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901113
SERVIZIO
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 214
                  RISCOSSIONE
D.L. 15.9.1990, n. 259. Norme in materia di
trattamenti di disoccupazione e di proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale
in favore dei dipendenti delle societa'
costituite dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel
Mezzogiorno, nonche' di pensionamento
anticipato.
SERVIZIO                                    RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 3 ottobre 1990
Circolare n. 214
                          AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                          AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                             E PERIFERICI DEI RAMI
                             PROFESSIONALI
                          AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                             PRIMARI MEDICO LEGALI
                          AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                          AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                             REGIONALI
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                             PROVINCIALI
 OGGETTO: D.L. 15.9.1990, n. 259. Norme in materia di
          trattamenti di disoccupazione e di proroga
          del trattamento straordinario di integrazione salariale
          in favore dei dipendenti delle societa'
          costituite dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel
          Mezzogiorno, nonche' di pensionamento
          anticipato.
      Il D.L. 15 settembre 1990, n. 259, (G.U.  n.  217
serie
 generale parte prima del 17.9.1990), entrato in vigore il
 17.9.1990, e' subentrato al D.L. 4 luglio 1990, n. 170, non
 convertito in legge entro il prescritto termine.
      Facendo seguito alla circolare n. 161 del 17.7.1990, si
 illustrano alcune norme in materia contributiva contenute
 nel nuovo provvedimento che ricalcano quelle dettate dal
 citato decreto n. 170/1990 e dal D.L. 24.4.1990, n. 82,
 anch'esso decaduto.
 1) Contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5
    novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni.
      L'art. 4, comma 1 stabilisce che gli artt. 16, 17 e 18
 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare
 applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge
 di riforma della Cassa Integrazione Guadagni, della disoc-
 cupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 31
 dicembre 1990, con esclusione delle disposizioni concernenti
 il contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5
 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al
 periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.
      Viene, quindi, ribadito che a decorrere dal mese di
 luglio 1990, per le imprese industriali e per le imprese
 commerciali con oltre mille dipendenti viene meno l'obbligo
 del pagamento del contributo addizionale (0,60 per cento)
 previsto dal sopracitato art. 12 della legge n. 1115/68 e
 successive modificazioni.
      In conseguenza di quanto disposto dai decreti summen-
 zionati, la procedura automatizzata di elaborazione delle
 denunce contributive e' stata aggiornata con la esclusione,
 dalle aliquote dovute dalle imprese suddette, del contributo
 addizionale in discorso a decorrere dal periodo di paga in
 corso al 1  1 luglio 1990.
      Si precisa al riguardo che, per quei datori di lavoro
 che - come segnalato da alcune Sedi - hanno continuato a
 corrispondere il contributo addizionale anche per periodi di
 paga successivi al mese di giugno 1990, non puo' essere
 consentito ottenere in restituzione l'importo del contributo
 mediante conguaglio con i contributi dovuti per i mesi
 successivi.
      Il rimborso in parola verra' effettuato, infatti, a
 mezzo note di rettifica a credito delle aziende emesse dalla
 procedura.
      Come gia' detto nella citata circolare, l'obbligo del
 pagamento del contributo addizionale dello 0,60 per cento
 continua, invece, a sussistere per le imprese editrici o
 stampatrici di giornali quotidiani e per le agenzie di
 stampa a diffusione nazionale, nonche' per le imprese
 editrici e/o stampatrici di giornali periodici, ivi comprese
 quelle che non producono esclusivamente giornali periodici.
 2) Detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere. Cal-
    colo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
      L'art. 3, comma 6, riporta, in tema di calcolo dei
 contributi previdenziali ed assistenziali per i detenuti ed
 internati, ammessi al lavoro in carcere, l'interpretazione,
 gia' contenuta nei precedenti DD.LL., dell'art. 1, commi 1 e
 2, secondo periodo, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, con-
 vertito, con modificazioni dalla legge 9 dicembre 1989, n.
 389.
      In merito si richiamano le istruzioni gia' impartite
 con circolare del 5.6.1990 n. 125 e con circolare n. 161 del
 17 luglio 1990.
 3) Aliquote contributive dovute al Fondo Pensioni Lavorato-
    ri Dipendenti.
      L'art. 7, comma 7, conferma l'aumento, nella misura
 dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, delle
 aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavo-
 ratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli
 addetti ai servidi domestici e familiari ed i pescatori
 della piccola pesca a partire dal periodo di paga in corso
 al 1 gennaio 1989 (v. in proposito circolare n. 125 del 5
 giugno 1990, circolar en. 161 del 17 luglio 1990 e prece-
 denti).
 4) Aliquote contributive dovute alla Gestione Speciale di
    Previdenza Integrativa dell'assicurazione per l'invalidi-
    ta', la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da im-
    prese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione
    ancorche' parziale in sotterraneo.
      L'art. 7, comma 9, conferma a decorrere dal periodo di
 paga in corso al 1  gennaio 1989, l'aumento delle aliquote
 contributive secondo la misura prevista dal D.L. n. 161 del
 5 giugno 1990 (v. in proposito citata circolare n. 161 del
 17 luglio 1990).
 5) Somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore ver-
    sate alle Casse Edili. Contribuzione.
      L'art. 3, commi 8, 9 e 10, regola il regime contribu-
 tivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavo-
 ratore versate periodicamente alle Casse Edili, secondo la
 disciplina gia' contenuta nei suddetti decreti decaduti.
      Si richiamano, pertanto, le precisazioni di cui alle
 circolari n. 125 del 5.6.1990 e n. 161 del 17.7.1990.
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                         F.to BILLIA