Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 16 del 4-2-2008.htm
art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del
reddito
Direzione centrale delle Entrate contributive
Direzione centrale delle Prestazioni
Coordinamento generale Legale
Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 4 Febbraio 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n. 16
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007
n. 244 (Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale
in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione
degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
SOMMARIO:
In
caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III
del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e
sostegno della maternità/paternità) spetta per un periodo di cinque mesi
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione
internazionale il congedo può essere fruito anche durante il periodo di
permanenza all’estero. Nell’ipotesi di affidamento il congedo spetta per
un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi
dall’affidamento.
Il
padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime
condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne
avvalga.
Il
congedo parentale di cui al Capo V del D.Lgs. 151/2001 (TU. delle
disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità)
può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro otto anni
dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il
raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato.
1.
CONGEDO DI
MATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO
Per effetto dell’art. 2, commi 452 e 453, Legge
Finanziaria
per il 2008, gli artt. 26 e 27
del D.Lgs. 151/2001 - T.U. delle disposizioni
legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità (di seguito T.U.)
sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 26 T.U.
novellato:
“
1.
Il
congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo
massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un
minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo dev’essere fruito
durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore
nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito
prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza
all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi
alla procedura adottiva. Ferma
restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i
cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di
cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di
maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad
indennità.
5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza
all’estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito
entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi
”.
La riforma di cui all’art. 26 T.U. opera per gli ingressi
in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in Italia (adozioni
internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008 nonché per gli ingressi
avvenuti nell’anno 2007, relativamente ai quali non sia decorso l’arco
temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
In merito a tali ultimi ingressi (anno 2007), gli
eventuali ulteriori
periodi di congedo riconosciuti sulla base delle nuove
disposizioni saranno indennizzabili a condizione che ricadano dal 1° gennaio
2008
. Si rileva che gli interessati potranno avvalersi dell’estensione
del periodo di congedo anche quando i tre mesi previsti dalla normativa
previgente siano stati fruiti per intero nell’anno 2007, fermo restando che
non deve essere decorso il periodo dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia
o in Italia del minore. Gli eventuali periodi ricadenti nell’anno 2007, che
si collochino oltre i tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore,
non
potranno essere indennizzati a titolo di maternità
ancorché ricompresi
nei predetti cinque mesi.
Con particolare riguardo alle ipotesi di affidamento di
cui al comma 6, le nuove disposizioni si applicano agli affidamenti con
decorrenza 1° gennaio 2008; relativamente agli affidamenti disposti nell’anno
2007, il congedo e correlativo trattamento economico sono riconoscibili
all’interessata a condizione che non siano decorsi cinque mesi dalla data di
affidamento del minore, arco temporale entro il quale la stessa ha diritto a
fruire di un periodo di congedo complessivamente pari a tre mesi.
1.1 ADOZIONE NAZIONALE
In attuazione delle nuove disposizioni di legge, la
lavoratrice che adotta un minore (ai sensi degli artt. 6 e ss. della legge
184/1983e successive modificazioni) ha
diritto all’astensione dal lavoro per un
periodo pari a cinque mesi a
prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione
. Il diritto, pertanto, è riconosciuto anche che se il
minore, all’atto dell’adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per
l’intero periodo, anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso
raggiunga la maggiore età.
La lavoratrice ha diritto al congedo per i primi cinque
mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore nella
propria famiglia (comma 2); a tale periodo deve essere aggiunto, per analogia
con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella
famiglia dell’interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente
riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un
giorno.
Si rileva che le istruzioni di cui al presente paragrafo
trovano applicazione anche laddove, al momento dell’ingresso del minore nella
famiglia della lavoratrice, lo stesso si trovi in
affidamento
preadottivo
come previsto dagli artt. 22 e ss.
della legge 184/1983; ovviamente, in tale ipotesi, il diritto al congedo ed
alla relativa indennità cessano dal giorno successivo all’eventuale
provvedimento di revoca dell’affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale
ai sensi dell’art. 23 della legge 184/1983. Tale circostanza dovrà essere
tempestivamente comunicata all’Istituto dalla lavoratrice interessata.
In via transitoria, si fa presente che, per gli ingressi
in famiglia verificatisi nell’anno 2007, il congedo e la relativa indennità
sono riconoscibili per tutti i periodi di
effettiva astensione
dal
lavoro ricadenti nell’anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi
all’ingresso in famiglia del minore. Fermo restando tale arco temporale, la
lavoratrice che si sia eventualmente astenuta ad altro titolo (congedo
parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell’assenza in congedo di
maternità, con conseguente diritto al correlativo trattamento economico,
relativamente
ai periodi di effettiva astensione ricadenti nell’anno 2008
. A tal fine,
l’interessata dovrà presentare apposita domanda entro il termine
prescrizionale di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del
periodo indennizzabile a titolo di maternità.
1.2 ADOZIONE INTERNAZIONALE
Analogamente a quanto previsto in caso di adozione
nazionale, la lavoratrice che adotta un minore straniero (ai sensi della
legge 4 maggio n. 1983, n. 184, e successive modificazioni, artt. 29 e ss.)
ha diritto all’astensione dal lavoro per un
periodo pari a cinque
mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione
; il diritto spetta per l’intero periodo anche nel caso
in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.
Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi
all’
ingresso del minore in Italia
risultante dall’autorizzazione
rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, L. 184/1983). A tale
periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore
cosicché, anche nella fattispecie, il periodo massimo complessivamente
spettante è pari a cinque mesi ed un giorno.
Ferma restando la durata massima del periodo di
astensione (cinque mesi ed un giorno), il congedo può essere fruito, anche
parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla
lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore
ed agli adempimenti relativi alla procedura adottiva (comma 3); tale periodo
di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito
antecedentemente all’ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente,
entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.
La lavoratrice che per il periodo di permanenza
all’estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può
comunque avvalersi di periodi di congedo non indennizzati né retribuiti. Il
godimento di tali periodi non è di interesse per l’Istituto (comma 4).
I periodi di permanenza all’estero correlati alla
procedura adottiva sono certificati dall’Ente autorizzato che ha ricevuto
l’incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda di
indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti
periodi, dovrà essere corredata della suddetta certificazione. In mancanza,
la domanda stessa potrà essere liquidata subordinatamente alla regolarizzazione
mediante esibizione della documentazione richiesta.
Si rammenta che le istruzioni di cui al presente
paragrafo trovano applicazione anche laddove, al momento dell’ingresso del
minore in Italia, lo stesso si trovi in
affidamento preadottivo
; tali sono le ipotesi in cui l’adozione debba essere
pronunciata dal Tribunale italiano successivamente all’ingresso del minore in
Italia ai sensi dell’art. 35, comma 4, L.184/1983. In caso di revoca
dell’affidamento preadottivo pronunciata dal Tribunale, il diritto al congedo
ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo; di tale circostanza
la lavoratrice interessata dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione
all’Istituto.
In via transitoria, si fa presente che, relativamente
agli ingressi in famiglia avvenuti nell’anno 2007, potranno essere
indennizzati tutti i periodi di
effettiva astensione
dal lavoro
ricadenti nell’anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi all’
ingresso
del minore in Italia
. A tal fine,
l’interessata dovrà esibire la documentazione attestante l’ingresso in Italia
(vedi sopra).
Nei limiti dei cinque mesi decorrenti dal suddetto
ingresso, la lavoratrice che abbia fruito nel corso dell’anno 2008 di
eventuali periodi di astensione dal lavoro ad altro titolo (congedo
parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell’assenza in congedo di
maternità ed ottenere, su domanda, il correlativo trattamento economico. Si
precisa che non potranno essere indennizzati dall’Istituto i periodi di
permanenza all’estero, già contemplati dalla normativa previgente, ricadenti
nell’anno 2007 ancorché riferentisi ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.
1.3 AFFIDAMENTO
La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai
sensi della legge 184/1983, artt. 2 e
ss. (affidamento non preadottivo)ha diritto
all’astensione dal lavoro per un
periodo complessivo pari a tre
mesi
entro l’arco temporale di cinque mesi
decorrenti
dalla data di affidamento
del minore all’interessata; entro
i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo
continuativo o frazionato. Il congedo spetta
a prescindere dall’età
del minore all’atto dell’affidamento
ed è
riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all’atto dell’affidamento,
abbiano superato i sei anni di età.
In via transitoria si fa presente che, relativamente agli
ingressi in famiglia disposti nell’anno 2007, il congedo eventualmente non
fruito nei primi tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore potrà essere
fruito in via continuativa o frazionata nell’anno 2008, purché non oltre i
cinque mesi dalla data di affidamento.
2. CONGEDO DI PATERNITA’ IN CASO DI ADOZIONE E
AFFIDAMENTO
Per effetto dell’art. 2, comma 454, Legge Finanziaria
per il 2008, l’art. 31 T.U. è stato sostituito.
Si riporta di seguito l’art. 31 T.U. novellato:
“1. Il congedo di cui all’art. 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato
chiesto dalla lavoratrice spetta , alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’art. 26, comma 4, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di
curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza
all’estero del lavoratore”.
In attuazione della disposizione richiamata, il congedo
di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la
parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi
di una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (decesso o grave infermità
della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.
Il diritto al congedo di paternità spetta al padre
richiedente alle medesime condizioni previste per la madre avente diritto;
pertanto, per gli aspetti non considerati nel presente paragrafo si rinvia a
quanto sopra illustrato in merito al congedo di maternità, nonché alle
istruzioni già fornite in precedenza in varie circolari e messaggi.
3. CONGEDO PARENTALE IN CASO DI ADOZIONE
NAZIONALE E INTERNAZIONALE E DI AFFIDAMENTO
Per effetto dei
commi 455 e 456 del
l’
art.
2 della Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. l’art. 36 e 37 T.U. sono
stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.
Si
riporta di seguito il novellato art. 36 T.U.
“
Il congedo parentale di cui al presente
Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di
affidamento.
Il congedo parentale può essere fruito dai
genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto
anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiugimento
della maggiore età.
L’indennità di cui all’art. 34, comma 1, è
dovuta, per il massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni
dall’ingresso del minore in famiglia
”.
In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi e
affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo
parentale
entro
i primi otto anni dall’ingresso del
minore nel nucleo familiare,
indipendentemente dall’età del bambino
all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della
maggiore età dello stesso.
Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non
spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico
pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo
complessivo di
sei mesi tra i due
genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia
;
viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni
dall’ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo
ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti
entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, potranno essere
indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni
reddituali previste dal comma 3 dell’art. 34 T.U.
Si fa presente che, anche relativamente agli ingressi in
famiglia verificatisi nell’anno 2007, il congedo parentale è fruibile ed
indennizzabile, dal 1° gennaio 2008, entro i limiti temporali sopra
illustrati; ovviamente, dovranno essere tenuti in considerazione, ai fini del
computo del periodo complessivamente spettante a tale titolo, eventuali
periodi di congedo già fruiti dai genitori interessati antecedentemente al 1°
gennaio 2008.
Considerate le modifiche normative introdotte dalla Legge
Finanziaria 2008, devono considerarsi superate le istruzioni precedentemente
fornite in materia, da ultimo con messaggio n. 22913 del 20.09.2007. Si fa
riserva di fornire la nuova modulistica, congrua con le disposizioni di cui
alla presente circolare.
4. ISTRUZIONI
PROCEDURALI
Sono
in corso gli adeguamenti delle applicazioni informatiche interessate dalla nuova
disciplina
relativa al congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di
adozioni
ed affidamenti.
Entro
il più breve tempo possibile sarà data comunicazione della disponibilità
degli aggiornamenti necessari.
Il
Direttore generale
Crecco