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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 163 del 20-10-2003.htm
  
Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti: giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore: integrazioni al testo della Circolare n. 97 del 4 giugno 200
  


Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 20 Ottobre 2003
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  163
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
 Vice Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti: giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore: integrazioni al testo della Circolare n. 97 del 4 giugno 200
 
SOMMARIO
:
Pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione in caso di dimissioni per “giusta causa
 
 
La Circolare n. 97 del 4 giugno 2003, accogliendo l’orientamento indicato nella sentenza n. 269/2002 della Corte Costituzionale, prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa”, indicando, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie, riportate di seguito alle lettere a), b) e c).
 
Sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, si considerano "per giusta causa" le dimissioni determinate:
a)
     
dal
mancato pagamento della retribuzione
;
b)
     
dall'aver subito
molestie sessuali
nei luoghi di lavoro;
c)
     
dalle
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative
;  
d)
     
dal c.d.
mobbing
, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “
demansionamento
”, già previsti come giusta causa di dimissioni). Il
mobbing
è una figura ormai accettata dalla giurisprudenza (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n.143/2000);
e)
     
dalle
notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda 
(anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
f)
       
dallo
spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”
previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
g)
     
dal
comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente
(Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).
 
L’articolo 2119 codice civile (“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto … a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto …”) demanda alla giurisprudenza il compito di enucleare le varie fattispecie di “giusta causa”. Per tale motivo, l’INPS può riconoscere l'indennità di disoccupazione solo nei casi in cui sussista una delle cause già indicate dalla giurisprudenza.
 
            Relativamente alla presentazione delle domande, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua
volontà di “difendersi in giudizio”
nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (
allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze
ecc. contro il datore di lavoro, nonché
ogni altro documento idoneo
), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione
,
così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.
 
            In attesa di un adeguamento della modulistica, l’operatore INPS che riceve la domanda dovrà avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione sarà provvisorio fino alla comunicazione dell’esito della controversia con il datore di lavoro.
            Si precisa che tali criteri si applicano anche per l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola.
 
 
                                                             IL DIRETTORE  GENERALE f.f.
                                                                               PRAUSCELLO