920514 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 125. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 11 maggio 1990, n. 108 sui licenziamenti individuali. Riflessi in materia previdenziale. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 11 maggio 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 125. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 11 maggio 1990, n. 108 sui licenziamenti individuali. Riflessi in materia previdenziale. La legge 11 maggio 1990, n. 108, entrata in vigore il 26 maggio 1990, ha innovato la disciplina dei licenziamenti individuali, ampliando il campo di intervento della norma- tiva precedente ed introducendo, con gli artt. 1 e 2, modifiche rispettivamente all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Le nuove disposizioni comportano che i datori di lavoro, imprenditori e non, con l'eccezione dei datori di lavoro domestici, sono sottoposti a vincoli nella risolu- zione del rapporto di lavoro "ad nutum" ex art. 2118 del c.c.. Il legislatore peraltro ha differenziato gli inter- venti a tutela del lavoratore ingiustamente licenziato, parametrando gli effetti della declaratoria di illegitt- imita' al numero di dipendenti occupati presso il datore di lavoro, con conseguenze sul ripristino o meno del rapporto di lavoro. Fra tali conseguenze sono rilevanti, per i fini isti- tuzionali dell'Istituto, quelle connesse all'obbligo con- tributivo, oggetto della presente circolare. Cio' premesso, e' opportuno distinguere gli effetti della declaratoria di illegittimita' del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970, modificato dall'art. 1 della legge n. 108/90, da quelli conseguenti alla declaratoria pronunciata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604/66, modificato dall'art. 2 della legge n. 108/90. Sia l'art. 1 che l'art. 2 della legge n. 108/90, comunque, commisurano le indennita' da liquidare al lavora- tore alla retribuzione globale di fatto; con tale locuzione, frequentemente usata nella contrattazione collettiva, si individuano tutti gli emolumenti, comunque denominati, di carattere continuativo, corrisposti a scadenze periodiche mensili, o piu' brevi, ultramensili, ecc.. Per quanto riguarda la rilevanza che, ai fini contri- butivi, assumono le varie indennita' che di seguito si illustrano, si annota che i comportamenti contributivi da adottare sono in sintonia con quelli delineati dal quadro normativo-giurisprudenziale, precedente l'entrata in vigore della citata legge n. 108/90, che possono cosi' sintetiz- zarsi: a) viene ripristinato il rapporto assicurativo ex tunc con il connesso obbligo contributivo, qualora venga sancito il reintegro nel posto di lavoro; b) non viene ripristinato il rapporto assicurativo e rivestono natura esclusivamente risarcitoria le indennita' liquidate al lavoratore, qualora quest'ultimo abbia ottenuto la dichiarazione di illegittimita' del licenziamento, ma non il reintegro nel posto di lavoro. A) INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 300/70, MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 108/90. Con circolare n. 521 RCV del 19 marzo 1980 sono state a suo tempo emanate le disposizioni relative agli effetti, ai fini contributivi, della declaratoria di illegittimita' del licenziamento e della reintegrazione nel posto di lavoro. Il diritto del lavoratore alla garanzia della tutela previdenziale per il periodo compreso tra il licenziamento e l'ordine giudiziale di reintegrazione ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di provvedere al pagamento dei contributi sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore medesimo durante l'allontanamento hanno avuto in linea di massima riconoscimento nelle statuizioni della successiva giurisprudenza e trovano ora esplicita e positiva affermazione nell'art. 18 quale risulta dalla sua nuova stesura dettata dall'art. 1 della legge n. 108/90. Quest'ultima norma, infatti, comporta che il giudice, nel sancire l'illegittimita' del licenziamento intimato 2 senza giusta causa o giustificato motivo, ordini il reinte- gro del lavoratore nel posto di lavoro e contestualmente condanni il datore di lavoro al pagamento di una indennita' commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra- zione e al versamento dei contributi assistenziali e previ- denziali dalla data del licenziamento al momento dell'ef- fettiva reintegrazione: in ogni caso la misura del risarci- mento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il lavoratore puo' chiedere al datore di lavoro, in sostitu- zione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' della retribuzione globale di fatto. I trattamenti economici previsti dalla norma in caso di reintegro nel posto di lavoro sono quindi due: il primo indennizza il lucro cessante integrale per il periodo di illegittimo allontanamento dal lavoro, il secondo indennizza il lavoratore della rinuncia al reintegro ed ha natura risarcitoria. Si rileva, per quanto riguarda l'indennita' liquidata dal giudice e commisurata alla retribuzione spettante dal giorno del licenziamento a quello del reintegro, che la nuova formulazione dell'art. 18 della legge n. 300/70 limita la quantificazione del risarcimento del danno alla retribu- zione globale di fatto, e cioe' a quella via via maturata nel periodo di estromissione, unificando l'obbligazione primaria retributiva a quella secondaria risarcitoria, con conseguente equivalenza, ai fini contributivi, delle somme liquidate ai due suddetti fini, concepibile solo in costanza di un rapporto giuridicamente valido e vigente tra le parti. In conclusione, la sentenza di reintegrazione comporta l'obbligo di pagare le contribuzioni previdenziali ed assistenziali sulla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reinte- grazione, retribuzione che, se inferiore, va adeguata a quella minima imponibile determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 26.9.1981, n. 537, annualmente rivalutata, ed a sua volta ragguagliata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 638/1983 e successive modificazioni (9,5% del trattamento minimo di pensione FPLD). Inoltre in caso di aziende non aderenti ad Associazioni firmatarie del CCNL - nel qual caso la retribuzione globale di fatto potrebbe essere inferiore alla retribuzione con- trattualmente prevista - gli adempimenti contributivi vanno comunque assolti nel rispetto della retribuzione imponibile di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 389/89, che rappresenta il parametro generalizzato dei versamenti 3 previdenziali, al quale la legge n. 108/90 non ha inteso derogare. Gli obblighi contributivi non decadono se il lavoratore aziona il diritto, espressamente riconosciutogli dalla norma, di chiedere il pagamento di una indennita' pari a quindici mensilita', in sostituzione della reintegrazione. E cio' non solo per la locuzione usata dal legislatore (art. 1, comma 5, della legge n. 108/90) "fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi' come previsto al quarto comma" ma perche', comunque, l'esercizio della facolta' concessa al lavoratore avviene in costanza di rapporto di lavoro, che la sentenza pretorile, con la declaratoria di illegittimita' del licenziamento effettuato, ha ripristinato "ex tunc" e che rimane in essere, con le relative obbligazioni contributive, fino alla data di pagamento della gia' menzionata indennita' sostitutiva del reintegro stesso. Qualora invece il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, ne' abbia richiesto, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, il pagamento dell'indennita' sostitutiva del reintegro, il rapporto di lavoro si intende risolto alle scadenze dei termini predetti e fino a tale data sono dovuti i contributi. Peraltro, la predetta indennita' pari a quindici mensilita', come gia' affermato in premessa, ha natura risarcitoria e non rientra quindi nell'imponibile contribu- tivo. Si annota infine che la legge n. 223/91, nel discipli- nare le procedure di mobilita' sia da CIG che da riduzione di personale, dispone che si applica l'art. 18 della legge n. 300/70 e successiva modificazione al recesso comunicato dal datore di lavoro e del quale sia stata dichiarata l'inefficacia e l'invalidita' (art. 5, comma 3, della legge n. 223/91). B) INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, MODIFICATO DALL'ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 108/90 L'art. 2 della legge n. 108/90 ha modificato vari articoli della legge n. 604/66, disponendo che i datori di lavoro - non destinatari dell'art. 18 della legge n. 300/70, modificato dall'art. 1 della legge n. 108/90 - sono tenuti a riassumere entro tre giorni il lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo o, in mancanza, a liqui- dare una indennita', commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, di importo variabile fra un minimo di 2,5 4 mensilita' ad un massimo di quattordici, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impre- sa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento ed alle condizioni elle parti. In proposito si osserva che la norma, riformulando l'art. 8 della legge n. 604/66, non ha attribuito alle indennita' ivi contemplate natura diversa da quella risarcitoria gia' prevista. D'altro canto, il titolo dell'articolo e la stessa enunciazione della norma attengono la "riassunzione" e non la "reintegrazione" nel posto di lavoro; e' quindi colpito da sanzione, ma non annullato, il licenziamento illegittimamente intimato. Conseguentemente non essendo ripristinato "ex tunc" il rapporto di lavoro non sussistono i connessi obblighi contributivi. C) CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 108/90 E DELL'ART. 2 DELLA MEDESIMA LEGGE Come precisato al precedente punto B), l'art. 8, della legge n. 604/66, modificato dall'art. 2 della legge n. 108/90 si applica ai datori non destinatari dell'art. 18, della legge n. 300/70, modificato dall'art. 1 della legge n. 108/90. Pertanto, per completezza di informazione si elencano i destinatari dell'art. 18 (cfr. art. 1 legge n. 108/90): a) datori di lavoro, imprenditori e non, che in cia- scuna sede, stabilimento, filiale, occupino piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque, se imprenditori agricoli; b) datori di lavoro, imprenditori e non, che nell'am- bito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipen- denti, o piu' di cinque, se imprenditori agricoli, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti; c) datori di lavoro, imprenditori e non, che comunque occupano piu' di sessanta dipendenti; d) imprese che comunque occupano piu' di 15 dipendenti e che abbiano attuato le procedure di mobilita', ex lege n. 223/91, da esubero di CIG straordinaria o da riduzione di personale; e) datori di lavoro, compreso quello domestico, qua- lunque sia il numero dei dipendenti occupati, che abbiano effettuato licenziamenti discriminatori, per ragioni 5 politiche, sindacali, religiose, razziali e di lingua o di sesso. Si conclude con l'annotazione che, qualunque sia la forza occupazionale, si applica solo l'art. 8 della legge n. 604/66, modificato dall'art. 2 della legge n. 108/90, alle organizzazioni di tendenza, che l'art. 4 della legge n. 108/90 individua nei datori di lavoro, che senza fini di culturale, di istruzione ovvero di religione o culto. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA 6