Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 133 del 21-7-2003.htm
Gestione Separata. Decreto-legge 9 maggio 2003, n.105 convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 2003, n. 170. Borse di studio concesse per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 21
Luglio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 133
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Gestione Separata. Decreto-legge 9 maggio 2003, n.105 convertito,
con modificazioni, nella legge 11
luglio 2003, n. 170. Borse di studio concesse per il sostegno alla mobilità
internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.
SOMMARIO
:
Con la conversione in legge del D.L. n. 105/2003 l’obbligo d’iscrizione
alla Gestione separata, di cui all’art. 2, co. 26, L. 335/95, si estende ai
beneficiari di borse di studio integrative, erogate a titolo di sostegno alla
mobilità internazionale degli studenti, ed ai percettori di assegni per
attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.
Premessa.
E’ stato pubblicato, nella
Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003, il testo del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105 coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2003, n.
170, pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale con il titolo “Disposizioni
urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di
abilitazione all’esercizio di attività professionali”.
Si illustrano di seguito le
innovazioni apportate dal citato decreto relativamente alla Gestione Separata
di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995.
1. Normativa.
L’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante “disposizioni urgenti per le
università e gli enti di ricerca”, dispone: “Agli assegni di cui al comma 1,
lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell’articolo 10 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell’articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale
quelle dell’articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni”.
L’articolo 1 citato tratta
delle “iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne
la mobilità” e le lettere a) e b) del comma 1 riguardano, rispettivamente,
gli obiettivi di:
a)
sostegno
alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma
di mobilità dell’Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l’erogazione di
borse di studio integrative;
b)
assegnazione
agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica,
delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di
specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di
dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di
tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché
per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.
In tal modo il legislatore,
dopo aver previsto l’iscrizione alla Gestione separata dei percettori di
assegni di ricerca (art. 51, co. 6, L. 449/1997) e dei beneficiari di borse
di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, L.
315/1998), dispone che, a decorrere dall’anno 2003, anche i beneficiari di
borse di studio integrative, erogate in qualità di sostegno alla mobilità
internazionale degli studenti, ed i percettori di assegni per attività di
tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, debbano essere
iscritti alla citata gestione.
2.
Base imponibile.
L’articolo 1, al comma 3, dispone inoltre
l’esenzione degli importi in argomento dall’imposta sui redditi delle persone
fisiche, così come già avvenuto per gli assegni di ricerca e per le borse di
studio per il dottorato di ricerca.
Riguardo
alla materia previdenziale il reddito imponibile da prendere a base per il
calcolo dei contributi dovuti alla Gestione, è costituito dall'intero
ammontare della borsa integrativa o dell’assegno.
3. Contributi.
Le aliquote contributive sono quelle previste per
la generalità degli iscritti alla Gestione separata, ovvero:
-
10 percento se i destinatari sono titolari di
altro rapporto assicurativo o titolari di pensione non diretta;
-
12,50 percento se sono titolari di pensione diretta;
-
14 percento se sono privi di altra tutela
previdenziale.
4. Adempimenti degli Enti
erogatori.
L’Ente
erogatore è tenuto al pagamento dell’intero ammontare del contributo dovuto,
alla scadenza del giorno 16 del mese successivo a quello nel quale viene
erogato, in tutto o in parte, l’importo in argomento, con le modalità
previste per la generalità dei contribuenti. In relazione alle somme
eventualmente già erogate nel corso del 2003 il versamento dei contributi
potrà essere effettuato entro il 16 settembre 2003, unitamente ai contributi
relativi agli importi corrisposti nel mese di agosto 2003.
L’Ente
erogatore è tenuto, altresì, alla presentazione delle denunce annuali degli
importi erogati:
-
entro il 31 marzo dell’anno successivo se la denuncia
è presentata tramite il modello GLA cartaceo;
-
entro il 30 aprile dell’anno successivo se la
denuncia avviene tramite supporto magnetico o tramite internet.
5.
Adempimenti dei beneficiari.
I soggetti beneficiari delle borse o assegni in
argomento sono, come già detto, obbligati all'iscrizione alla Gestione
separata, a decorrere dall’anno 2003, e destinatari di tutte le disposizioni
concernenti la materia contributiva e pensionistica della Gestione stessa.
Conseguentemente,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’assegnazione della borsa di
studio integrativa, di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), o dell’assegno
d’incentivazione, di cui alla lettera b) dello stesso comma, da parte
dell'Ente erogatore, gli interessati devono presentare domanda d'iscrizione alla
Gestione separata, in qualità di collaboratori. Relativamente all’anno 2003,
qualora la predetta assegnazione sia già avvenuta, l’iscrizione sarà ritenuta
tempestiva se effettuata entro il mese di settembre 2003.
L'iscrizione
dovrà richiedersi, su moduli già predisposti, presso la Sede INPS nella cui
competenza territoriale è ubicata la sede dell'Ente erogatore della borsa di
studio o assegno, oppure tramite internet o tramite il call center (16464).
Al termine del periodo di
mobilità internazionale (comma 1, lettera a) o del corso (comma 1, lettera
b), qualora gli interessati non intendano intraprendere altra diversa
attività per la quale sia dovuto il versamento di contributi nella Gestione
separata, gli stessi dovranno comunicare la data di cessazione d’attività.
6. Codice d’attività.
Il codice attività che
contraddistingue le borse di studio integrative o gli assegni
d’incentivazione è il codice “05”, già istituito per il dottorato di ricerca.
Tale codice dovrà essere
utilizzato sia dai beneficiari all’atto della richiesta d’iscrizione alla
Gestione e sia dagli Enti erogatori per la compilazione dei modelli GLA
annuali.
Per quanto non previsto dalla
presente circolare si applicano le direttive impartite per la generalità dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
IL
DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO