Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 163 del 20-10-2003.htm
Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti: giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore: integrazioni al testo della Circolare n. 97 del 4 giugno 200
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 20
Ottobre 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 163
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con
requisiti normali o ridotti: giusta causa di dimissioni da parte del
lavoratore: integrazioni al testo della Circolare n. 97 del 4 giugno 200
SOMMARIO
:
Pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione in caso di
dimissioni per “giusta causa
La
Circolare
n. 97 del 4
giugno 2003, accogliendo l’orientamento indicato nella sentenza n.
269/2002 della Corte Costituzionale, prevede il pagamento dell’indennità
ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per
giusta causa”, indicando, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie,
riportate di seguito alle lettere a), b) e c).
Sulla
base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, si considerano "per
giusta causa" le dimissioni determinate:
a)
dal
mancato pagamento della retribuzione
;
b)
dall'aver subito
molestie sessuali
nei luoghi di
lavoro;
c)
dalle
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative
;
d)
dal c.d.
mobbing
, ossia di
crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti
vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra
l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “
demansionamento
”, già previsti come
giusta causa di dimissioni). Il
mobbing
è una figura ormai accettata dalla giurisprudenza (per tutte, Corte di
Cassazione, sentenza n.143/2000);
e)
dalle
notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione
ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda
(anche Corte di Giustizia Europea,
sentenza del 24 gennaio 2002);
f)
dallo
spostamento del lavoratore da una sede
ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive”
previste dall’art. 2103 codice civile (Corte
di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
g)
dal
comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei
confronti del dipendente
(Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).
L’articolo
2119 codice civile (“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto … a
tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto …”) demanda alla giurisprudenza
il compito di enucleare le varie fattispecie di “giusta causa”. Per tale
motivo, l’INPS può riconoscere l'indennità di disoccupazione solo nei casi in
cui sussista una delle cause già indicate dalla giurisprudenza.
Relativamente alla presentazione
delle domande, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa,
dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua
volontà di “difendersi in giudizio”
nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (
allegazione di diffide, esposti, denunce,
citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze
ecc. contro
il datore di lavoro, nonché
ogni altro
documento idoneo
), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia
giudiziale o extragiudiziale. Laddove l’esito della lite dovesse escludere la
ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero
di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione
,
così come
avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a
un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di
disoccupazione.
In attesa di un adeguamento della
modulistica, l’operatore INPS che riceve la domanda dovrà avvisare il
lavoratore che il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione sarà
provvisorio fino alla comunicazione dell’esito della controversia con il
datore di lavoro.
Si precisa che tali criteri si
applicano anche per l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola.
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO