970722 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970719 Circolare n. 162 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI : Decreto legislativo 184 del 30.4.1997. Nuove norme per i riscatti e la ricongiunzione delle posizioni assicurative nel " FPLD " e nei Fondi sostitutivi amministrati dall' Istituto. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 19 luglio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 162 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto : Decreto legislativo 184 del 30.4.1997. Nuove norme per i riscatti e la ricongiunzione delle posizioni assicurative nel " FPLD " e nei Fondi sostitutivi amministrati dall' Istituto. SOMMARIO 1 - Nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studio per tutti gli assicurati, iscritti al " F.P.L.D." o ad uno dei Fondi sostitutivi o esclusivi dell' A.G.O. 2 - Estensione della facolta' di riscatto dei periodi di lavoro svolto all' estero agli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'A.G.O. e a bolizione, per tutti gli assicurati richiedenti il riscatto stesso, della riduzione del 50 % dell' onere dovuto. 3 - Modifica dei criteri di calcolo degli oneri in materia di regolarizzazione e di riscatto dei periodi scoperti da contribuzione. 4 - Chiarimenti riguardanti il calcolo degli oneri nei casi di riscatto e di r icongiunzione di posizioni assicurative coperte da contribuzione nelle gestioni pensionistiche di provenienza. ******************** Il decreto legislativo citato in oggetto, entrato in vigore a far tempo dal 12 luglio 1997, contiene al Capo II nuove disposizioni che regolamentano specificamente il riscatto dei corsi universitari di studio e dei periodi di lavoro all' estero ( artt. 2 e 3 ) e d estendono a tutti i tipi di riscatto, per i quali - ai fini del calcolo degli oneri - e' richiamato l' art. 13 della legge 1338 / 1962, i criteri dettati per il riscatto dei predetti corsi univer- sitari, criteri che tengono conto della riforma del sistema pensionistico introdotta dalla legge 335 / 1995. Si trattera' pertanto, separatamente, del riscatto dei corsi universitari di studio, del riscatto dei periodi di lavoro all' estero e dei criteri di calcolo degli oneri che riguardano anche g li altri, analoghi tipi di riscatto per i quali si debba applicare l' art. 13 della legge 1338 / 1962 e, da ultimo, s i riportano alcune precisazioni che consentono di definire anche le domande di ricongiunzione delle posizioni assicurative presentate dopo il 31.12.1995, per le quali era stata fatta riserva di comunicazioni con precedente circolare 220 del 14.11.1996. 1 - CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO 1.1 - L' art. 2 del decreto in esame al primo comma ricono- sce la facolta' di riscatto dei corsi universitari di laurea, disciplinata per gli iscritti al " FPLD " dall' art. 2 nonies della legge 114 / 1974 ( come modificata dalla legge 881 del 29.11.1982 ), agli altri assicurati iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell' A.G.O. nonche' agli iscritti alla Gestione separata di cui al comma 26 dell' art. 2 della legge 335 / 1995. Considerata la portata di carattere generale della disposi- zione di legge in argomento, la quale contiene tra l' altro una precisa individuazione dei periodi che possono formare oggetto di riscatto e nuovi criteri di calcolo dei relativi oneri, devono considerarsi implicitamente abrogate le disposizioni di legge che finora hanno regolamentato la stessa materia nei vari regimi pensionistici per i lavora- tori dipendenti o autonomi interessati. In particolare, devono ritenersi abrogati : l' art. 14, lett. a) d ella legge 22.10.1973 n. 672 del Fondo di previ- denza dei " telefonici ", l' art. 4 della legge 1079 del 25.11.1971 del Fondo " elettrici " ( per entrambi ved. punto 3 della circolare 8 del 13.1.1994) e l' art. 6 - primo comma della legge 484 del 30.7.1973 del Fondo " Volo ". La nuova norma si applica alle domande di riscatto presen- tate all' Istituto a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto e cioe' dal 12.7.1997. Le domande presentate precedentemente a tale data e ancora da definire saranno, pertanto, trattate con le disposizioni di legge all' epoca vigenti, salvo quanto si dira' al successivo punto 4 della presente circolare in relazione a quelle disposizioni del decreto legislativo cui puo' essere attribuita natura interpretativa. 1.2 - L' esercizio della facolta' di riscatto e' rimesso alla mera volonta' dell' assicurato, il quale sceglie anche il momento in cui presentare la relativa domanda. Qualora il richiedente, all' atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in piu' regimi previdenziali, il legislatore ha dato anche facolta' di scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto. Una condizione essenziale per ottenere il riscatto in parola e' che i periodi richiesti non devono risultare gia' coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia, non solo presso il Fondo cui e' diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge in esame e indicati al precedente punto 1.1. 1.3 - Sono riscattabili i corsi di studio universitario riportati dall' art. 1 della legge 19.11.1990 n. 341 espressamente richiamata dal decreto legislativo in oggetto, limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo e a condizione che sia stato conseguito il titolo stesso. I titoli previsti dalla citata legge 341 / 1990 sono i seguenti : a) - "diploma universitario" che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni; b) - " diploma di laurea " dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni; c) - " diploma di specializzazione" , c he si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; d) - " dottorato di ricerca " , i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge. Il riscatto puo' essere chiesto anche per una parte del periodo di durata del corso a seguito del quale sia stato conseguito uno dei titoli sopra riportati. Inoltre, la facolta' di riscatto di cui trattasi puo essere esercitata anche per due o piu' dei corsi sopra indicati a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli ne' si richiede in alcun caso la condizione che tali titoli siano richiesti per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione in carriera. La nuova disciplina in materia di riscatto dei corsi di studio universitario si applica, come gia' detto, alle domande presentate a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e non assume rilevanza, a tal fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data. Le domande di riscatto devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dalla competente Universita', dalla quale risulti il titolo e la data in cui sia stato conseguito dal richiedente, la relativa durata legale e la sua collocazione temporale. Per le domande presentate senza la certificazione richiesta ovvero con certificazione carente, le SAP chiederanno all' interessato di presentare entro 30 giorni detta certificazione. Ove la documentazione richiesta non venga presentata nel termine assegnato, le relative domande saranno respinte, salva la facolta' per l'assicurato di presentare nuova domanda, ricorrendone i requisiti. Alle domande di riscatto presentate all' Istituto prima dell' entrata in vigore del decreto in oggetto, ancorche' non ancora definite, continueranno ad applicarsi le prece- denti disposizioni vigenti in materia ( si richiama la circolare 48 del 27.2.1996 da ultimo diramata). Per quanto concerne la determinazione dell' onere di ri- scatto, le nuove disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 dell' art. 2 del decreto in esame, che riguarda i corsi universitari di laurea, per effetto di quanto previsto dal successivo art. 4 dello stesso decreto sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali si rinvia all' applicazione dell' art. 13 della legge 1338 / 1962, come piu' specifica- mente si dira' nel successivo punto 3 della presente circo- lare. 2 - RISCATTO LAVORO ALL' ESTERO L' art. 3 del decreto in argomento riconosce a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'A.G.O. la facolta' di esercitare il riscatto dei periodi di lavoro prestato all' estero, cosi' come disciplinato a suo tempo dall' art. 51, comma 2, della legge 30.4.1969, n. 153, poi modificato dall' art. 2 octies del decreto legge 2.3.1974 convertito dalla legge 16.4.1974, n. 114. La stessa norma dispone anche che l' onere a carico del- l' assicurato e' dovuto nella misura intera e cio', in deroga alla precedente disposizione di legge vigente in materia, per tutti gli iscritti o al " FPLD " o ad uno dei Fondi alternativi di esso che ne facciano richiesta a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto. La facolta' in parola, anche nei Fondi sostitutivi dove finora non era prevista, puo' essere esercitata per il riscatto di periodi che si collochino sia posteriormente che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 184 / 1997. Si richiamano al riguardo ed in quanto compatibili tutte le disposizioni applicative della norma diramate per gli iscritti al " F.P.L.D. " medesimo , ai fini dell' istruttoria e della definizione delle relative pratiche. Con l' occasione, relativamente alla ricostituzione in A.G.O. delle posizioni assicurative libiche per il periodo dal 1.1.57 al 21.7.70 ex art. 4 della legge 166 / 1991, si ritiene utile precisare, ad integrazione di quanto comuni- cato con circolare 267 del 26.10.1995, che il citato art. 4 potra' trovare applicazione anche per periodi anteriori al 15o anno di eta' a condizione che l' esistenza della posizione assicurativa accreditata in Libia e da ricosti- tuire in A.G.O. venga documentalmente ed inequivocabilmente attestata, non ritenendosi sufficiente nel caso di specie una mera dichiarazione di responsabilita' da parte del- l'interessato. 3 - DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI RISCATTO 3.1 - Come accennato sopra, l' art. 4 del decreto in esame prevede che le disposizioni dettate per il calcolo degli oneri di riscatto dei corsi di studio universitario nei commi 3, 4 e 5 dell' art. 2 dello stesso decreto debbano estendersi a tutti i casi di riscatto per i quali debba trovare applicazione l' art. 13 della legge 1338 / 1962. Il preciso riferimento agli altri casi di riscatto non puo' che intendersi limitato a tipi di riscatto della stessa natura di quelli riguardanti i corsi universitari e il lavoro all' estero trattati dal decreto e, pertanto, i criteri che di seguito andremo ad analizzare potranno applicarsi , oltre che a detti riscatti, anche : - per la regolarizzazione dei periodi assicurativi in relazione ai quali l' obbligo del versamento dei contributi dovuti sia prescritto ( art. 13 / 1338); - nel Fondo " Volo ", per il riscatto del servizio militare e dei periodi di partecipazione ai corsi comportanti attivita' di volo ; - per il riscatto dei periodi previsti dal recente decreto legislativo 564 / 1996 ( maternita' facoltativa e periodi non lavorati ), come da circolari 220 del 14.11.1996 e 72 del 24.3.1997 ; - al riscatto nel Fondo per gli " Elettrici " dei periodi di partecipazione ai corsi professionali e di attivita' di lavoro autonomo svolto presso le imprese " elettriche " ex art. 4, lett. b e c della legge 25.11.1971 n. 1079 ( circ.108 del 10.5.1993, punto 2.4) ; - nei casi di riscatto ex art. 51 - primo comma della legge 153 / 1969. Di norma, quindi, in materia di riscatto di periodi gia' coperti da contribuzione in altri regimi previdenziali e di ricongiunzione o di unificazione in un determinato Fondo pensionistico di posizioni assicurative costituite in altri Fondi i criteri in parola non potranno essere applicati, salvo quanto si dira' al successivo punto 4. In particolare, il legislatore ha statuito quanto di seguito illustrato. 3.2 - Ai fini del calcolo della quota di pensione, poi da capitalizzare, scaturente dal periodo oggetto di riscatto e ottenuta, come e' noto, per differenza tra il calcolo della pensione complessiva e quella inerente ai soli periodi assicurativi gia' acquisiti nel Fondo interessato, per stabilire se e quando si debba procedere al calcolo stesso con il sistema retributivo o con quello contributivo di cui alla legge 335 / 1995 si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi presi in considerazione ( sia quelli acquisiti che quelli da riscattare). Puo' accadere ad esempio che, nei confronti di un soggetto che abbia meno di 18 anni al 31.12.1995 e che debba riscat- tare un periodo collocato anteriormente all' 1.1.96 e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni, il calcolo della pensione complessiva andra' fatto con il sistema retributivo. Nella stessa fattispecie appena ipotizzata, ove il periodo da riscatto non faccia superare il limite dei 18 anni il calcolo della pensione complessiva andra' effettuato con il sistema misto. Peraltro, ove si verifichi il caso in cui si debba applicare il sistema misto, poiche' la quota da determinarsi in forma contributiva andrebbe prima inclusa nella pensione comples- siva ( in quanto da sommare a quella retributiva) e poi sottratta dalla pensione mista riferita ai soli periodi acquisiti nel Fondo dove opera il riscatto, si ritiene che si possa omettere del tutto di calcolare detta quota con- tributiva. La quota di pensione inerente ai periodi da riscattare ( solo se anteriori all' 1.1.1996 ) risultera' in tal caso pari alla differenza delle quote di pensione entrambe calcolate in forma retributiva. 3.3 - Il comma 4 dell' art. 2 del decreto legislativo in esame demanda semplicemente ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi, l' aggiornamento dei coeffi- cienti attuariali attualmente vigenti per il calcolo delle riserve matematiche in applicazione dell' art. 13 della legge 12.8.1962 n. 1338. Fino a quando non verra' emanato il predetto decreto mini- steriale, continuano a trovare applicazione le attuali tariffe per tutti i casi per i quali occorre determinare la riserva matematica. 3.4 - Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31.12.1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contri- butivo, il corrispondente onere e' invece determinato, per espressa disposizione di legge, non piu' in termini di riserva matematica ma applicando l' aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Per il calcolo dell' onere di riscatto, la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva e' quella inerente ai dodici mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo. Il contributo cosi' calcolato su base annua in quanto la retribuzione e' quella corrispondente a dodici mesi e' necessariamente da rapportare al periodo da riscattare. Ai fini dell' accredito del periodo riscattato, sulla posizione assicurativa dell' assicurato dovra' essere attribuita collocandola temporalmente in tale periodo la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell' onere, rapportata ovviamente allo stesso periodo riscattato. Si confermano le istruzioni date con circolare 24 del 26.1.1995 al punto 1, in ordine alla retribuzione da accre- ditare in corrispondenza dei periodi riscattati con il sistema retributivo e si fa riserva di ulteriori precisa- zioni al riguardo nei casi di calcolo con il sistema con- tributivo. Il quinto comma dell' art. 2 del decreto legislativo in esame dispone che la rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinata dalla legge 335 / 1995 ha effetto, per il contributo di riscatto cosi' accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi. 4 - ALTRI RISCATTI E RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE Come accennato sopra, il nuovo criterio di calcolo degli oneri di riscatto dettato dal legislatore per i periodi di studio universitario ed esteso esplicitamente solo agli altri, analoghi tipi di riscatto riportati al precedente punto 3, nelle ipotesi in cui si debba applicare il sistema contributivo ex legge 335 / 1995, non puo' estendersi altresi' alle ipotesi di riscatto e di ricongiunzioni di posizioni assicurative i cui periodi sono caratterizzati da copertura contributiva gia' avvenuta nei Fondi previdenziali di provenienza. Dette ipotesi sono quelle che rientrano nella previsione della legge 29 / 1979, nella legge 45 / 1990 e, ad esempio, nel riscatto del servizio diverso dall' attivita' di volo di cui gli artt. 7 e 16 della legge 484 / 73 e 12 della legge 480 / 88 nel Fondo " Volo ". Si ritiene invece che il principio contenuto nel comma 3 dell' art. 2 del decreto legislativo 184 / 1997, illustrato al precedente punto 3.2 , si possa applicare anche a queste forme di riscatto e di ricongiunzione delle posizioni assicurative, tenuto conto che a tale disposizione si puo' attribuire carattere interpretativo della stessa legge 335 / 1997. Pertanto, potranno ora essere definite tutte le domande di riscatto e di ricongiunzione presentate dopo il 31.12.1995, determinando i relativi oneri con le norme che disciplinano la liquidazione delle pensioni con il sistema retributivo o misto o contributivo tenuto conto della collocazione temporale delle anzianita' assicurative acquisite e dei periodi da riscattare o da ricongiungere e cio' anche ai fini del computo del limite, inferiore o superiore ai 18 anni, da verificare alla predetta data del 31.12.1995. Fino a nuove disposizioni, si precisa da ultimo che, nel caso in cui la pensione o la quota di essa debba essere calcolata in forma contributiva, il montante individuale dei contributi dovra' essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto dalla tabella "A" allegata alla legge 335 / 1995, da individuarsi in relazione all' eta' anagrafica del richiedente maturata alla data di presenta- zione della domanda e applicando i valori riportati per l'eta' di 57 anni anche a coloro che abbiano un' eta' inferiore. ************* Le Sedi autonome di produzione si atterranno alle presenti istruzioni procedendo al calcolo manuale degli oneri di riscatto e di ricongiunzione fino a quando non sara' possibile aggiornare le procedure automatizzate. Eventuali casi che presentino particolari difficolta' di trattazione potranno essere segnalati alle competenti sedi centrali, per le direttive del caso. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO