Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 24 del 20-2-2009.htm
A) Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.B) Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Applicazione del nuovo regime di detrazioni fiscali.
Direzione centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione centrale
Bilanci e Servizi fiscali
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 20 Febbraio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
24
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
al
Presidente
e ai Membri del Consiglio di
Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegato
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
A) Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di
liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.B) Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Applicazione del nuovo regime di detrazioni fiscali.
SOMMARIO:
A) Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di
liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola.
1. Percentuale di computo dell’indennità di disoccupazione agricola
2 .Cumulo dell’attività dipendente agricola e non agricola.
3. Retribuzione minimale.
4. Contributo di solidarietà e accredito figurativo.
5. Benefici in favore dei lavoratori agricoli a seguito di calamità
naturali.
6 .Finanziamento della formazione in agricoltura.
7. Istruzioni contabili
B) Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Applicazione del nuovo regime di
detrazioni fiscali.
A)
Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di liquidazione
delle prestazioni di disoccupazione agricola.
La Legge 24 dicembre 2007 n. 247,
pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, in attuazione del Protocollo
del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività,
ha innovato sostanzialmente la normativa relativa ai
lavoratori agricoli, in particolare per quanto riguarda le prestazioni di
disoccupazione agricola.
1. Percentuale di
computo dell’indennità di disoccupazione agricola
.
L’articolo 1, comma 55, della
Legge in argomento,
con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal
1° gennaio 2008, che andranno in pagamento nel 2009
, ed in presenza di tutti i
requisiti richiesti dalla precedente normativa, stabilisce che:
l’importo giornaliero dell’indennità ordinaria di
disoccupazione agricola e dei trattamenti speciali, per gli operai
agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato nella misura
del
40 per cento
della retribuzione di riferimento (art. 1 del
D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7
dicembre 1989, n. 389);
l’importo predetto viene
erogato con
riferimento alle giornate di iscrizione
negli elenchi nominativi dei
lavoratori agricoli a tempo determinato, entro il limite delle 365
giornate del parametro annuo di riferimento dal quale dovranno essere
detratte le giornate di lavoro agricolo,
ed eventualmente non
agricolo,
nonché le giornate eventualmente indennizzate ad altro
titolo.
Tale norma ha efficacia sia
sull’indennità
ordinaria di disoccupazione agricola
(art. 7, comma 1, del D.L. 86/1988,
convertito in Legge 160/1988), che viene
aumentata dal 30 al 40 per cento
della retribuzione, sia
sui trattamenti speciali
, previsti dall’art.
25 della Legge 457/1972 e dall’art. 7 della Legge 37/1977, che vengono
commisurati entrambi al 40 per cento
della retribuzione,
per tutte le giornate lavorate
, abolendo il
preesistente parametro 270, nonché il tetto di 90 giornate massime
indennizzabili.
In conseguenza delle
modifiche suddette, l’assegno al nucleo familiare, per gli operai agricoli a
tempo determinato che hanno meno di 101 giornate lavorate in agricoltura (sia
che abbiano diritto alla disoccupazione ordinaria sia che spetti loro il
trattamento speciale art. 25, Legge 457/1972) è riconosciuto, secondo il
principio generale, per un numero di giornate pari a quelle lavorate in
agricoltura ed a quelle coperte da contribuzione figurativa.
2. Cumulo dell’ attività dipendente agricola e non agricola.
Ulteriore innovazione della Legge di riforma è quella
fissata dall’art. 1, comma 56, che, ai fini della valutazione delle giornate
di disoccupazione agricola da indennizzare, prende in considerazione, oltre
alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle
dipendenti
svolte nel settore non agricolo purché,
nell'anno o
nel biennio
cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta
nel settore agricolo.
A partire dalle prestazioni
relative al 2008, va, quindi in primo luogo appurata la prevalente attività
agricola
nell’anno
di riferimento
della prestazione:
·
in caso di prevalenza, la
prestazione va liquidata nel settore agricolo, cumulando l’attività agricola
con quella non agricola;
·
in caso contrario, occorre
accertare la prevalenza dell’attività agricola
nel biennio
:
o
in caso positivo, la
prestazione va liquidata cumulando l’attività agricola con quella non
agricola;
o
in caso negativo, la
domanda deve essere gestita dal settore non agricolo.
3. Retribuzione minimale.
Dalla lettura comparata
delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minimale da utilizzare
ai fini della liquidazione della disoccupazione agricola è sorto un dubbio
interpretativo di cui è stato investito il Coordinamento generale legale.
Le due normative di interesse
sono state:
·
l’articolo
01, comma 4, della Legge n. 81 dell’11 marzo 2006, che, nello stabilire che
la retribuzione imponibile per il settore agricolo è quella prevista
dall’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla Legge
7 dicembre 1989, n. 389, non ha richiamato il comma 2 del suddetto art.1, il
quale prevede la disciplina del “minimale” applicabile per la generalità dei lavoratori.
Di conseguenza, per quanto
riguarda i lavoratori agricoli, era mantenuta in vigore la preesistente
disciplina del minimale stabilita dall’art. 7, comma 5, della Legge 11
novembre 1983, n. 638, in base alla quale l’importo del minimale retributivo
previsto per tali lavoratori risulta essere d’importo inferiore.
·
l’articolo 1, comma 55, della legge 247/2007, che, nell’indicare la
retribuzione da prendere in considerazione per il computo dell’importo
giornaliero dell’indennità, fa, invece, riferimento all’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338
nella sua interezza senza alcun
riferimento ai relativi commi
.
In merito è stato acquisito
il parere del Coordinamento generale legale che ha affermato che le modifiche
apportate dall’art. 1, comma 55, della Legge 247/2007, pur non incidendo
sulla misura del minimale giornaliero da applicare per la riscossione dei
contributi,
hanno effetto sulla
determinazione della retribuzione minimale da applicare nel calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola
.
Pertanto, a partire dalle
prestazioni che verranno liquidate con riferimento ai periodi di
disoccupazione dell’anno 2008, la retribuzione minimale applicata per il
calcolo dell’indennità di disoccupazione sarà uguale a quella della
generalità dei lavoratori dipendenti, e quindi di €
42,14
, mentre il valore del minimale applicato per la riscossione
dei contributi è rimasto quello specifico per il settore agricolo, e quindi
di €
37,49
.
4.
Contributo di solidarietà e accredito figurativo.
L’articolo 1, comma 57, della Legge di riforma istituisce
un “contributo di solidarietà” da calcolare sull’indennità percepita.
Come disposto dalla norma,
l'INPS è autorizzato a detrarre dall'importo dell'indennità da erogare un
contributo pari al
9 per cento
dell'indennità stessa, del quale si terrà conto anche in occasione di un
eventuale ricalcolo della prestazione, commisurato ad ogni giornata
indennizzata fino ad un massimo di 150 giornate.
Ciò al fine di garantire la copertura contributiva annua
di 270 giornate, ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di
vecchiaia a quegli operai agricoli a tempo determinato ai quali la precedente
normativa non lo consentiva in dipendenza dell'insufficiente numero di
giornate lavorate.
Nulla viene innovato della
normativa precedente per quanto concerne l’accreditamento della contribuzione
figurativa relativa ai trattamenti speciali: pertanto, agli operai agricoli a
tempo determinato iscritti negli elenchi per più di 100 giornate ed a quelli
che, cumulando l’attività agricola e non agricola, superano le 150 giornate,
verrà riconosciuto il diritto all’accredito figurativo valido ai fini della
pensione di anzianità per un numero di giornate non superiore a 90. Le
eventuali giornate residue indennizzate saranno utili soltanto ai fini della
pensione di vecchiaia.
5.
Benefici in favore dei lavoratori agricoli a seguito di calamità
naturali.
L’articolo 1, comma 65, della
Legge 247/2007 modifica sostanzialmente la normativa relativa ai benefici
riconosciuti in dipendenza delle calamità naturali.
Il riconoscimento di ulteriori
giornate di iscrizione negli elenchi nominativi in favore degli operai
agricoli a tempo determinato, in dipendenza di calamità naturali, avviene
solo nel caso in cui il lavoratore abbia prestato la propria attività, per
almeno cinque giornate, alle dipendenze di un’impresa agricola ricadente
nelle zone colpite da calamità delimitate ai sensi della Legge 296/2006 e
che, essendo stata danneggiata da dette calamità,
abbia beneficiato
degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del d.lgs. 102/2004.
In presenza delle
condizioni previste dalla norma, ai suddetti lavoratori viene riconosciuto un
incremento di giornate sino al raggiungimento del numero di quelle lavorate,
nell’anno precedente, presso gli stessi datori di lavoro.
I benefici di cui trattasi si
applicano anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende
che abbiano beneficiato degli interventi di cui al citato articolo 1, comma
3 del d.lgs.102/2004.
Per le ulteriori istruzioni
del caso, si rinvia alla circolare
n. 102 del 26 novembre 2008.
6. Finanziamento della
formazione in agricoltura.
L’articolo
1, commi 62, 63 e 64 della Legge 247/2007, al fine di avviare un decisivo
rilancio della formazione professionale dei lavoratori agricoli, ha previsto
l’applicazione anche nel settore agricolo della normativa sulla formazione
prevista negli altri settori, valorizzando l’importanza del Fondo Paritetico
Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura
istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000
n.388.
La materia è stata
regolamentata con circolare
n. 34 del 19 marzo 2008, cui si fa esplicito rimando.
7. Istruzioni contabili.
Ai fini
della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’incremento della
misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori agricoli a
tempo determinato (dal 30 al 40 per cento della retribuzione) e
dall’abolizione del tetto di 90 giornate massime indennizzabili per i
trattamenti speciali ex art 25 legge n. 457/1972 ed ex art. 7 legge n.
37/1977, essendo tali oneri posti a carico dello Stato, sono stati istituiti,
nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, i seguenti conti:
a)
GAU 30/125 - per l’imputazione dell’incremento della
percentuale di commisurazione dell’indennità ordinaria dal 30 al 40 per
cento;
b)
GAU 30/126 - per l’imputazione del trattamento speciale ex
art. 25 della legge n. 457/1972
relativo al periodo eccedente le 90 giornate;
c)
GAU 30/127 - per l’imputazione del trattamento speciale ex
art. 7 della legge n. 37/1977 relativo al periodo eccedente le 90 giornate.
Eventuali
recuperi delle prestazioni di cui sopra è cenno (quota dell’indennità
ordinaria di disoccupazione pari all’incremento della misura e i trattamenti
speciali di disoccupazione relativi a periodi eccedenti le 90 giornate)
devono essere imputati al conto di nuova istituzione GAU 24/124. Tali
recuperi vengono evidenziati, nell’ambito della procedura “recupero crediti
per prestazioni “ che sarà opportunamente aggiornata, con il codice di bilancio
di nuova istituzione “01101 – Indebiti DS agricola ordinaria e speciale art 1
c. 55 L. 247/2007 – GIAS”. Le partite afferenti a detti recuperi che al
termine dell’esercizio risultino ancora da definire vengono imputate,
mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta
procedura, al conto esistente GAU 00/030.
Lo stesso
codice di bilancio, con la denominazione di seguito riportata, deve essere
utilizzato per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069,
i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:
01101 –
Indebiti DS agricola ordinaria e speciale art.1 c. 55 L. 247/2007 -
GIAS
Per la
rilevazione del contributo di solidarietà di cui al precedente punto
4.
, da trattenere sulle indennità da
erogare,è stato istituito il
conto GAU 22/101. Nei casi in cui si debba procedere al recupero della
prestazione, la quota trattenuta a titolo di contributo di solidarietà deve
essere reintroitata in contropartita del rimborso del contributo stesso da
imputare al conto di nuova istituzione GAU 34/111.
Nulla è
innovato circa le modalità di imputazione contabile degli assegni per il
nucleo familiare connessi con i trattamenti di disoccupazione in questione
che continuano ad essere rilevati al conto PTD 30/017.
In allegato
sono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati.
B) Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Applicazione del
nuovo regime di detrazioni fiscali.
La legge finanziaria 2008
(Legge n. 244 del 24/12/2007) ha parzialmente modificato la precedente normativa
relativamente ai beneficiari ed ai requisiti per le detrazioni d'imposta,
come già segnalato con messaggi n. 512 dell'8/01/2008 e n. 8620 del
14/04/2008.
In particolare l'art. 1, comma
221, obbliga il soggetto richiedente la prestazione a dichiarare ogni anno il
codice fiscale dei familiari per i quali intende usufruire delle relative
detrazioni, e l'INPS, quale sostituto d'imposta, è tenuto a riportare nel
mod. 770 di dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, il codice fiscale
dei soggetti per i quali si usufruisce della detrazione.
Pertanto a partire dalle
domande di prestazioni di disoccupazione agricola che verranno presentate
entro il 31 marzo 2009, nel caso in cui venga richiesto il beneficio della
detrazione fiscale per familiari a carico, il lavoratore e/o l’ente di
patronato devono compilare l’apposito campo previsto nel modulo di domanda
(Prest.agr.21TP) ed allegare obbligatoriamente il modello MV10 indicando i dati anagrafici di ciascuno
dei soggetti considerati a carico.
In mancanza, non sarà
riconosciuto il beneficio richiesto.
La modulistica indicata è
presente nella banca dati “modulistica on-line” nel sito www.inps.it.
Il Direttore
generale
Crecco
Allegato
VARIAZIONI AL
PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 22/101
Denominazione
completa
Contributo di
solidarietà su prestazioni di disoccupazione ai lavoratori agricoli a tempo
determinato – Art. 1, comma 57, della legge n. 247/2007
Denominazione
abbreviata
CTR.SOLIDAR.SU DS
AGR.-ART.1 C.57 L.247/2007
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 24/124
Denominazione
completa
Entrate varie –
Recuperi e reintroiti di prestazioni di disoccupazione ai lavoratori
agricoli a tempo determinato (incremento della misura e trattamenti
speciali per periodi eccedenti le 90 giornate) di cui all’art 1, comma 55,
della legge n. 247/2007
Denominazione
abbreviata
E.V.-RECUP.PRESTAZ.DS
AGR.ART.1 C.55 L.247/2007
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 30/125
Denominazione completa
Indennità ordinaria
di disoccupazione ai lavoratori agricoli a tempo determinato relativamente
alla quota di incremento della misura – Art. 1, comma 55, della legge n.
247/2007
Denominazione
abbreviata
IND.ORD.DS
AGR.-INCREM.MISURA-ART.1 C.55 L.247/07
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 30/126
Denominazione
completa
Trattamento speciale
di disoccupazione ai lavoratori agricoli di cui all’art. 25 della legge n.
457/1972 per periodi eccedenti le 90 giornate – Art. 1, comma 55, della
legge n. 247/2007
Denominazione
abbreviata
DS AGR.SPEC.ART.25
L.457/72 OLTRE 90 G.-L.247/2007
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 30/127
Denominazione
completa
Trattamento speciale
di disoccupazione ai lavoratori agricoli di cui all’art. 7 della legge n.
37/1977 per periodi eccedenti le 90 giornate – Art. 1, comma 55, della
legge n. 247/2007
Denominazione
abbreviata
DS AGR.SPEC.ART.7
L.37/77 OLTRE 90 G.-L.247/2007
Tipo variazione
I
Codice conto
GAU 34/111
Denominazione completa
Uscite varie –
Rimborso del contributo di solidarietà su prestazioni di disoccupazione ai
lavoratori agricoli a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 57, della
legge n. 247/2007
Denominazione
abbreviata
U.V.-RIMB.CTR.SOLID.SU
DS AGR.ART.1 C.57 L.247/07