Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 181 del 1-12-2003.htm
D.Lgs. 8.4.2003, n. 66. Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 1
Dicembre 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 181
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
D.Lgs. 8.4.2003, n. 66. Riforma della disciplina in materia di
orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce.
SOMMARIO
:
D.Lgs. 8.4.2003, n. 66.
Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione
delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce.
PREMESSA
Il
decreto legislativo 8.4.2003, n. 66, pubblicato in Supplemento Ordinario n. 61
alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14.4.2003 ed entrato in vigore il
29.4.2003, dà attuazione alle direttive n. 93/104/Ce e 2000/34/Ce e regola i
profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione
dell’orario di lavoro, al fine di realizzare un adeguato livello di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
DELL’ORARIO DI LAVORO
Ambito di applicazione
Le norme del D.Lgs. n. 66/2003 trovano
applicazione, in base all’art. 2, co. 1, a tutti i settori pubblici e
privati, ad eccezione del lavoro della gente di mare, del personale di volo
dell’aviazione civile e dei lavoratori mobili (con riferimento ai profili di
cui alla direttiva 2002/15/Ce)(1). Il co. 4 dell’art. 2 dispone inoltre che
la nuova disciplina si applica anche agli apprendisti maggiorenni, per i
quali, in precedenza, l’art. 11, co. 1, della legge n. 25/1955 conteneva
specifiche disposizioni. Per effetto
di tale previsione si ha la piena equiparazione di tali soggetti, nella
materia trattata dal decreto in oggetto, alla generalità dei lavoratori.
Definizione
di orario di lavoro
In
base all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, costituisce orario di
lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione
del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue
funzioni.
Orario
normale di lavoro
L’art.
3 dispone che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e
che i contratti collettivi possono stabilire una durata minore e riferire
l’orario normale alla durata media delle prestazioni di lavoro in un periodo
non superiore all’anno.Viene quindi confermato il meccanismo di
determinazione dell’orario normale di lavoro previsto dall’art. 13 della legge
n. 196/1997. La norma non contiene più, tuttavia, la previsione secondo la
quale la possibilità di definizione dell’orario su base plurimensile é
attribuita ai soli contratti collettivi nazionali, cosicché devono ritenersi
abilitate in tal senso le fonti collettive di qualsiasi livello.
Durata massima dell’orario di lavoro
Il
D.Lgs. n. 66/2003 non stabilisce un limite legale giornaliero di durata
dell’orario di lavoro, definendo, per converso, soltanto il diritto al riposo
giornaliero del lavoratore, che non può essere inferiore, ai sensi dell’art.
7, co. 1, alle undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
L’art.
4, co. 1, introduce inoltre un limite di durata massima settimanale
dell’orario di lavoro. Tale limite legale viene individuato con riferimento
ad un periodo di sette giorni ed include le ore di lavoro straordinario.
Pertanto la durata massima dell’orario di lavoro stabilita dai contratti
collettivi ai sensi del co. 1 dell’art. 4
non può comunque superare, ai sensi del successivo co. 2, le 48 ore
per ogni periodo di sette giorni, comprese le ore di lavoro straordinario.
Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato con lettera
circolare n. 5/27373/70 dell’ 11.9.2003 (relativa all’adempimento degli
obblighi di comunicazione connessi al superamento delle 48 ore settimanali
attraverso prestazioni di lavoro straordinario) che non può darsi della
settimana lavorativa una definizione rigida. Si può quindi considerare tale
ogni periodo di sette giorni, con la conseguente possibilità per i datori di
lavoro di far decorrere la settimana di riferimento a partire da qualsiasi
giorno, ovvero in alternativa di ritenere quale settimana quella prevista dal
calendario (dal lunedì alla domenica).
Ai fini
dell’applicazione in materia di durata massima settimanale dell’orario di
lavoro, il co. 3 dell’art. 4 precisa che la durata media dell’orario di
lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4
mesi.
Con
circolare n. 27 del 30.7.2003 lo stesso Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha identificato quale termine iniziale per la decorrenza
del criterio legale di computo della media settimanale il 30.4.2003.
Ciò
anche con riferimento ai casi di cui al successivo co. 4, in base al quale i
contratti collettivi possono elevare il limite di cui al co. 3 fino a 6
ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all’organizzazione del lavoro, che siano specificate negli stessi contratti
collettivi. Il periodo di riferimento ai fini del calcolo della durata
massima media dell’orario settimanale può essere individuato, oltre che
secondo il criterio fisso indicato dalla legge (cioè a partire dal 30.4.2003)
anche diversamente, essendo necessaria ai fini della verifica del rispetto
della media settimanale soltanto la predeterminazione, e quindi la certezza,
dei termini iniziale e finale del periodo stesso nonché della collocazione
dei sette giorni di riferimento. Il superamento dei limiti settimanali può
essere individuato solo a consuntivo, cioè al termine del periodo di
riferimento legale di 4 mesi a decorrere dal 30 aprile 2003 ovvero di quello
indicato dalla contrattazione collettiva.
Ai fini della verifica del rispetto o meno dei termini di riferimento
faranno fede, in caso di determinazione contrattuale del periodo di
riferimento, le indicazioni contenute nella comunicazione alla Direzione
provinciale del lavoro.
Dal
computo della media settimanale di cui all’art. 4 devono essere esclusi, per
espressa disposizione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 66/2003, i periodi di ferie
annue e i periodi di assenza per malattia.
Le stesse
ore di straordinario prestate non si computano ai fini della media
settimanale nell’ipotesi in cui il lavoratore fruisca di riposi compensativi
in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva dovuta per lavoro
straordinario, in base a quanto precisato dal co. 2 dello stesso articolo.
Il
lavoro straordinario
L’art. 1,
co.2, lett. c) del D.Lgs. n. 66/2003 definisce quale lavoro straordinario
quello prestato oltre il normale orario di lavoro, così come definito
dall’art. 3, quindi quello prestato oltre la quarantesima ora, ovvero oltre
la minore durata stabilita dai contratti collettivi ai sensi dell’art. 3, co.
2.
Premessa
l’enunciazione di principio che il ricorso al lavoro straordinario deve
essere contenuto, l’art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 dispone che i contratti
collettivi regolamentano le modalità di esecuzione del lavoro straordinario
nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro.
L’art.
4, co. 2, del D.Lgs. n. 66/2003, nel disporre che la durata media dell’orario
di lavoro non può superare le 48 ore per un periodo di 7 giorni, comprese le
ore di lavoro straordinario definisce
nuovi limiti di ricorso al lavoro straordinario.
In
difetto di una disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore
per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi, il ricorso al lavoro straordinario è
inoltre ammesso in relazione alle particolari fattispecie indicate al co. 4
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003(3). Gli stessi contratti collettivi possono
consentire che, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva
prevista dall’art. 5, co. 5, i lavoratori fruiscano di riposi compensativi.
In
tal caso le ore di lavoro straordinario prestate non si computano, come sopra
indicato, ai fini della media settimanale di cui all’art. 4.
CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO SUL LAVORO STRAORDINARIO
Le
disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 regolano, per espressa indicazione
dell’art. 1, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi
all’organizzazione dell’orario di lavoro e non determinano alcuna modifica in
materia di disciplina del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario.
La legge n. 549/1995, quale apposita fonte
normativa di disciplina di tale contribuzione, ha dettato al co. 18 dell’art.
2 una definizione di lavoro straordinario ai soli fini dell’applicazione
della contribuzione da essa prevista, a conferma della autonomia delle
disposizioni in materia contributiva rispetto a quelle in materia
organizzativa dell’orario di lavoro, nozione e disciplina che rimangono
integralmente in vigore, e per l’applicazione delle quali si rimanda alle
circolari emanate nel tempo (4).
Superamento del limite settimanale
L’introduzione
del limite massimo delle 48 ore su sette giorni non incide sulla previsione
del versamento di una contribuzione pari al 15% sul lavoro straordinario prestato oltre la 48esima ora per le aziende industriali
ovvero pari al 5% per le imprese diverse da quelle industriali.
Come
sopra è stato precisato, le disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 non modificano
la materia del versamento della contribuzione aggiuntiva sul lavoro
straordinario, quale disciplinata dall’art.2 della legge n. 549/1995. Non è
inoltre sanzionata la violazione del limite settimanale di svolgimento del
lavoro straordinario. Ne consegue che detto contributo rimane in vigore ed è
dovuto ogni qualvolta si verifichi a consuntivo del periodo individuato ai
fini del calcolo della media settimanale il superamento del limite massimo
delle 48 ore di lavoro, fermo restando il versamento della contribuzione pari
al 5% per le ore di straordinario svolte dalla quarantesima ora fino alla
quarantottesima, elevato al 10% per le imprese industriali con più di 15
dipendenti per le ore successive alla quarantaquattresima.
Esclusioni
Tenuto
conto della definizione orario di lavoro contenuta nell’art. 2, co. 1, lett.
a), quale “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività e delle
sue funzioni”, si osserva che l’art. 16, co. 1, lettere da a) a p) del
decreto n. 66/2003 elenca una serie di attività che sono escluse dall’ambito
di applicazione della disciplina della sola durata settimanale dell’orario
dettata dall’art. 3 dello stesso (che individua quale orario normale di
lavoro quello delle 40 ore settimanali) e non anche dall’applicazione
dell’art. 4, che individua la durata massima dell’orario di lavoro, fissata
in 48 ore per un periodo di 7 giorni (come sopra illustrato); ne consegue che
anche le attività indicate nelle
lettere da a) a p) del co. 1 dell’art. 16 sono soggette ai limiti di durata
massima settimanale dell’orario di lavoro indicati del decreto n. 66/2003
(5).
Pertanto
anche in tali settori l’eventuale superamento del limite delle 48 ore
settimanali, in caso di superamento dei limiti multiperiodali, comporta il
versamento del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario, a decorrere
dalla verifica a consuntivo del superamento del limite. Sono inoltre fatte
salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi
nazionali.
Per quanto
attiene, invece il lavoro straordinario prestato tra la quarantesima e la
quarantottesima ora in questi stessi settori (che rimangono esclusi dal
limite di durata settimanale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003), sono
stati richiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
circa la perdurante applicabilità delle istruzioni di cui alla circolare n.
100 del 1996, attesa la provvisorietà delle stesse nonché la rinnovata
nozione di orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003. Nelle more delle
indicazioni ministeriali continuano a trovare applicazione le disposizioni di
cui alla circolare dell’Istituto n. 174 del 1996 per le attività indicate nelle lettere da
a) a n) dell’art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 66 del 2003 . Per le attività
indicate alle lettere o) e p) di quest’ultima norma, invece, il versamento
del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario è comunque dovuto anche
per le ore dalla quarantesima alla quarantottesima, in quanto non contemplate
nell’elenco contenuto nella circolare n. 100 del 1996 del Ministero del
lavoro.
Deroghe
L’art. 17
del D.Lgs. n. 66/2003 prevede alcune deroghe alla disciplina in materia di
riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale
dell’orario di lavoro. Riveste interesse ai fini della presente circolare
quanto disposto dal comma 5 della norma che stabilisce, tra l’altro, che le
disposizioni di cui agli articoli 3 e
4 dello stesso decreto legislativo non si applicano ai lavoratori la
cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività
esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai
lavoratori stessi e in particolare, quando si tratta di: dirigenti, personale
direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione
autonomo, manodopera familiare, lavoratori nel settore liturgico delle chiese
e delle comunità religiose,
prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di
telelavoro. A causa della particolare natura dei rapporti di lavoro e le
particolari modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, per il
personale dirigenziale e con funzioni direttive e per i lavoratori a
domicilio non è dovuto, come noto, il versamento del contributo aggiuntivo
sul lavoro straordinario. Per quanto attiene, invece, alle prestazioni rese
nell’ambito dei rapporti di telelavoro, lo stesso contributo aggiuntivo deve
essere versato in assenza di esplicite previsioni normative di esonero.
Apprendisti
maggiorenni
La piena
equiparazione degli apprendisti maggiorenni agli altri lavoratori disposta
dall’art. 2, co. 4, del D.Lgs. n. 66/2003 comporta l’assoggettamento al
contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario delle ore prestate in
eccedenza fino alla soglia massima delle 44 ore settimanali pari al 5%.
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
TOMASSINI
NOTE
1)
Il co. 2 dell’articolo 2 rimanda, per le particolari
categorie di personale in esso elencate, all’emanazione di un decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, e della salute, economia e delle finanze e per la funzione pubblica,
da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
2)
Cfr. circolare INPS n. 15 del 24.01.1998.
3)
Il testo dell’art. 5, co. 4 è il seguente: “Salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di
lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a :
a)
casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b)
casi di forza maggiore o casi in cui la mancata
esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un
pericolo grave ed immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c)
eventi particolari, come mostre, fiere e
manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di
prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente
comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge
7.8.1990, n. 241, come sostituito dall’art. 2, comma 10, della legge
24.12.1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
4)
Cfr. Circolari n. 40 del 20.2.1996, n.
174 28.8.1996,
n. 246 del
10.12.1996, n. 264
del 30.12.1996, n. 13
del 23.1.1997, n. 247
del 29.11.1997.
5)
Le deroghe alle nuove disposizioni sono indicate agli
articoli 16 (relativo alle deroghe alla disciplina della durata settimanale
dell’orario) e 17 (relativo alle deroghe in materia di riposo giornaliero,
pause, lavoro notturno, durata massima settimanale) del D.Lgs. n. 66/2003.