Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 155 del 03/12/2010
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Coordinamento Generale Medico legale
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
03/12/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
155
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati n. 1
OGGETTO:
Legge
n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di
permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.
SOMMARIO
:
1.
Premessa
2.
Soggetti
aventi diritto.
2.1. Referente unico per l’assistenza alla stessa
persona in situazione di disabilità grave.
2.2. Genitori che assistono figli in situazione di
disabilità grave.
3.
Presupposti
oggettivi per il riconoscimento dei permessi.
4.
Accertamento
delle condizioni.
5.
Prerogative
afferenti alla sede di servizio.
6.
Istruzioni
procedurali e modulistica
7.
Ambito di
applicazione
1. PREMESSA
Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 262 – suppl. ord. n. 243/L - del 09.11.2010 è stato pubblicato il
Testo della legge n. 183 del 4 novembre 2010, recante: “
Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di
incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro”
(c.d.“collegato lavoro alla manovra di finanza
pubblica”).
La legge
entra in vigore il 24 novembre 2010.
Nell’attesa
del riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e
permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati, previsto dall’art. 23 della suddetta legge, l’art. 24
ha apportato modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone
con disabilità in situazione di gravità.
In particolare il
comma 1 dell’art. 24:
·
lett. a) sostituisce il comma 3 dell’art.
33 della legge 104/92, definendo compiutamente il novero dei beneficiari dei
permessi
in oggetto e stabilendo che non può essere
riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei
permessi per la stessa persona
con disabilità in
situazione di gravità;
·
lett. b) interviene sul comma 5 dell’art.
33 citato, con riguardo al diritto, per il lavoratore che assiste il familiare,
di scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina al
domicilio della persona da assistere, allo scopo di garantire una più agevole
assistenza del disabile.
·
lett. c)
aggiunge all’art. 33
medesimo il comma 7-bis che prevede la decadenza, per il prestatore di lavoro,
dal diritto ai benefici previsti dall’articolo novellato, qualora il datore di
lavoro o l’INPS accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni
richieste per la fruizione dei permessi.
Il comma 2
dell’art. 24 sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell’art. 42 del
decreto legislativo n.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative a
tutela della maternità e della paternità), eliminando i requisiti della
“continuità” e della “esclusività” dell’assistenza quali presupposti essenziali
ai fini della concessione dei benefici per l’assistenza al figlio maggiorenne
in situazione di disabilità grave.
Il comma 3
dell’art. 24 incide sull’art. 20, comma 1, della legge n. 53/2000 eliminando
anche per la generalità dei familiari e degli affini del disabile in situazione
di gravità, i requisiti della “continuità” e della “esclusività” previsti in
precedenza ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge
104/92.
Con la presente
circolare si forniscono le istruzioni in merito alle disposizioni introdotte
dal citato art. 24 della legge n. 183/2010 (all. 1).
Prima di affrontare
nel merito le novità sopra descritte, si ritiene necessario compiere una
precisazione di tipo terminologico.
Come noto, a
livello internazionale, è ormai diffusa l’espressione “persona con disabilità”,
utilizzata nell’ambito della Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre
2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 3
marzo 2009, n. 18.
Nella legge n. 104
del 1992,
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate
, è rinvenibile il termine “persona
handicappata”.
Benché questa
espressione sia stata utilizzata anche nella legge 183/2010, nella presente
circolare e nelle eventuali successive note interpretative, i soggetti con
handicap grave ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92, verranno
individuati con il termine “persona disabile in situazione di gravità” o, più
sinteticamente, “ persona con disabilità grave”.
2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO
L’art. 24 della legge 183/2010 ridefinisce criteri e
modalità per la concessione dei benefici.
In base al
previgente
dettato normativo, infatti,
avevano diritto a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti,
coniuge, parenti e affini di persona in situazione di disabilità grave entro il
terzo grado.
Il
nuovo disposto normativo
prevede, invece, il
diritto a godere dei permessi ex lege 104/92 in favore dei lavoratori
dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile
medesimo
entro il secondo grado
(a titolo esemplificativo sono parenti
di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni,
fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo
grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati).
Il
diritto può essere esteso ai
parenti e agli affini di terzo grado
(a
titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli
di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo
grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in
situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in
situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età
oppure
siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
.
Il legislatore ha infatti ritenuto oltremodo onerosa, se non impossibile,
l’attività assistenziale svolta dai familiari in età avanzata o affetti da
patologia invalidante. Ai fini di una corretta individuazione dei requisiti
soggettivi previsti dalla normativa per la fruizione dei benefici in argomento,
si è ritenuto opportuno allegare i testi degli articoli 74 e 78 del codice
civile (all. 3) che recano la definizione dei rapporti di parentela ed
affinità.
La normativa novellata prevede, quindi, la possibilità di
passare dal secondo al terzo grado di parentela, oltre che nel caso di decesso
del coniuge o dei genitori del disabile, anche qualora questi siano “mancanti”.
Al riguardo, si chiarisce che l’espressione
“mancanti”
deve essere
intesa non solo come situazione di
assenza
naturale e giuridica
(celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere
anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e
debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità,
quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione
dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di
assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati
(coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso,
patologie invalidanti), poiché nella norma viene utilizzata la congiunzione
disgiuntiva
(“qualora
i genitori o il coniuge
della persona con
handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti”
).
Per quanto concerne le
patologie invalidanti
, in
assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della salute,
ai fini dell’individuazione di tali patologie si ritiene corretto prendere a
riferimento soltanto
quelle, a carattere
permanente
, indicate
dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale
- Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità,
del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità - n. 278 del 21
luglio 2000,
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4
della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause
particolari,
che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il
congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000
(all. 2).
Quindi, nell’ipotesi in cui il coniuge o i genitori del
soggetto in situazione di disabilità grave siano affetti dalle patologie sopra
elencate, l’assistenza potrà essere esercitata anche da parenti o affini entro
il terzo grado.
La legge n. 183/2010
interviene sull’articolo 33, comma 3, della legge 104/92 eliminando le parole
“successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile” e a seguito
di tale modifica, viene introdotta
anche per
i parenti e
gli affini del minore di tre anni
in situazione di disabilità grave la
possibilità di godere dei
tre giorni di permesso mensili
. Detta
possibilità riguarda anche
i genitori di un minore
di tre anni in situazione di
disabilità
grave
quale alternativa alle
altre prerogative previste dal decreto
legislativo 151/2001 (prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso
al giorno).
2.1.
REFERENTE
UNICO PER L’ASSISTENZA ALLA STESSA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE
Il riformulato articolo 33, comma 3, della
legge 104/92 stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore
dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza
alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Tale previsione normativa muovendo
dall’intento di caratterizzare il concetto di esclusività dell’assistenza - non
piu’ previsto quale requisito essenziale dalle nuove disposizioni in materia -
interviene disponendo espressamente che i permessi possono essere riconosciuti
ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona.
Pertanto, fermo restando che i giorni di
permesso sono previsti dalla legge nel limite di tre per soggetto disabile,
tali giornate dovranno essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non
potendo invece essere godute alternativamente da più beneficiari.
Il nuovo art. 33, comma 3 della legge
104/92 prevede, inoltre, in favore dei genitori, disposizioni specifiche che
derogano alla regola del “referente unico”.
Infatti ai genitori, anche adottivi, di
figli con disabilità grave, viene riconosciuta la possibilità di fruire dei
permessi in argomento alternativamente
, sempre nel limite
dei tre giorni per soggetto disabile.
In tali casi, pur essendo necessario un
intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di
relazione del soggetto con disabilità grave, tale onere può essere sostenuto
alternativamente dall’uno o dall’altro genitore, tenuto conto del diverso ruolo
che essi esercitano sul bambino, rispetto agli altri familiari.
2.2.
genitori che
assistono figli in situazione
DI DISABILITÀ GRAVE
La nuova legge ha dato rilievo alla particolarità
del rapporto genitoriale
dettando specifiche
norme per i genitori che assistono un figlio in situazione di disabilità
grave.
In base alla nuova
disciplina
, in particolare,
i
tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai genitori di un
minore di tre anni in situazione di
disabilità
grave.
Questa soluzione consegue alla lettura del
combinato disposto dei riformulati art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 e
art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001.
Come si è detto in
precedenza, infatti, la novella ha eliminato dal testo del previgente comma 3
dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 le parole “
Successivamente al compimento
del terzo anno di età del disabile
”.
Il suddetto inciso
risulta, invece, tuttora presente nel riformulato art. 42, comma 2, del decreto
legislativo n. 151/2001.
Va tenuto conto,
tuttavia, del fatto che anche i genitori
di
un bambino di età inferiore a tre anni sono comunque compresi nella categoria
dei parenti legittimati in base al primo periodo del comma 3 dell’art 33 della
legge 104/92.
L'esclusione
del beneficio in questione – finalizzato ad alleviare la situazione di bisogno
di bambini gravemente disabili – proprio nei riguardi dei genitori,
porrebbe
in essere una
ingiustificata disparità di trattamento
tra i
soggetti che sono costituzionalmente
tenuti a svolgere un ruolo primario nella loro assistenza
e il resto dei parenti o affini.
Ne consegue che in
un ottica di ragionevolezza, il diritto ai tre giorni di permesso deve essere
riconosciuto anche in favore dei genitori di bambini al di sotto dei tre anni
previsto, altresì, espressamente all’art. 42, comma 2 del Decreto Legislativo
n. 151/2001 in favore dei genitori di figli con età superiore a tre anni.
Resta inalterato il
diritto dei
genitori del disabile in situazione di
gravità minore di tre anni di poter
fruire, in alternativa a
tale beneficio, del prolungamento indennizzato del congedo parentale o dei
riposi orari retribuiti (art. 42, comma 1, decreto legislativo n. 151/2001).
A tale proposito, è opportuno evidenziare
che, mentre i benefici appena menzionati (
prolungamento del periodo di congedo
parentale e le due ore di riposo
giornaliero retribuito)
, possono
essere utilizzati a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo
parentale
teoricamente
fruibile dal genitore richiedente (così come
indicato nel msg. n. 2578 del 17.9.2007),
i tre giorni
di permesso
(comma 3, art. 33, legge 104/92) possono essere goduti, da
parte dei genitori o da parte degli altri familiari, dal giorno del
riconoscimento della situazione di disabilità grave.
Si sottolinea inoltre, che, trattandosi di
istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile
in situazione di gravità,
la fruizione dei benefici dei tre giorni di
permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo
deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i
genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di
permesso ai sensi dell’art. 33, comma 3 citato, gli stessi non potranno usufruire
per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento
del congedo parentale.
Allo stesso modo,
nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente,
del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero,
gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo
stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.
3. PRESUPPOSTI
OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI
Il testo novellato ribadisce che il presupposto per la
concessione dei benefici è che
la persona in situazione di disabilità grave
non sia ricoverata a tempo pieno
.
In proposito, per
ricovero a tempo pieno
si intende
quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili,
pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria
continuativa.
Si precisa che le
ipotesi che fanno eccezione
a
tale presupposto sono:
interruzione
del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di
gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per
effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista
dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
·
ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione
di gravità in
stato vegetativo persistente
e/o
con prognosi infausta a breve termine
;
·
ricovero a tempo pieno di un
minore
con
disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai
sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un
genitore o di un familiare, ipotesi
già prevista per i
bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).
Il nuovo dettato
normativo interviene sull’articolo 20, comma 1, della legge 53/2000, eliminando
le parole da “nonché” a “non
convivente” e prevede conseguentemente il
venir meno dei
requisiti della “continuità” e dell’“esclusività” quali
presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte
dei beneficiari
.
Pertanto, oltre al requisito della convivenza, già
eliminato dall’art. 20 della suddetta legge 53/2000, anche la “continuità” e l’
“esclusività” dell’assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del
godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92. Analogamente, la
legge ha abrogato l’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001,
il quale prevedeva che i permessi dei genitori di figlio disabile in situazione
di gravità maggiore di età potessero essere fruiti a condizione che sussistesse
convivenza o che l’assistenza fosse continuativa ed esclusiva.
Gli uffici, pertanto, in attesa dell’aggiornamento su
“modulistica on line” dei modelli di domanda, che terranno conto delle
innovazioni introdotte dalla legge, non dovranno più acquisire le dichiarazioni
relative alla sistematicità e all’adeguatezza dell’assistenza al disabile,
prima richieste dalla circolare dell’Istituto n. 90/2007, per garantire la
sussistenza dei citati presupposti di continuità ed esclusività.
4. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI
Ulteriore novità è rinvenibile nel comma
7-bis dell’art. 33, legge 104/92, introdotto dall’art. 24 della legge n.
183/2010, laddove è prevista la decadenza, per il lavoratore, dal diritto a beneficiare
dei tre giorni di permessi mensili coperti da contribuzione figurativa, qualora
il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle
condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto.
Si ribadisce al riguardo quanto
specificato con circolare n. 53 del 29 aprile 2008, nella quale viene
evidenziato che il provvedimento di riconoscimento della fruibilità dei
permessi ex articolo 33 della
legge n. 104/1992
emanato dall'Istituto,
incide esclusivamente sul rapporto previdenziale (che si svolge tra l'ente
assicuratore ed il datore di lavoro ed ha come beneficiario il lavoratore) e il
suo contenuto si sostanzia in un'autorizzazione preventiva al datore di lavoro
a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi
obbligatori.
In particolare,
l’eventuale accertamento dell’insussistenza
o il venir meno delle condizioni sottoelencate, richieste per la legittima
fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92, comporterà, per il
lavoratore, la decadenza da tale diritto.
Infatti il
richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a
comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni
delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con
particolare riferimento a:
eventuale
ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità;
revoca
del giudizio di gravità della condizione di disabilità
da parte della
Commissione medica di cui
all'articolo 4 comma 1 legge 104 del 1992 e successive mofidicazioni,
integrata ai sensi dell’art. 20, comma 1 del decreto legge n. 78 del 1°
luglio 2009 convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009;
modifiche ai
periodi di permesso richiesti;
eventuale
decesso del disabile.
E’ opportuno
richiamare, al riguardo, le previsioni dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000
secondo cui “
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso (…) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
Si
richiamano altresì le disposizioni contenute nell’art. 20, comma 2, della
citata legge 102/2009 sul contrasto delle frodi in materia di invalidità
civile, handicap e disabilità, nonché quelle contenute nell’art. 10, n. 3 del
decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30
luglio 2010.
L’INPS, ai fini
dell’applicazione di quanto contenuto al comma 7-bis sopra citato provvederà
inoltre, anche annualmente, alla verifica a campione delle situazioni
dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.
5.
Prerogative afferenti alla sede di servizio
Anche la normativa
concernente l’ulteriore beneficio relativo all’avvicinamento alla sede di
servizio (comma 5 dell’art. 33 della legge 104/92) è stata altresì novellata. Con
la modifica è stato previsto che il lavoratore ha diritto a scegliere ove
possibile
la sede di lavoro più vicina
non più al domicilio del
lavoratore che presta assistenza, ma
al domicilio della persona da
assistere
.
6.
ISTRUZIONI
PROCEDURALI E MODULISTICA
Le istruzioni
procedurali che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla legge
verranno fornite con apposito messaggio.
Sono in corso di
aggiornamento su “modulistica on line” i modelli di domanda.
7. AMBITO DI
APPLICAZIONE
Considerato che la
legge n. 183/2010 entra in vigore il 24 novembre 2010, gli uffici dovranno
esaminare, sulla base dei nuovi criteri, le domande presentate a decorrere
dalla predetta data nonché le richieste già pervenute relativamente ai rapporti
non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali
non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.
Per quanto concerne
sia le istanze presentate prima del 24.11.2010 e non ancora istruite sia i
provvedimenti già adottati prima di tale data sulla base delle previgenti
disposizioni, dovranno essere riesaminate, alla luce delle nuove disposizioni,
le
domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti disabili in
situazione di gravità
nonchè
quelle presentate da più familiari
(a
meno che non si tratti dei due genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto
con disabilità in situazione di gravità.
Nel primo caso
,
sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili a verificare
la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 2 della presente
circolare.
Nel
secondo caso
,
poiché i permessi
potranno essere fruiti
esclusivamente da un solo lavoratore,
si dovranno richiedere ai soggetti
interessati le informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore
dipendente beneficiario dei permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge
104/92.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato N.1