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  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Circolare n. 140
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
     e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Indennita' di malattia durante i periodi di cure
idrotermali. Legge 30.12.1991, n. 412.
  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 26 maggio 1992         Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 140             Ai Coordinatori generali, centrali e
                                periferici dei Rami professionali
                             Ai Primari Coordinatori generali e
                                Primari Medico legali
                             Ai Direttori dei Centri operativi
                                  e, per conoscenza,
                             Ai Consiglieri di amministrazione
                             Ai Presidenti dei Comitati regionali
                             Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:Indennita' di malattia durante i periodi di cure
        idrotermali. Legge 30.12.1991, n. 412.
    Come e' noto, l'art. 16 della  legge in oggetto (vds. commi 4 e
5 riportati in allegato) ha introdotto norme in tema di cure
termali, disciplinando in particolare le condizioni di fruibilita'
delle prestazioni idrotermali al di fuori dei congedi ordinari e
delle ferie annuali.
    Sull'argomento, facendo seguito al messaggio n. 49964 del
4.3.1992, si comunica che, anche per le cure idrotermali iniziate
dal 31.12.1991 - data di entrata in vigore della nuova normativa -
ed effettuabili in periodo extra feriale da soggetti appartenenti a
categoria avente diritto alle prestazioni economiche di malattia,
continuera' di massima a trovare applicazione, fatte salve le
precisazioni che seguono e con riserva di ulteriori indicazioni in
relazione ai contenuti del decreto da emanarsi a cura del Ministro
della Sanita' ai sensi del citato comma 4 dell'articolo di legge in
esame, l'impostazione assunta dal Consiglio di Amministrazione
(delib. n. 15/1991, allegata alla circolare n. 85/1991),
impostazione che appare sostanzialmente allineata alle nuove norme
di legge.
Nelle situazioni di specie, il riconoscimento del diritto al
trattamento previdenziale di malattia, a parziale modifica delle
disposizioni fornite con la circolare n. 85/1991 citata e in
adeguamento al disposto del comma 5 dell'art. 16 di cui trattasi (da
intendersi sul piano sostanziale integralmente sostitutivo del comma
3 dell'art. 13 della legge n. 638/1983 che in precedenza
disciplinava l'aspetto di interesse), avverra' sulla base di
motivata prescrizione del medico specialista USL della branca che
attesti:
1) l'esistenza dell'affezione;
2)  l'idoneita' terapeutica o riabilitativa della cura;
3) che per la risoluzione dell'affezione stessa e' giudicato
   determinante un tempestivo trattamento termale.
    La necessaria delimitazione del concetto di tempestivita' dovra'
essere operata con riferimento al termine (30 giorni dalla
prescrizione dello specialista) stabilito dall'art. 1, comma 8,
della legge 25.1.1990, n. 8.
    Il giudizio circa la sussistenza della condizione che la cura
sia determinante, se effettuata con tempestivita', per la
risoluzione della patologia riscontrata, rientra nelle attribuzioni
dello specialista USL e non potra', pertanto, formare oggetto di
valutazioni da parte dell'Istituto.
    Per le cure idrotermali iniziate prima della data della presente
circolare, potranno invece essere considerate favorevolmente, ai
fini erogativi di cui trattasi, certificazioni in cui, in luogo
della attestazione di cui al predetto punto 3), risulti quella
richiesta in precedenza (maggiore efficacia ed utilita' della cura,
se eseguita in periodo extra-feriale - vds citata circ. n. 85/91 -,
requisito che peraltro risulta insito nel concetto ora delineato dal
legislatore).
    Relativamente ai criteri ed alle modalita' di erogazione delle
prestazioni economiche in questione nonche' alle fattispecie di cure
da escludere dal riconoscimento dell'indennita' di malattia posta a
carico dell'INPS si confermano, per quanto ovviamente non modificate
dalle presenti istruzioni, le direttive impartite con la citata
circolare n. 85/1991, sottolineando altresi' che sono da ritenersi
tuttora applicabili le previsoni di cui ai commi 4 e 5 del
richiamato art. 13 della legge n. 638/1983 (intervallo di almeno 15
giorni tra ferie e "cure" e durata massima annua delle stesse),
sempre in tema di fruizione delle cure in periodo extra feriale.
    In particolare, l'esclusione dal diritto all'indennita' di
malattia per le cure erogate dall'INPS, prevista dal comma 8
dell'art. 1 della citata legge n. 8/1990, e' confermata anche dalla
nuova disposizione di legge, la quale stabilisce che le prestazioni
idrotermali effettuate in periodi extraferiali possono essere
prescritte, se risultino presenti i requisiti indicati, soltanto
dagli specialisti dell'USL o dai medici dell'INAIL (le cui
autorizzazioni peraltro non hanno riflessi sulle prestazioni
economiche a carico dell'INPS): l'eventuale presentazione - come
talora riscontrato - all'Azienda e/o all'Istituto, da parte del
lavoratore avviato alle prestazioni termali a cura dell'INPS, di
ulteriore prescrizione rilasciata dallo specialista della USL nei
termini di cui alla normativa introdotta con la legge indicata in
oggetto, e' da ritenersi, pertanto, ininfluente ai fini del diritto
alla percezione, per tale periodo, dell'indennita' di malattia.
    Per quanto concerne infine i controlli sulle cure in argomento,
in attesa della piu' compiuta disciplina sul particolare aspetto ai
sensi di legge, attraverso il citato emanando decreto del Ministro
della Sanita', dovra' al momento continuare ad aversi riguardo alle
direttive gia' impartite.
    Le direttive della presente circolare devono essere portate a
conoscenza oltre che dei Patronati e dei datori di lavoro - con i
consueti mezzi -  anche, a cura delle Sedi Regionali, dei competenti
assessorati delle rispettive Regioni per la conseguente informativa
alle Unita' Sanitarie Locali.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                  F.TO BILLIA
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All. 1
Legge 30.12.1991 n. 412  art. 16:
comma 4 - "Il Ministro della sanita',entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che
identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle
cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare
abusi".
comma 5 - "In attesa della disciplina organica della materia, le
prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori
dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi
ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la
riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui
risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con
altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente
prescritto da un medico specialista dell'unita' sanitaria locale
ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL,
motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le
prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con
l'osservanza del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma
4".