940729 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 232. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Circolare n. 218 del 19 luglio 1994: - Precisazioni a modifica - Istruzioni operative per il conguaglio dei maggiori benefici spettanti, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, da parte dei datori di lavoro che operano con il sistema DM. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 29 luglio 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 232. AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Circolare n. 218 del 19 luglio 1994: - Precisazioni a modifica - Istruzioni operative per il conguaglio dei maggiori benefici spettanti, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, da parte dei datori di lavoro che operano con il sistema DM. 1. Precisazioni a modifica Nel punto 1) della lettera A) della circolare n. 218 del 19 luglio 1994, il cui testo e' stato trasmesso con messaggio n. 17951 del 19 luglio 1994, e' stata indicata la data del 1 ottobre 1993 anche come decorrenza dell'elevazione nella misura del 50% - con riferimento alla quota contributiva a carico dei lavoratori - delle preesistenti percentuali applicate per il versamento ridotto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali da parte dei datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani, nelle zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno e nelle zone svantaggiate del restante territorio nazionale. Detta elevazione nella misura del 50%, da calcolarsi con riferimento alla quota contributiva a carico dei lavoratori, decorre dal 1 gennaio 1994 (e non dal 1 ottobre 1993), perche' l'art. 10, comma 2, lettera b), della legge n. 243 del 19 luglio 1993, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993 - che ha ripreso vigore per il periodo 1 ottobre 1993/30 settembre 1994 per i motivi precisati nella citata circolare 218 del 19 luglio 1994 - ha disposto che l'elevazione delle preesistenti percentuali applicate per il versamento ridotto delle contribuzioni decorre dal 1 giugno 1993 (e nella misura del 30%) unica- mente nei confronti dei datori di lavoro operanti nei sud- detti territori e zone, con riferimento alla quota contri- butiva a carico dei medesimi, mentre decorre dal 1 gennaio 1994 (e nella misura del 50%) nei confronti dei dipendenti di detti datori di lavoro, con riferimento alla quota contribu- tiva a carico dei dipendenti stessi. Pertanto, il prospetto riportato alla fine del punto 1) della lettera A) della citata circolare n. 218 e' sostituito dal seguente: a) per le aziende montane di tutto il territorio nazionale: dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 i contributi sono dovuti nelle misure del 19,50% (15% + 4,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 15% da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore; dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994, mentre rimane ferma la predetta percentuale del 19,50% da applicarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro, e' elevata al 22,50% (15% + 7,5%) la percentuale da applicarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore; b) per le aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno: dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 i contributi sono dovuti nelle misure del 26% (20% + 6%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 20% da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore; dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994, mentre rimane ferma la predetta percentuale del 26% da applicarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro, e' elevata al 30% (20% + 10%) la percentuale da applicarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore; c) per le aziende site in zone svantaggiate del Centro Nord: dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 i contributi sono dovuti nelle misure del 52% (40% + 12%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 40% da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore; dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994, mentre rimane ferma la predetta percentuale del 52% da applicarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro, e' elevata al 60% (40% + 20%) la percentuale da applicarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore. 2. Istruzioni operative per il conguaglio dei maggiori benefici spettanti, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, da parte dei datori di lavoro che operano con il sistema DM. Per il conguaglio dei maggiori benefici spettanti per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, i datori di lavoro, relativamente ai lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene effettuato con il mod. DM10, potranno utilizzare le denunce successive alla emanazione della presente circolare, non oltre quella relativa al mese di ottobre 1994, da presentare entro il 20 novembre 1994. Per il recupero delle agevolazioni spettanti sui con- tributi previdenziali e sui contributi dovuti per le indenn- ita' economiche di maternita' i datori di lavoro si atter- ranno alle seguenti modalita': - esporranno l'importo delle differenze da recuperare a titolo di agevolazioni contributive per i territori montani e zone agricole svantaggiate in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2 preceduto dalla dizione "CONG. D.L. 357/94" e dal codice "V867"; - esporranno l'importo della differenza da recuperare a titolo di fiscalizzazione, per le aziende agricole operanti nel Mezzogiorno, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2 preceduto dalla dizione "CONG. FISC. 60%" e dal codice "V866". Le differenze da recuperare sui contributi per le prestazioni del Servizio sanitario saranno, invece, portate in detrazione dall'importo dei contributi sanitari dovuti per la regione di competenza, da riportare nel campo del mod. DM 10/S "IMPORTO DEI CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI". Ai fini della compilazione della denuncia riepilogativa annuale dei contributi sanitari (mod. DM 10/S-R), l'importo di tali differenze sara' riportato nel rigo "61" (agevola- zioni aziende agricole) del quadro "D". IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO