Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 195 del 18-12-2003.htm
Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 18
Dicembre 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 195
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni,
del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, articolo 47. Benefici
previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto.
SOMMARIO
:
Modifica della disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n.
257,riguardante benefici previdenziali previsti per i lavoratori che abbiano
svolto attività con esposizione
all’amianto.
Introduzione
Nel supplemento ordinario n.
181/L alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, è stata pubblicata
la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: “Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 26 novembre 2003, reca, all’articolo
47 (allegato 1), disposizioni in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto.
Con
messaggio n. 363 del 22 ottobre 2003 (allegato 2) sono state fornite le prime
istruzioni riguardanti l’articolo 47 del citato decreto legge n. 269.
Nel
confermare che per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003,
data di entrata in vigore del citato decreto, ivi comprese, quindi, quelle
aventi decorrenza 1° ottobre 2003, si applica la disciplina di cui al comma 8
dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, modificata dalla legge 4
agosto 1993, n. 271, si illustrano, di seguito, le modifiche apportate in
sede di conversione del decreto n. 269.
La
legge n. 326, di conversione del decreto legge n. 269, ha introdotto,
all’articolo 47, tra l’altro, il comma 6 bis e il comma 6 quinquies.
Il
comma 6 bis, in deroga alla nuova disciplina, fa salve le previgenti
disposizioni, in materia di benefici pensionistici per lavoro svolto con
esposizione all’amianto, per i lavoratori che si trovavano al 2 ottobre 2003,
data di entrata in vigore del decreto, in situazioni individuate dal comma
stesso.
Il
comma 6 quinquies reca norme
riguardanti la sanatoria di indebiti pensionistici derivanti dal
riconoscimento del beneficio in sede giudiziaria.
In
attesa che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano stabilite le
modalità di attuazione dell’articolo 47 come previsto dal comma 6 del
medesimo articolo 47, si fa seguito
al messaggio n. 363 al fine di
fornire le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in
favore di soggetti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente
nonché per l’abbandono dell’azione di recupero degli indebiti pensionistici.
1-
Soggetti ai quali continua ad applicarsi la
previgente disciplina
Il
comma 6 bis così dispone: “ Sono comunque fatte salve le previgenti
disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche
in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero
che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla
domanda di pensionamento.”
Pertanto
l’esposizione ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al
riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione
del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai fini del
conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del
relativo importo nei confronti dei seguenti soggetti:
a) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003
avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il
diritto al trattamento pensionistico anche in base al beneficio di cui al
comma 8 dell’ articolo 13 della citata legge
n. 257. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti non rileva né la
data di presentazione della domanda di pensione né la decorrenza da
attribuire al trattamento pensionistico. Pertanto, per quanto riguarda le
pensioni di anzianità, la data corrispondente alla c.d. “finestra di accesso”
può risultare anche successiva al 2 ottobre 2003;
b)
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di
mobilità;
c) lavoratori che alla
data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di
lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
Nel far riserva di successive
istruzioni per le pensioni da liquidare in favore dei lavoratori di cui alla
lettera c) per i quali sono in corso approfondimenti, le competenti
Strutture, in presenza di ogni altra condizione di legge, potranno procedere
alla liquidazione delle pensioni in favore dei lavoratori di cui alle lettere
a) e b) in base alla previgente disciplina.
Ai fini della liquidazione delle
predette pensioni le certificazioni
rilasciate dall’INAIL sono da considerarsi utili a prescindere dalla data di
rilascio delle stesse.
2-
Abbandono dell’azione di recupero di indebito
pensionistico
Il
comma 6 quinquies dispone che “In caso di indebito pensionistico derivante da
sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio
pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei
successivi gradi di giudizio in favore dell’ente previdenziale, non si dà
luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto”.
La disposizione in questione
prevede quindi l’abbandono dell’azione di recupero degli indebiti
pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione
dei benefici previsti per il lavoro svolto con esposizione all’amianto, in
applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli
interessati, riformate nei gradi successivi di giudizio a favore
dell’Istituto.
La sanatoria in questione non si
applica ai recuperi già effettuati al 26 novembre 2003, data di entrata in
vigore della legge n. 326.
Pertanto, le competenti Sedi
provvederanno alle attività connesse all’abbandono del debito residuo,
dandone comunicazione ai medesimi soggetti interessati.
3- Oneri
Gli oneri derivanti
dall’applicazione del comma 6 bis sono posti a carico dello Stato secondo
quanto previsto dal comma 6 quater dell’articolo 47 della legge 326.
4- Procedure
La procedura IVS74 è stata aggiornata e consente la
liquidazione delle pensioni in argomento indicando, sul pannello MNLAN30, nel
campo “COD. ATT.” il valore 03 e nel campo “PROF.IND.” il valore 326.
Per la determinazione degli oneri, sul pannello MNLPREO
dovrà essere indicato, nel campo "CODICE LEGGE PREPENSIONAMENTO",
il codice 20.05 e nel campo "N. SETT. BENEFICIO AMIANTO" il numero
delle settimane di beneficio riconosciute.
IL
DIRETTORE GENERALE F.F.
TOMASSINI
Allegato
1
Legge 24 novembre 2003, n. 326
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici.
Omissis…
Art. 47.
Benefici
previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito
dall'articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto
coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione
dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del
diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative
all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla
materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui
al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo
non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai
lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa
dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n.1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui
al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei
benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e' stata rilasciata
certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare
domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui
al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti
disposizioni per i lavoratori che
abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici
previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n.257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito
la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di
pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla
base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27
marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora
siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai
regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al
pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta'
di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente
articolo. Ai medesimi soggetti non si
applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia'
usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei
commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinques. In caso di indebito pensionistico
derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il
beneficio pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate
nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si
da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Omissis…
Allegato
2
DIREZIONE CENTRALE
Messaggio N. 363 del 22/10/2003
DELLE PRESTAZIONI
AI
DIRETTORI REGIONALI
AI
DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI
DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto: Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto - Articolo 47.
Nel
supplemento ordinario n. 157/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, è stato pubblicato il
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici", rettificato con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei
Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 dell’8 ottobre 2003.
Il provvedimento, entrato
in vigore il 2 ottobre 2003, reca all'articolo 47 nuove disposizioni in
materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
Il comma 1, del citato
articolo 47, dispone che "A decorrere dal 1° ottobre 2003, il
coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto
coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione
dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del
diritto di accesso alle medesime".
Il comma 2 stabilisce che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a
cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione
all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
Il comma 3, come
rettificato con il predetto Comunicato, dispone che "Con la stessa
decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi esclusivamente ai lavoratori
iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita
dall’INAIL, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati
esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100
fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si
applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia
professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124".
Il comma 4 stabilisce che
"La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma
3 sono accertate e certificate dall'INAIL".
Il comma 5 dispone che
"I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di
cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione
dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede
INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di
decadenza del diritto agli stessi benefici".
Il comma 6, infine,
prevede che "Le modalità di attuazione del presente articolo sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il decreto in questione,
come disposto dall'articolo 53, è
entrato in vigore il 2 ottobre 2003, data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Ciò posto, i lavoratori
che intendano ottenere il beneficio pensionistico previsto dal citato
articolo 47 devono presentare alle competenti Sedi dell'Istituto la
certificazione INAIL recante data non anteriore a quella del 1° ottobre 2003.
I certificati INAIL
rilasciati fino al 30 settembre 2003 sono da ritenersi utili per il
riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla previgente normativa
per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata
in vigore del decreto in argomento, ivi comprese quelle aventi decorrenza 1°
ottobre 2003.
Si fa riserva di
successive istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Prauscello