Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 123 del 9-6-1998.htm
Modalità e termini di versamento dei contributi dovuti nell'anno 1998 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dagli iscritti alla Gestione separata di cui all'art.2 della legge n. 335/1995. Precisazioni.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 9 giugno 1998
Circolare n. 123
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICIAI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALIAL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALIe, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto:
98-123.
Modalità e termini di versamento dei contributi dovuti nell’anno 1998 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dagli iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2 della legge n. 335/1995. Precisazioni.
Con circolare n. 79 dell’8 aprile 1998 sono state diramate dettagliate istruzioni sul nuovo sistema unificato di versamento delle imposte, dei contributi previdenziali e dei tributi, introdotto dal Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
Nel rinviare alle predette istruzioni per una analitica disamina dell’ambito e delle modalità di applicazione della nuova disciplina, si riassumono, di seguito, le modalità ed i termini di versamento dei contributi dovuti nel corrente anno dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dagli iscritti alla Gestione separata indicata all’oggetto.
A.- Artigiani e commercianti.
A.1 - Contribuenti che non risultano titolari di partita I.V.A.
Ai contribuenti che non sono risultati titolari di partita I.V.A. in base all’incrocio tra gli archivi dell’Istituto e quelli del Ministero delle Finanze, sono stati inviati, unitamente al bollettino predisposto per il versamento della prima rata dell’anno 1998, anche i bollettini per il pagamento dei contributi dovuti alle successive scadenze:
20 luglio 1998 - contributi dovuti sul minimale per il secondo trimestre e primo acconto dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l’anno 1998;
20 ottobre 1998 - contributi dovuti sul minimale per il terzo trimestre e secondo acconto dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l’anno 1998;
20 gennaio 1999 - contributi dovuti sul minimale per il quarto trimestre;
20 giugno 1999 - contributi dovuti a titolo di saldo per l’anno 1998.
Il versamento delle somme eventualmente dovute a saldo per l’anno 1997 sulla base dei redditi denunciati per il predetto anno, potrà essere effettuato entro il 5 luglio p.v., senza aggravio di interessi, tramite il bollettino già inviato agli interessati con l’emissione del 1997.
Infatti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1998 ha differito al 15 giugno 1998 il termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione UNICO, per il corrente anno, e da detto termine decorrono i venti giorni previsti, per il pagamento dei contributi dovuti a titolo di "saldo", dall’art.46 del D.L. n.41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n.85/1995, nel testo modificato dalla legge n.507/1995.
Tramite le "AVVERTENZE" riportate nei bollettini di c.c.p., i contribuenti in argomento sono stati resi edotti della necessità di contattare le Sedi competenti, per il rilascio dei citati modelli di pagamento F24 da utilizzare alle diverse scadenze di cui alla lettera A.2 che segue, nell’eventualità che gli stessi siano titolari di partita I.V.A.
I contribuenti che, viceversa, pur non essendo titolari di partita I.V.A. abbiano ricevuto i Modd.F24, potranno utilmente utilizzare i predetti modelli per il versamento dei soli contributi previdenziali (con esclusione delle imposte e dei tributi) rispettando, peraltro, i termini di versamento precedentemente indicati. Si richiama al riguardo quanto comunicato con messaggio n. 21560 del 30/5/1998.
In relazione al predetto messaggio si precisa che, poiché il versamento del saldo 1997 deve essere effettuato entro il 5 luglio 1998 e il versamento del primo acconto 1998 scade il 20 luglio 1998, il contribuente potrà utilizzare per il pagamento del saldo 1997 il bollettino di conto corrente postale inviato dall’INPS lo scorso anno.
A.2 - Soggetti titolari di partita I.V.A.
Ai soggetti titolari di partita I.V.A sono stati inviati, in aggiunta al bollettino per il versamento della prima rata dei contributi dovuti sul minimale, di cui si è detto, i modelli di pagamento unificato FISCO/INPS/REGIONI predisposti per il versamento dei contributi dovuti:
sul minimale imponibile 1998, relativamente al secondo, terzo e quarto trimestre, in scadenza, rispettivamente, il 15 agosto, il 15 novembre 1998 ed il 15 febbraio 1999;
sulla quota eccedente il minimale, in scadenza nei termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, il 15 giugno 1998, per il saldo 1997 ed il primo acconto 1998, ai sensi del citato DPCM 24 marzo 1998 ed il 30 novembre 1998 per il secondo acconto 1998.
Il versamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale alla scadenza del 15 giugno 1998, potrà essere differito al 15 luglio 1998, con il pagamento degli interessi dello 0,50%. La maggiorazione di cui sopra dovrà essere esposta, nel mod.F24, separatamente dal contributo, utilizzando le previste causali (CPI o API) e lo stesso codice INPS attribuito all’importo contributivo oggetto di differimento.
Qualora il differimento sia richiesto in riferimento alla contribuzione dovuta per una pluralità di soggetti (titolare ed uno o più collaboratori), gli interessi dovranno essere esposti separatamente per ogni singolo soggetto e separatamente per il saldo e l’acconto.
I termini suindicati sono stati fissati dall’art.18 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e per effetto di detta norma, allorché‚ il nuovo sistema di pagamento avrà superato, nell’anno 1999, la fase di primo avvio, i versamenti delle quote contributive comprese entro il minimale saranno effettuati entro il giorno 15 dei mesi di maggio, agosto e novembre dell’anno di riferimento e di febbraio dell’anno successivo; i versamenti a saldo o in acconto, saranno effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Oltre ai suddetti cinque modelli F24, da presentare per il pagamento presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata nonché‚ presso le agenzie postali, i contribuenti titolari di partita I.V.A hanno ricevuto il prospetto analitico degli importi dovuti ed il fascicolo delle istruzioni operative.
I modelli F24 precompilati che contengono più righe relative a diversi pagamenti (saldo e acconto per il titolare e per gli eventuali collaboratori), dovranno essere utilizzati se in corrispondenza di tutte le righe compilate verranno effettuati pagamenti.
Se invece non devono essere effettuati pagamenti per alcune delle righe riportate sul modulo precompilato, al fine di facilitare l’attività degli intermediari, si suggerisce di non utilizzare il modulo precompilato, ma di utilizzarne uno sostitutivo compilando le sole righe che corrispondono ai pagamenti da effettuare.
Si rammenta che, ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge 233/1990, il titolare è tenuto al versamento dei contributi dovuti per i collaboratori familiari. Conseguentemente, nel caso in cui il contribuente sia titolare di partita IVA, dovrà versare tramite il modello F24, oltre ai propri contributi, anche i contributi dovuti per i collaboratori familiari, ivi compresi quelli relativi al reddito eccedente il minimale, compensandoli con eventuali crediti vantati nei confronti del Fisco e/o dell’INPS.
I contribuenti che hanno chiuso la partita IVA prima dell’avvio della riscossione unificata (anteriormente al primo maggio 1998), sono considerati per quanto concerne le modalità e termini di versamento dei contributi, non titolari di partita IVA, salvo quanto previsto dal messaggio 21560 del 30 maggio 1998.
I contribuenti che hanno chiuso o chiuderanno la partita IVA dopo l’avvio della riscossione unificata (da maggio 1998 in poi), continueranno per il 1998 ad effettuare i pagamenti, se dovuti, con le modalità e i termini dei titolari di partita IVA.
A.3 Moduli di versamento sostitutivi. Pensionati ultra sessantacinquenni.
Si è provveduto anche per il corrente esercizio all’approvvigionamento della modulistica a striscia continua per consentire alle Sedi il rilascio, nelle previste fattispecie, dei modelli di versamento sostitutivi (Modd. GA 21, GC 21 e Mod. F24).
A tal proposito, in considerazione delle richieste di chiarimento formulate da talune Sedi, si richiamano integralmente le disposizioni impartite, in riferimento alle domande di riduzione dei contributi I.V.S da parte degli artigiani e dei commercianti pensionati con più di 65 anni, con circolare n.63 del 17 marzo 1998.
Si ribadisce, in particolare che , a richiesta degli interessati, dovranno essere rilasciati i moduli di versamento sostitutivi contenenti tutti i dati e gli elementi del modulo originario, con l’unica eccezione dell’importo del contributo I.V.S., ridotto ai sensi di legge e ferme restando tutte le altre aliquote (maternità, orfani lavoratori e quote associative).
Ai contribuenti che, dopo aver presentato la prevista domanda, abbiano corrisposto l’intero importo della prima rata, saranno rilasciati i moduli per il versamento del residuo debito, diviso per il numero delle rate non ancora scadute all’atto della richiesta della modulistica sostitutiva (tre rate per le operazioni da effettuare alle scadenze del 20 luglio, per i contribuenti privi di partita I.V.A., e del 15 agosto per gli altri contribuenti).
A.4 - Autoconguaglio.
Nulla è innovato in riferimento alla facoltà dei contribuenti di effettuare l’autoconguaglio, previa apposita comunicazione alla competente Sede, tra i contributi versati in eccedenza per un determinato anno e la contribuzione dovuta a titolo di acconto o saldo sull’imponibile eccedente il minimale relativo all’anno successivo.
Si richiamano integralmente, a tal riguardo, le direttive impartite con le circolari n. 182 del 10 giugno 1994 n. 257 del 6 ottobre 1995 e n. 153 del 9 luglio 1997.
Come si è già avuto modo di rilevare, qualora il soggetto interessato all’autoconguaglio sia titolare di partita I.V.A., riporterà sul mod.F24, a titolo di contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per l’anno 1998, soltanto l’importo residuato dalla predetta operazione, qualora dovuto, previa presentazione della prescritta comunicazione.
B.- Gestione separata lavoratori autonomi (art.2, comma 26, della legge n.335/1995).
B.1 - Committenti.
B.1.1 - Modalità e termini di pagamento.
I termini e le modalità di versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata dai titolari di partita I.V.A. sono stati illustrati con la circolare n.79/1998 citata in premessa. È parimenti noto che ai contribuenti titolari di partita I.V.A. sono stati inviati i Modd.F24 prestampati nei dati anagrafici.
Per comodità di consultazione, si rammenta che nulla è innovato relativamente ai versamenti per i contribuenti non titolari di partita I.V.A.
Il pagamento delle somme dovute deve essere, quindi, effettuato tramite i bollettini di c/c postale GLA21/OTT.entro il giorno 20 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.
I committenti titolari di partita I.V.A. devono effettuare i versamenti tramite i Modd.F24 entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.
Si ritiene utile in proposito fornire i seguenti chiarimenti:
il pagamento effettuato tramite modello "F24" è sempre di tipo "cumulativo"; nel modello, infatti, non possono essere comunicati i dati dei beneficiari;
i dati dei beneficiari (collaboratori) saranno comunicati dal committente con la denuncia trimestrale istituita con circolare n. 34/1998, che dovrà essere presentata in ogni caso anche dai committenti non titolari di partita IVA, che continuano a versare con il modello GLA21;
il CAP da indicare nella casella "matricola INPS/ Codice INPS/Filiale azienda" del modello F24 è quello della sede aziendale del committente o della filiale del committente; il comune va indicato in chiaro, fino a capienza del campo, che è di 17 caratteri in totale.
Esempi:
un committente che ha 1 solo collaboratore nella sede di via Varsavia 26 a Roma, compensi corrisposti a maggio 1998, contributo dovuto lire 300.000, compilerà 1 riga della sezione INPS del modello F24 come segue:
7001*DPC *00142Roma
05/1998
* * 300.000*
un committente che ha 10 collaboratori nella filiale di via Varsavia 26 a Roma (contributi 3 milioni) e 2 nella sede di via della Magliana 27 a Bologna (contributi 600.000), compilerà la sezione INPS del modello F24 come segue:
7001*DPC *00142Roma
05/1998
* * 3.000.000*
1300*DPC *40132Bologna
05/1998
* * 600.000*
Ovviamente i predetti contributi possono essere versati anche con più modelli "F24".
Entrambi i committenti segnaleranno i dati relativi ai collaboratori tramite le denunce trimestrali che dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1998.
B.1.2 Presentazione delle denunce trimestrali.
Differimento del termine di presentazione al 31.10.1998.
Al fine di consentire ai contribuenti di predisporre le procedure per la compilazione delle denunce trimestrali, si differisce al 31 ottobre 1998 il termine per la presentazione delle denunce relative al primo e al secondo trimestre 1998.
Entro il 31 ottobre 1998 i committenti dovranno presentare tre denunce trimestrali, quella relativa al primo trimestre, che comprenderà i compensi corrisposti nei mesi da gennaio a marzo 1998 (pagamento dei contributi da febbraio ad aprile 1998), quella relativa al secondo trimestre 1998 che comprenderà i compensi corrisposti nei mesi da aprile a giugno 1998 (pagamento contributi da maggio a luglio 1998) e quella relativa al terzo trimestre 1998, che comprenderà i compensi corrisposti nei mesi da luglio a settembre 1998 (pagamento contributi da agosto ad ottobre 1998).
Le denunce trimestrali potranno essere presentate mediante supporto magnetico (il nuovo software di controllo è in corso di predisposizione e verrà rilasciato a breve) oppure su modello a lettura ottica, che sarà disponibile entro la fine del mese di giugno 1998.
B.2 - Professionisti.
I professionisti titolari di partita IVA effettueranno i pagamenti mediante i modelli F24 che sono stati loro inviati precompilati nei dati anagrafici.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 15 giugno 1998, differibile al 15 luglio successivo, previa maggiorazione degli interessi dello 0,50%, per il saldo 1997 ed il primo acconto 1998, ed entro il 30 novembre 1998 per il secondo acconto dello stesso anno.
Gli interessi, nel modello F24, devono essere esposti separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "DPPI", compilando gli altri dati come previsto per il contributo corrispondente (saldo o acconto).
Gli interessi vanno esposti separatamente per il saldo e per l’acconto.
Anche i professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi possono dedurre dagli importi dovuti per l’anno successivo, ai sensi del comma 213 dell’art.1 della legge n.662/1995, i contributi eventualmente versati in eccedenza nell’anno precedente.
A tal fine i titolari di partita I.V.A. esporranno nel Mod.F24 i previsti dati (codice Sede, causale contributo, periodo di riferimento) e l’importo netto da pagare nella casella "importi a debito versati".
Le eventuali somme a credito non recuperabili nel modo sopra esposto non possono essere messe, per il corrente anno, a compensazione con altre somme da versare: potranno essere invece chieste a rimborso con le modalità indicate nella circolare n. 83 del 28 marzo 1997
Si rammenta che ai fini della determinazione dell’importo da versare quale saldo dei contributi dovuti per l’anno 1997, occorre applicare l’aliquota del 10 per cento al reddito imponibile, mentre ai fini della determinazione degli acconti da versare per l’anno 1998, occorre fare riferimento alle aliquote vigenti per il predetto anno (10 o 12 per cento).
Per maggiore chiarezza e per facilitare gli operatori nel rapporto con gli utenti, si allegano alla presente:
elenco delle s.a.p. e C.O. INPS che effettuano riscossione dei contributi;
composizione e modalità di controllo dei codici INPS che devono essere indicati nella relativa casella del modello F24 per i contribuenti artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli e aziende che impiegano mano d’opera agricola.
mediante posta elettronica verrà inviato, nella casella dei direttori delle strutture periferiche, lo scadenziario dei pagamenti (scadenz.prn), che potrà essere stampato mediante la procedura stscad, inviata contestualmente allo scadenziario.
IL DIRETTORE GENERALE
Trizzino
ALLEGATO 1
elenco delle s.a.p. e c.o. INPS che effettuano riscossione dei contributi:
CODICE S.A.P. O C.O.
0100 AGRIGENTO
0101 SCIACCA
0200 ALESSANDRIA
0300 ANCONA
0400 AOSTA
0500 AREZZO
0600 ASCOLI PICENO
0700 ASTI
0800 AVELLINO
0900 BARI
0901 ANDRIA
1000 BELLUNO
1100 BENEVENTO
1200 BERGAMO
1300 BOLOGNA
1301 IMOLA
1400 BOLZANO
1500 BRESCIA
1600 BRINDISI
1700 CAGLIARI
1701 IGLESIAS
1800 CALTANISSETTA
1900 CAMPOBASSO
2000 CASERTA
2001 AVERSA
2100 CATANIA
2200 CATANZARO
2201 LAMEZIA TERME
P2202 VIBO VALENZIA
P2203 CROTONE
2300 CHIETI
2400 COMO
P2401 LECCO
2500 COSENZA
2501 ROSSANO CALABRO
2600 CREMONA
2700 CUNEO
2791 ALBA C.O
2800 ENNA
2900 FERRARA
3000 FIRENZE
P3001 PRATO
3090 EMPOLI C.O
3100 FOGGIA
3200 FORLÌ
P3201 RIMINI
3290 CESENA C.O.
3300 FROSINONE
3301 CASSINO
3400 GENOVA
3401 SESTRI LEVANTE
3402 SESTRI PONENTE
3500 GORIZIA
3600 GROSSETO
3700 IMPERIA
3800 L’AQUILA
3801 SULMONA
3802 AVEZZANO
3900 LA SPEZIA
4000 LATINA
4100 LECCE
4101 CASARANO
4200 LIVORNO
4201 PIOMBINO
4300 LUCCA
4400 MACERATA
4500 MANTOVA
4600 MASSA CARRARA
4700 MATERA
4800 MESSINA
4900 MILANO
4901 MONZA
4995 DESIO (C.O.)
4902 MILANO NORD
4903 MILANO MISSORI
4904 MILANO FIORI
4905 MILANO CORVETTO
4908 MILANO LEGNANO
4909 MILANO SEREGNO (C.O.)
P4927 LODI
5000 MODENA
5100 NAPOLI
5101 CASTELLAMMARE DI STABIA
5102 NOLA
5103 NAPOLI ARZANO
5104 NAPOLI SOCCAVO
5105 NAPOLI VOMERO
5106 POZZUOLI
5200 NOVARA
P5290 V.C.O. - VERBANO CUSIO OSSOLA
5300 NUORO
5400 PADOVA
5500 PALERMO
5502 PALERMO SUD OVEST
5600 PARMA
5700 PAVIA
5800 PERUGIA
5801 CITTÀ DI CASTELLO
5900 PESARO
6000 PESCARA
6100 PIACENZA
6200 PISA
6300 PISTOIA
6400 POTENZA
6500 RAGUSA
6600 RAVENNA
6700 REGGIO CALABRIA
6800 REGGIO EMILIA
6900 RIETI
7000 ROMA
7001 ROMA EUR
7002 ROMA MONTEVERDE
7003 ROMA OSTIA LIDO
7004 ROMA MONTESACRO
7005 ROMA CENTRO
7006 CIVITAVECCHIA
7009 ROMA CASILINO PRENESTINO
7010 ROMA TUSCOLANO
7012 ROMA AURELIO
7013 ROMA TIBURTINO
7014 ROMA FLAMINIO
7015 POMEZIA
7100 ROVIGO
7200 SALERNO
7201 NOCERA INFERIORE
7202 BATTIPAGLIA
7300 SASSARI
7400 SAVONA
7500 SIENA
7600 SIRACUSA
7601 NOTO
7700 SONDRIO
7800 TARANTO
7900 TERAMO
8000 TERNI
8100 TORINO
8101 MONCALIERI
8102 IVREA
8103 TORINO NORD
8104 TORINO SUD
8105 PINEROLO
8106 COLLEGNO
8110 TORINO LINGOTTO
8200 TRAPANI
8300 TRENTO
8400 TREVISO
8490 CONEGLIANO C.O.
8500 TRIESTE
8600 UDINE
8700 VARESE
8790 BUSTO ARSIZIO C.O.
8800 VENEZIA
8801 SAN DONÀ DI PIAVE
8900 VERCELLI
P8901 BIELLA
9000 VERONA
9100 VICENZA
9200 VITERBO
9300 PORDENONE
9400 ISERNIA
9500 ORISTANO
161 S.A.P. E CENTRI OPERATIVI
C.O. = CENTRI OPERATIVI: I C.O. QUI ELENCATI HANNO LE
STESSE FUNZIONI DELLE S.A.P.
LE NUOVE PROVINCE SONO SEGNALATE CON UNA ‘P’
ALLEGATO 2
composizione e modalità di controllo dei codici INPS che devono essere indicati nella relativa casella del modello F24 per i contribuenti artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli e aziende che impiegano mano d’opera agricola.
GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Il codice INPS (17 caratteri) è così composto:
codice dell’azienda 8 numerico
codice emissione 2 anno di emissione (AA) = 97, 98, ecc. - saldo 97 = 97
progress. emissione1 1,2,3,9
codice del soggetto2 10,11,12,99 (10 = titolare, da 11 in poi = collaboratori)
codice rata1 0/1/2/3/4/5/6 (*)
controcodice INPS2 (vedi specifiche calcolo)
Check Digit finale1 (vedi specifiche calcolo)
(*) 0 = ricalcolato dalla sede; 1,2,3,4 = rate fisse; 5 = non usato (era SSN); 6 = contributi a percentuale.
Ai fini del controllo del controcodice INPS e del check Digit finale, occorre ricostruire la code-line come segue:
Elementi della code-line INPS (35 caratteri numerici):
importo dovuto 10 numerico ( se codice rata = 6, mettere 0)
anno di riferimento 4 anno di competenza del contributo (prelevato dalla data "dal")
codice della SAP 4 nella forma (SSZZ)
codice INPS 17
SPECIFICHE CALCOLO CONTROCODICE INPS
suddividere i primi 32 bytes delle CodeLine da sinistra in 4 gruppi di 8 cifre;
dividere ogni gruppo per 99;
sommare quozienti e resti;
dividere il risultato per 99;
il resto della divisione costituisce il codice di controllo INPS.
SPECIFICHE CALCOLO CHECK DIGIT FINALE
si considera la CodeLine da destra verso sinistra escludendo il Check Digit finale;
si moltiplica la prima cifra di destra per ‘2’, la seconda per ‘3’, la terza per ‘4’, la quarta per ‘5’, la quinta per ‘6’, la sesta per ‘7’; e così via fino all’ esaurimento delle cifre della CodeLine;
si sommano tutti i prodotti così ottenuti;
si divide il risultato per 11;
se il resto della divisione Š 0 o 1 il Check Digit finale deve essere posto = 0; in caso contrario sottraendo il resto da 11, si ottiene il Check Digit.
GESTIONI AZIENDE AGRICOLE E LAVORATORI AUTONOMI
AGRICOLI
CONTROLLO DEL ‘CODICE INPS’
Il codice INPS (17 caratteri) è così composto:
Tipo azienda 1 numerico valori possibili: 0 (autonomi) oppure 3 (subordinati)
Codice azienda 7 numerico deve essere maggiore di zero Emissione 3 numerico (AA+ numero del trimestre)
Tipo contributo 1 numerico valori da 1 a 6
(*)
Numero rata 2 numerico da 01 a 04
Cin INPS 1 numerico valore delle unità
della somma delle 14 cifre precedenti
Cin PP.TT. 2 numerico resto della
divisione per 93 delle 15 cifre precedenti
(*) IVS 1 = OTI - CD
2 = OTD - CM
3 = PCCF - IATP
SSN 4 = OTI - CD
5 = OTD - CM
6 = PCCF - IATP