Versione Grafica

950828
DIREZIONE CENTRALE
 PENSIONI
Circolare n. 234
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI  GENERALI  E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensio-
nistico obbligatorio e complementare. Pensioni ai super-
stiti e trattamenti di invalidita'. Nuovi limiti di red-
dito per l'integrazione al minimo.
DIREZIONE CENTRALE
 PENSIONI
Roma, 25 agosto 1995     Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 234         Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                            PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                         Ai PRIMARI COORDINATORI  GENERALI  E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                            e, per conoscenza,
                         Al PRESIDENTE
                         Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                            DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 4
OGGETTO: Legge 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensio-
         nistico obbligatorio e complementare. Pensioni ai super-
         stiti e trattamenti di invalidita'. Nuovi limiti di red-
         dito per l'integrazione al minimo.
La legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nel supplemento  ordi-
nario  alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995, ed  en-
trata in vigore il giorno successivo, introduce sostanziali inno-
vazioni nell'ordinamento pensionistico vigente.
Con  la presente circolare si forniscono le prime  istruzioni  in
ordine alle disposizioni concernenti i trattamenti ai superstiti,
gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita', che  tro-
vano applicazione con decorrenza dal 1* settembre 1995.
Si forniscono inoltre istruzioni in ordine alle modifiche  intro-
dotte dalla citata legge in materia di integrazione al minimo,  a
norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, delle
pensioni con decorrenza dall'anno 1995.
1 - NUOVA DISCIPLINA DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI
    (articolo 1, comma 41)
L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 dispone che la  disci-
plina  del trattamento pensionistico a favore dei  superstiti  di
assicurato  e  pensionato vigente nel  regime  dell'assicurazione
generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive e  so-
stitutive di detto regime.
Limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla
data di entrata in vigore della legge n. 335, in caso di presenza
di  un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota  per-
centuale della pensione e' elevata dal 60 al 70 per cento.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono  cu-
mulabili  con i redditi del beneficiario, nei limiti di  cui  al-
la Tabella F allegato 1. Il trattamento derivante dal cumulo  dei
redditi  con la pensione ai superstiti ridotta non puo'  comunque
essere  inferiore a quello che spetterebbe allo  stesso  soggetto
qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle  fasce
immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddi-
to posseduto. I limiti di cumulabilita' non si applicano  qualora
il  beneficiario faccia parte di un nucleo familiare  con  figli,
minori,  studenti  o inabili, individuati secondo  la  disciplina
dell'assicurazione  generale  obbligatoria. Sono  fatti  salvi  i
trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla  data
di  entrata in vigore della legge di riforma  con  riassorbimento
sui futuri miglioramenti.
I  limiti  di cumulabilita' previsti dalla legge n.  335  trovano
applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo
coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle; non  tro-
vano  invece  applicazione nei casi in cui siano  titolari  della
pensione figli, minori, studenti o inabili, da soli o in concorso
con il coniuge.
La  legge  di  riforma  non contiene  indicazioni  in  ordine  ai
redditi del beneficiario da valutare ai fini della  cumulabilita'
con  la pensione ai superstiti. In analogia con  quanto  disposto
per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'ar-
ticolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, aggiunto  dall'ar-
ticolo  4  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,  si
ritiene che ai fini di detta cumulabilita' debbano essere valuta-
ti  i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto  dei  contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti  di
fine  rapporto comunque denominati e relative anticipazioni,  del
reddito  della  casa di abitazione e delle  competenze  arretrate
sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non deve ovviamen-
te essere valutato l'importo della pensione ai superstiti su  cui
deve  essere  eventualmente operata la  riduzione.  Al  riguardo,
poiche' la normativa interessa anche le altre forme di previdenza
non gestite dall'Istituto, e' stato interessato il Ministero  del
lavoro  e  della previdenza sociale. Si fa  pertanto  riserva  di
successive indicazioni.
In attesa della ristrutturazione delle procedure automatizzate di
gestione delle pensioni, la liquidazione dei trattamenti  pensio-
nistici con decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi nei confronti
di nuclei familiari superstiti costituiti dal solo coniuge o  dai
genitori, o da uno o piu' fratelli o sorelle, che posseggano red-
diti per l'anno 1995 per un importo superiore a lire  24.431.550,
deve essere, per il momento, sospesa.
Nel frattempo, l'istruttoria delle pratiche di che trattasi  deve
essere   completata   con  l'acquisizione   della   dichiarazione
reddituale da parte degli interessati, se mancante. Tale  dichia-
razione  deve  essere resa sul modulo RED 335/REV, da  riprodurre
localmente secondo il facsimile allegato 2.
Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri  opera-
tivi per l'applicazione della disposizione dettata dalla norma in
esame  in  merito al riassorbimento dei futuri  miglioramenti  da
attribuire  alle pensioni ai superstiti liquidate con  decorrenza
anteriore al 1* settembre 1995, i cui beneficiari si trovino nel-
le condizioni reddituali previste dalla nuova normativa in  mate-
ria di cumulabilita' con i redditi.
Per il momento, le pensioni ai superstiti liquidate con decorren-
za dal 1* settembre 1995 in poi nei confronti di un solo  figlio,
continueranno ad essere calcolate con l'aliquota del 60 per  cen-
to.  Il ricalcolo con la nuova aliquota del 70 per  cento  verra'
effettuato successivamente in via automatica.
1.1 - ESTENSIONE ALLE FORME DI PREVIDENZA ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE
      DELLA  DISCIPLINA DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI VIGENTE  NEL
      REGIME GENERALE
Considerato che con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge n. 335 la disciplina del trattamento pensionistico a favore
dei  superstiti vigente nel regime generale e' estesa alle  forme
esclusive e sostitutive di detto regime, si ritiene utile richia-
mare sinteticamente le disposizioni che regolamentano la pensione
ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria.
1.1.1 - FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Nel  regime generale la pensione ai superstiti, in caso di  morte
dell'assicurato o del pensionato, spetta:
a) al coniuge, anche  se separato legalmente. Tuttavia il coniuge
   superstite  separato 
, in quanto gli era stata addebitata dal giudice, a richiesta dell'altro coniuge, la re- sponsabilita della separazione, ha diritto alla pensione sol- tanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto; b) al coniuge divorziato, nel caso in cui l'ex coniuge deceduto non si sia risposato, sempreche' ricorrano le seguenti condi- zioni: = il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di as- segno di divorzio; = il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato; = il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha regolato in via innovativa il trattamento economico del coniuge divorziato in caso di mor- te dell'ex coniuge; = il rapporto assicurativo del coniuge deceduto dal quale de- riva il trattamento pensionistico deve essere iniziato ante- riormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matri- monio. Nel caso in cui dopo lo scioglimento del matrimonio l'ex coniuge deceduto si sia risposato, il Tribunale puo disporre che sia corrisposta al coniuge divorziato superstite una quota della pensione spettante al coniuge con il quale il lavoratore era legato in matrimonio alla data del decesso; c) ai figli minori degli anni 18; d) ai figli studenti di scuola media o professionale di eta' non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito; e) ai figli studenti universitari, a carico del genitore al mo- mento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26* anno di eta'; f) ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte; g) ai genitori di eta' superiore ai 65 anni che non siano titola- ri di pensione e risultino a carico dell'assicurato o del pen- sionato alla data della morte, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione; h) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano tito- lari di pensione, sempreche' al momento della morte dell'assi- curato o del pensionato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli super- stiti ne' genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione. 1.1.2 - CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI La pensione ai superstiti spetta a condizione che il dante causa fosse titolare di pensione di vecchiaia, o di pensione di anzia- nita', o di pensione di invalidita' o di pensione di inabilita'; ai superstiti di assicurato la pensione spetta a condizione che il lavoratore, alla data della morte, potesse far valere almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione ovvero cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data della morte. Ai superstiti di titolare di assegno di invalidita' la pensione spetta alle stesse condizioni previste per i superstiti di assicurato. Peraltro, ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribu- zione si considerano utili anche i periodi di godimento dell'as- segno di invalidita' nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa. Nel caso in cui alla data della morte di un lavoratore assicurato non sussista il diritto alla pensione di reversibilita' in favore dei familiari superstiti, o perche' il lavoratore non poteva far valere i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia o di invalidita', o perche', pur sussistendo tali re- quisiti, nessuno dei superstiti, cui in ordine di priorita'spetta di norma tale diritto, possiede i requisiti soggettivi prescrit- ti, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, minori, stu- denti o inabili, spetta una indennita' per una volta tanto commi- surata all'entita' dei contributi risultanti a favore del dante causa. Il diritto all'indennita' e' riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'assicurato ri- sulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L'importo dell'indennita' e' pari a 45 volte l'ammontare dei con- tributi base IVS versati in favore dell'assicurato, o accreditati per periodi di servizio militare prestato durante la guerra 1915/1918. L'importo dell'indennita' non puo' comunque essere in- feriore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600. 1.1.3 - MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Le aliquote di reversibilita' sono stabilite nelle seguenti misure: - coniuge solo: 60 per cento; - coniuge e un figlio: 80 per cento; - coniuge e due o piu' figli: 100 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilita' sono le seguenti: - un figlio: 60 per cento per le pensioni aventi decorrenza ante- riore al 1* settembre 1995; 70 per cento per le pensioni aventi decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi; - due figli: 80 per cento; - tre o piu' figli: 100 per cento; - un genitore: 15 per cento; - due genitori: 30 per cento; - un fratello o sorella: 15 per cento; - due fratelli o sorelle: 30 per cento; - tre fratelli o sorelle: 45 per cento: - quattro fratelli o sorelle: 60 per cento: - cinque fratelli o sorelle: 75 per cento: - sei fratelli o sorelle: 90 per cento: - sette o piu' fratelli o sorelle: 100 per cento. 1.1.4 - CAUSE DI CESSAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi: a) per il coniuge qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimo- nio spetta un assegno per una volta tanto pari a due annuali- ta' della sua quota di pensione, compresa la tredicesima men- silita', nella misura spettante alla data del nuovo matrimo- nio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversi- bilita' previste in relazione alla mutata composizione del nu- cleo familiare; b) per i figli minori al compimento del 18* anno di eta'; c) per i figli studenti di scuola media o professionale quando prestino attivita' lavorativa, o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21* anno di eta'. La pre- stazione di un'attivita' lavorativa da parte dei figli studen- ti, il superamento del 21* anno di eta' e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni ven- gano meno nel corso del godimento della prestazione la pensio- ne viene sospesa e quindi ripristinata allorche' cessi la cau- sa della sospensione (v. circolare n. 53484 Prs del 3 agosto 1972); d) per i figli studenti universitari quando prestino attivita' lavorativa, o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26* anno di eta'. La prestazione di un'attivita' lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non com- portano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condi- zioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorche' cessi la causa della sospensione (v. circolare n. 53484 Prs del 3 agosto 1972); e) per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilita'; f) per i genitori qualora conseguano altra pensione; g) per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabi- lita'. 2 - ASSEGNI DI INVALIDITA'. CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO (articolo 1, comma 42) L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 dispone che all'asse- gno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro di- pendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui alla Tabella G allegato 3. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultas- se pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto. Le misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassor- bimento con i futuri miglioramenti. L'applicazione della riduzione degli assegni di invalidita' pre- vista dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 nei confronti dei beneficiari che posseggano redditi da lavoro di importo supe- riore ai limiti previsti dalla Tabella G allegata alla legge stessa non esclude l'applicazione del regime di cumulo con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo disciplinato dal- l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge 23 dicem- bre 1993, n. 537. Ovviamente, l'incumulabilita' prevista dall'ar- ticolo 10 del decreto n. 503 opera sull'importo dell'assegno ri- sultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335, sempreche' sia di ammontare superiore al trattamento mi- nimo. In attesa della ristrutturazione delle procedure automatizzate di gestione delle pensioni, la liquidazione degli assegni di invali- dita' con decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi nei confronti degli assicurati che posseggano redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa per l'anno 1995 per un im- porto superiore a lire 32.575.400, al netto dei contributi previ- denziali e assistenziali, deve essere, per il momento, sospesa. Nel frattempo, l'istruttoria delle pratiche di che trattasi deve essere completata con l'acquisizione della dichiarazione reddituale da parte degli interessati, se mancante. Tale dichia- razione deve essere resa sul modulo RED 335/INV, da riprodurre localmente secondo il facsimile allegato 4, che consente, tra l'altro, di acquisire i dati necessari per accertare l'integrabi- lita' degli assegni di invalidita' a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri opera- tivi per l'applicazione della disposizione dettata dalla norma in esame in merito al riassorbimento dei futuri miglioramenti da attribuire agli assegni di invalidita' liquidati con decorrenza anteriore al 1* settembre 1995, i cui beneficiari si trovino nel- le condizioni reddituali previste dalla nuova normativa in mate- ria di cumulabilita' con i redditi. 3 - INCUMULABILITA' DELLE PENSIONI DI INABILITA', DEGLI ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITA' E DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON LE RENDITE VITALIZIE PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE (articolo 1, comma 43) L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 dispone che le pensio- ni di inabilita', le pensioni ai superstiti e gli assegni ordina- ri di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbliga- toria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposi- zioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente del- la Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della pre- sente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Nel corso dell'istruttoria delle domande di assegno di invalidi- ta' e di pensione di inabilita' da liquidare con decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi, nel caso in cui dalla certificazione medica risulti che l'invalidita' o l'inabilita' siano state de- terminate da infortunio sul lavoro o malattia professionale oc- corre verificare che dallo stesso evento non derivi all'interes- sato una rendita vitalizia a norma del Testo unico n. 1124 del 1965. Per le pensioni ai superstiti occorre verificare se il decesso sia stato determinato da infortunio o malattia professionale che dia titolo alla liquidazione di una rendita vitalizia ai super- stiti a norma del citato Testo unico. Per la pratica applicazione della norma in esame si rende neces- sario, fra l'altro, che a corredo della domanda di pensione venga presentata una dichiarazione di responsabilita' da parte degli interessati attestante che l'invalidita' o la morte non derivino da infortunio sul lavoro o malattia professionale e che per tale evento non sia stata liquidata dall'INAIL una rendita vitalizia, ne' sia stata presentata a detto ente domanda intesa ad ottenere una rendita vitalizia. Nel caso che dall'evento che ha determinato l'invalidita', l'ina- bilita' ovvero il decesso dell'assicurato o del pensionato derivi il diritto ad una rendita vitalizia a norma del citato testo uni- co, la liquidazione dell'assegno di invalidita', della pensione di inabilita' o della pensione ai superstiti deve essere sospesa, in attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate. Nel frattempo dovra' essere accertato l'ammontare della rendita vitalizia spettante a carico dell'INAIL. Con successive comunicazioni saranno illustrati i criteri opera- tivi per l'applicazione della disposizione dettata dalla nuova normativa in merito al riassorbimento dei futuri miglioramenti da attribuire ai trattamenti previdenziali di che trattasi liquidati con decorrenza anteriore al 1* settembre 1995, i cui beneficiari si trovino nelle condizioni previste dalla norma in esame. 4 - REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI (articolo 2, comma 14) Con effetto dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma del- l'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modifica- zioni, delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni esclusive e sostitutive della medesima, nonche' delle gestioni previdenziali per i com- mercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e colo- ni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO, non spetta ai soggetti che posseggano: a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1* gennaio di ciascun anno; b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamen- te separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trat- tamento minimo medesimo. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e l'importo della pensione da integrare al minimo. Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1* gennaio 1995, ai fini dell'integrazione al minimo a norma della legge n. 638 del 1983, rimane in vigore la previgente disciplina. Pertanto, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 l'integrazione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possegga red- diti propri per un importo superiore a due volte l'ammontare an- nuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipen- denti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1* gennaio di ciascun anno, mentre non viene preso in considerazione il reddito del coniuge; per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 l'integrazione al minimo non spetta, oltre che nel caso in cui il pensionato possegga redditi propri per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trat- tamento minimo, anche nel caso in cui l'importo dei redditi del pensionato cumulati con quelli del coniuge sia superiore a cinque volte il trattamento minimo medesimo. Le procedure automatizzate di gestione delle pensioni sono gia' aggiornate in conformita' alle nuove disposizioni in materia di integrazione al minimo. Pertanto, le pensioni di nuova liquidazione saranno calcolate con l'applicazione dei nuovi criteri. Le pensioni con decorrenza 1995 gia' liquidate saranno ricalcolate in via automatica nel contesto delle operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 1996. p.IL DIRETTORE GENERALE PRAUSCELLO P.S. Per gli allegati si fa riferimento al supporto cartaceo.