961120 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 220 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA- TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI : legge 8.8.1995, n. 335 e decreto legislativo 564 del 16.9.1996 ( G.U.- Suppl. n. 256 del 31.10.1996). Posizioni assicurative del "FPLD". DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 14 novembre 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 220 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA- TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto : legge 8.8.1995, n. 335 e decreto legislativo 564 del 16.9.1996 ( G.U.- Suppl. n. 256 del 31.10.1996). Posizioni assicurative del "FPLD". SOMMARIO 1 - A favore degli assicurati cui verra' liquidata la pensione contributiva spetta, in base alla legge 335 / 1995, l' accredito figurativo dei periodi di assenza dal lavoro per educare e assistere i figli e per assistere il coniuge e i genitori. 2 - Le disposizioni emanate con il decreto legislativo in oggetto ampliano la contribuzione figurativa per malattia a favore degli iscritti al "FPLD" e, per tutti i lavoratori dipendenti, limitano al 50 % la valutazione dei periodi di assenza per malattia in tutto o in parte retribuiti. Nuove norme riguardano anche i periodi per " maternita' " oggetto di accredito figurativo o di riscatto. 3 - Il riscatto di periodi caratterizzati da mancata pre- stazione lavorativa e quindi scoperti da contribuzione obbligatoria. ************** La legge 335 / 1995 di riforma del sistema previdenziale ha dettato anche nuove disposizioni che riguardano specifi- camente le posizioni assicurative individuali, disposizioni delle quali alcune sono direttamente precettive ed altre sono state emanate in attuazione di apposita delega con il decreto legislativo citato in oggetto. Il comma 24 dell' art. 1 della legge 335 / 1995 con- tiene altra delega al Governo della Repubblica ad emanare norme in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative costituite fino al 31.12.1995, per gli assicu- rati che eserciteranno l' opzione, disciplinata dal prece- dente comma 23 dello stesso articolo 1, per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Si fa riserva pertanto di tornare sull' argomento dopo che sara' stato emanato il relativo decreto di attuazione di tale delega legislativa. 1 - ASSENZE DAL LAVORO 1.1 - Le norme immediatamente precettive che sono contenute nell' art. 1 - comma 40, lettere a) e b) della legge 335 / 1995 riconoscono, in favore degli assicurati che avranno titolo alla liquidazione della pensione determinata esclu- sivamente secondo il criterio contributivo introdotto dalla legge stessa, l' accredito figurativo dei seguenti periodi: a) - assenza dal lavoro per educare e assistere i figli fino alla data di compimento dell' eta' di sei anni in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; b) - assenza dal lavoro per assistere i figli dal sesto anno di eta' in poi, il coniuge e il genitore purche' conviventi, sempre che ricorrano le condizioni di "handicap" previste dall' art. 3 - 1 comma della legge 104 del 5.2.1992 ( minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da deter- minare un processo di svantaggio sociale o di emarginazio- ne). L' accredito figurativo, al titolo in parola, sara' riconosciuto per la durata di venticinque giorni complessivi per ogni anno, nel limite massimo di 24 mesi complessivi per l' intero arco assicurativo. 1.2 - Nel ribadire che l' accredito figurativo sopra indi- cato puo' riguardare soltanto coloro che avranno titolo alla liquidazione della pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo e cioe' coloro che risultino assicurati per la prima volta per periodi decorrenti dal 1 gennaio 1996 in avanti ovvero coloro che eserciteranno l' opzione per lo stesso sistema contributivo di cui al comma 23 dell'art. 1 della legge in oggetto (lavoratori che avranno maturato un' anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque dal 1 gennaio 1996 in poi), si riportano le seguenti disposizioni operative : a) - l' accredito al titolo in parola puo' avvenire a domanda da presentarsi al Fondo o alla Gestione pensioni- stica cui l' assicurato risulti in atto iscritto all' inizio del periodo di assenza dal lavoro non retribuita, che dovra' essere certificata espressamente dal datore di lavoro di appartenenza; b) - alla domanda dovranno essere allegate, oltre alla di- chiarazione del datore di lavoro, certificazione anagrafica dalla quale risulti il grado di parentela e la convivenza nonche' idonea documentazione attestante le condizioni di cui al citato art. 3 della legge 104 / 1992 per le persone assistite; c) - per le modalita' di accredito di tali periodi di assenza nel " Fondo pensioni lavoratori dipendenti", non essendo state emanate nuove disposizioni in materia, do- vranno trovare applicazione i criteri dettati dall' art. 8 della legge 155 del 23.4.1981, anche se i periodi accredi- tabili ricadono sotto il regime contributivo introdotto dalla riforma a far tempo dal 1.1.1996; d) - i predetti periodi di assenza dal lavoro non retribuiti sono accreditabili anche in uno dei Fondi speciali, sosti- tutivi dell' assicurazione generale obbligatoria, gestiti dall' Istituto, dove il richiedente sia appunto iscritto all' inizio del periodo di assenza. La retribuzione da accreditare presso il Fondo speciale, non trovando applica- zione nei casi di specie l' art. 8 della citata legge 155 / 1981, sara' determinata in misura pari a quella che l' assicurato avrebbe percepito in servizio e tale dovra' essere pertanto quantificata dal datore di lavoro di appar- tenenza. 2 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Sotto questo titolo si trattera' delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo in oggetto in materia di malattia, di maternita' e di disoccu- pazione involontaria. La disciplina dell' accredito dei periodi di aspettativa ex art. 31 della legge 300 / 1970 di cui all' art. 3 del predetto decreto e' illustrata con separata circolare. 2.1 - ( periodi di malattia ) 2.1.1 - In una prospettiva di omogeneizzazione degli inter- venti assicurativi delegati dalla legge di riforma del sistema previdenziale per la valutazione dei periodi di malattia a favore dei lavoratori dipendenti, nel settore pubblico e in quello privato, l' art. 1 del decreto in esame intanto conferma ed eleva, per il solo settore privato e cioe' per gli iscritti al " Fondo pensioni lavoratori dipendenti" gestito dall' Istituto, il riconoscimento del periodo di malattia di cui all' art. 56 del R.D. 1827 / 1935 convertito dalla legge 6.4.36 n. 1155. Il periodo massimo accreditabile per malattia sulle posizioni assicurative individuali passa, pertanto, da 12 mesi ( 52 settimane ) a 14 mesi ( 61 settimane ) dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999 ed e' incrementato di altri 2 mesi per ogni triennio successivo fino ad arrivare a 24 mesi complessivi, pari a 104 settimane dal 2.012 in avanti. Per quanto concerne i criteri di determinazione della contribuzione figurativa accreditabile vengono confermate le disposizioni contenute nell' art. 8 della legge 23.4.1981 n. 155. Il decreto ribadisce altresi' al comma 4 dell' art. 1 che gli oneri relativi restano addebitati alla gestione del predetto " F.P.L.D." . In ordine al maggior periodo di malattia riconoscibile in aggiunta alle 52 settimane si precisa che i predetti due mesi possono essere accreditati sempre che siano inerenti a periodi di malattia successivi al 31 dicembre 1996 e lo stesso criterio varra', ovviamente, per l' accreditabilita' delle ulteriori settimane previste per i successivi trienni. Circa i requisiti previsti per l'accreditabilita' dei periodi di malattia in argomento e le relative modalita' operative, si confermano le disposizioni di carattere generale gia' vigenti in materia. 2.1.2 - Inoltre, il quinto comma dell' art. 1 prescrive, per tutti i lavoratori dipendenti e si intendono per tali gli assicurati sia al " F.P.L.D." che agli altri Fondi speciali sostitutivi dell' A.G.O. e gestiti dall' Istituto, che i periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 %, fatta eccezione solo per i malati terminali, indipendentemente dalla circostanza che i periodi stessi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte del datore di lavoro. Per l' individuazione della categoria dei malati "terminali" si fa riserva di successive comuni- cazioni. Si precisa inoltre quanto segue: a) - i dodici mesi da prendere in considerazione per compu- tare il limite oltre il quale i successivi periodi di malattia sono valutati al 50 % , devono collocarsi temporalmente in data posteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto e concorrono a formarli solo quelli retribuiti in misura intera o ridotta e, come tali, coperti da contribuzione obbligatoria nel Fondo di iscrizione; b) - i periodi di malattia privi di retribuzione, anche se accreditabili figurativamente in favore degli iscritti al "F.P.L.D.", non concorrono al computo dei dodici mesi di cui sopra ne' il loro accreditamento e' influenzato o limitato da eventuali, precedenti periodi di malattia retribuiti; c) - invece, i periodi totalmente o parzialmente retribuiti - se successivi alla data di entrata in vigore del decreto - sono valutati integralmente fino al limite massimo di 12 mesi, superato il quale sommando anche piu' periodi discon- tinui di malattia, la valutazione ai fini pensionistici e' limitata al 50 % nonostante che sussista l' obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria da parte del datore di lavoro; d) - nell' ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' noto che l' accredito figurativo dei periodi di malattia avviene anche per periodi durante i quali gli assicurati abbiano percepito una retribuzione ridotta. In proposito si precisa che, fermo restando che l'accredito figurativo opera nei limiti delle 52 settimane e dei successivi ampliamenti fino a 24 mesi, gli stessi periodi in tal caso concorrono anche al computo del limite dei 12 mesi di cui al quinto comma dell' art. 1 del decreto ed inoltre, se eccedenti quest' ultimo limite, la loro valutazione ai fini pensioni- stici non puo' che ritenersi ridotta al 50 %. 2.1.3 - Ai fini operativi, mentre si confermano le istru- zioni in materia emanate per la compilazione del quadro 'D' dei modd. 01.M da parte dei datori di lavoro ai fini del- l' accreditamento della contribuzione figurativa, si fa riserva di successive istruzioni per quanto concerne l' obbligo sancito dal sesto comma dell' art. 1 del decreto in esame. Quest' ultima norma dispone che i datori di lavoro dovranno denunciare per tutti i loro dipendenti, siano essi assicu- rati al " FPLD " che ad uno dei Fondi speciali gestiti dal- l' Istituto, il totale delle giornate di assenza dal lavoro del personale stesso per malattia o infortunio verificatasi nel corso dell' anno solare di competenza, sommando ovvia- mente le giornate comunque retribuite (totalmente o par- zialmente) per le quali sia appunto dovuto il versamento della contribuzione obbligatoria. Devono cioe' essere escluse da tale somma le giornate prive del tutto di retri- buzione e quelle per le quali spettino eventuali trattamenti di malattia o di infortunio non imponibili di previdenza. Per quanto concerne l' anno solare in corso, tale dato numerico sara' ottenuto sommando soltanto i giorni in cui gli eventi di malattia o di infortunio si siano verificati a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto (15.11.1996). 2.2 - ( periodi per maternita' ) L' art. 2 del decreto legislativo attua la delega conferita dall' art. 1, comma 39, della legge 335 / 1995, intesa ad armonizzare anche in materia di tutela della maternita' le disposizioni previdenziali vigenti nel F.P.L.D. e negli altri Fondi sostitutivi ed esclusivi dell' A.G.O. La citata norma in via di principio ha eliminato - ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa verificatisi in costanza di rapporto di lavoro - il requisito introdotto dal precedente decreto legislativo n. 503 / 1992 dei cinque anni di anzianita' contributiva. Pertanto, per l' accredito dei periodi in argomento e cioe' di quelli di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro goduti ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204 /1971 e successive modificazioni e integrazioni, le istruzioni emanate in precedenza e da ultimo con circolare n. 62 del 18.3.1996 devono essere applicate senza richiede- re, nei casi di specie, alcun requisito di anzianita' contributiva, ritenendosi sufficiente a tal fine il possesso della semplice qualita' di iscritto ( qualunque sia cioe' il relativo periodo ) al Fondo previdenziale di appartenenza. Il secondo comma dell' art. 2 in esame conferma ed estende in favore degli iscritti ai Fondi sostitutivi dell' A.G.O. le norme gia' operanti per gli assicurati al F.P.L.D. che prevedono, relativamente ai periodi di asten- sione facoltativa dal lavoro ai sensi dell' art. 7 della citata legge 1204 / 1971, la copertura figurativa dei periodi stessi nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione e, per la parte differenziale, laddove spetti una retribuzione ridotta e prevede altresi' che la relativa contribuzione deve essere accreditata in tutti i Fondi interessati applicando le disposizioni contenute nell' art. 8 della legge 23.4.1981, n. 155. I successivi commi 4 e 5 dello stesso art. 2 del decreto legislativo hanno come destinatari tutti gli assi- curati al F.P.L.D o ad altri Fondi sostitutivi ed esclusivi, ivi compresi quindi i Fondi sostitutivi dell' A.G.O. gestiti dall' Istituto e contengono nuove disposizioni per il riconoscimento dei periodi corrispondenti all' astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro quando i relativi eventi si verificano al di fuori ( prima o dopo) del rap- porto di lavoro. In particolare, a favore dei predetti soggetti si dispone che : a) - per i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria ex artt. 4 e 5 della legge 1204 / 1971, la contribuzione figurativa ai fini pensionistici deve essere accreditata secondo le disposizioni di cui all' art. 8 della legge 155 / 1981 sopra richiamata a condizione che il soggetto possa far valere, all' atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effet- tiva attivita' lavorativa nel Fondo di appartenenza; b) - relativamente ai periodi corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro e di cui all' art. 7 della legge 1204 / 1971, quando non siano gia' coperti da altra forma di assicurazione, e' previsto invece che possano formare oggetto di riscatto, nella misura massima di cinque anni, mediante il versamento dell' onere calcolato in applicazione dell' art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338 e sempre che, anche in questo caso, i soggetti interessati possano far valere, all' atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribu- zione versata nel Fondo di appartenenza in costanza di effettiva attivita' lavorativa. Da ultimo si precisa che il decreto legislativo con- ferma, per quanto concerne gli oneri corrispondenti al- l' accredito della contribuzione figurativa in tutte le ipotesi sopra descritte, il loro addebito alla gestione del Fondo di pensione dove l' accredito stesso viene ricono- sciuto. Al riguardo, mentre si fa riserva di successive istru- zioni riguardanti i riflessi del decreto in esame sulle specifiche normative che disciplinano la materia nei vari Fondi sostitutivi amministrati dall' Istituto, si riepilo- gano le disposizioni succedutesi nel tempo per quanto attiene al Fondo pensioni lavoratori dipendenti : - e' confermata l' accreditabilita' della contribuzione figurativa per tutti i periodi di astensione dal lavoro obbligatoria e facoltativa, anche per periodi anteriori all' entrata in vigore del decreto legislativo in esame, ne' e' piu richiesto a tal fine il predetto requisito dei cinque anni di anzianita assicurativa. Con l' occasione, nel confermare le precedenti disposizioni in materia di documentazione richiesta per ottenere tale accreditamento figurativo, in relazione a quanto comunicato con circolare 349 del 13.12.1973 si ritiene opportuno precisare che, nei casi di impossibilita' di presentare la dichiarazione del datore di lavoro, si possa accettare a tal fine anche per l' astensione facoltativa dal lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da riscontrarsi con le registrazioni apposte sul libretto di lavoro o con la posizione assicurativa, donde sia possibile desumere che il periodo di assenza si collochi nell' ambito di un periodo di lavoro presso l' azienda; - sono accreditabili altresi' in forma figurativa i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria dal lavoro quando siano collocati prima o dopo del rapporto di lavoro a condizione che siano successivi al 31 dicembre 1993 ( decreto 503 / 1992 ) e che sussista il requisito dei cinque anni di contribuzione; - invece, i periodi corrispondenti all' astensione facolta- tiva collocati prima o dopo del rapporto di lavoro, anche questi solo se successivi al 31 dicembre 1993, possono solo formare oggetto di riscatto ex art. 13 della legge 1338/62, a condizione che sussista il requisito dei cinque anni di contribuzione. 2.3 - ( disoccupazione involontaria ) In materia, conformemente alla delega ex legge 335 / 1995, l' art. 4 del decreto in oggetto di limita a confermare che restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano l ' accredito della contribuzione figurativa. Pertanto, si confermano anche le disposizioni applicative di carattere generale emanate con precedenti circolari. 3 - RISCATTO PERIODI NON LAVORATI Il capo II del decreto legislativo in trattazione introduce disposizioni che consentono la copertura assicu- rativa di una serie di periodi non gia' coperti da altra contribuzione nei casi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, di formazione professionale, studio e ricerca ed altre tipologie nonche' dei periodi interposti tra un lavoro ed un altro e quelli intercorrenti nel lavoro con contratto a part-time verticale o ciclico. 3.1 - Le caratteristiche comuni sono le seguenti : a) - i soggetti destinatari delle disposizioni in argomento, contenute appunto negli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto, sono gli iscritti all' A.G.O. o ad una forma di previdenza sostitutiva od esclusiva e, quindi, anche ad uno dei Fondi sostitutivi amministrati dall' Istituto ( " Telefonici ", " Elettrici", " Dazieri " e " Volo ") ; b) - tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996 ; c) - non sono previsti requisiti minimi di contribuzione per esercitare il diritto di riscatto. E' sufficiente quindi il semplice possesso della qualita' di iscritto al Fondo; d) - il riscatto e' esercitabile senza limiti di tempo a domanda dell' assicurato e si perfeziona con il versamento dell' onere che deve essere calcolato in termini di riserva matematica ex art. 13 della legge 1338 / 1962, applicando le tariffe contenute nel decreto ministeriale 19.2.1981 attualmente in vigore. Si riportano di seguito, per ogni tipo di riscatto, ulteriori, particolari istruzioni. 3.2 - Interruzione o sospensione del rapporto di lavoro I periodi di sospensione o di interruzione del rapporto di lavoro che possono formare oggetto di riscatto sono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge o da norme contrattuali e devono percio risultare da apposita attestazione rilasciata per iscritto dal datore di lavoro di appartenenza con la precisazione che i periodi stessi sono privi di retribuzione imponibile di previdenza. A titolo di esempio, si citano le aspettative non retribuite per motivi privati o per malattia, i periodi di sciopero, i casi di interruzione del rapporto di lavoro con diritto alla con- servazione del posto per servizio militare etc. Il riscatto in parola e' precluso ove l' interessato si sia avvalso della facolta' alternativa di coprire gli stessi periodi mediante il versamento dei contributi volontari applicando per tutti i soggetti interessati,compresi quelli iscritti ai Fondi sostitutivi dell' A.G.O. le disposizioni di cui alla legge 18.2.1983 n. 47, cosi' come espressamente previsto dall' art. 5, secondo comma del decreto. 3.3 - Formazione professionale, di studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro I periodi richiamati in epigrafe che possono formare oggetto di riscatto sono quelli finalizzati all' acquisi- zione di titoli o competenze professionali richiesti per l' assunzione al lavoro o per la progressione di carriera e, qualora sia previsto il rilascio di un titolo o attestato, a condizione che questo sia stato anche conseguito. Poiche' l' esatta individuazione dei corsi professio- nali, di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato del lavoro dovra' avvenire, su espressa delega contenuta nel terzo comma dell' art. 6 del decreto in esame, mediante l' emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si fa riserva di notizie al riguardo appena possibile. 3.4 - Lavori discontinui, stagionali, temporanei Altra facolta' di riscatto e' prevista a favore degli assicurati che prestino attivita' di lavoro dipendente in forma stagionale o saltuaria o comunque discontinua, dando agli interessati la possibilita' di versare l' onere della riserva matematica dovuta per la copertura dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro ed un altro, sempre che tali periodi non siano gia' coperti da eventuale con- tribuzione obbligatoria o figurativa. Anche nei casi in epigrafe, il riscatto e' possibile sempre che il richiedente non si sia avvalso della facolta' alternativa di versare la contribuzione volontaria autoriz- zata dall' Istituto ai sensi della legge 47 / 1983, qualun- que sia il Fondo pensionistico di iscrizione, dove a tal fine deve essere fatto valere il requisito di almeno un anno di contribuzione nell' ultimo quinquennio che precede la data di presentazione della relativa domanda. Ai fini dell' esercizio della facolta' di riscatto dei periodi di cui trattasi, le domande devono essere corredate da una certificazione di iscrizione nelle liste di colloca- mento rilasciata dal competente Ufficio del lavoro con esplicita dichiarazione che, per tutto il periodo chiesto a riscatto, si sia protratto lo stato di disoccupazione. La domanda che venga presentata senza la esatta e completa documentazione richiesta dalla legge deve essere respinta, salva rimanendo la possibilita' di presentare una nuova domanda. Detta documentazione e' richiesta espressamente dalla legge anche ai fini dell' autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria, alternativa al riscatto, come gia' accennato innanzi. 3.5 - Part-time di tipo verticale o ciclico Sulla base di quanto dispone l' art. 8 del decreto in oggetto, in favore dei lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico ( settimane o mesi alterni), i periodi durante i quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa e che non siano quindi gia' coperti da contribuzione obbliga- toria o da altra contribuzione possono formare oggetto di domanda di riscatto mediante il versamento della corrispon- dente riserva matematica. Detta facolta' di riscatto e' alternativa alla possi- bilita' di versare la contribuzione volontaria secondo le disposizioni di cui alla richiamta legge 47 / 1983, anche qui' espressamente riconosciuta dal decreto a condizione che il richiedente l' autorizzazione possa far valere nel Fondo interessato almeno un anno di contribuzione nell' ultimo quinquennio che precede la data della relativa domanda. Il richiedente, sia che presenti domanda di riscatto che di autorizzazione ai versamenti volontari, ha l' onere di provare lo stato di disoccupazione a tempo parziale per l' intero periodo che abbia formato oggetto di una di tali domande, avendo cura di allegare alla domanda stessa appo- sita certificazione previamente rilasciata dal competente Ufficio del lavoro. La omessa o incompleta documentazione comporta la reiezione della domanda, salva restando la possibilita' di presentarne una nuova. 4 - CALCOLO ONERI DI RISCATTO EX ART. 13 / 1338 Il nuovo criterio di calcolo delle pensioni in rela- zione ai periodi successivi al 31 dicembre 1995, secondo le disposizioni contenute nei commi da 6 a 11 dell' art. 1 della legge 335 / 1995 si riflette anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione laddo- ve, essendo prevista la determinazione di una corrispondente quota di pensione da capitalizzare, occorra valutare anche periodi assicurativi che si collocano appunto dopo tale data. Trovano altresi' applicazione, in sede di calcolo di tali oneri, le innovazioni introdotte dai commi 17 e 18 del citato art. 1 della legge 335 / 1995 ai fini della determi- nazione della retribuzione pensionabile per la liquidazione della pensione in forma retributiva nei confronti degli assicurati che, al 31 dicembre 1992, possano far valere un' anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni. In materia, si rinvia alle disposizioni di carattere generale emanate ed emanande in applicazione della legge di riforma del sistema previdenziale ed in particolare a quelle che riguardano i criteri di liquidazione delle prestazioni pensionistiche o quote di esse in forma contributiva. Alcuni aspetti del problema sono stati peraltro sotto- posti alle valutazioni del Ministero del lavoro e non appena si conoscera' il richiesto parere verranno comunicate le istruzioni del caso con successiva circolare. Tra i problemi piu' significativi su cui si fa riserva di notizie si segnalano i seguenti: - assicurati che abbiano meno di 18 anni al 31.12.1995 e che superino tale limite computando posizioni esistenti in altre gestioni pensionistiche ovvero gli stessi periodi che formino oggetto di riscatto o di ricongiunzione; - il coefficiente da applicare per coloro che, alla data della domanda, abbiano un' eta' inferiore a 57 anni di cui alla tabella "A" allegata alla legge 335 / 1995; - gli effetti scaturenti dalle disposizioni in materia di prescrizione contributiva ( quinquennale o decennale ) e di applicazione del tetto dei 132 milioni sulla base imponibi- le. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO