Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 159 del 6-10-2003.htm
Sentenza Corte di Cassazione - Sezioni Unite - 10 ottobre 2002 n. 17888. Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari.
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Ottobre 2003
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n. 159
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OGGETTO:
Sentenza Corte di Cassazione - Sezioni Unite - 10 ottobre 2002 n.
17888. Modalità di riliquidazione
della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei
contitolari.
SOMMARIO
:
La sentenza della Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della
riliquidazione della pensione in oggetto, assume rilevanza la data di
decorrenza della riliquidazione: ove tale data sia posteriore al 30 settembre
1983 è operante il divieto di integrazione al trattamento minimo per
superamento del limite di reddito e la conseguente impossibilità di
cristallizzare l’importo della pensione.
La
Corte di Cassazione, con sentenza resa a Sezioni Unite n. 17888/2002, ha
affrontato la questione concernente le modalità di riliquidazione della
pensione di reversibilità a causa della cessazione di un contitolare avente
diritto alla medesima pensione.
In
particolare, la controversia riguardava, in relazione alla disciplina
dell’art. 6, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre
1983 n. 638, l’applicabilità o meno dell’integrazione al minimo della
pensione di reversibilità, nel caso in cui la contitolarità di detto trattamento
tra più superstiti cessi successivamente al 30 settembre 1983.
In
base alla citata normativa dell'art. 6 del d.l. n. 463/1983, a decorrere dal
1° ottobre 1983 l'integrazione al minimo delle pensioni non spetta ai
soggetti che risultino possessori di redditi propri assoggettati all'imposta
sul reddito delle persone fisiche per importi superiori a determinati limiti
previsti dalla legge, mentre, nel caso di concorso di due o più pensioni,
l'integrazione al minimo spetta una sola volta. I trattamenti integrati al
minimo alla data del 30 settembre 1983, non più spettanti per effetto della
nuova disciplina, vengono mantenuti nella misura dovuta alla medesima data,
fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla
perequazione automatica (c.d. cristallizzazione). Il divieto della doppia
integrazione non si applica alle pensioni ai superstiti in cui vi siano più
titolari (art.6, comma II bis, legge n. 638/1983 cit.).
La
cessazione della situazione di contitolarità per successiva esclusione di
alcuno degli aventi diritto comporta necessariamente la riliquidazione della
prestazione nei confronti dei restanti superstiti, in base ai criteri dettati
dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903.
Come
ha chiarito la Cassazione, con sentenza n. 8048/1987, in caso di cessazione
della situazione di contitolarità della pensione di reversibilità per
successiva esclusione di taluno degli aventi diritto, la riliquidazione della
prestazione nei confronti del titolare superstite va operata ab origine, con
riferimento alla pensione diretta spettante al dante causa all’atto del
decesso, mediante preventiva detrazione della quota del contitolare escluso
dal diritto, applicandosi poi sul residuo importo di pertinenza dei restanti
contitolari, con decorrenza dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge
e gli incrementi perequativi via via intervenuti medio tempore.
Tanto
premesso, la questione che si è posta, come accennato, è la possibilità o
meno di integrare al minimo e successivamente cristallizzare una pensione ai
superstiti riliquidata, per cessazione di un contitolare, con decorrenza
successiva al 30 settembre 1983, ma calcolata sulla base della pensione
spettante al dante causa all’atto del decesso, avvenuto in epoca anteriore
alla predetta data.
In
merito, si sono registrati nel tempo orientamenti giurisprudenziali
contrastanti.
Un
primo orientamento aveva ritenuto che la riliquidazione della pensione
spettante al superstite rimasto, dovendo essere compiuta con riferimento a
tempi passati, comportasse l’applicazione delle norme vigenti all’epoca,
secondo il principio tempus regit actum. In tale prospettiva, trovava
applicazione la regola della riliquidazione ab origine della pensione di
reversibilità comprensiva dell’eventuale integrazione al minimo “teorica”,
con la conseguenza dell’ulteriore attribuzione, ricorrendone i presupposti,
dell’aumento spettante ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140/1985, ovvero
dell’aumento di cui all’art. 1 del d.p.c.m del 16 dicembre 1989.
Il
secondo orientamento, accolto dalle Sezioni Unite, ritiene invece che i
criteri di riliquidazione ab origine della pensione di reversibilità,
confermati dalla sentenza in esame, non interferiscano sui presupposti e
limiti di operatività temporale del disposto dell'art. 6, 7° comma, d.l. 12
settembre 1983 n. 463 (convertito nella l. n. 638 del 1983), che prevede la
conservazione del trattamento pensionistico nella misura corrisposta al 30
settembre 1983: questa disposizione non può quindi trovare applicazione con
riferimento all'importo della pensione riliquidata con decorrenza successiva
a tale data.
Ad
avviso della Suprema Corte, la pretesa creditoria risulta, nel caso di
specie, interamente riferibile al periodo successivo all'entrata in vigore
della disciplina del 1983, mentre i dati relativi all'epoca della morte del
dante causa e all'importo della pensione diretta a questi dovuta
rappresentano solo gli elementi di riferimento per il ricalcolo della
prestazione.
Mediante
l'operazione di riliquidazione viene definita, infatti, l'entità della
prestazione decorrente solo da epoca successiva alla data considerata
dall'art. 6 della legge n. 638/1983, data rispetto alla quale non è
configurabile alcuna perdita del diritto all’integrazione al minimo; non può
quindi trovare applicazione neppure la disposizione del comma 7 dello stesso
articolo, che su tale presupposto predispone la cristallizzazione
dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione, al
fine di evitare l'istantaneo ridimensionamento, dalla stessa data, del
reddito previdenziale.
Sulla
base delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha formulato il
seguente principio di diritto: in caso di perdita del diritto alla pensione
di reversibilità da parte di uno dei contitolari in epoca successiva al 30
settembre 1983, il trattamento spettante ai rimanenti contitolari riguarda
una prestazione decorrente solo da epoca successiva alla data considerata
dall'art.6, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre
1983 n. 638, ancorché riliquidata ab originesecondo i criteri fissati dall'art.22 della legge 21 luglio 1965
n. 903.
Ai
fini della normativa applicabile, assume quindi rilevanza la data da cui
viene meno il diritto del contitolare e se tale momento si verifica in data
posteriore al 30 settembre 1983, opererà il divieto di integrazione al minimo
per superamento del limite di reddito e la conseguente impossibilità di
cristallizzare l’importo della pensione e di attribuire gli aumenti, di cui
all’art. 4 della legge n. 140/1985, e all’art. 1 del d.p.c.m del 16 dicembre
1989.
A
seguito della sentenza in oggetto non potrà trovare applicazione il disposto
di cui al punto 6 della circolare n. 60091 A.G.O. del 30 dicembre 1983,
secondo cui “qualora dalla dichiarazione reddituale fornita dall’interessato
dovesse risultare che i limiti di reddito sono stati superati, il diritto
alla integrazione deve cessare dal mese successivo a quello nel quale la
pensione cessa di avere più contitolari e l’importo del trattamento minimo da
cristallizzare è quello vigente nel mese stesso”.
Di
conseguenza in tali situazioni non potrà più operare la cristallizzazione del
trattamento minimo in essere alla data di scadenza dell’ultimo contitolare, e
ciò indipendentemente dalla data di decesso del dante causa.
Alla
luce del principio affermato dalla Cassazione andrà applicato l’art. 1, comma
41, della legge n. 335/1995, il quale ha disposto l’incumulabilità di una
quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del
beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge stessa.
Tale
disposizione dovrà di conseguenza applicarsi ai trattamenti di reversibilità
riliquidati per scadenza dei contitolari con decorrenza successiva
all’entrata in vigore della predetta legge (17 agosto 1995), salvo che il
beneficiario continui a far parte di un nucleo familiare con figli minori,
studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione
generale obbligatoria.
In
merito ai criteri concernenti l’individuazione della pensione da integrare al
minimo in caso di titolarità di più pensioni, si richiamano le istruzioni
fornite con circolare n.
125 del 30 giugno 2000, al punto 4, tenendo presente, a tal fine, che la
data di decorrenza delle pensioni ai superstiti in argomento dovrà essere
considerata quella di scadenza dell’ultimo dei contitolari.
I
principi sopra delineati, stante i pregressi contrasti giurisprudenziali che
hanno determinato consolidate situazioni di affidamento, trovano applicazione
nei casi di cessazione di un contitolare intervenuta in data successiva a
quella della presente circolare.
Gli
stessi principi devono essere applicati alle pensioni ai superstiti da
liquidare dopo l’emanazione della presente circolare.
IL
DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO