Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 130 del 10-6-1999.htm
Attività da esperire, da parte delle Sedi, nei casi di indebita riscossione di rate di pensione dopo la morte del beneficiario, in dipendenza della modalità e dell'Ente che ha provveduto al pagamento.
DIREZIONE CENTRALE
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO
COORDINAMENTO GENERALE
LEGALE
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
10 giugno 1999
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici
Circolare n. 130
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Indebiti per rate di pensione riscosse dopo la morte del beneficiario.
SOMMARIO
:
Attività da esperire, da parte delle Sedi, nei casi di indebita riscossione di rate di pensione dopo la morte del beneficiario, in dipendenza della modalità e dell’Ente che ha provveduto al pagamento.
Si ritiene opportuno riepilogare l’attività che le Sedi sono tenute a svolgere nei casi di riscossioni fraudolenti di rate di pensione avvenute dopo la morte del beneficiario, in dipendenza sia della modalità con la quale risulta essere stata pagata la pensione sia dell’Ente (Banca o Poste Italiane S.P.A.) incaricato del pagamento.
A) Indebite riscossioni di rate di pensione in pagamento allo sportello e per le quali NON risulta rilasciata delega.
Nei casi in questione, occorre richiedere con immediatezza all’Ente pagatore, sia esso un Istituto di credito o le Poste Italiane, la restituzione della somma indebitamente percepita da persona diversa dall’avente diritto, dovendosi ipotizzare in tal caso una responsabilità quanto meno per colpa del funzionario che ha eseguito il pagamento, e quindi dell’Ente pagatore, nella presunzione che il pagamento sia avvenuto senza il preventivo accertamento dell’identità del percettore da parte del funzionario medesimo.
Qualora l’Ente pagatore non provvede alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto, la Sede dovrà procedere:
nel caso di pagamento avvenuto tramite Istituto di credito, all’avvio della procedura per il recupero, anche coattivo, del credito nei confronti dello stesso Istituto bancario;
nel caso di pagamento avvenuto presso le Poste Italiane, alla segnalazione dei fatti alla Direzione Generale, Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, che provvederà ad interessare al riguardo la Direzione Generale delle Poste Italiane.
B) Indebite riscossioni di rate di pensione in pagamento allo sportello e per le quali risulta rilasciata delega.
Nei casi in epigrafe, la restituzione dell’importo indebitamente riscosso deve essere richiesta direttamente e immediatamente al delegato, fermo restando che la circostanza va comunque segnalata all’Ente pagatore per le eventuali responsabilità che dovessero emergere al suo interno, anche ai fini di possibili rivalse dell’Istituto nei confronti dell’Ente medesimo.
Ove a giudizio della Sede emergano responsabilità dell’Ente pagatore, la Sede stessa dovrà comportarsi nei confronti di tale Ente come indicato al precedente punto A).
C) Indebite riscossioni di rate di pensione in pagamento presso Istituti di credito con accredito su conto corrente.
Considerato che le Banche, in virtù delle vigenti Convenzioni in essere con l’Istituto, sono tenute a restituire gli importi che risultino accreditati su c/c bancario per periodi successivi al decesso del pensionato, la restituzione delle rate deve essere inizialmente richiesta alla Banca anche nel caso in cui il conto corrente risulti cointestato ovvero sia incapiente o eventualmente estinto.
Le Sedi, qualora la Banca non ottemperi alla richiesta di che trattasi, provvederanno:
C.1) nel caso di c/c che risulti legittimamente estinto, a richiedere la restituzione delle somme indebitamente accreditate al cointestatario del conto, al coniuge superstite ovvero agli eredi del pensionato, secondo l’ipotesi che ricorre;
C.2) nel caso di c/c in essere cointestato, a richiedere la restituzione delle somme indebitamente accreditate al cointestatario del conto;
C.3) nel caso di c/c in essere NON cointestato, ad avviare la procedura per il recupero coattivo del credito nei confronti dell’Istituto bancario, configurandosi anche in questa circostanza l’ipotesi di pagamento eseguito senza il preventivo accertamento dell’identità del percettore.
In ogni caso, le Sedi dovranno, inoltre, segnalare il diniego opposto dalla Banca alla Direzione Generale, Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio per le iniziative di competenza da esperire nei confronti della Banca stessa.
D) Indebite riscossioni di rate di pensione in pagamento presso Istituti di Credito con assegno circolare.
Per i casi di specie, si richiamano le indicazioni di cui al punto A) primo alinea.
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Nel richiamare l’attenzione delle Sedi sulla particolare rilevanza della materia e sulle conseguenze che ne possono derivare in termini di danni ed eventuali responsabilità di dipendenti, si fa presente che nei casi di specie dovrà essere inoltrata apposita denuncia all’Autorità Giudiziaria con la modalità prevista dalla circolare n.114 del 17 maggio 1990 , potendosi configurare un reato perseguibile d’ufficio nel comportamento dell’indebito percettore delle rate di pensione pagate o accreditate su c/c bancario successivamente alla morte del pensionato.
Peraltro, qualora il c/c bancario risulti cointestato, dovendosi presumere la mancanza di dolo del cointestatario, la denuncia dovrà essere inoltrata all’A.G. soltanto in presenza di elementi non equivoci di responsabilità da valutarsi attentamente di concerto con il legale di Sede.
Inoltre, le Sedi, in occasione dell’attivazione delle procedure previste per il recupero coattivo del credito, dovranno pretendere anche gli interessi legali dalla data dell’indebita riscossione.
Ad ogni buon fine, si precisa che non sono applicabili alle fattispecie in esame, sia in fase amministrativa che in fase legale, le disposizioni di cui agli artt.80 del R.D. n.1422/1924, nonchè 52 della legge n.88/1989 e 13 della legge n.412/1991, nè tanto meno le fattispecie stesse sono riconducibili alla sanatoria di cui all’art.1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
Le Sedi Regionali dovranno vigilare perchè da parte delle SAP venga soprattutto assicurata l’omogeneità dei comportamenti con riferimento all’esigenza di provvedere con immediatezza alla sospensione dei pagamenti non appena si venga a conoscenza del decesso del pensionato per la conseguente attivazione degli interventi di recupero.
In tale logica, l’attenta e sistematica rilevazione delle circostanze che dovessero eventualmente comportare la mancata sospensione tempestiva dei pagamenti consentirà di attivare ogni utile iniziativa atta a prevenire eventuali sviluppi patologici del fenomeno delle indebite riscossioni post mortem, nonchè a rimuovere le relative cause di ritardo.
Ciò con particolare riguardo alla omessa o ritardata comunicazione dei decessi da parte dei Comuni nei confronti dei quali dovranno essere avviati – in conformità alle disposizioni impartite con circolare n.199 del 15 ottobre 1996 , delle quali si raccomanda la puntuale osservanza - gli opportuni contatti e le necessarie azioni di sensibilizzazione per il superamento degli inconvenienti di che trattasi.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO