Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 14 del 29-01-2016
Direzione Centrale Entrate
Roma, 29/01/2016
Circolare n. 14
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Contributi volontari anno 2016: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.
SOMMARIO:
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.
2.Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3.
Contributi volontari dovuti dagli iscritti al
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD.
5. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti.
6. Versamenti volontari nella Gestione separata.
7. Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del Gas.
Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.
L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2014 - dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 - dicembre 2015 pari al
-
0,1%
.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 336 del 13 gennaio 2016, in merito all’aggiornamento delle tabelle contributive, ha confermato l’applicazione dell’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale dispone che “
Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.
”
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.
Pertanto, per l’anno 2016, si confermano i seguenti parametri:
la retribuzione minima settimanale è pari a
€ 200,76
;
la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di
€ 46.123,00
;
il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di
€ 100.324,00
.
Per l’anno 2016 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all’anno 2015, che si conferma quindi pari al
32,87%.
Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al
27,87%
(allegato 1).
Nella tabella che segue si riportano - per anno solare dal 2016 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.
Anno
Retr. minima
settimanale
Prima fascia
retribuzione annua
Massimale art. 2
co.18, L. 335/95
Aliquota
IVS
2016
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
32,87%
2015
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
“
2014
€ 200,35
€ 46.031,00
€ 100.123,00
32,37%
2013
€ 198,17
€ 45.530,00
€ 99.034,00
“
2012
€ 192,40
€ 44.204,00
€ 96.149,00
31,87%
2011
€ 187,34
€ 43.042,00
€ 93.622,00
“
2010
€ 184,39
€ 42.364,00
€ 92.147,00
31,37%
2009
€ 183,10
€ 42.069,00
€ 91.507,00
“
2008
€ 177,42
€ 40.765,00
€ 88.669,00
30,87%
2007
€ 174,46
€ 40.083,00
€ 87.187,00
“
2006
€ 171,03
€ 39.297,00
€ 85.478,00
30,07%
2005
€ 168,17
€ 38.641,00
€ 84.049,00
“
2004
€ 164,87
€ 37.883,00
€ 82.401,00
29,57%
2003
€ 160,85
€ 36.959,00
€ 80.391,00
“
2002
€ 157,08
€ 36.093,00
€ 78.507,00
29,07%
2001
£ 296.140
£ 68.048.000
£ 148.014.000
“
2000
£ 288.640
£ 66.324.000
£ 144.263.000
28,57%
1999
£ 284.100
£ 65.280.000
£ 141.991.000
“
1998
£ 279.080
£ 64.126.000
£ 139.480.000
28,17%
1997
£ 274.420
£ 63.054.000
£ 137.148.000
28,37%
2.
Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al
33,00 %
.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:
per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se
non hanno aderito
ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del
40,82%
;
per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che
hanno aderito
ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al
37,70%
(a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997);
per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al
38,00%
.
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:
X3
= aliquota
IVS
del
40,82%
Y3
= aliquota
IVS
del
37,70%
Z3
= aliquota
IVS
del
38,00%
3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)
Per l’anno 2016 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici rispetto all’anno 2015, che si conferma quindi pari al
32,65%.
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2016, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2016
CATEGORIE
ALIQUOTE %
COEF. RIPARTO
BASE
QUOTA PENSIONE
TOTALE
IVS
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003947
27,76%
0,996053
27,87%
1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003860
28,39%
0,996140
28,50%
1,000000
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,010506
10,36%
0,989494
10,47%
1,000000
LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,010055
10,83%
0,989945
10,94%
1,000000
DOMESTICI
Aliquota
Coefficienti
0,1375%
0,010579
12,86%
0,989421
12,9975%
1,000000
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2016
CATEGORIE
ALIQUOTE %
COEF. RIPARTO
BASE
QUOTA PENSIONE
TOTALE
IVS
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003347
32,76%
0,996653
32,87%
1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003860
28,39%
0,996140
28,50%
1,000000
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,007383
14,79%
0,992617
14,90%
1,000000
LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,007550
14,46%
0,992450
14,57%
1,000000
DOMESTICI
Aliquota
Coefficienti
0,1375%
0,007890
17,29%
0,992110
17,4275%
1,000000
5. Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v.
circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni
23,10 %
23,19 %
collaboratori di età non superiore ai 21 anni
20,10 %
20,19 %
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2016. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/1/2016)
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
23,10 %
20,10 %
1
Fino a € 15.548
15.548
299,30
260,43
2
da € 15.549 a € 20.644
18.097
348,37
303,12
3
da € 20.645 a € 25.740
23.193
446,47
388,48
4
da € 25.741 a € 30.836
28.289
544,56
473,84
5
da € 30.837 a € 35.932
33.385
642,66
559,20
6
da € 35.933 a € 41.028
38.481
740,76
644,56
7
da € 41.029 a € 46.122
43.576
838,84
729,90
8
da € 46.123
46.123
887,87
772,56
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2016)
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
23,19%
20,19%
1
Fino a € 15.548
15.548
300,47
261,60
2
da € 15.549 a € 20.644
18.097
349,72
304,48
3
da € 20.645 a € 25.740
23.193
448,20
390,22
4
da € 25.741 a € 30.836
28.289
546,68
475,96
5
da € 30.837 a € 35.932
33.385
645,17
561,70
6
da € 35.933 a € 41.028
38.481
743,65
647,44
7
da € 41.029 a € 46.122
43.576
842,11
733,17
8
da € 46.123
46.123
891,33
776,02
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".
6. Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2016, al 27% per i professionisti ed al 31% per i collaboratori e figure assimilate. Poiché nel 2016 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.197,96 su base annua e € 349,83 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.819,88 su base annua e € 401,66 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’ art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
7.
Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del
Gas
.
L’art. 7, comma 9-septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, ha soppresso, con effetto dal 1° dicembre 2015, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.
Conseguentemente, dalla stessa data, non è più possibile proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali integrativi in favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, facoltà introdotta dall’art. 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
Le autorizzazioni rilasciate con data di decorrenza precedente alla soppressione del Fondo hanno validità fino al 30/11/2015.
Il Direttore Generale
Cioffi
Allegato N.1