950511 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Direzione Centrale Contributi Direzione Centrale Ragioneria e Finanza Circolare n. 126 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 18.2.1992, n. 162. Rimborso della retribuzione corrisposta ai volontari del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. - Istruzioni applicative. Variazione del piano dei conti. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Direzione Centrale Contributi Direzione Centrale Ragioneria e Finanza Roma, 10 maggio 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 126 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE ALL. 5 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 18.2.1992, n. 162. Rimborso della retribuzione corrisposta ai volontari del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. - Istruzioni applicative. Variazione del piano dei conti. SOMMARIO Istruzioni per il rimborso delle retribuzioni corrisposte ai volontari del soccorso alpino e speleologico del CAI per le giornate di astensione dal lavoro per partecipare alle operazioni di soccorso alpino e speleologico nonche' per le relative esercitazioni. 1) - PREMESSA L'art. 1 della Legge 18.2.92 n. 162 (v. circolare n. 60 del 4.3.1993) stabilisce che "i volontari del Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni nonche' nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per piu' di otto ore, ovvero oltre le ore 24". Si sottolinea che i volontari oggetto della presente circolare non devono essere confusi con i volontari che prestano opera di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico pratica nell'ambito della protezione civile, soggetti che godono di provvidenze similari, al cui rimborso non e' pero' tenuto l'Istituto bensi' il Dipartimento della protezione civile (v. circ. n. 314 del 29.11.1994). A scioglimento della riserva contenuta nel messaggio n. 18437 del 21.7.1994 (v. allegato 1) si impartiscono le istruzioni per la liquidazione delle prestazioni in questione. 2) - CAMPO DI APPLICAZIONE Il Decreto 24 marzo 1994 n. 379 (allegato 2), contenente il Regolamento, all'art. 1, stabilisce che "costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico, rispettivamente, ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonche' al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attivita' di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale". Come precisato al punto 1), per poter dare diritto al rimborso anche nel giorno successivo all'operazione, questa deve aver avuto durata maggiore di 8 ore, ovvero essersi protratta dopo la mezzanotte del giorno di svolgimento dell'operazione stessa. 3) - SOGGETTI AVENTI TITOLO In base all'art. 1, comma 2, della citata legge 18 febbraio 1992, n. 162, "ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione e' corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta' di chiederne il rimborso all'Istituto di previdenza cui il lavoratore e' iscritto". L'INPS, pertanto, e' competente al rimborso di cui trattasi esclusivamente a favore dei datori di lavoro che versano al medesimo i contributi pensionistici per i dipendenti interessati, sia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti sia ai fondi speciali di previdenza. 4) - DOMANDA Come a suo tempo anticipato, la domanda di rimborso deve essere inoltrata dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di soccorso o dell'esercitazione; va presentata alla Sede competente per territorio in relazione all'ubicazione della dipendenza aziendale dove presta attivita' il lavoratore interessato, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli adempimenti contributivi. La domanda va prodotta a mezzo del modello allegato 3), da riprodurre in loco, che prevede: - le generalita' del lavoratore interessato; - l'importo della retribuzione corrisposta; - l'attestazione (in allegato) del Sindaco o dei Sindaci, o loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle prdette attivita' e i relativi tempi di durata; - la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro; - la dichiarazione dei lavoratori di appartenenza al Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI. 5) - RIMBORSI Per il rimborso delle retribuzioni in questione, che non sono conguagliabili con gli importi dovuti per contributi assicurativi, l'Ufficio competente per le prestazioni temporanee, opera attraverso la procedura "Pagamenti vari", utilizzando la parte "Riservato INPS" del modulo di domanda, da sottoscrivere debitamente. Il Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI trasmette annualmente all'INPS (1) l'elenco dei volontari, attraverso il quale sono possibili i riscontri dell'appartenenza del soggetto per cui viene chiesto il rimborso della retribuzione al Corpo di cui trattasi. Il lavoratore, dal canto suo, dovra' dichiarare di volta in volta al proprio datore di lavoro la propria appartenenza al Corpo di soccorso suddetto (v. par. 4), che giustifica l'astensione dal lavoro ai sensi della legge in esame. Per l'individuazione della "retribuzione" da rimborsare ci si deve riferire a tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel concetto di paga globale di fatto giornaliera che vengono corrisposti normalmente ed in forma continuativa. Ai lavoratori appartenenti alle categorie per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali il trattamento economico che il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al volontario e' quella effettiva. Ai volontari in questione non e' applicabile la trattenuta prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, in quanto sulle retribuzioni oggetto della presente circolare, anche se rimborsate al datore di lavoro, com'e' noto (v. par. 6), continua ad essere dovuta la normale contribuzione. Analogamente a quanto stabilito per i riposi per donazione di sangue, sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno escluse cioe' le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonche' le giornate, di riposo settimanale, festivo, di ferie, del sabato in caso di "settimana corta", ecc.. La documentazione giustificativa dei rimborsi in questione deve rimanere agli atti della Sede a disposizione degli Organi di controllo. Si precisa che il datore di lavoro, presso cui e' occupato il lavoratore volontario, e' tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di soccorso o di esercitazioni, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal lavoro. 6) - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI Si rammenta quanto disposto con la citata circolare n. 60 del 4.3.1993 e cioe' che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai volontari del soccorso alpino astenutisi dal lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 162/1992 deve essere sottoposta alla ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale atteso, tra l'altro, che l'art. 1 della legge espressamente garantisce loro l'intero trattamento economico e previdenziale. 7) - ISTRUZIONI CONTABILI Per la rilevazione contabile dei rimborsi di che trattasi, considerato che i relativi oneri devono essere evidenziati nell'ambito della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" in quanto posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge 18 febbraio 1992, n. 162, viene istituito il conto GAU 30/89 (v. allegato n. 4). Alla fine di ciascun esercizio dovra' essere compilata e trasmessa a questa Direzione Generale - Direzione Centrale Ragioneria e Finanza - Ufficio 4.3, entro il termine che sara' stabilito con la circolare delle chiusure contabili, la dichiarazione riportata nell'allegato n. 5, previa verifica della concordanza tra le somme ivi indicate e il saldo del suddetto conto GAU 30/89. 8) - DISCIPLINA TRANSITORIA Sulla base delle disposizioni che precedono si puo' dar corso anche ai rimborsi per le operazioni di soccorso alpino e speleologico e relative esercitazioni, effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 febbraio 1992 n. 162 (13.3.92) e quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17.6.94) del Regolamento di attuazione, le cui domande dovevano essere presentate (come precisato nel citato messaggio del 21.7.94), a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla suindicata data di pubblicazione, e cioe' entro il 16.8.1994. Per le relative domande si ricorda, come gia' anticipato con il citato msg., che l'art. 4, comma 2 prevede che l'attestazione del Sindaco o dei sindaci dei Comuni territorialmente competenti puo' essere sostituita da una dichiarazione di responsabilita' del lavoratore volontario, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1980, n. 15. Per le domande presentate prima delle presenti istruzioni, siano esse relative alla fase transitoria di cui trattasi (13.3.92-16.6.94) ovvero successive alla predetta data del 16.6.94, non e' ovviamente necessario che la domanda sia rinnovata sul modulo allegato, essendo sufficiente quella comunque prodotta, purche' contenente gli elementi indicati in precedenza: il modulo sara' invece utilizzato direttamente, dalla Sede come documento di liquidazione. Per tali domande puo' prescindersi altresi' dalla dichiarazione del lavoratore circa la propria appartenenza al piu' volte citato Corpo di soccorso, appartenenza comunque verificabile, come detto, attraverso gli elenchi che il CAI e' tenuto a fornire. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO -------------- (1) E' stato richiesto al CAI l'invio di elenchi su base Regionale, da trasmettere alla competente Sede Regionale dell'INPS. N.B. Gli allegati n 2 e 3 saranno riportati nel solo testo a stampa; un esemplare del modulo all. 3 sara' comunque inviato alle Sedi regionali per l'immediata conoscenza e l'ulteriore diffusione. Allegato 1 Messaggio n.18437 del 21.4.1994 I.N.P.S. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Uff. XII AI DIRETTORI DELLE S.A.P. AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI LORO SEDI OGGETTO: Legge 18.2.1992, n. 162. Volontari del soccorso alpino e speleologico del CAI. Sulla G.U. n. 140 del 17.6.1994 e' stato pubblicato il D.M. 24.3.1994, n. 379, contenente il regolamento di attuazione della Legge 18.2.1992, n. 162, che prevede, tra l'altro, il rimborso della retribuzione corrisposta ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI astenutisi dal lavoro perche' impegnati in operazioni di soccorso alpino e nelle relative esercitazioni (V. circ. n. 60 del 4.3.93). Il regolamento stesso prevede che la facolta' di rimborso della retribuzione da parte dell'Istituto di previdenza, cui e' iscritto il lavoratore, debba essere inoltrato dai datori di lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di soccorso o di esercitazione. La domanda deve comprendere: 1) - le generalita' del lavoratore interessato; 2) - l'importo della retribuzione corrisposta; 3) - l'attestazione del Sindaco o dei Sindaci, o loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attivita' e i relativi tempi di durata; 4) - la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro. Il regolamento contiene, altresi', una norma transitoria che stabilisce che per le operazioni di cui trattasi, effettuate tra il 13.3.1992 (data di entrata in vigore della Legge n. 162/1992) e il 17.6.94 (data di pubblicazione, come detto, del regolamento in esame), le domande di rimborso devono essere presentate dal datore di lavoro entro 60 gg. e cioe' entro il 16.8.1994. Per le domande di cui trattasi valgono le prescrizioni riportate ai precedenti punti 1-2 e 4), mentre la dichiarazione di cui al punto 3) e' sostituita da una dichiarazione di responsabilita' del volontario, resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4.1.68, n. 15. Precisato che le istruzioni applicative per i rimborsi in parola saranno impartite non appena possibile - e pertanto le aziende al momento si dovranno astenere da qualsiasi conguaglio contributivo - si invitano le Sedi ad accettare le domande cosi' presentate. Le Sedi stesse vorranno dare tempestiva informativa locale della necessita' che per le eventuali domande di rimborso siano rispettati i tassativi termini sopra indicati. IL DIRETTORE GENERALE F.F. F.to TRIZZINO ALLEGATO N.4 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI TIPO VARIAZIONE : I CODICE CONTO : GAU 30/89 DENOMINAZIONE COMPLETA : Retribuzioni ai volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano rimborsate direttamente ai datori di lavoro ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 162/1992 DESCRIZIONE ABBREVIATA : RETRIB.VOLONT.SOCC.ALPINO RIMB.DAT.LAV.-L.162/92 ALLEGATO N.5 I.N.P.S. Sede di........... ALLA DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA UFFICIO 4.3 Il sottoscritto.................................. Direttore della Sede INPS di..................... dichiara che i rimborsi ai datori di lavoro delle retribuzioni ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano effettuati nell'anno 199., per un ammontare di œ.....................( saldo del conto GAU 30/89 ) sono stati concessi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 18 febbraio 1992, n.162 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto ministeriale 24 marzo 1994, n.379. La documentazione amministrativa e contabile che ha dato luogo alle erogazioni di cui sopra rimane agli atti di questa Sede a disposizione degli Organi di controllo. IL DIRETTORE DELLA SEDE .........li............ (timbro della Sede)