Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 175 del 09-09-2016
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 09/09/2016
Circolare n. 175
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:
Convenzione tra l’INPS e il sindacato
Confederazione Federterziario e Confimea (CFC)
per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato
Confederazione Federterziario e Confimea (CFC), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
In data 20 luglio 2016 tra l’INPS e il sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) è stata stipulata una convenzione (all. n. 1), ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 181/2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria della stessa.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici via Internet, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
L’Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d’identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS.
Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.
Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all’ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’INPS, procederà all’acquisizione della revoca stessa.
Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati attualizzati, con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line
(una tantum annuale) € 2,20
Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99
Gestione singolo modello F24 € 0,17
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Clausola di salvaguardia
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti
ex lege
per accedere alla stipula della convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’ Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Si comunica che la sede del sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) è in via Cesare Beccaria n. 16 – Roma.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto del sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC), si istituisce il seguente conto:
GPN25172 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto del sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC).
In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati dalla Direzione Generale per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati:
GPN35172 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto del sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC)
GPN11172 – Debito v/ Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con il sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC), saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Nell’allegato n.2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Cioffi
Allegato N.1
Allegato N.2