Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 164 del 21-12-2004.htm
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Soggetti non residenti.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 21
Dicembre 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 164
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995. Soggetti non residenti.
SOMMARIO
:
precisazioni sull’obbligo contributivo per attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da non residenti.
In considerazione delle richieste
di chiarimenti da più parti formulate in merito all’obbligo contributivo, nei
confronti della Gestione separata, in riferimento ai non residenti, si
forniscono le precisazioni che seguono.
L’art. 2, comma 26, della legge
n. 335/1995 individua i soggetti tenuti all’obbligo di iscrizione alla
Gestione separata tramite formale rinvio ai percettori di redditi di
collaborazione coordinata e continuativa, quali definiti dal Testo unico
delle imposte sui redditi. Inoltre, a mente del successivo comma 29, il
contributo previdenziale è applicato sul reddito delle attività determinato
con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi.
A sua volta il Decreto
ministeriale n. 281/1996 stabiliva, all’articolo 1, che il contributo
previdenziale doveva essere applicato sull’ammontare del compenso determinato
ai sensi dell’art. 50 (ora art.
54), comma 8, del TUIR e, agli
articoli 4 e 5, prevede l’obbligo per i committenti di presentare all’INPS
copia dei modelli 770 o di certificazione equivalente.
Discende da quanto precede che i
principi che disciplinano l’imposizione della contribuzione previdenziale dei
redditi in argomento, allorché percepiti da soggetti non residenti, non possono che essere quelli valevoli, per gli stessi soggetti, ai fini
dell’imposizione dell’ Irpef.
A tal riguardo si rammenta che
sino al 31 dicembre 2000 la materia era
disciplinata dall’art. 20 del TUIR che, nella formulazione anche
all’epoca vigente, considerava prodotti nello Stato i redditi di lavoro
autonomo dei non residenti allorché
derivanti da attività esercitate nello Stato stesso.
Considerato che sino al 31
dicembre 2000 i redditi da collaborazione coordinata e continuativa erano
qualificati quali redditi da lavoro autonomo, anche ai fini della contribuzione previdenziale
doveva ritenersi vigente, per i collaboratori, il principio della “territorialità”.
Peraltro, la legge n. 342/2000 ha
innovato la preesistente normativa qualificando quali redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente i redditi di collaborazione coordinata e
continuativa, modificando l’art. 50, comma 8 del TUIR ed inserendo i redditi
da collaborazione, tramite integrazione dell’articolo 20 del TUIR, tra quelli che si considerano, comunque,
prodotti in Italia se corrisposti da:
·
Stato
italiano;
·
soggetti
residenti nello Stato italiano;
·
stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti.
Deve ritenersi, quindi, che nel
nuovo contesto normativo i redditi da collaborazione coordinata e
continuativa percepiti da soggetti non residenti, nell’attuale qualificazione
di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere
considerati imponibili ai fini contributivi se l’attività è svolta in Italia
o, comunque, se il committente è
italiano.
Tutto ciò premesso si sottolinea che i principi sin qui esposti
esplicano la loro efficacia in assenza di una diversa disciplina
convenzionale tra lo Stato Italiano e lo Stato estero, così come previsto
dallo stesso art. 34 della citata legge n. 342/2000, secondo il quale restano
salve le disposizioni riferite ad eventuali convenzioni contro le doppie
imposizioni stipulate tra il Governo italiano e quello di altri paesi.
A tal
riguardo, nel rinviare alle singole convenzioni, si fa presente, in estrema
sintesi, che quelle stipulate secondo lo schema OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico) prevedono che l’imposizione fiscale e,
quindi, per quanto sin qui esposto, quella contributiva, avvenga:
- per i lavoratori
autonomi, nello stato di residenza del lavoratore estero, a meno che lo
stesso disponga
abitualmente di una base fissa in Italia (art. 14);
-
per gli amministratori, nello stato di residenza della società presso
la quale il lavoratore esercita le relative funzioni (art. 16).
Per le figure già definite “atipiche” di collaborazioni coordinate e continuative, e, quindi, per
la generalità delle collaborazioni a
progetto, non previste dalle convenzioni in argomento, si ritiene che le stesse siano da
ricondurre alla disciplina del lavoro dipendente, da assoggettare a
contribuzione, in linea di massima,
nello Stato in cui l’attività è svolta (art. 15).
Si fa presente, inoltre, che
anche il regolamento della Comunità economica europea del 2/12/1996,
n. 118/97, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale, prevede
che la legislazione applicabile, sia per i lavoratori autonomi che per quelli
dipendenti, in linea di principio e fatte salve specifiche eccezioni, è
quella dello Stato nel quale è esercitata l’attività.
Le disposizioni della presente circolare devono essere applicate
anche ai rapporti non ancora definiti e relativi agli anni 2001 e seguenti,
in considerazione delle modifiche introdotte dal citato articolo 34 della
legge n. 342/2000 e delle determinazioni in tal senso assunte dal Comitato
amministratore della Gestione separata con ordine del giorno del 1° dicembre
2003. Sono abrogate le disposizioni contenute al punto 1. 2 della circolare12 giugno 1996,
n. 124.
Il
Direttore Generale
Crecco