-assicurazione per invalidità,
vecchiaia e superstiti, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, assicurazione contro le malattie e per la maternità.
L’elencazione deve intendersi tassativa.
In sostituzione dei contributi per
l’assegno per il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la
disoccupazione il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un contributo
in misura pari all’importo dei medesimi contributi (3,29%)(4) e in base a
condizioni e modalità stabilite per questi ultimi (5). Detta contribuzione è
destinata agli interventi a carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all’art. 45
del medesimo testo unico.
Sulle contribuzioni di cui ai commi
1 e 2 dell’art. 25 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per
i settori di svolgimento delle attività lavorative.
5.2.Precisazioni sulla
individuazione della natura stagionale dell’attività.
Come noto, nell’ordinamento
italiano l’attività stagionale è stata definita, in base alle previsioni
della legge 18.4.1962, n. 230, in
relazione alla possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine.
Infatti l’apposizione del termine al contratto di lavoro era consentita
soltanto in fattispecie tassativamente determinate, tra le quali era
ricompresa quella in cui ciò fosse richiesto dalla speciale natura
dell’attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della stessa.
L’elencazione di tali attività era contenuta nel D.P.R. 7.10.1963, n. 1525,
come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 11.7.1995, n. 378.
Il recente D.Lgs. 6.9.2001, n. 368,
intervenendo sul precedente impianto normativo in tema di contratti a
termine, nell’abrogare la precedente
disciplina, consente ora l’apposizione del termine di durata al contratto di
lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo, sostitutivo (6), in tal modo flessibilizzando il ricorso
all’istituto del contratto a termine.
Ne consegue che ai fini della
individuazione della natura stagionale dell’attività di lavoro svolta è necessaria una apposita previsione
contenuta nel contratto di lavoro, da redigersi obbligatoriamente in forma scritta.
Si ritiene inoltre che sia necessaria, ai fini dell’applicazione del
particolare regime assicurativo definito dal T.U. n. 286/1998 per i
lavoratori extracomunitari stagionali, l’apposita dicitura apposta sul visto
d’ingresso. In carenza di tali elementi, non risultando in forma rituale la
causale che giustifica l’apposizione del termine al contratto di lavoro, al
rapporto dovrà essere applicata la particolare disciplina definita dall’art.
5 del D.Lgs. n. 368/2001 (7) che può arrivare, nel caso in cui il rapporto di
lavoro duri oltre i termini massimi come individuati dal co. 2 della stessa
norma, a far considerare il rapporto stesso come contratto a tempo
indeterminato dalla scadenza dei relativi termini, con la conseguente
inapplicabilità, a partire dallo stesso momento, del particolare regime
previdenziale stabilito per i lavoratori stagionali dall’art. 24 del citato
testo unico.
6.SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
PREVIDENZIALI DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI OCCUPATI REGOLARMENTE IN ITALIA.
ABROGAZIONE DEL DIRITTO AL RIMBORSO
Come noto, in base al co. 13
dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995 i lavoratori extracomunitari che avessero cessato l'attività lavorativa
in Italia rientrando nel proprio Paese d’origine avevano facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non fosse regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultassero versati in
loro favore presso forme di previdenza obbligatoria.
Tali previsioni erano state ribadite nel T.U. n. 286/1998,
rispettivamente all’art. 22, co. 11 con riferimento agli extracomunitari
lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, e all’art. 25,
co. 5, con riferimento ai lavoratori extracomunitari assunti con contratto di
lavoro stagionale.
In seguito alle modifiche apportate allo stesso testo unico dalla
legge n. 189/2002, tale possibilità è venuta meno. Sono stati infatti
abrogati e sostituiti il previgente art. 22, sostituito ora dall’art. 18
della legge n. 189 e, nel corpo dell’art. 25, co. 5 del T.U. 286/1998, l’art.
28 della nuova legge ha previsto, al co. 2, la sostituzione del primo periodo
del co. 5, che contemplava appunto la possibilità del rimborso.
Pertanto a partire dalla data di entrata in vigore della legge n.
189/2002 (10.9.2002) viene meno per i cittadini extracomunitari che
rimpatriano la possibilità di chiedere il rimborso della contribuzione da
essi versata.
Rimangono naturalmente liquidabili le richieste di rimborso presentate
fino al giorno antecedente quello dell’entrata in vigore della legge n.
189/2002 (e cioè fino al 9.9.2002) nel rispetto dei requisiti previsti dalle
norme e illustrati nella circolare n. 224 del 19.11.1996 purchè, naturalmente, detti requisiti
risultassero già soddisfatti e realizzati prima dell’entrata in vigore della
legge n. 189/2002. A tale proposito
farà fede la data di ricevimento della domanda da parte della sede INPS
competente.
Si precisa inoltre che non sono accoglibili eventuali domande
presentate dopo il predetto termine del 9.9.2002 anche qualora il rimpatrio e
tutti gli altri requisiti richiesti si siano realizzati prima della stessa
data.
In caso di rimpatrio, come disposto dalla medesima normativa, il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo
di reciprocità, al compimento del sessantacinquesimo anno di età anche in
deroga al requisito contributivo minimo previsto per il pensionamento
(8).
7.CASI PARTICOLARI.
A)Riflessi della mancanza o del mancato rinnovo del permesso di
soggiorno in materia previdenziale.
B)Cessazione del rapporto di
lavoro prima della conclusione di procedura di regolarizzazione avviata ai
sensi dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e della legge n. 222/2002.
A)
E’ stata affrontata
recentemente dalla Corte di Cassazione la questione del trattamento da
riservare ai rapporti di lavoro svoltisi in situazioni nelle quali il
permesso di soggiorno sia scaduto e in attesa di rinnovo.
In proposito, partendo dalla premessa
che occorre tenere distinti i piani della disciplina della durata del
rapporto di lavoro da quello della durata dei permessi di soggiorno, la Corte
di Cassazione ha affermato che è da escludersi che la sopravvenuta scadenza
del permesso di soggiorno possa determinare automaticamente la risoluzione
del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta.
Il divieto di occupare il
lavoratore non in regola sotto tale aspetto è assimilabile sicuramente ad una
fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione (in quanto
interviene dopo una fase di regolare attuazione del rapporto).
L’impossibilità in questione, secondo la Corte, può costituire giustificato
motivo di licenziamento ma non opera automaticamente.
Pertanto in caso di sopravvenuta
cessazione di efficacia o validità del permesso di soggiorno per lavoro si
determina in linea di principio la sospensione del rapporto con riferimento
ad ogni suo effetto economico e giuridico, essendo lo stesso permesso
richiesto non ai fini della validità del contratto ma (come conferma l’iter
procedurale di assunzione regolare dello straniero, che è condizionato
all’ottenimento del permesso suddetto) solo ai fini della efficacia dello
stesso.
Nel caso in cui, nonostante la
carenza di tale condizione, il rapporto riceva ugualmente attuazione, deve
essere secondo la medesima Corte applicato in via estensiva l’art. 2126 cod.
civ.. (anche se relativo ai casi di nullità e annullabilità del rapporto). In
base a questa disposizione la nullità o annullabilità del contratto di lavoro
(ove esistente, ma anche ove non esistente per le stesse carenze) non produce
effetto per il periodo in cui lo stesso ha avuto esecuzione.
Tale indirizzo della Corte si
ritiene estensibile anche ai casi di avvenuta prestazione di lavoro in assenza
di contratto e di permesso di soggiorno per lavoro, secondo le regole
generali che legano l’insorgenza dell’obbligo assicurativo al semplice fatto
della prestazione del rapporto di lavoro. A tale proposito si è espresso
anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare n. 2 del 14.1.2002. Si richiama altresì la
circolare n. 161
del 25.10.2002 di questa
struttura.
B)
Tenendo conto dei
principi fin qui illustrati il Ministero dell’Interno e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (9) hanno affrontato la questione della
cessazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario per il quale
sia stata avviata procedura di regolarizzazione ai sensi dell’art. 33 della
legge n. 189/2002 e della legge n. 222/2002 prima che la stessa procedura sia
conclusa. In particolare è stata tenuta in considerazione la situazione in
cui, avvenuta la predetta cessazione, il lavoratore extracomunitario abbia
l’opportunità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un datore di
lavoro diverso, nelle more del perfezionamento della procedura avviata dal
precedente datore di lavoro. Allo scopo di prevenire l’instaurarsi di
rapporti di lavoro irregolari, il Ministero dell’Interno ha indicato le
modalità procedurali da seguire nei casi in questione, prevedendo che il
datore di lavoro interessato ad assumere uno straniero per il quale sia
pendente la procedura di regolarizzazione dia comunicazione scritta della sua
intenzione alla Prefettura competente, indicando il numero della cedola
dell’assicurata postale relativa all’istanza presentata dal datore di lavoro
originario. A seguito dell’esame della pratica di regolarizzazione così
individuata, ove sia accertata la presenza dei requisiti per l’accoglimento,
il nuovo datore di lavoro sarà convocato insieme al lavoratore per la stipula
del contratto di soggiorno per lavoro e per il rilascio del permesso di
soggiorno. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
puntualizzato che nelle more della conclusione di tale procedura il rapporto
di lavoro non può avere corso, dovendosi a tal fine attendere la stipula del
contratto di soggiorno. Proprio per scoraggiare tali situazioni di
irregolarità (che peraltro, ove riscontrate, non precludono l’obbligo del
versamento della contribuzione previdenziale, secondo gli indirizzi
richiamati al punto A)) entrambi i Dicasteri hanno sottolineato l’esigenza
che i tempi previsti per la procedura in questione siano estremamente
ridotti.
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
NOTE
(1) Tale provvedimento è emanato in
base a quanto disposto dalla legge 6.3.1998, n. 40, a sua volta innovativa
della legge 30.12.1986, n. 943.
(2) Cfr. art. 37 RDL 4.10.1935, n.
1827, in base al quale sono sottoposte alle assicurazioni sociali “le persone
di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità… che prestino lavoro retribuito
alle dipendenze di altri”.
(3) In base all’art. 3 del T.U. nel
testo riformato, il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone ogni tre
anni, salva la necessità di un termine più breve, il documento programmatico
relativo alla politica dell’immigrazione nel territorio italiano, da emanarsi
con D.P.R. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono poi
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a
quello di riferimento del decreto, e sulla base dei criteri generali
individuati dal documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche riferito
ad esigenze di carattere stagionale. Qualora se ne ravvisi la necessità,
ulteriori decreti possono essere emanati nel corso dell’anno.
(4) A seguito delle riduzioni di
aliquota disposte dalla legge n. 388/2000, per i datori di lavoro di cui al
co. 1 dell’art. 120 della legge n. 388/2000, il contributo in questione è pari alla somma tra l’1,68 % per l’ANF e
l’1,61% per la disoccupazione (cfr. circolare n. 52 del 6.3.2001).
(5) Cfr. circolare n. 214 del 9.10.1998 e n. 67 del 26.3.1999.
(6) Art.1 del D.Lgs. n. 368/2001:
“E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo o
sostitutivo. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le
ragioni di cui al comma 1. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della
prestazione. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del
rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni”.
(7) Art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001:
“Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato ai sensi dell’art. 4 (della stessa legge,
n.d.r.), il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del
rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al
quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro
continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a
sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto di
considera a tempo indeterminato alla scadenza dei predetti termini. Qualora
il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’art. 1(della stessa
legge, n.d.r.) entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto
si considera a tempo indeterminato. Quando si tratta di due assunzioni
successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna
soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
dalla data di stipulazione del primo contratto.
(8) Cfr. anche MSG n. 16 del
7.2.2003. Ai fini della tutela dei
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia, pertanto,
trovano allo stato attuale applicazione le disposizioni di cui agli articoli
del testo unico 22, co. 13 (per i lavoratori subordinati a tempo
indeterminato e determinato) e 25, co. 5 per i lavoratori stagionali (cfr.
circ. n. 45 del
28.2.2003).
(9) Si vedano rispettivamente circolare n. 2 del
3.4.2003 del Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione Centrale per
le politiche dell’immigrazione e dell’asilo e la circolare n. 13
dell’8.4.2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Dipartimento per le politiche sociali
e previdenziali, Direzione Generale per l’immigrazione.