Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 128 del 11-7-2003.htm
Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie.
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 11
Luglio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 128
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 4
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie.
SOMMARIO
:
1)
Sindrome di Down - Certificazione inerente alla legge 104/92 –
Legge 27.12.2002, n. 289, art. 94 (comma 3).
2)
Grandi invalidi di guerra. Certificazione
inerente alla legge 104/92.
3)
Assistenza a persone handicappate per
periodi inferiori a un mese.
4)
Compatibilità tra i permessi orari ex lege
104/92 per un figlio handicappato e permessi orari (c.d. per allattamento),
per altro figlio.
5)
Incompatibilità tra permessi orari ex lege
104/92 e permessi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio
portatore di handicap.
6)
Lavoratore handicappato che fruisce dei
permessi ex lege 104/92 e fruizione degli stessi da parte di un soggetto che
gli presta assistenza.
7)
Documentazione inerente alla legge 104/92.
8)
Requisito della continuità dell’assistenza
(art. 20, legge 53/2000).
9)
Possibilità di
godere da parte dei due genitori, alternativamente, dei permessi ai sensi
della legge 104/92 nell’ambito dello stesso mese.
A seguito di
richieste di chiarimenti in materia di legge 104/92 art. 33, si forniscono le
istruzioni
relative ai vari
argomenti di interesse.
1)
Sindrome di Down
- Certificazione inerente alla legge 104/92 – Legge 27.12.2002, n. 289, art.
94 (comma 3).
La legge n.
289/2002, all’art. 94, comma 3, ha disposto che i soggetti, affetti da
sindrome di Down
,
ai fini
della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere
dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge
5.2.1992, n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL (come in precedenza
previsto), anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da
presentazione del “cariotipo”.
Inoltre i
soggetti portatori dell’handicap suindicato (sindrome di Down) sono esenti,
secondo quanto previsto dalla legge stessa, da ulteriori successive visite e
controlli.
Premesso quanto
sopra, si invitano codeste Sedi a voler prendere in considerazione, nelle
fattispecie considerate, anche la certificazione prodotta dai
medici di
base
, (e cioè quelli “di medicina generale” scelti nell’ambito degli
appositi elenchi dei medici generici o pediatri predisposti dalle strutture
del S.S.N.) degli interessati, in cui sia attestata la situazione di gravità,
connessa alla sindrome da cui è affetto il soggetto assistito, salvo future
più precise indicazioni relative alla compilazione della certificazione stessa,
fornite dai competenti Ministeri, che saranno comunicate a codeste Sedi.
Ovviamente
restano fermi tutti i criteri relativi alla presentazione della domanda
all’INPS, a cui peraltro dovrà essere presentata, oltre alla certificazione
del curante come sopra descritto, anche la copia del “cariotipo”, che sarà
sottoposta in visione al dirigente medico di Sede.
Nel caso in cui
la certificazione riportante l’indicazione della sindrome di Down (sindrome
accertata mediante esibizione del suddetto “cariotipo”) sia stata rilasciata
dalla competente Commissione della ASL, non dovrà essere richiesta copia del
“cariotipo
”
.
2)
Grandi invalidi
di guerra. Certificazione inerente alla legge 104/92.
Ai sensi
dell’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 “i grandi invalidi di guerra di
cui all’articolo 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n.
915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate
in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari
previsti dall’articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è
attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri
competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.”
Pertanto per la
fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi
invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di
guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno
di superinvalidità, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del
Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può
validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità
rilasciata dalle competenti Commissioni ASL.
3)
Assistenza a
persone handicappate per periodi inferiori a un mese.
In caso di
assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese vanno
proporzionalmente ridimensionati i 3
giorni di permesso ai sensi della legge 104 spettanti al richiedente. Tale
criterio scaturisce da orientamenti Ministeriali secondo cui, quando
l’assistenza alla persona handicappata
non
viene prestata abitualmente
, per ogni 10 giorni di assistenza
continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso
ex lege
104.
L’applicazione
del criterio in questione comporta pertanto che quando l’assistenza sia
inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o
frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma
inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso.
Nel caso di
fruizione di permessi ad ore ai sensi della legge 104/92 (da parte del
lavoratore handicappato o del genitore di un figlio portatore di handicap di
età inferiore a 3 anni),
non
si
procede al ridimensionamento suddetto, essendo il permesso ad ore legato alla
singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso.
4)
Compatibilità tra
i permessi orari
ex lege
104/92 per
un figlio handicappato inferiore a 3 anni e permessi orari (c.d. per allattamento),
per altro figlio.
E’ possibile la
fruizione di entrambi i benefici indicati nel titolo da parte di un genitore,
dal momento che si tratta di due soggetti (figli) diversi, entrambi bisognosi
di cure, per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di
due diversi tipi di permessi.
Ovviamente la
fruizione dei benefici in parola di una o due ore è legata all’orario di
lavoro: se questo è pari o superiore alle 6 ore darà diritto alla fruizione
di 2 ore di permesso per “allattamento” e 2 ore di permesso
ex lege
104; se è invece inferiore a 6
ore darà diritto alla fruizione di
un’ora di permesso per allattamento e a un’ora di permesso
ex lege
104/92.
Tale criterio
trova applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per
sé stesso dei permessi orari
ex lege
104 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per
“allattamento”.
5)
Incompatibilità
tra permessi orari
ex lege
104/92 e
permessi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di
handicap.
Non si ritengono
compatibili i due tipi di permesso sopra indicati, dal momento che gli
stessi, se pure a titolo diverso, verrebbero fruiti per il medesimo soggetto.
D’altronde, l’art. 42 del D. Lgs. 151/01, comma 4, ha previsto solo la cumulabilità
dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104 con il congedo parentale
ordinario, ma non fa alcun cenno alla possibilità di cumulo con i permessi
c.d. per allattamento, né alla possibilità di godere da parte di un genitore
della legge 104/92 e da parte dell’altro dei c.d. permessi per allattamento,
possibilità invece contemplata espressamente per l’astensione facoltativa.
6)
Lavoratore
handicappato che fruisce dei permessi
ex
lege
104/92 e fruizione degli stessi da parte di un soggetto che gli presta
assistenza.
Come precisato
con circ.
n. 37 del
18.2.99 (punto 1.A),
alle condizioni indicate nella circolare
stessa
, un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla
legge 104/92, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, a cui a tal
punto spettano, per l’assistenza di cui trattasi, i giorni di permesso di cui
alla medesima legge. Si rammenta comunque che se il soggetto richiedente è a
sua volta fruitore di permessi per se stesso (quale lavoratore handicappato),
non può fruire di permessi per assistere altre persone (v. circ.
n. 37 del 18.2.99).
Al riguardo,
occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati
devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l’assenza dal
lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è
giustificata dal fatto che deve assistere l’handicappato, assistenza che non
necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora.
Nel caso in cui
il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all’altra persona che
presta assistenza, spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere,
sempreché l’orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di
permesso fruite dall’handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta
assistenza, neppure le mezze giornate.
7)
Documentazione
inerente alla legge 104/92.
Si trasmettono in
allegato (all. da 1 a 4) i Modd. Hand 1 (genitori di minori), Hand 2
(Genitori di maggiorenni/familiari), Hand 3 (Portatori di handicap che
lavorano) e Hand Agr (Dichiarazione del datore di lavoro, da allegare ai
Modd.
Hand 1, Hand 2 oppure
Hand 3).
I Modd.
Hand 1 e Hand 2 sono stati
aggiornati, rispetto a quelli trasmessi con il messaggio n. 000945 del
18.12.2002, soltanto per quanto riguarda il riferimento alla certificazione
consentita per i portatori di sindrome di Down; premesso che il modello
scaricabile dal sito INTERNET dell’Istituto sarà prontamente aggiornato, gli
esemplari cartacei precedentemente predisposti potranno essere utilizzati
fino all’esaurimento delle scorte.
Si richiamano sul
tema le istruzioni contenute nel citato messaggio n. 000945 per quanto
riguarda l’esame del modello di domanda Hand 2, presentata dal richiedente, e
il conseguente adempimento di apposizione del timbro e firma.
8)
Requisito della
continuità dell’assistenza (art. 20, legge 53/2000).
Con circ. n.
133/2000 è stato precisato che il requisito della continuità della assistenza
non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi
presta assistenza e chi la riceve.
Comunque nella
circolare stessa è precisato che la “lontananza” da considerare, non va
intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi
individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due
abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è
possibile riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana che concretizza
il requisito di continuità dell’assistenza, il quale insieme a quello
dell’esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge
104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l’assistenza
quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre
rigorosa prova
da parte dell’interessato, sia dei rientri
giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale
situazione di lontananza.
In proposito si
rammenta che sono applicabili anche alla fattispecie in esame i criteri indicati
nella circ. n. 138/01, secondo cui,
alle
condizioni indicate nella circolare stessa,
al soggetto di cui sopra possono essere riconosciuti i permessi
giornalieri nelle (sole) giornate in cui
dimostra
di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche,
accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè, non è altrimenti
assicurabile.
9)
Possibilità di
godere da parte dei due genitori, alternativamente, dei permessi ai sensi
della legge 104/92 nell’ambito dello stesso mese.
Con circ. n.
133/2000 era stata prevista la possibilità di fruire, alternativamente, da
parte dei due genitori di figli handicappati minorenni, dei giorni di
permesso ai sensi della legge 104/92 nell’ambito dello stesso mese.
Considerato che
l’art. 42 del D. Lgs. 151/01 ha apportato agevolazioni a favore dei genitori
di figli handicappati maggiorenni, il criterio dell’alternatività suddetto
può essere esteso anche ai genitori di soggetti disabili maggiorenni.
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4