Trova in INPS

Versione Grafica

930602
  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Circolare n. 124.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223:
corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita'.
Decreto interministeriale del 17 febbraio 1993, n. 142.
  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 31 maggio 1993         Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 124.            Ai Coordinatori generali, centrali e
                                periferici dei Rami professionali
                             Ai Primari Coordinatori generali e
                                Primari Medico legali
                             Ai Direttori dei Centri operativi
                                  e, per conoscenza,
                             Ai Consiglieri di amministrazione
                             Ai Presidenti dei Comitati regionali
                             Ai Presidenti dei Comitati provinciali
All 2
OGGETTO:Art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223:
        corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita'.
        Decreto interministeriale del 17 febbraio 1993, n. 142.
    Con circolare n. 3 del 2 gennaio 1992 sono state a suo tempo
impartite le istruzioni per l'applicazione della legge n. 223 del 23
luglio 1991, facendo peraltro riserva di fornire successivamente
chiarimenti per la corresponsione anticipata dell'indennita' di
mobilita', le cui modalita' dovevano essere determinate con apposito
decreto interministeriale.
    Essendo stato emanato tale decreto (v. G.U. n. 112 del 15 maggio
1993), del quale si riportano in allegato gli articoli 1, 2, 3 e 5
(All. n. 1), e' possibile ora sciogliere la riserva contenuta nella
citata circolare n. 3/1992. A tal fine si forniscono le seguenti
istruzioni.
A) Presentazione della domanda.
1) I lavoratori che hanno titolo alla concessione dell'indennita' di
mobilita' e che intendano intraprendere un'attivita' lavorativa
autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la
corresponsione anticipata dell'indennita' stessa presentando domanda
alla Sede dell'INPS che sta gia' corrispondendo l'indennita' ovvero
a quella cui la domanda per l'indennita' stessa - non ancora
definita - sia stata presentata, sull'apposito modulo (all.2),
tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego.
    Tale domanda deve essere corredata dalla documentazione
necessaria per attestare che l'interessato ha assunto iniziative per
poter svolgere l'attivita' lavorativa autonoma o per associarsi in
cooperativa. Secondo quanto espressamente previsto dal decreto
interministeriale in esame (art. 1, comma 2), nel caso in cui per
l'esercizio di un'attivita' lavorativa autonoma sia richiesta
                                            2
l'iscrizione alla Camera di Commercio oppure in albi professionali o
in albi di categoria, alla domanda dovra' essere allegata la
certificazione attestante la suddetta autorizzazione o iscrizione.
    Piu' in particolare, con riferimento alle attivita' maggiormente
ricorrenti, si precisa che, in attuazione della norma citata:
- per le attivita' commerciali, deve essere certificata l'iscrizione
  nell'apposito Registro (REC) che conferisce, nella generalita' dei
  casi, l'abilitazione soggettiva all'esercizio dell'attivita',
  oppure, per gli agenti e rappresentanti di commercio o per i
  mediatori, l'iscrizione negli appositi ruoli tenuti presso le
  Camere di Commercio; deve essere altresi' documentata, se non gia'
  conseguita, la richiesta di autorizzazione amministrativa al
  Comune o all'Autorita' di P.S., laddove tale autorizzazione sia
  prescritta per l'esercizio dell'attivita' denunciata;
- per l'attivita' artigiana, deve essere certificata l'iscrizione
  nell'Albo di categoria, tenuto dalle Commissioni provinciali per
  l'artigianato, costituite presso le Camere di Commercio;
- per le attivita' professionali, deve essere certificata
  l'iscrizione nei relativi albi;
- per le attivita' per le quali non esista l'albo o non sia
  obbligatoria l'iscrizione, come pure nei casi di attivita'
  commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora
  rilasciata la relativa autorizzazione, devono essere forniti tutti
  gli elementi necessari per dimostrare che si intenda
  effettivamente svolgere l'attivita' dichiarata (partita IVA,
  contratto di affitto, utenze, ecc.).
         Per quanto concerne l'attivita' associata in cooperativa
debbono essere prodotti:
- certificato di iscrizione nel Registro prefettizio o nello
  schedario generale della cooperazione;
- stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del
  Presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione
  dell'interessato e l'attivita' allo stesso assegnata.
2) Le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo quanto
espressamente previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto, dovranno
accertare e attestare nell'apposito spazio del modulo di domanda
l'avvenuta iscrizione dei richiedenti nelle liste di mobilita' e
l'idoneita' della documentazione prodotta. Le stesse Sezioni,
inoltre, dovranno trasmettere alle competenti Sedi dell'Istituto,
con cadenza mensile, le domande corredate da un apposito parere con
cui viene dichiarata la regolarita' della documentazione presentata
dall'interessato.
                                            3
B)  Istruttoria delle domande e pagamento della prestazione.
    Possono ottenere l'anticipazione dell'indennita' - ricorrendo le
condizioni indicate nella presente circolare - tutti i lavoratori
che hanno diritto all'indennita' stessa in base agli articoli 7 e 16
della legge n. 223/1991; coloro che risultano collocati in mobilita'
ai sensi dell'art. 22, commi 6 e 7, di tale legge, nonche' coloro
che rientrano nella fattispecie disciplinata dal comma 8 di detto
articolo. Per cio' che concerne tale ultimo comma si sottolinea che
lo stesso trova applicazione nei confronti dei lavoratori edili che
alla data dell'11 agosto 1991 avevano diritto alle proroghe del
trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 12 della
legge 6 agosto 1975, n. 427.
    Le Sedi dell'Istituto, pertanto, dovranno accertare
preventivamente la ricorrenza del diritto dei richiedenti a fruire
dell'indennita' di mobilita' ovvero delle sopracitate proroghe del
trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.
    Naturalmente l'anticipazione compete non solo nei casi in cui
l'indennita' di mobilita' sia in corso di pagamento ma anche ove ne
sia stato o ne venga accertato il diritto sulla base di una domanda
presentata nel rispetto dei termini decadenziali.
    Riconosciuto il diritto dei richiedenti alla prestazione in
parola, le Sedi dovranno accertare, basandosi sulla dichiarazione di
idoneita' della documentazione e sul parere di regolarita' della
Sezione circoscrizionale, se abbiano titolo ad ottenere
l'anticipazione.
    Le Sedi, quindi, dovranno procedere alla determinazione
dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione sulla base
della durata che avrebbe avuto l'indennita' di mobilita', tenendo
presente che deve essere messo in pagamento - fatta eccezione per i
casi di maggiorazione successivamente indicati - un importo pari a
quello che l'interessato avrebbe avuto diritto a percepire dal
momento della domanda di anticipazione fino al termine
dell'indennita' di mobilita', senza tener conto peraltro degli
adeguamenti periodici previsti dall'art. 7, comma 3, della legge n.
223/1991.
    Per quanto ovvio si sottolinea che per il periodo di trattamento
anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioe' ANF e
contribuzione figurativa.
    La legge n. 223/1991, cosi' come modificata da ultimo dall'art.
6, comma 10, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, prevede uno specifico
caso di maggiorazione dell'anticipazione in questione, stabilendo
                                            4
che i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 1993 nelle aree del
Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano
compiuto cinquanta anni alla data del licenziamento stesso, hanno
diritto ad una anticipazione aumentata di un importo pari a quindici
mensilita' dell'indennita' iniziale; tale maggiorazione non puo'
comunque superare il numero dei mesi compresi tra l'eta' posseduta
alla data del licenziamento e quella di compimento da parte degli
interessati dei sessanta anni di eta'.
    Per poter beneficiare di tale maggiorazione, tuttavia, i
lavoratori devono far valere il requisito di un anno di anzianita'
aziendale previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991,
aumentato di un periodo di tempo pari a quello compreso tra l'11
agosto 1991 (giorno di entrata in vigore della legge n. 223) e la
data del loro collocamento in mobilita'.
    Un secondo caso di maggiorazione dell'anticipazione e' previsto
dall'art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991, che stabilisce un
incremento pari all'importo del trattamento di integrazione
salariale che sarebbe stato ancora erogato ai beneficiari della
particolare proroga disposta da tale norma in favore dei lavoratori
dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI ovvero
destinatari delle disposizioni di legge espressamente indicate dalla
norma stessa. L'incremento in questione dovra' essere determinato
con riferimento ai provvedimenti di proroga gia' emanati alla data
di presentazione della domanda di anticipazione.
    Si fa presente infine che le somme corrisposte a titolo di
anticipazione sono cumulabili con i contributi a fondo perduto
erogabili ai lavoratori soci di cooperative in applicazione di
quanto previsto dall'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
C) Restituzione della indennita' anticipata.
    L'art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991 stabilisce che i
lavoratori che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di
erogazione dell'anticipazione, si rioccupino in qualita' di
lavoratori dipendenti nel settore privato o in quello pubblico
devono restituire la somma percepita a tale titolo.
    Il decreto interministeriale del 17 febbraio 1993, n. 142, a
tale proposito, ha stabilito che i suddetti lavoratori devono dare
comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla Sede dell'INPS
che ha liquidato l'anticipazione medesima entro dieci giorni
dall'inizio dell'attivita' dipendente.
    Il decreto stabilisce, altresi', che la Sede dovra' provvedere a
recuperare le somme a suo tempo liquidate in un'unica soluzione
ovvero, a domanda, in un massimo di dodici rate mensili.
                                            5
    Ove peraltro non ci sia stata la suddetta comunicazione, ovvero
la stessa sia intervenuta successivamente al citato periodo di dieci
giorni, la Sede dell'INPS dovra' procedere all'integrale recupero in
un'unica soluzione della somma liquidata, maggiorandola degli
interessi legali a partire dal giorno della rioccupazione.
D) Comunicazioni agli Uffici del lavoro.
    Il comma 5 dell'art. 2 del decreto in esame stabilisce inoltre
che le Sedi devono dare comunicazione alle Sezioni circoscrizionali
per l'impiego dell'avvenuto accoglimento delle domande di
anticipazione.
    L'elenco delle domande di anticipazione accolte sara' trasmesso,
a cura delle Sezioni circoscrizionali, alle Agenzie dell'impiego e
agli Uffici regionali del lavoro competenti per l'effettuazione dei
relativi adempimenti, tra cui quello della cancellazione degli
interessati dalle liste di mobilita', come espressamente disposto
dall'art. 9, comma 6, della legge n. 223/1991.
                             ********
    Si fa riserva per cio' che concerne le istruzioni
tecnico-procedurali.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                   F.to Dr.ssa MANZARA
                                                      All. 1
              DECRETO 17 febbraio 1993 n. 142
"Regolamento di attuazione dell'articolo 7, comma 5 della legge 23
luglio 1991 n. 223, in materia di corresponsione anticipata
dell'indennita' di mobilita".
(Pubblicato sulla G.U. n. 112 del 15 maggio 1993)
                             Articolo 1
Domanda e relativa documentazione
    1. Ai fini della corresponsione anticipata dell'indennita' di
cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i
lavoratori in mobilita', che intendano intraprendere un'attivita'
autonoma o associarsi in cooperativa in conformita' alle norme
vigenti, devono presentare istanza all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, su apposito modulo predisposto dall'Istituto
medesimo, per il tramite della sezione circoscrizionale per
l'impiego, territorialmente competente, in relazione al luogo di
residenza del lavoratore.
    2. L'istanza di cui al comma 1 dovra' essere corredata dalla
documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di
iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' di lavoro
autonomo o associato in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio
di tale attivita' sia richiesta specifica autorizzazione ovvero
iscrizione in albi professionali o di categoria, l'istanza per la
corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita' dovra' essere
corredata da documentazione idonea ad attestare il rilascio
dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi stessi.
    Per quanto concerne l'attivita' di lavoro associato in
cooperativa, dovra' essere documentata l'avvenuta iscrizione nel
registro delle societa' presso il tribunale, competente per
territorio, nonche' nel registro prefettizio.
Adempimenti procedurali
                                            6
    1. La sezione circoscrizionale per l'impiego, competente per
territorio, provvede a svolgere gli adempimenti necessari ad
accertare:
    a) l'iscrizione del richiedente nelle liste di mobilita';
    b) l'idoneita' della documentazione presentata dall'interessato,
attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma
2, del presente decreto.
    2. Le domande sono trasmesse, con cadenza mensile, alla Sede
INPS competente per territorio, corredate da un parere in ordine
alla regolarita' della documentazione presentata.
    3. La Sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del
richiedente alla anticipazione dell'indennita' di mobilita', dispone
il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta sulla
base dell'importo mensile dell'indennita' spettante, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
all'interessato medesimo, senza tener conto degli adeguamenti di cui
al comma 3 del richiamato art. 7.
    4. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori delle aree di cui
all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi
diritto all'indennita' di mobilita', l'aumento fino ad un massimo di
quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita', secondo
le condizioni previste dal comma 5 del medesimo art. 7, e'
attribuito subordinatamente al possesso del requisito di anzianita'
gia' fatto valere per la concessione dell'indennita' stessa, elevato
in misura pari al periodo trascorso tra l'11 agosto 1991 e la data
del collocamento in mobilita'.
    5. La Sede INPS competente per territorio comunica alla sezione
circoscrizionale l'accoglimento delle domande di corresponsione
anticipata dell'indennita' di mobilita'. La sezione circoscrizionale
fornisce, con cadenza mensile, l'elenco delle domande accolte
all'agenzia dell'impiego, competente per territorio, nonche'
all'ufficio regionale e della massima occupazione, territorialmente
interessato, per gli adempimenti di competenza.
                             Articolo 3
Modalita' e condizioni per la restituzione delle somme in caso di
occupazione alle altrui dipendenze.
    1. I lavoratori che dopo aver percepito le somme di cui all'art.
7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si occupino alle
dipendenze di terzi entro i ventiquattro mesi successivi a quello
della corresponsione delle somme stesse, sono tenuti, entro dieci
                                            7
giorni dall'assunzione, a darne comunicazione per iscritto alla Sede
INPS che ha effettuato la liquidazione delle somme.
    2. In tutti i casi di rioccupazione intervenuta nel suddetto
periodo, l'INPS provvede al recupero delle somme liquidate a titolo
di anticipazione. La somma da recuperare deve essere restituita in
un'unica soluzione ovvero, a domanda, in non piu'di dodici rate
mensili. In caso di omissione ovvero di ritardo nella comunicazione
della intervenuta rioccupazione da parte del lavoratore, la somma da
recuperare deve essere restituita, in ogni caso, in un'unica
soluzione maggiorata degli interessi legali, decorrenti dal momento
in cui e' sorto l'obbligo della restituzione.
                        .... omissis ....
                             Articolo 5
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.