900402
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134399
Circolare n. 21
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Prestazioni economiche di malattia: ritardato inoltro della
certificazione sanitaria.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134399
Roma, 27 gennaio 1983 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 21 e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia: ritardato inoltro della
certificazione sanitaria.
Come e' noto, l'art. 2, 2 comma, del D.L. N.663/79 (1), convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.33 (2), sostituito
dall'art.15, 1 comma, della legge 23 aprile 1981, n.155 (3), prevede
l'obbligo per il lavoratore di inviare la certificazione di malattia entro
due giorni dal relativo rilascio, al datore di lavoro e all'INPS ovvero
alla struttura pubblica da esso indicata.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso in esame gli effetti
connessi con il mancato rispetto di tale termine. E' stato in tale sede
considerato che la tempestiva acquisizione della certificazione di
malattia costituisce imprescindibile presupposto per l'accertamento al
diritto alla relativa prestazione economica, sulla base delle risultanze
della attivita' di controllo sanitario - prevista e disciplinata al
successivo 3 comma del citato articolo - circa l'effettivo stato di
malattia dell'interessato comportante incapacita lavorativa e che il
mancato rispetto del termine in questione impedisce il regolare
svolgimento del rapporto assicurativo.
Il Consiglio ha, quindi, ribadito, con deliberazione n. 222 dell'8
ottobre 1982 (4), che in ipotesi di inoltro tardivo della certificazione
non si deve dar luogo alla corresponsione dell'indennita' di malattia per
i giorni di ritardo, secondo le modalita' indicate nel compendio allegato
alla circolare n.134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, punto 9.2 (5),
aventi portata di carattere generale.
Tuttavia, qualora il motivo del ritardo nella presentazione della
certificazione sanitaria sia costituito da uno stato di infermita' che
abbia comportato il ricovero in luogo di cura, ovvero quando il lavoratore
produca documentazione idonea a dimostrare che il ritardo sia stato
determinato da causa di forza maggiore, si fa luogo alla erogazione della
prestazione economica per malattia, come se la certificazione di malattia
fosse stata presentata in tempo utile.
Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, le Sedi valuteranno, caso
per caso, in relazione agli elementi rilevabili dalla documentazione
fornita, se la causale addotta dal lavoratore costituisca effettivo
impedimento - o meno, tenuto conto della natura fungibile dell'adempimento
- alla tempestiva presentazione della certificazione.
Per quanto si riferisce all'altra previsione della deliberazione in
argomento (malattia che abbia comportato ricovero in luogo di cura), viene
confermato che deve farsi luogo alla normale corresponsione
dell'indennita' giornaliera di malattia, nella ipotesi di tardiva
presentazione della certificazione attestante il ricovero presso ospedali
o case di cura pubblici o privati.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V."Atti Ufficiali" 1979, pag. 2452.
(2) V."Atti Ufficiali" 1980, pag. 284.
(3) V."Atti Ufficiali" 1981, pag. 794.
(4) V."Atti Ufficiali" 1982, pag. 2921.
(5) V."Atti Ufficiali" 1981, pag. 185.