900327
SERVIZI PRESTAZIONI
MALATTIA MATERNITA'
CONTROLLI-ORGANIZZAZIONE
- BILANCI - AREA SANITARIA
MALATTIA E MATERNITA' TBC
CT - INAIL
N.1O-N.10940-N.366-N.552
N.48
Circolare n. 178
Ai Vice Direttori Generali INAIL
Ai Dirigenti delle Unita' Centrali
e Periferiche INAIL
Ai Coordinatori Generali delle
Consulenze Prof.li Centrali INAIL
Ai Dirigenti centrali e periferici
INPS
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati reg.li
Ai Presidenti dei Comitati prov.li
: Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per coordinare
l'erogazione dell'indennita' per inabilita'
temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e da
malattia professionale e della indennita' di malattia.
Istruzioni contabili.
SERVIZI PRESTAZIONI
MALATTIA MATERNITA'
CONTROLLI-ORGANIZZAZIONE
- BILANCI - AREA SANITARIA
MALATTIA E MATERNITA' TBC
CT - INAIL
N.1O-N.10940-N.366-N.552
N.48
Roma, 8 agosto 1985 Ai Vice Direttori Generali INAIL
Circolare n. 178 Ai Dirigenti delle Unita' Centrali
e Periferiche INAIL
Ai Coordinatori Generali delle
Consulenze Prof.li Centrali INAIL
Ai Dirigenti centrali e periferici
INPS
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati reg.li
Ai Presidenti dei Comitati prov.li
Allegati 8
OGGETTO : Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per coordinare
l'erogazione dell'indennita' per inabilita'
temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e da
malattia professionale e della indennita' di malattia.
Istruzioni contabili.
A seguito della circolare congiunta n. 11 del 6 febbraio
1981 si rende noto che, in base alle specifiche delibere
adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL e dell'INPS
rispettivamente n. 0084 del 28 marzo 1983 e n. 163 del 22 luglio
1983, e' stata stipulata il 23 gennaio 1984 tra i due Istituti
apposita convenzione (all. n. 1), nell'intendimento di garantire
la immediatezza e la continuita' dell'erogazione delle
prestazioni di legge, a favore dei lavoratori assicurati, nei
casi per i quali sussistano fondati dubbi circa la competenza
assicurativa.
Si illustrano di seguito le norme contenute nella
convenzione e si forniscono istruzioni in merito alla relativa
attuazione.
ARTICOLO 1
E' confermato il principio,gia' sancito nella citata
circolare congiunta del 6 febbraio 1981, secondo il quale le
prestazioni sono, in via provvisoria, erogate, nei casi in cui
sussistano dubbi sulla competenza assicurativa, dall'Istituto
cui l'assicurato si sia inizialmente rivolto.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore si presenti all'unita'
periferica dell'INAIL e sussistano fondati dubbi sulla
indennizzabilita' del caso sotto il profilo medico e/o
amministrativo, il lavoratore stesso dovra' essere informato che
l'erogazione della prestazione economica sara' contenuta nella
misura e nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia di
assicurazione malattia.
Il richiamato principio non trova, ovviamente, applicazione
nei casi in cui la competenza dell'Istituto che riceve per primo
la denuncia dell'evento sia palesemente da escludere sulla base
delle risultanze della documentazione prodotta, tali da non
richiedere ulteriori accertamenti. In tale ipotesi, detto
Istituto, senza fornire prestazioni economiche al lavoratore e
con la massima urgenza, declina la competenza, inviando
all'altro Ente assicuratore - a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento - la segnalazione di cui agli allegati n. 2 o 3
ed eventualmente n. 4, corredata della documentazione esibita
dall'interessato; l'Ente ricevente, ove ritenga dubbia la
propria competenza, procedera' alla trattazione della
fattispecie secondo quanto previsto dagli articoli 2 o 3 della
convenzione.
Il principio non trova, del pari, applicazione nella
ipotesi in cui l'Istituto che riceve per primo la denuncia
dell'evento rilevi la carenza dei requisiti assicurativi
soggettivi richiesti per l'ammissione alla tutela. In tale
ultima eventualita', peraltro, l'Ente ricevente, nei casi in cui
ritenga sussistere la competenza dell'altro Istituto,
trasmettera' allo stesso la denuncia pervenuta.
ARTICOLO 2
L'unita' periferica dell'INAIL che ha ricevuto la denuncia
di infortunio o malattia professionale, qualora ritenga dubbia
la propria competenza deve:
A) erogare la prestazione economica, in via provvisoria,
nei limiti dell'indennita' di malattia, da calcolarsi secondo le
modalita' applicate dall'INPS (che ha recepito la normativa dei
disciolti Enti mutualistici) e nei limiti dei tempi previsti,
ovvero nella misura della sola integrazione della rendita, se
trattasi di titolare di rendita INAIL.
Al riguardo si forniscono alcune indicazioni di massima
sulla normativa che disciplina l'indennita' di malattia per i
lavoratori in precedenza assistiti dall'INAM, fermo restando
che, per altre categorie (es.: autoferrotranvieri, lavoratori
dello spettacolo, marittimi) e per eventuali dubbi concernenti
la prestazione economica e le modalita' di erogazione della
stessa (in relazione, in particolare, a fattispecie riferite a
lavoratori a tempo determinato per i quali vigono specifici
criteri) dovranno essere sempre assunte dirette informazioni
presso la locale struttura INPS.
a) Categorie escluse dal diritto all'indennita',nei
confronti delle quali dovra', quindi, essere omessa l'erogazione
di acconti fino a quando non si raggiunga certezza circa la
competenza dell'INAIL:
1) apprendisti (qualunque sia il settore di appartenenza);
2) addetti ai servizi domestici;
3) portieri;
4) viaggiatori e piazzisti;
5) impiegati dipendenti da proprietari di stabili;
6) dipendenti da partiti politici e assoc. sindacali;
7) impiegati dell'industria;
8) iscritti alle gestioni speciali dei lav. autonomi;
9) pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne
10) addetti ai cantieri scuola di lavoro e di
rimboschimento;
11) disoccupati ammalatisi oltre i 60 giorni dalla
cessazione dell'attivita' lavorativa a tempo
indeterminato;
12) disoccupati ammalatisi dopo la cessazione del rapporto
di lavoro a tempo determinato, relativamente al periodo
successivo alla cessazione stessa, anche se la malattia
e'iniziata durante lo svolgimento del rapporto di
lavoro (v. anche lettera c);
13) sospesi dal lavoro, relativamente ai casi in cui
l'evento morboso inizia oltre i 60 giorni dalla
sospensione.
b) Misura dell'indennita' giornaliera di malattia.
L'indennita' giornaliera viene corrisposta nella misura del
50% - elevata al 66,66% a decorrere dal ventunesimo giorno di
malattia - della retribuzione media globale giornaliera. Per le
malattie insorte in corso di sospensione dal lavoro o di
disoccupazione (entro 60 giorni), l'indennita' e' pari ai 2/3
della misura normale. Durante il periodo di ricovero agli
assicurati senza familiari a carico l'indennita' spetta nella
misura dei 2/5 del dovuto.
La retribuzione presa a base e' quella soggetta a
contributo percepita dal lavoratore nel periodo mensile o
quadrisettimanale scaduto, immediatamente precedente l'inizio
della malattia, maggiorata del rateo delle mensilita' aggiuntive
(tredicesima, ecc.), da dividere per 30 se trattasi di impiegati
e per il numero dei giorni lavorati o retribuiti se trattasi di
operai (per questi ultimi il rateo delle mensilita' aggiuntive
e' sempre diviso per 25).
c) Periodo massimo indennizzabile.
L'indennita' giornaliera e' erogata, dal quarto giorno di
malattia fino ad un periodo massimo di 180 giorni nell'arco
dell'anno solare (salvo limitazioni per i lavoratori a tempo
determinato), per i giorni lavorativi (operai) ovvero per tutti
i giorni di malattia (impiegati commercio e assimilati) con
esclusione delle festivita' cadenti di domenica.
Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare
e protrattasi, senza interruzione, nell'anno solare successivo
(c.d. casi "a cavaliere" di due anni solari), occorre tenere
presente che i 180 giorni di massima erogazione sono imputabili
ad un anno solare.
Puo',pertanto, verificarsi che per l'anno di insorgenza
della malattia, anche a causa di precedenti ed indipendenti
affezioni morbigene, si realizzi una sospensione dell'erogazione
dell'indennita' in parola prima del 31 dicembre.
Detta interruzione cessa con il primo gennaio dell'anno
solare successivo a partire dal quale si riconteggiano i 180
giorni dopo di che nessuna indennita' per la stessa malattia
ininterrotta sara' piu' erogata. Resta inteso, comunque, che al
primo gennaio, l'ammontare dell'indennita' da liquidare
all'assicurato viene calcolata come se non si fosse verificata
l'interruzione nell'erogazione stessa (le giornate di carenza ed
il ventunesimo giorno di malattia, a partire dal quale la misura
dell'indennita' e' elevata al 66,66%, vengono infatti
conteggiati a decorrere dal primo certificato medico trattandosi
di un unico stato invalidante protrattosi nel tempo).
B) Segnalare tempestivamente il caso all'INPS - allegando
fotocopia della documentazione acquisita - tramite i moduli allo
scopo predisposti che dovranno essere restituiti debitamente
compilati (all. 2 ed eventualmente 4 v. anche istruzioni
operative).
Copia della segnalazione va inviata, per conoscenza,
all'assicurato ed anche al datore di lavoro, nell'ipotesi in cui
la indennita' di malattia sia anticipata dal datore di lavoro
stesso ovvero sia prevista per l'INAIL la procedura di cui
all'articolo 70 del Testo Unico approvato con D.P.R. n.
1124/1965. Nell'esemplare diretto al datore di lavoro deve
essere omessa l'indicazione della diagnosi.
Le categorie di lavoratori che percepiscono l'indennita'
direttamente dall'INPS sono:
1) lavoratori asunti a tempo determinato per lavori
stagionali;
2) lavoratori disoccupati o sospesi che non usufruiscono
del trattamento di cassa integrazione guadagni;
3) lavoratori agricoli dipendenti, compartecipanti e
piccoli coloni;
4) lavoratori dello spettacolo saltuari con contratto a
termine o a prestazione o disoccupati;
5) lavoratori a tempo determinato con meno di 30 giorni
di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti l'evento.
ARTICOLO 3
La Sede periferica dell'INPS che ha ricevuto la
certificazione di malattia prevista dall'articolo 2 del D.L. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980,
n. 33 e successive modificazioni, qualora l'esame della
certificazione stessa, effettuato a livello amministrativo e,
ove occorra, sanitario o legale, evidenzi elementi che facciano
presumere l'esistenza di una malattia professionale o di un
infortunio sul lavoro deve:
A) assumere, comunque, in via provvisoria, a proprio carico
l'indennita' di malattia anticipata dal datore di lavoro o
provvedere direttamente, nei casi previsti, all'erogazione
dell'indennita' - per il periodo indicato nella prognosi e nel
rispetto del termine massimo consentito - secondo la normativa
vigente ed i relativi criteri di attuazione (1);
B) segnalare tempestivamente il caso all'INAIL - allegando
copia della documentazione acquisita - a mezzo dei modelli allo
scopo predisposti, che dovranno essere restituiti debitamente
compilati (all. 3 ed eventualmente 4 - v. anche istruzioni
operative).
Ove trattisi di riacutizzazione di postumi per i quali
l'assicurato sia titolare di rendita da infortunio o da malattia
professionale, la prestazione economica sara' corrisposta -
fatta salva la possibilita', evidenziata nella nota di
segnalazione di successivi conguagli - nella misura della sola
integrazione della rendita stessa.
A tal fine la struttura periferica dell'INAIL provvede a
fornire, a mezzo dell'allegato n. 5, con ogni urgenza, alla Sede
INPS, nonche' al datore di lavoro, limitatamente alle ipotesi di
lavoratori per i quali, in relazione all'attivita' svolta non
sia prevista la forma del pagamento diretto, l'indicazione nella
misura dell'integrazione della rendita dovuta e delle eventuali
variazioni intervenute nel corso dell'evento. Si sottolinea che
ai titolari di rendita INAIL determinata in maniera definitiva
per l'avvenuto superamento dei termini di legge dalla relativa
costituzione - 10 anni per gli infortuni e 15 anni per le
malattie professionali esclusa la silicosi e l'asbestosi per le
quali non e' previsto alcun termine - spettano le prestazioni
economiche di malattia a carico INPS anche se trattasi di
affezioni riconducibili ai postumi che hanno originato il
diritto alla rendita.
Pertanto, nella fattispecie, non si pone la necessita' di
attivare la procedura di cui alla convenzione oggetto di esame;
se del caso saranno acquisite presso l'INAIL notizie in ordine
alla data di costituzione della rendita.
La definizione del caso con la assunzione della competenza
da parte dell'INPS, determina, come sopra cennato, la necessita'
di liquidare al lavoratore avente diritto la differenza relativa
all'importo spettantegli a titolo di indennita' di malattia;
tanto dovra' essere tempestivamente comunicato al datore di
lavoro (ove questi abbia anticipato l'indennita' per conto
dell'Istituto) dalla Sede INPS interessata, a mezzo
dell'allegato n. 6, da inviare anche al lavoratore. Nei casi di
pagamento diretto da parte dell'INPS non e' necessario fornire
al lavoratore la comunicazione di cui trattasi.
ARTICOLO 4
Gli oneri sostenuti per accertamenti amministrativi e
sanitari, ivi comprese le spese accessorie, restano a carico
dell'Istituto che li ha richiesti.
ARTICOLI 5-6-7
Per la composizione delle controversie sono stati previsti
appositi Collegi costituiti in sede locale e centrale.
Il Collegio in sede locale esamina e decide i casi non
risolti d'ufficio e si riunisce su espressa richiesta di una
delle due parti. Per unita' competente alla trattazione del caso
dovra' intendersi quella nel cui ambito territoriale risiede
l'assicurato; la medesima curera' i necessari raccordi con la
Sede competente ai fini contributivi ove le due strutture non
coincidano.
Per l'eventuale decisione a livello di Collegio locale,
considerata la diversa giurisdizione territoriale delle Sedi
dell'INAIL rispetto a quella delle Sedi INPS, si dovranno
concordare opportuni calendari di sedute.
Le fattispecie non risolte dal Collegio locale sono
esaminate e decise dal Collegio centrale di cui all'articolo 6
della convenzione; questo ultimo Collegio, limitatamente ai casi
per i quali non sia stato raggiunto l'accordo neanche in sede di
secondo esame, integra la propria composizione con un
rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che lo presiede.
I predetti Collegi non possono procedere all'esame dei casi
per i quali sia in corso contenzioso amministrativo o
giudiziario fino alla emanazione del provvedimento o della
sentenza definitiva.
ARTICOLO 8
Stabilita la competenza assicurativa del caso in
trattazione, secondo la procedura indicata negli articoli
precedenti, si provvedera', di volta in volta, alla
regolarizzazione delle prestazioni economcihe corrisposte da un
Ente per conto dell'altro, trasmettendo il modello di cui al
fac-simile allegato n. 7.
A tal fine si e' anche predisposto l'allegato n. 8 con cui
la Sede INPS interessata, non appena a conoscenza
dell'attribuzione all'INAIL di casi per i quali siano state
effettuate anticipazioni, dovra' preventivamente richiedere al
datore di lavoro l'entita' della somma corrisposta a titolo di
indennita' di malattia.
Nel predetto modello viene segnalato al datore di lavoro
che le giornate riferite all'evento stesso sono da ritenersi
ininfluenti ai fini del computo del periodo massimo assistibile
per malattia a carico dell'INPS. Il modello va inviato al solo
lavoratore qualora trattasi di appartenente a categorie per le
quali la liquidazione viene operata direttamente dall'INPS:
L'Ente che assume la competenza cura direttamente anche il
recupero, nei confronti del lavoratore assicurato, di eventuali
importi corrisposti in eccedenza dall'ENTE che ha erogato la
prestazione.
* * *
Si riportano di seguito le istruzioni operative per l'uso
della modulistica e contabili riferite specificamente a ciascuno
dei due Istituti.
* * *
INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE E PER L'USO DELLA MODULISTICA
ISTRUZIONI CONTABILI
ISTITUZIONE NUOVI MODULI
Per i casi da trattare ai sensi della presente convenzione
sono istituiti i seguenti moduli, allegati in fac-simile:
- nota di segnalazione mod.330-I (all.2)
- questionario mod.331-I (all.4)
- nota di richiesta di rimborso mod.332-I (all.7)
- comunicazione integrazione rendita INAIL mod.333-I
(all.5)
Le unita' operative devono segnalare il rispettivo
fabbisogno di moduli direttamente alla Tipografia di Milano.
Sono di conseguenza aboliti i moduli:
- nota di segnalazione n. (I.M.1) mod.130-I
- questionario per presunto caso (I.M.2) mod.131-I
- registro di evidenza (I.M.3) mod.132-I
- elenco riepilogativo dei casi
definiti per conto dell'INAM
nel mese di (I.M.4) mod.133-I
- prospetto riepilogativo annuale
delle spese per i casi definiti
per conto dell'INAM nell'anno (I.M.5) mod.134-I
- prospetto riepilogativo annuale
delle spese per i casi definiti
per conto dell'INAIL nell'anno (I.M.5bis) mod.135-I
A) SEGNALAZIONE ALL'INPS
L'unita' periferica INAIL che riceve la denuncia di
infortunio o di malattia professionale e ritiene dubbia la
competenza INAIL:
1) segnala il caso alla Sede INPS compilando il mod. 330 I
in 6 copie cosi destinate:
- la 1 e la 2 copia al datore di lavoro qualora lo stesso
eroghi direttamente le indennita' di malattia (omettendo la
diagnosi) o all'INPS; la prima copia dovra' essere restituita
nel piu' breve tempo possibile, completa delle notizie richieste
nell'apposito riquadro a pie' di pagina;
- la 3 e la 4 copia all'INPS che dovra' restituire la 3
copia, non appena sia in grado di esprimere il giudizio sulla
competenza del caso;
- la 5 copia al lavoratore, qualora non sia stato ancora
comunicato l'esito della pratica con il mod. 20-I; in questo
caso va inserita in pratica;
- la 6 copia e' inserita in un apposito raccoglitore in
ordine di numero per formare il registro di evidenza dei casi
segnalati.
Il numero progressivo della segnalazione va evidenziato
sulla copertina mod. 10-I/CIDI;
2) compila il questionario mod. 331-I, unendo alla 3 e 4
copia del mod. 330-I la 1 copia del questionario stesso ed
inserendo la 2 copia agli atti della pratica.
La nota di segnalazione deve essere corredata anche della
fotocopia della certificazione medico-amministrativa, nonche'
della relazione medica (mod. 21-SS) contenente il parere della
Consulenza medica.
Accoglimento del caso da parte dell'INPS
L'unita' periferica, ricevuta dalla Sede INPS la 3 copia
del mod. 330-I che segnala l'accoglimento del caso, redige la
richiesta di rimborso per mezzo del modd. 332-I, anche se
negativa, in tre copie cosi' destinate:
- la 1 copia alla competente Sede dell'INPS;
- la 2 copia agli atti della pratica;
- la 3 copia allegata all 6 copia della nota di
segnalazione mod. 330-I per le evidenze
amministrativo-contabili.
Mancato accoglimento del caso da parte dell'INPS.
Ricevuta dalla Sede INPS la 3 copia del mod. 330-I con le
motivazioni in ordine alla decisione negativa adottata, l'unita'
periferica, se ritiene esaurienti tali motivazioni, prosegue
nella trattazione senza fornire ulteriori comunicazioni
all'INPS. Diversamente chiede che il caso sia demandato
all'esame del Collegio provinciale previsto dall'articolo 5
della convenzione.
Qualora, dopo l'esame da parte di detto Collegio non sia
stato raggiunto l'accordo, l'unita' periferica rimette il caso
stesso all'esame del Collegio centrale previsto dall'articolo 6
della convenzione. Le pratiche complete devono essere inviate
alla Direzione Generale INAIL - Servizio prestazioni
assicurative per il tramite del Direttore dell'Ispettorato
regionale, dandone avviso all'INPS.
B) RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'INPS
L'unita' periferica INAIL riceve dalla Sede INPS la 1 e la
2 copia del modulo "nota di segnalazione" (all. 3) unitamente
alla copia della documentazione medico-amministrativa ed
eventualmente al questionario contenente le notizie fornite dal
lavoratore.
Istruisce il caso e inserisce in pratica la 2 copia della
"nota di segnalazione" con gli allegati e, in apposito
raccoglitore, la 1 copia per formare il registro delle
segnalazioni in ordine cronologico. Entro 60 giorni dalla data
della "nota di segnalazione" restituisce all'INPS la 2 copia
contenente il giudizio sulla competenza.
Titolare di rendita INAIL
Se la segnalazione riguarda un caso di riacutizzazione dei
postumi per i quali l'assicurato sia titolare di rendita da
infortunio o da malattia professionale non ancora determinata in
maniera definitiva, l'unita' periferica comunica immediatamente
all'INPS ovvero al datore di lavoro, qualora lo stesso eroghi
direttamente le indennita' di malattia, l'importo giornaliero
della integrazione rendita per mezzo dell'apposito mod. 333-I.
Accoglimento del caso da parte dell'INAIL.
L'unita' periferica, ove riconosca l'indennizzabilita' del
caso, predispone, secondo le modalita' amministrativo contabili
in vigore, la documentazione per il rimborso all'INPS delle
somme richieste.
Mancato accoglimento del caso da parte dell'INAIL.
In tale ipotesi la trattazione della fattispecie prosegue
secondo la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 della
Convenzione.
C) ISTRUZIONI CONTABILI
Gli importi delle indennita' anticipate per conto dell'INPS
dovranno essere contabilizzati con operazioni in fase
contestuale di impegno e pagamento, gestione 1.10., competenza
dell'anno e codice di partita 9950, al capitolo 814,
"Prestazioni erogate per conto di Amministrazioni diverse",
sottoconto 01 "Indennita' per inabilita' di temporanea per conto
INPS".
Qualora si rendesse necessario, nell'ambito del Collegio di
cui all'articolo 5 della convenzione, ricorrere ai Servizi delle
UU.SS.LL. per la consulenza medica, atteso che il relativo onere
sostenuto fa carico in parti uguali ai due Istituti, le unita'
operative avranno cura di registrare, al momento dell'erogazione
del compenso, il 50% dell'importo al sottoconto 814.01, ed il
rimanente 50% al capitolo 430 "Spese legali, giudiziali e per
arbitraggi" sottoconto 10 (di nuova istituzione) "Convenzione
INAIL/INPS: perizie effettuate dai servizi UU.SS.LL.", gestione
1.1.0., competenza dell'anno, classificazione amministrativa D -
decentrato, di competenza del Servizio prestazioni assicurative.
Contemporaneamente alle registrazioni effettuate al
sottoconto 814.01, le unita' operative avranno cura di assumere
il relativo accertamento al contrapposto sottoconto di entrata
214.01 "Rimborso prstazioni erogate per conto di amministrazioni
diverse; indennita' per inabilita' di temporanea per conto
INPS".
Gli importi delle indennita' anticipate e dell'eventuale
50% dell'onere sostenuto per la consulenza medica, saranno
registrati al momento del rimborso da parte della competente
Sede INPS, nella sola fase di incasso, al citato sottoconto
214.01, gestione 1.1.0. competenza dell'anno in cui fu
registrato il relativo accertamento e con il codice di partita
9950.
INPS - ISTRUZIONI OPERATIVE E PER L'USO DELLA MODULISTICA
ISTRUZIONI CONTABILI
A) SEGNALAZIONE ALL'INAIL
1) Modulario
La Sede INPS che riceve la certificazione di malattia e
ritiene dubbia la propria competenza invia la nota di
segnalazione (all. 3) che si compone di cinque copie:
- 2 copie all'INAIL;
- 1 copia al datore di lavoro se trattasi di Azienda che
eroga le indennita' di malattia conguagliandole con i contributi
dovuti all'INPS;
- 1 copia per conoscenza al lavoratore;
- 1 copia per gli atti della pratica.
2) Questionario
Oltre alla nota di segnalazione va inviata all'INAIL copia
del questionario (all.4) (che va compilato in duplice copia) e
della documentazione acquisita (certificazione di malattia).
3) Titolare di rendita INAIL
Nel caso di riacutizzazione di postumi per i quali il
lavoratore assistito provvisoriamente dall'INPS sia titolare di
rendita da infortunio sul lavoro e/o malattia professionale,
l'INAIL provvede con il modulo (all. 5) a comunicare alla Sede
INPS e al datore di lavoro, sempre che si tratti di Azienda che
eroghi a conguaglio le indennita', l'importo giornaliero della
integrazione della rendita e le eventuali successive variazioni.
Se la competenza del caso viene in seguito assunta
dall'INPS, il Reparto prestazioni della Sede provvede, in caso
di Azienda tenuta ad anticipare le indennita' di malattia,
mediante il modulo all. n. 6, ad informare l'Azienda stessa (e
per conoscenza il lavoratore) della necessita' di erogare
l'eventuale differenza tra integrazione della rendita e
indennita' di malattia.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS non e'
necessario fornire al lavoratore la comunicazione di cui
trattasi.
4) Accoglimento del caso da parte dell'INAIL
L'INAIL provvede a restituire la 2 copia della nota di
segnalazione contenente l'accoglimento del caso.
La Sede INPS provvede ad informare, mediante l'allegato n.
8, da compilare in tre copie, l'assistito ed il datore di lavoro
se trattasi di Azienda che eroga a conguaglio le indennita' di
malattia.
In questo caso l'Azienda deve compilare la seconda parte
del modulo con le informazioni relative all'importo delle
indennita' erogate e restituire una copia del modulo stesso alla
Sede INPS competente.
Nel caso di erogazione diretta della indennita' da parte
dell'Istituto ovviamente tali dati sono gia' in possesso della
Sede per cui il modello non viene inviato all'Azienda ma solo
all'interessato e si passa direttamente alla fase successiva.
Il Reparto prestazioni della Sede compila in triplice copia
la richiesta di rimborso (all.7) delle somme erogate che viene
inviata all'INAIL ed al Reparto Ragioneria della Sede INPS
stessa.
5) Mancato accoglimento del caso da parte dell'INAIL
Se la Sede INAIL ritiene che il caso non rientri nella
propria competenza restituisce la 1 copia del modulo allegato 3
comunicando, nel riquadro in calce, le motivazioni in ordine
alla decisione negativa adottata. La Sede INPS se ritiene
esaurienti tali motivazioni prosegue nella trattazione della
pratica senza ulteriori comunicazioni all'INAIL.
In caso contrario chiede che il giudizio sulla competenza
assicurativa sia demandato all'esame del collegio provinciale
previsto dall'articolo 5 della Convenzione. Qualora, dopo
l'esame di detto collegio, non sia stato raggiunto l'accordo la
Sede INPS rimette il caso all'esame del collegio centrale
previsto dall'articolo 6 della Convenzione. Le pratiche complete
devono essere quindi inviate alla Direzione generale INPS - Area
delle prestazioni economiche di malattia e maternita' e dei
relativi controlli medico-legali - dandone avviso all'INAIL.
6) Stampa
Il modulario di pertinenza sara' riprodotto in loco da
parte delle Sedi.
B) RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'INAIL
1) Modulario
La "Nota di segnalazione" dell'INAIL (all. 2) (di tracciato
analogo al modulo INPS) si compone di 6 esemplari.
- La 1 e 2 copia (di tracciato diverso dalle
successive) vengono trasmesse all'INPS soltanto nel caso in cui
lo stesso provvede al pagamento diretto: in caso contrario
vengono inviate all'Azienda che anticipa l'indennita' di
malattia conguagliandola con i contributi dovuti all'INPS.
La 1 copia in questione deve essere restituita
(debitamente compilata) all'INAIL a cura del datore di lavoro
(ovvero se trasmessa all'INPS da quest'ultimo) mentre la 2
- La 3 e 4 copia sono ricevute dall'INPS e contengono
in calce il riscontro per l'assunzione o la reiezione della
competenza da parte dell'INPS stesso; la 3 copia deve essere
restituita all'INAIL entro 60 giorni dalla data della "nota di
segnalazione" con il giudizio sulla competenza, mentre la 4
viene trattenuta agli atti dell'INPS.
- La 5 e la 6 copia, destinate rispettivamente al
lavoratore e agli atti dell'INAIL, non interessano le Sedi.
2) Accoglimento del caso da parte dell'INPS
Qualora l'INPS assume la competenza del caso, la
conseguente richiesta di rimborso da parte dell'INAIL delle
indennita' erogate viene trasmessa alla Ragioneria per il
tramite del Reparto prestazioni della stessa Sede INPS che
autorizza, dopo aver effettuato gli adempimenti di competenza,
il rimborso (v. punto 1 della successiva lettera C).
C) ISTRUZIONI CONTABILI
Per la rilevazione contabile delle partite connesse
all'applicazione della Convenzione in parola si precisa quanto
segue:
1) le indennita' economiche di malattia erogate in via
provvisoria dalle Sedi periferiche dell'Istituto - sia
anticipate dai datori di lavoro, che liquidate direttamente -
vanno imputate ai conti "IMR 30/..." attualmente previsti per la
rilevazione contabile delle indennita' giornaliere economiche di
malattia (2); ai medesimi conti vanno anche imputate le
prestazioni da rimborsare all'INAIL per prestazioni anticipate
dallo stesso e facenti carico all'INPS. Tali rimborsi andranno
effettuati dal Reparto ragioneria della Sede a cui e' stata
inviata la richiesta, dietro autorizzazione del Reparto
prestazionii (v. le precedenti istruzioni operative - lett. B),
n. 2).
2) I rimborsi effettuati dall'INAIL per prestazioni di
propria competenza ma liquidate provvisoriamente dall'INPS,
andranno imputati ai conti "IMR 24/3." attualmente previsti per
la rilevazione contabile dei recuperi o reintroiti delle
indennita' giornaliere di malattia (2). L'INAIL effettuera' il
rimborso con le modalita' che verranno concordate a livello
delle singole unita' periferiche avendo cura di far riferimento
alla lettera di richiesta del rimborso, citandone la data, il
numero di pratica e le generalita' dell'assistito.
Il Reparto Ragioneria dovra' tenere apposita evidenza sia
delle pratiche di rimborso inviate all'INAIL, per la parte di
propria competenza, sia di quelle ricevute dall'INAIL per le
prestazioni malattia anticipate per conto INPS.
3) Gli oneri relativi alle spese per consulenze mediche
prestate dai servizi delle UU.SS.LL. previste dal penultimo
comma dell'articolo 5 della Convenzione fanno carico al capitolo
di spesa "10430 - Altre spese per l'acquisto di beni di consumo
e di servizi degli Uffici".
Ai fini della registrazione delle spese dovranno essere
osservate le disposizioni di cui alla circolare n. 768 Rg. n.
340 B del 20 settembre 1984 (3).
Per quanto attiene, infine, alla rilevazione contabile
degli oneri di cui trattasi i relativi impegni di spesa dovranno
essere contabilizzati a debito del conto GPA 31/28 in
contropartita del conto GPA 16/28. A tale ultimo conto,
ovviamente dovranno essere addebitati i relativi pagamenti sia
nel caso che l'Istituto esegua il pagamento dell'intero onere
che nel caso di rimborso all'INAIL della quota facente carico
all'INPS.
I rimborsi provenienti dall'INAIL, per la quota di sua
competenza, relativi alle spese in questione, andranno imputati
al conto GPA 24/28.
Le predette istruzioni contabili sono applicabili anche ai
casi verificatisi dall'1 gennaio 1980.
* * *
Le unita' periferiche INAIL ed INPS dovranno garantire nel
massimo spirito di collaborazione il reciproco flusso di
informazioni (anche circa l'esito di eventuali controlli
sanitari) al fine di evitare, per quanto possibile, incertezze
operative.
Eventuali problematiche inerenti all'applicazione della
Convenzione dovranno essere segnalate alla Direzione generale di
appartenenza, ai fini delle modifiche ed integrazioni che
potranno essere apportate, anche alla luce del nuovo sistema
informativo in corso di attuazione presso l'INAIL, al contenuto
della Convenzione, che decorre dal 1 gennaio 1983.
La regolarizzazione delle indennita' anticipate dai due
Istituti per i casi verificatisi dal 1 gennaio 1980 al 31
dicembre 1982, e gia' definiti, sara' effettuata tra le Sedi
interessate seguendo per quanto possibile le modalita' ed i
criteri previsti dalle presenti istruzioni.
Per le pratiche per le quali la competenza e' ancora
controversa le unita' periferiche interessate dovranno attivare,
con la massima tempestivita', l'esame collegiale di cui
all'articolo 5 della Convenzione.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INAIL DELL'INPS
ZANIBELLI FASSARI
-------------------
N.B. Le parti sottolineate sono state cosi' modificate da Errata
Corrige del 18 ottobre 1985.
(1) Sia nel caso in cui l'INPS riceva per primo la denuncia
dell'evento - che segnala poi all'INAIL ai sensi della con-
venzione - sia nel caso inverso, non dovranno essere
trascurate le normali iniziative in tema di controlli
sanitari, di cui dovranno essere comunicati all'INAIL
l'esito e le conseguenze sul piano erogativo (malattia).
(2) Conti istituti con circolare n.210/B/172 del 6 agosto 1980
(v. Atti ufficiali 1980, pag. 2260) e circolare n. 20544 O.
n. 670 E.A.D. n. 226/B/35 del 9 febbraio 1981 (v. atti
ufficiali 1981, pag. 334).
(3) V. atti ufficiali 1984, pag. 2846.
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L'INAIL E L'INPS PER COORDINARE L'EROGAZIONE
DELLA INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA DA
INFORTUNIO SUL LAVORO E DA MALATTIA PROFESSIONALE E
DELL'INDENNITA' DI MALATTIA.
L'anno 1984, il giorno 23 del mese di gennaio in Roma,
tra
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (in seguito denominato, per brevita',
INAIL) nella persona del Presidente pro-tempore Flavio Orlandi,
domiciliato per la carica presso l'INAIL in Roma, Via IV
Novembre n. 144, a cio' autorizzato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 1983.
e
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito
denominato, per brevita', INPS) nella persona del Presidente
pro-tempore Ruggero Ravenna, domiciliato per la carica presso
l'INPS in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, a cio' autorizzato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 22
luglio 1983, attesa la necessita' di coordinare l'erogazione
delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due
Istituti, allo scopo di garantire comunque al lavoratore
l'assistenza economica nell'ipotesi in cui durante il
trattamento per inabilita' temporanea assoluta da infortunio sul
lavoro o malattia professionale emergano elementi che escludano
la competenza assicurativa dell'INAIL, o, viceversa, durante il
trattamento per malattia comune venga in evidenza uno stato
morboso di origine professionale o per infortunio sul lavoro per
cui sia da escludere la competenza assicurativa dell'INPS.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Le prestazioni economiche previste dalle vigenti norme di
legge per l'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali sono, in via provvisoria,
erogate, nei casi in cui sussistano dubbi circa la competenza
assicurativa, dall'Istituto cui l'assicurato si sia rivolto
esibendo la prescritta documentazione medica.
Art. 2
L'INAIL, ricevuta la denuncia di infortunio o di malattia
professionale, anche qualora ritenga dubbia la sua competenza:
1) provvede, in via provvisoria, all'erogazione della
prestazione economica entro i limiti stabiliti dalle
disposizioni in vigore per l'assicurazione di malattia ovvero
nella misura della sola integrazione della rendita nel caso si
tratti di titolare di rendita infortunistica, fino al termine
della prognosi indicata nella certificazione prevista;
2) segnala tempestivamente il caso all'INPS a mezzo lettera
raccomandata allegando la documentazione acquisita ed il
prospetto delle indennita' liquidate.
Art. 3
L'INPS, qualora, dopo aver ricevuto la certificazione di
malattia prevista dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito nella legge n. 33 del 29 febbraio 1980, e successive
modificazioni, rilevi elementi che facciano presumere
l'esistenza di uno stato morboso di origine professionale o per
infortunio sul lavoro rientrante nella competenza assicurativa
dell'INAIL:
1) assume ugualmente a proprio carico l'indennita' di
malattia anticipata dal datore di lavoro o provvede direttamente
all'erogazione dell'indennita' nei casi previsti dal 6 comma
dell'art. 1 del citato decreto-legge n.663/1979 nel testo
sostituito dalla legge n. 33/1980 di conversione, fino al
termine della prognosi indicata nella certificazione prevista.
Ove trattisi di titolare di rendita da infortunio sul lavoro o
da malattia professionale cui, ai sensi della legislazione
vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, spetta la sola integrazione
della rendita stessa, la prestazione dovuta viene determinata
sull'importo di tale integrazione. A tal fine l'INAIL, ad
avvenuta segnalazione da parte dell'INPS, provvedera' a
comunicare, a stretto giro di posta, la misura dell'indennita'
da corrispondere;
2) segnala tempestivamente il caso all'INAIL a mezzo
lettera raccomandata, allegando la documentazione acquisita ed
il prospetto delle indennita' liquidate.
Art. 4
Gli eventuali oneri per accertamenti amministrativi e
sanitari effettuati sono a carico dell'Istituto che ha disposto
detti accertamenti.
Art. 5
Qualora dagli accertamenti effettuati, l'Istituto che ha
ricevuto la segnalazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non
rilevi elementi sufficienti a definire la propria competenza
assicurativa, dovra' darne comunicazione, entro 60 giorni dalla
data della segnalazione stessa, all'altro Istituto.
I casi non risolti in via amministrativa sono sottoposti
all'esame di un Collegio costituito in sede locale, cosi'
composto:
- per l'INAIL, dal dirigente amministrativo della Sede
Provinciale o locale interessata;
- per l'INPS, dal dirigente amministrativo della Sede
Provinciale Zonale interessata.
Il Collegio puo' essere integrato, in relazione alla natura
e/o alle circostanze dell'evento morboso oggetto di esame, per
la consulenza medica, da un professionale del ramo sanitario
e/o, per la consulenza giuridica, da un professionale del ramo
legale, designati da ciascuno degli Istituti stessi.
Qualora a seguito dell'approvazione della legge prevista
dal 1 comma dell'art. 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
ovvero dall'attuazione delle convenzioni di cui al 3 comma
dell'articolo di legge sopracitato, debbano essere utilizzati,
per la consulenza medica, nell'ambito del Collegio di cui al
comma precedente, i servizi delle UU.SS.LL., gli eventuali oneri
relativi sono a carico, in parti uguali, dei due Istituti; al
pagamento dell'intero onere provvede, salvo il successivo
recupero delle quote di spettanza dell'altro Istituto secondo le
modalita' di cui al successivo art. 8, l'Ente al quale
inizialmente e' stato denunciato il caso.
Il Collegio decide e redige motivata relazione.
Art. 6
A livello delle Direzioni Generali dei due Istituti e'
istituito un Collegio centrale, composto come segue:
- il Capo del Servizio Prestazioni Assicurative o suo
delegato dell'INAIL, il Capo del Servizio Prestazioni
Assicurazioni Generali Obbligatorie o suo delegato, dell'INPS;
- il Coordinatore Generale dell'Avvocatura Generale o
suo delegato dell'INAIL, il Coordinatore Generale del Ruolo
Professionale-Ramo Legale o suo delegato, dell'INPS;
- il Coordinatore Generale del Ruolo Professionale
Sanitario, o suo delegato, di entrambi gli Istituti.
Tale Collegio esamina i casi per i quali non sia stato
raggiunto l'accordo da parte del Collegio di cui all'art. 5,
decide entro sei mesi dalla data in cui gli atti relativi al
singolo caso sono ad esso pervenuti e redige apposita relazione.
Rientrano inoltre nella competenza del Collegio centrale
l'esame e la definitiva decisione di tutte le altre questioni
per le quali sussista disaccordo fra le Sedi dei due Istituti.
I casi per i quali non venga raggiunto l'accordo sono
riesaminati dal Collegio centrale con la partecipazione di un
rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che lo presiede; il relativo compenso e' corrisposto da
ciascun Istituto in misura pari alla meta' di quello stabilito
dal D.P.R. 31 ottobre 1979 e successive modificazioni, che
determina l'indennita' di carica ai consiglieri di
amministrazione degli enti pubblici (art. 1, 3 comma:
"...importo lordo della medaglia di presenza per la
partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali previsti
per legge, per statuto o per regolamento...").
Art. 7
I casi per i quali sia in corso contenzioso amministrativo,
previsto da disposizioni aventi forza di legge, ovvero
giudiziario, non sono sottoposti all'esame dei Collegi indicati
agli artt. 5 e 6.
Fino al provvedimento o alla sentenza definitivi, di cui
ciascun Istituto e' tenuto a dare tempestiva notizia all'altro,
l'erogazione della prestazione economica viene effettuata, ai
sensi degli artt. 2 e 3, dall'Istituto al quale per primo
l'assicurato ha presentato la relativa richiesta.
Art. 8
La regolazione dei rapporti finanziari tra i due Istituti
per i casi di infortunio sul lavoro, malattia professionale o
malattia comune per i quali, esaurita la procedura di cui agli
competenza assicurativa, avverra' nella misura, entro i limiti e
con le modalita' di seguito precisate:
- gli Istituti provvedono al reciproco rimborso
dell'indennita' giornaliera anticipata nei limiti dell'importo
dovuto all'assicurato ai sensi delle disposizioni vigenti per
l'assicurazione di malattia o del minor importo eventualmente
spettante in base alla legislazione dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, qualora si tratti di titolare di rendita
infortunistica per cui sia dovuta la sola integrazione della
rendita, fino alla misura massima dell'indennita' per inabilita'
temporanea assoluta;
- la prestazione e' rimborsata dalla data di inizio
dell'astenzione lavorativa conseguente al fatto morboso (salvo
l'eventuale periodo di carenza assicuravia previsto dalla legge)
fino al termine della prognosi indicata nella certificazione
prevista, fermo restando il periodo massimo indennizzabile
nell'anno solare previsto dalle norme in vigore per le malattie
comuni;
- all'importo della prestazione economica calcolato come
sopra e' aggiunta la meta' dell'eventuale onere di cui all'art.
5, penultimo comma, sostenuto per la consulenza medica prestata
dalle UU.SS.LL.;
- il rimborso e' effettuato tempestivamente dalle
competenti Unita' periferiche dei due Istituti per ogni singolo
caso a presentazione della documentazione giustificativa
dell'indennita' erogata;
- gli oneri per spese generali di amministrazione si
intendono compensati.
ART. 9
La presente convenzione ha decorrenza dal 1 gennaio 1983
ed ha la durata di un anno. Essa si intendera' tacitamente
rinnovata per un eguale periodo di tempo qualora una delle parti
contraenti non ne dia disdetta o non ne proponga modifica
all'altra parte, mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima della scadenza.
Per i casi verificatisi dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre
1982 le modalita' dei reciproci rimborsi saranno concordate
dalle Direzioni generali dei due Istituti con criteri e
modalita', per quanto possibile, uniformi a quelli recepiti
dalla presente convenzione.
Per la definizione dei casi verificatisi nel predetto
periodo e' altresi' facolta' delle parti stipulanti adire i
Collegi previsti dagli artt. 5 e 6 della presente convenzione.
ART. 10
La presente convenzione, redata in quattro originali su
carta da bollo, sara' portata a conoscenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale a cura dei due Istituti e
sara' registrata a cura dell'INPS che addebitera' il 50% degli
oneri relativi all'INAIL.
IL PRESIDENTE DELL'INAIL IL PRESIDENTE DELL'INPS
(Flavio Orlandi) (Ruggero Ravenna)