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950126
DIREZIONE CENTRALE
   CONTRIBUTI
Circolare n. 24
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO  LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
           e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
: decreto legislativo n. 503 del 30.12.1992 e
chiarimenti vari riguardanti le posizioni
assicurative.
DIREZIONE CENTRALE
   CONTRIBUTI
Roma, 26 gennaio 1995   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 24         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                           E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
                        AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                           PRIMARI MEDICO  LEGALI
                        AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                   e, per conoscenza,
                        AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
     Oggetto : decreto legislativo n. 503 del 30.12.1992 e
               chiarimenti vari riguardanti le posizioni
               assicurative.
SOMMARIO :
1. Riscatto del corso legale di laurea.
2. Periodi non coperti da assicurazione (art.14/503).
3. Fondo "GAS" e Fondo "Esattoriali".
4. Accredito nell' A.G.O. dei periodi di gravidanza e
   puerperio anteriori all'1. 1. 1994.
5. Accredito figurativo nell'A.G.O. per "TBC".
     Con precedente circolare  n.  144  del  24.6.1993  sono
state date le prime indicazioni circa i riflessi del decreto
legislativo in oggetto sulle posizioni  assicurative  ed  in
particolare sulle disposizioni contenute negli artt. 14 e 15
dello stesso decreto in materia di riscatto e  di  accredito
dei contributi figurativi.
    Con  la  presente si vuole approfondire ulteriormente la
materia trattata sul piano interpretativo  e  applicativo  e
cio' anche per alcune perplessita' manifestate da piu' parti
e, con l'occasione, si ritiene opportuno fornire  anche  dei
chiarimenti vari che interessano la gestione delle posizioni
assicurative piu in generale.
1. RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA
     Si  e'  posto  il  problema  della determinazione della
retribuzione da accreditare in corrispondenza degli anni  di
corso  legale  di  laurea  che  abbiano  formato  oggetto di
riscatto, tenuto conto che -  per effetto del citato decreto
n.  503 / 1992 -  a partire dall' 1 1.1993 la corrispondente
rendita pensionistica e' la risultante  dei    due    valori
retributivi  da  rilevare  in  due  periodi  di  riferimento
diversi tra loro ( quota " A " e  quota " B " ).
     A tale riguardo, poiche' tra i periodi  di  riferimento
delle  retribuzioni  pensionabili  ed  il periodo oggetto di
riscatto non esiste una relazione diretta o proporzionale  e
non essendoci alcuna indicazione normativa che disciplini la
fattispecie si ritiene che possa individuarsi, per i periodi
di  corso  legale che temporalmente ricadono fino a tutto il
31.12.1992, la retribuzione determinata per il calcolo della
predetta  quota "A" applicando integralmente il procedimento
previsto per la liquidazione delle  pensioni.  Analogamente,
per  i periodi di corso legale successivi all' anno 1992, la
retribuzione sara' quella  determinata  per  la  quota  "B".
Ovviamente,  per i corsi di laurea svoltisi in parte fino al
1992 ed in  parte  successivamente  a  tale  anno,  dovranno
essere  individuate, rispettivamente, le retribuzioni corri-
spondenti alla quota "A" e alla quota "B".
     Ai fini dell' accreditamento, gli importi retributivi
come  sopra determinati dovranno essere divisi per i coeffi-
cienti di rivalutazione individuati in relazione  agli  anni
solari in cui si colloca il corso di laurea e l' anno in cui
e' stata presentata la domanda di  riscatto,in  applicazione
dei  criteri  stabiliti  con  circolare  n.614 R. C. V. e n.
53589 A. G. O. del 29 aprile 1983. Tali  coefficienti,  come
e'  noto,  sono diversi a seconda che si tratti di calcolare
la quota "A" o la quota "B" (ved. circ. n. 50 del 23.2.1993)
 2. PERIODI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE ( ART. 14 / 503 )
     Si conferma che la nuova disciplina sul riscatto con le
norme  e  le  modalita'  di  cui  all'art.  13  della  legge
12.8.1962,  n.  1338  e sull' accredito figurativo contenuta
nell' art. 14 del decreto n. 503 /  1992  con  carattere  di
generalita'  relativamente ai periodi di tempo successivi al
1  gennaio 1994 sostituisce in tutto le precedenti normative
esistenti  nei  vari regimi previdenziali interessati. A far
tempo dal 1  gennaio 1994, infatti, il legislatore ha inteso
riordinare  ed  omogeneizzare  la materia nell' ambito delle
diverse forme assicurative, prima disciplinate  da  disposi-
zioni varianti da gestione a gestione e caratterizzate dall'
essere piu' favorevoli per taluni aspetti e meno  favorevoli
per  altri  rispetto  alla nuova regolamentazione introdotta
dal decreto legislativo in argomento.
     Si ricorda che i periodi di astensione obbligatoria dal
lavoro  per  gravidanza  e puerperio erano accreditabili nel
Fondo di previdenza per i " Telefonici " e nel " F.P.L.D.  "
quando si collocavano nell' ambito di un rapporto di lavoro.
Con la nuova legge, invece, l' accredito figurativo di  tali
periodi e' previsto sia per gli iscritti all' AGO che ai
Fondi sostitutivi  anche quando l' assenza intervenga al  di
fuori del rapporto di lavoro, alla condizione che si possano
far valere, nella gestione presso la quale viene chiesto  il
beneficio,  almeno  cinque anni di contribuzione relativa ad
effettiva  attivita'  lavorativa.  Si  richiamano,  con   l'
occasione, le disposizioni illustrate con circolare n. 8 del
13 . 1. 1994 ai punti  3,  4  e  9.1,  riguardanti  i  Fondi
speciali di previdenza ivi trattati.
     Si  precisa  che,  nel computo del requisito dei cinque
anni sopra richiamato vanno considerati i periodi durante  i
quali  vi sia stata corresponsione di retribuzione assogget-
tata a contributo da parte del datore di lavoro ancorche' in
assenza di effettiva prestazione di lavoro ( ferie, malattie
retribuite etc. ).
     La  nuova  regolamentazione  data   dal   primo   comma
dell'art.  14  del  decreto  n.  503  / 1992  per i periodi,
successivi al 31 dicembre 1993, di assenza  facoltativa  dal
lavoro  per  gravidanza o puerperio quale prevista dal primo
comma dell'art. 7 della legge n.1204 / 1971  ivi  richiamato
si applica anche al periodo di prolungamento ( fino al terzo
anno di eta' del bambino) di tale  assenza  facoltativa  dal
lavoro  e concesso per i minori handicappati in applicazione
delle norme contenute nell'art. 33 della legge  5.2.1992  n.
104,  nonche'  delle  disposizioni applicative impartite con
circolare n. 162 del 13 luglio 1993.
     Si conferma altresi' che, stante l' espressione  lette-
rale  della  norma  di cui al secondo comma dell'art. 14, le
due facolta' ( quella di riscatto dell' assenza  facoltativa
e  quella di riscatto del periodo del corso legale di laurea
) sono azionabili in  via  alternativa,  nel  senso  che  l'
esercizio  dell'  una    esclude la possibilita di avvalersi
dell' altra e cio ' anche  quando  non  venga  raggiunto  il
limite massimo dei cinque anni previsto al primo comma dello
stesso art. 14.
3. FONDO "GAS" E FONDO "ESATTORIALI"
     Le  innovazioni  normative  introdotte dall'art. 14 del
decreto legislativo n.503 / 1992 si riflettono  anche  sulla
sfera  di  applicazione  degli artt. 13 e 14 della legge del
6.12.1971 n. 1084, modificati dalla  legge  3.3.1987  n.  61
riguardanti  il  "  Fondo  di  previdenza  per  il personale
dipendente dalle Aziende private del Gas", nonche' dell'art.
19  della legge 2.4.1958 n. 377 di riordinamento del " Fondo
di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e
ricevitorie  delle imposte dirette ", entrambi aventi natura
integrativa dell' assicurazione generale obbligatoria.
     Le citate disposizioni riguardanti il  Fondo  "  GAS  "
dispongono infatti quanto segue :
a) - per i periodi di assenza dal lavoro senza  retribuzione
riconosciuti utili agli effetti dell' anzianita' di servizio
e per quelli a retribuzione ridotta che si verifichino nell'
ultimo  anno di iscrizione al Fondo stesso, e' sempre dovuta
la contribuzione per il trattamento integrativo di pensione,
commisurata   alla  retribuzione  che  sarebbe  spettata  al
lavoratore se non fosse rimasto assente,
b)  - per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione
ridotta,e' sempre dovuta la contribuzione all' assicurazione
generale  obbligatoria  I.V.S., calcolata sulla retribuzione
che sarebbe spettata all' iscritto nella misura intera;
c)  -  per quelli di assenza senza retribuzione di cui sopra
e' cenno, la  contribuzione  all'A.G.O./  I.V.S.  e'  dovuta
soltanto  se  i  periodi  stessi non siano ivi accreditabili
figurativamente.
     In relazione all' ipotesi riportata sub lettera c), per
effetto  dell'art.14 - primo comma del decreto n. 503 / 1992
il quale ha introdotto - in luogo dell' accredito figurativo
- la facolta' di riscatto dei periodi di assenza facoltativa
per gravidanza e puerperio, permane l'  obbligo  della  con-
tribuzione a carico del datore di lavoro, circostanza questa
che , a sua volta, fa  venir  meno  la  stessa  facolta'  di
riscatto.
     Analogamente,  per  il  personale  iscritto al Fondo di
previdenza per gli " Esattoriali" , l' art. 19 della  citata
legge  n.  377 / 1958  dispone che, per i periodi di assenza
dal lavoro senza retribuzione o  con  retribuzione  ridotta,
quando  essi  siano  contrattualmente  riconosciuti utili ai
fini dell' anzianita' di servizio, sussiste l'  obbligo  del
versamento  dei contributi a carico del datore di lavoro per
l' assicurazione generale obbligatoria I.V.S., per il  Fondo
integrativo  dell'  I.V.S. e per le prestazioni di capitale,
contributi  che  sono  commisurati  alla  retribuzione   che
sarebbe  spettata  al  lavoratore  qualora non fosse rimasto
assente. Per quanto riguarda l' A. G. O.  /  I.  V.  S.,  in
deroga al predetto principio di carattere generale la stessa
disposizione di legge prevede che  l'  obbligo  contributivo
non  sussiste  quando  in tale gestione i periodi di assenza
siano gia riconosciuti utili a pensione ( per il  diritto  e
per la misura).
    Ne  deriva  che,  anche  per  il  Fondo in argomento, in
relazione ai periodi di assenza di cui all'art. 14  -  primo
comma  del  decreto  n.503  /  1992  per i quali non e' piu'
prevista la possibilita' del riconoscimento figurativo, deve
ritenersi  che  permanga  l'  obbligo  della contribuzione a
carico del datore di lavoro sia  alla  gestione  integrativa
che a quella dell'A. G. O.
4. ACCREDITO NELL' A.G.O. DEI PERIODI DI GRAVIDANZA E
   PUERPERIO ANTERIORI ALL' 1. 1. 1994.
     Si rammenta che, per il riconoscimento figurativo nell'
assicurazione generale I. V. S. dei  periodi  di  astensione
dal  lavoro  durante  lo  stato  di  gravidanza  e puerperio
anteriori all' 1.1.1994, deve ricorrere la condizione che il
periodo  stesso  si  collochi nell' ambito dello stesso rap-
porto di  lavoro  determinante  l'  obbligo  della  suddetta
assicurazione, con la eccezione, per i periodi di astensione
obbligatoria, prevista dalla delibera  consiliare  n.  59  /
1975  in relazione all' ipotesi di legittima risoluzione del
rapporto di lavoro intervenuta, a norma  delle  disposizioni
di cui alle lettere b) e c) della legge n. 1204 / 1971 , nel
corso dell' astensione obbligatoria medesima ( circ. n.  382
C. e V. del 17.6.1975).
     E'  noto  inoltre  che  l'  art.  17 della citata legge
n.1204 del 1971 prevede la corresponsione  dell'  indennita'
di  maternita',  ricorrendo determinate condizioni, anche in
taluni casi di inizio dell' astensione obbligatoria  non  in
costanza di attivita' lavorativa.
     Cio' premesso, in relazione a taluni quesiti pervenuti,
si chiarisce che gli effetti delle disposizioni  di  cui  al
citato  art.  17  restano  limitati, come da parere espresso
anche da parte dell' Avvocatura centrale,  al  diritto  alla
fruizione  dell' indennita' di maternita'  e non determinano
modificazioni della disciplina dell' accreditamento  figura-
tivo  dei  periodi  in  questione,  accreditamento che resta
pertanto condizionato al  fatto  che  i  periodi  stessi  si
collochino  nell'  ambito di un rapporto di lavoro in essere
nel senso piu' sopra precisato.
     Si ricorda che in favore delle lavoratrici che fruirono
dei periodi di astensione facoltativa ai sensi dell' art. n.
6, comma 2, della legge n.  860  /  1950,  modificata  dalla
legge n. 394 / 1951, venne prevista all' epoca l' erogazione
dell' indennita' di disoccupazione ( cfr. circ. n. 53128 Obg
del 23.4.1952).
     In  occasione  del trasferimento di posizioni assicura-
tive dall' A. G. O. ai Fondi speciali sono emerse  perpless-
ita'  circa la legittimita' dei contributi figurativi accre-
ditati per  i  suddetti  periodi  qualora  questi  risultino
collocati nell' ambito del rapporto di lavoro comportante l'
obbligo dell' assicurazione in uno di tali Fondi  alternati-
vi.
     A  tale  riguardo,  nel  richiamare  che al paragrafo I
della lettera a)  della suddetta circolare n. 53128  /  1952
e'  precisato  che  il  periodo  di  assenza  facoltativa in
questione puo' essere considerato  a tutti gli effetti  come
un  periodo  di  normale  disoccupazione  indennizzabile, si
conferma la  validita'  del  correlativo  accreditamento  di
contributi  figurativi  a  condizione  che  in  favore delle
lavoratrici risulti almeno un  contributo  obbligatorio  IVS
versato  in  qualsiasi epoca precedente presso l' A. G. O. ,
periodo che puo', come tale, formare  oggetto  di  trasferi-
mento per ricongiunzione presso altri Fondi.
     Si   conferma  peraltro,anche  in  relazione  a  quanto
disposto con circolare n. 220 del 21.7.1969 ( parte  seconda
alla  nota  2  sub  punto 1 ) che, per le lavoratrici il cui
periodo di astensione si collochi nell' ambito  di  un  rap-
porto  di lavoro assicurato nell' A. G. O. e non in un Fondo
alternativo, i corrispondenti contributi figurativi  possono
considerarsi  attribuiti  al  titolo specifico di astensione
per gravidanza e puerperio nei casi in cui  vengano  compro-
vate  le  condizioni  di  fatto e di diritto per ottenere la
trasformazione  del  titolo  all'  accredito  figurativo  in
argomento.
5. ACCREDITO FIGURATIVO NELL' A.G.O. PER " TBC "
     Con l' occasione, si ritiene opportuno ricordare che l'
accreditamento  figurativo  nell'  A.  G.  O. dei periodi di
assistenza antitubercolare e' subordinato  al  possesso  dei
requisiti  contributivi  previsti dall' art. 7 della legge 6
agosto 1975, n. 419 ( cfr. circolare n. 406 C. e V. ed altri
del 28 giugno 1976, in particolare il punto n. 3), requisiti
che vanno  previamente accertati.
     Non sono pertanto accreditabili  contributi  figurativi
al  titolo  in parola in favore dei lavoratori che non siano
in possesso di tali requisiti, sia  che  abbiano  fruito  di
assistenza  antitubercolare  in  qualita'  di  familiare  di
assicurato sia che siano stati  obbligatoriamente  iscritti,
ai fini pensionistici, a Fondi alternativi dell 'A. G. O.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO