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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 16 del 01-02-2013


Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap
Direzione Prestazioni Previdenziali Gestione ex Enpals
Roma, 01/02/2013
Circolare n. 16
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503:
deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione.
SOMMARIO:
Chiarimenti.
1.  
PREMESSA
 
Come è noto, l’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
 
L’Istituto, con le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 14.03.2012, ha fornito le istruzioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 214 del 2011, rispettivamente per quanto riguarda l’Istituto, la Gestione ex Enpals e la Gestione ex Inpdap.
 
Nelle predette circolari, con particolare riferimento al requisito contributivo, è stato precisato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
 
Ciò posto, essendo pervenute al riguardo istanze di chiarimento da parte dei lavoratori interessati e delle parti sociali, è emersa l’esigenza di approfondire se a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, sia attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto.
 
 
2.  
Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992
 
Con circolare INPS n. 65 del 1995,  sono state illustrate le disposizioni  introdotte dal d.lgs, n. 503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
 
Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di  un’anzianità contributiva minima  di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.
 
Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:
 
 
a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente
 
I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1  gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
 
b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992
 
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).
 
Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
 
c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare
 
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (articolo 2, comma 4, del decreto n. 503). Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore  a 52 settimane nell'anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.
 
La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
 
d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa
 
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non  consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
 
In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.
 
Tutto ciò premesso, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 più volte citato.
 
Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011(v. circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).
 
2.1. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo speciale dipendenti della ferrovie dello stato italiane s.p.a.
 
Le deroghe di cui all’ art. 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 503/1992 non hanno mai trovato applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale FS, secondo quanto stabilito nel successivo art. 6, comma 1,.
Infatti, la normativa previgente alla data di entrata in vigore del citato Decreto, prevedeva, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, oltre al limite di età anagrafica, un requisito contributivo di almeno 25 o 30 anni a seconda del profilo professionale rivestito.
 
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, lettera c, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo di quiescenza poste.
 
Nei confronti degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, della legge 214 del 2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 trova applicazione la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 503/1992 nei termini specificati al paragrafo 2 lettera d) della presente circolare.
 
Pertanto, l’anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1992 sommata a quella successiva a tale data fino al compimento dell’età pensionabile consente l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
 
2.3. Applicazione dell’
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex Inpdap
 
L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: “
per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati”.
 
Per quanto sopra ed in considerazione della necessità di procedere all’armonizzazione applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall’art. 2, comma 3, lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex Inpdap nei termini specificati al paragrafo 2 lettere a) e d) della presente circolare.
 
 
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti alla gestione ex enpals
 
 
I lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico iscritti alla gestione ex Enpals che:
 
abbiano maturato al 31 Dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione vigenti alla suddetta data per la pensione di vecchiaia;
siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31.12.1992;
possano far valere al 31.12.1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non  consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile
possono accede alla prestazione, con i requisiti assicurativi e contributivi di seguito riportati, sempre che abbiano maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal D.M. 6 Dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
 
 
REQUISITI VIGENTI AL 31.12.1992
 
 
a)   Lavoratori dello spettacolo
 
I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate dal n.1 al n.14 dell’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito all’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultano versati o accreditati n. 900 contributi giornalieri dei quali almeno due terzi si devono riferire ad effettive prestazioni nel campo dello spettacolo.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.15 al 23 del dell’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito dall’art.34 della legge 4. 4.1952 n.218 e dall’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 2.700 contributi giornalieri.  
 
b)   Sportivi Professionisti
 
Le categorie dei  sportivi professionisti collocate al n. 22 dell’elenco delle categorie assicurate all’Enpals di cui all’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive  modificazioni ed integrazioni, così come stabilito dall’art.3 della legge 14 giugno 1973 n.366 e dall’art.9 della legge 23 marzo 1981 n.91 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 20 anni dalla data del primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 3.600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria nella gestione sportivi.
 
3.   D
isciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi della speranza di vita (decreto 6 dicembre 2011, G.U. n. 289 del 13-12-2011)
 
Si precisa  che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti rientranti nelle deroghe di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti con D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
4.   Adempimenti delle Sedi con riferimento alle domande di pensione già presentate
 
Eventuali domande di pensione di vecchiaia presentate dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. n. 503 del 1992 e in possesso dei requisiti anagrafici introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, che risultino pendenti alla data di pubblicazione della presente circolare, devono essere definite in conformità ai suddetti criteri applicativi.
 
Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
 
Alla luce dei predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già respinte dalle Sedi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
Allegato N.1
                                                                                                                   
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503
  Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della  legge  23  ottobre
1992, n. 421.
 
 Vigente al: 25-1-2013 
 
TITOLO I
REGIME DELL'ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               omissis
                   
                                Art. 2.
Requisiti  assicurativi  e  contributivi  per  il  pensionamento   di
                              vecchiaia
 
  1.  Nel  regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  i
lavoratori dipendenti  ed  i  lavoratori  autonomi  il  diritto  alla
pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano  trascorsi  almeno
venti anni  dall'inizio  dell'assicurazione  e  risultino  versati  o
accreditati  in  favore  dell'assicurato   almeno   venti   anni   di
contribuzione, fermi restando i requisiti previsti  dalla  previgente
normativa per le pensioni ai superstiti.
 
  2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
stabiliti in base alla tabella B allegata.
 
  3. In deroga ai commi 1 e 2:
 
   a) continuano a trovare applicazione i requisiti di  assicurazione
e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei
soggetti che li abbiano maturati alla  data  del  31  dicembre  1992,
ovvero che  anteriormente  a  tale  data  siano  stati  ammessi  alla
prosecuzione volontaria  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive  modificazioni  ed
integrazioni;
 
    b)  per  i  lavoratori  subordinati  che   possono   far   valere
un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni,  occupati  per
almeno dieci anni per periodi di  durata  inferiore  a  52  settimane
nell'anno solare, e' fatto salvo il  requisito  contributivo  per  il
pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
 
   c) nei casi di lavoratori dipendenti  che  hanno  maturato  al  31
dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e  contributiva  tale  che,
anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta  data
e quella riferita all'eta' per il  pensionamento  di  vecchiaia,  non
consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1  e  2,
questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite  minimo
previsto dalla previgente normativa.
 
omissis
TITOLO II
FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE
ED ESCLUSIVE
                               Art. 5.
               Eta' per il pensionamento di vecchiaia
 
  1.  Per  le  forme   di   previdenza   sostitutive   ed   esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria  trova  applicazione  quanto
disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati,  i  limiti
di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla  data  del  31
dicembre 1992 e quelli per il collocamento  a  riposo  d'ufficio  per
raggiunti  limiti  di  eta'  previsto  dai  singoli  ordinamenti  nel
pubblico impiego.
 
  2. Per  gli  appartenenti  alle  Forze  armate,  per  i  lavoratori
iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente  da
aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31  ottobre  1988,  n.
480, per i lavoratori di cui all'articolo  5  della  legge  7  agosto
1990, n. 248, per  il  personale  viaggiante  iscritto  al  Fondo  di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di  cui
all'articolo 209 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi  relativamente  ai
casi di cui di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e  3,  e  31
della legge 26  luglio  1984,  n.  413,  per  i  lavoratori  iscritti
all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n.  1  al  n.  14
dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche' per i giocatori  di  calcio,
gli allenatori di  calcio  e  gli  sportivi  professionisti,  di  cui
rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla  legge  23
marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti  di  eta'  stabiliti  dalle
disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. (11)
 
  3. Per la cessazione dal servizio  del  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco restano ferme  le  particolari  norme  dettate  dai  rispettivi
ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il  pensionamento  di
cui al presente articolo. (5) (13) (15)
((19))
 
  4. In fase di  prima  applicazione,  per  le  forme  di  previdenza
sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono,  in  base
alle rispettive normative vigenti alla data  del  31  dicembre  1992,
requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1,  l'elevazione
dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1,
  commi  2  e  3,  ove   esercitabili,   non   possono   determinare,
rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il
superamento  del  limite  massimo  del  coefficiente  di   rendimento
complessivo stabiliti dalle vigenti normative.
   
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs.  23
dicembre 1993, n. 546, ha  disposto  (con  l'art.  6,  comma  5)  che
"L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento  civile,  va  interpretato  nel  senso  che  al  predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 ha disposto (con l'art. 4,  comma
1) che  "A  partire  dal  1  gennaio  1997  per  i  lavoratori  dello
spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31 dicembre  1995,
l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in  ragione  di  un  anno
anagrafico ogni 18 mesi fino  al  raggiungimento  dell'eta'  prevista
dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto  disposto  dal
comma 2".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 5, comma 5)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile,  si  interpreta  nel  senso  che  al  predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art.  6,  comma
5) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle  Forze  di
polizia ad  ordinamento  civile,  si  interpreta  nel  senso  che  al
predetto  personale  non  si  applica  l'articolo  16  dello   stesso
decreto".
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AGGIORNAMENTO (19)
  La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco si interpreta nel  senso  che  al  predetto  personale  non  si
applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo".
                             
 
 
Art. 6.
 
Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia
 
  1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive  del  regime
generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui  all'articolo  2
del presente decreto,  fermi  restando  i  requisiti  assicurativi  e
contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.
 
  2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della  annualita'
di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1420,  si
considera soddisfatto con riferimento a  120  contributi  giornalieri
per le categorie indicate dal n. 1  al  n.  14  dell'articolo  3  del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  1952,
n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le  altre
categorie previste dal medesimo articolo.
 
omissis