Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 145 del 17/11/2010
Direzione centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
17/11/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
145
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n. 1
OGGETTO:
Validità
temporale del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 35 dell’8 ottobre 2010
.
SOMMARIO
:
I
l Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con la circolare n. 35/2010 ha previsto che nelle
procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche, ai fini
dell’iscrizione all’Albo fornitori e per le attestazioni SOA, il DURC ha
validità trimestrale
.
Premessa
La normativa che disciplina il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è stata oggetto con il DM 24 ottobre
2007 di un intervento finalizzato a definire una regolamentazione uniforme
in ordine
alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici.
L’art. 7,
comma 1,del citato D.M., ha stabilito che, ai fini della fruizione delle
agevolazioni normative e contributive, il DURC ha validità mensile precisando,
al comma 2, che, nel solo settore degli appalti privati, il DURC ha validità
trimestrale.
La fattispecie
relativa alla validità temporale del DURC è stata oggetto di ripetuti
interventi giurisprudenziali che hanno espresso nel tempo orientamenti diversi.
In tale quadro si inserisce la
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell’8
ottobre 2010
che modifica, a decorrere dalla medesima data, i termini di
validità del DURC richiesto ai soggetti indicati all’art. 1 del citato Decreto.
1. Contratti
pubblici.
Già l’Autorità di Vigilanza in
materia di contratti pubblici, con determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010, “
anche
in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel
settore degli appalti pubblici
”, aveva riconosciuto la validità trimestrale
del DURC.
A tale conclusione la predetta
Autorità è pervenuta in considerazione di quanto già previsto con riferimento
al settore dei lavori privati in edilizia
(1)
.
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuta l’Autorità, e
tenuto conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno espresso
orientamenti conformi
(2),
con la circolare n. 35/2010 ha dettato le
indicazioni in merito alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità
Contributiva nelle varie ipotesi previste in materia di contratti pubblici
disciplinati dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nella citata circolare, il Ministero
ha riconosciuto, nell’ambito delle diverse fattispecie esaminate, la validità
trimestrale del DURC definendo, inoltre, l’ambito nel quale il documento emesso
possa essere utilizzato.
Ø
Procedure
di selezione del contraente.
Il DURC che, come noto, attesta la
regolarità contributiva dell’impresa alla data del suo rilascio, deve essere
richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità
trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato
richiesto.
La legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha
stabilito che le stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio il DURC, nei casi
previsti dalla legge
(3).
Si rammenta che l’impresa nell’ambito
delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all’aggiu
dicazione,può,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, può dichiarare di avere assolto
gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali. Il DURC
emesso ai fini del controllo dell’autocertificazione attesta la regolarità alla
medesima data e la sua validità trimestrale
decorrerà
dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta.
Fermo restando il vincolo
dell’utilizzo del DURC nell’ambito della singola procedura di selezione, la
stazione appaltante potrà utilizzare il documento oltre che ai fini della
partecipazione anche ai fini dell’aggiudicazione e della sottoscrizione del
contratto, a condizione che lo stesso risulti emesso in data non anteriore a
tre mesi rispetto a quella dell’aggiudicazione e/o stipula del contratto.
Si precisa, inoltre, che,
nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto
a fini diversi dal momento che le verifiche effettuate dai competenti Istituti
e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure, in parte diverse, in relazione alle
finalità per cui lo stesso è stato emesso.
Ø
Fasi
di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione.
Per lo stato di avanzamento lavori o
stato finale/regolare esecuzione sussiste l’obbligo di richiesta di un
nuovo DURC con riferimento a ciascun contratto. In tale ipotesi, il documento,
richiesto ai fini del pagamento, avrà validità trimestrale relativamente a
ciascun contratto.
Allo stesso modo, il DURC avrà
validità trimestrale, ai fini del pagamento, per la liquidazione di fatture
relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
Ø
Acquisizione
di beni, servizi e lavori effettuati in economia.
Nell’ambito degli appalti aventi ad
oggetto acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi
dell’art. 125, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006
(4),
la
validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il
quale il documento è stato richiesto.
Si evidenzia che, nella sola ipotesi
di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità
trimestrale del DURC sarà collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.
2. Attestazione
SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.
In analogia a quanto disposto in
materia di contratti pubblici, la validità trimestrale del DURC trova
applicazione anche con riferimento alle ipotesi di attestazione SOA, iscrizione
albo fornitori e lavori privati in edilizia.
Con riferimento a tale fattispecie,
si precisa che il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia, nell’ambito
dell’intero periodo di validità trimestrale, potrà essere utilizzato ai fini
dell’inizio di più lavori.
3. Benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Con circolare n. 51 del 18 aprile
2008, l’Istituto ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine alla disciplina
del rilascio del DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
In particolare, è stato precisato
che tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e
contributivi, in presenza delle condizioni previste dalla legge
(5),
devono
essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC.
In ordine alla validità di tale
documento, si conferma che l’art. 7, comma 1, del DM 24 ottobre 2007, ha stabilito che l’attestazione di regolarità ha validità mensile. Tale termine continuerà,
pertanto, ad avere validità anche successivamente alla presente circolare.
Effetti della
validità trimestrale del DURC nei confronti delle Stazioni appaltanti.
In relazione a quanto sopra esposto,
considerato il ruolo fondamentale che il DURC riveste nell’ambito delle
procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori
privati nell’edilizia, le stazioni appaltanti devono porre la massima
attenzione nell’utilizzo del documento all’interno della medesima procedura di
selezione che, come in precedenza evidenziato, ha validità anche per la fase di
aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, a condizione che non sia
trascorso un periodo superiore a tre mesi dalla sua emissione.
Al riguardo si rammenta che
l’elemento della validità temporale non modifica il vincolo per le stazioni
appaltanti di poter utilizzare il DURC limitatamente alla motivazioni per cui è
stato richiesto.
A titolo esemplificativo, il
Ministero nella circolare ha precisato che un DURC richiesto ai fini della
fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria
ovvero per lavori privati dell’edilizia, non potrà essere validamente
utilizzato dalla stazione appaltante, nell’ambito di un appalto pubblico, con riferimento
alla procedura in corso di svolgimento.
Per quanto riguarda altresì le fasi
di stato avanzamento lavori, la previsione della validità trimestrale potrà
consentire l’utilizzo del medesimo documento per l’intera fase di gestione
della spesa da parte della stazione appaltante, laddove la stessa si concluda
nel medesimo arco temporale.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato 1 (circolare 35/2010 del
min lavoro)
Note:
(1)
Tale certificato ha validità di tre mesi così come stabilito
dall'art. 39-
septies
del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito
dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
(2) TAR Puglia,
Lecce sez. III – sentenza 16 ottobre 2009, n.2304.
(3) L’art. 16
bis
,
comma 10, del D.L. n. 185/2009 conv. dalla L. n. 2/2009, prevede che “le
stazioni
appaltanti acquisiscono d’ufficio, anche mediante strumenti informatici, il
Documento di Regolarità Contributiva dagli Istituti Previdenziali o dagli Enti
abilitati al rilascio in tutti casi in cui è richiesto dalla legge”. Ne consegue
che l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni
appaltanti.
(4) L’art. 125 comma
1 lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 dispone che le acquisizioni in economia di
beni, servizi, lavori, possono essere effettuate mediante procedura di cottimo
fiduciario.
(5) L’art. 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che a decorrere dal 1 luglio 2007, la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “
benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale” è
subordinata al possesso del DURC. La norma stabilisce, inoltre, che fermi
restando gli altri obblighi di legge, i datori di lavoro sono tenuti al
rispetto “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale”.
Allegato N.1