Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 26 del 28-2-2008.htm
Decreto 31/08/2007 - Facoltà di riscatto di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, ai sensi dell’art.1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n.296
Direzione
Centrale Prestazioni
Direzione
Centrale Entrate Contributive
Coordinamento
Generale Statistico attuariale
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 28 febbraio 2008
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 26
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Componenti
del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti
del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 5
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Decreto 31/08/2007 - Facoltà di riscatto
di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per
l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, ai sensi
dell’art.1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n.296
SOMMARIO:
1.Generalità
2.Soggetti aventi diritto
3.Ambito di applicazione
a) definizione dei gravi motivi familiari
b) documentazione
4.Individuazione del periodo riscattabile
5.Adeguamento delle tabelle per
l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, per i
lavoratori dipendenti
GENERALITÀ
L’art.1,
comma 789, della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) ha
esteso la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di
famiglia di cui all’art.4, comma 2, della legge 08 marzo 2000, n.53
[1]
anche ai periodi antecedenti al
31
dicembre 1996.
Con
Decreto 31 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
– n. 258 del 06/11/2007
[2]
,
il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro
delle Politiche per la Famiglia e con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze ha definito le modalità di esercizio della facoltà di riscatto di cui
all’art.1, comma 789, citato e, con riferimento ai lavoratori dipendenti, ha
adeguato le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini
dell’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338. Il decreto
“entra” in vigore il 21/11/2007.
Con la
presente Circolare si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione
delle disposizioni di cui all’oggetto.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
La
nuova facoltà di riscatto trova applicazione a decorrere dal 1°/1/2007 e
quindi per le domande presentate a partire da tale data ancorché riferite a
periodi antecedenti il 31/12/1996.
Hanno
titolo ad esercitare la facoltà di riscatto i
lavoratori dipendenti
di
datori di lavoro pubblici o privati che abbiano fruito di periodi di
aspettativa per
gravimotivi di famiglia
antecedenti al 31 dicembre
1996 nell’ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Poiché
il testo normativo si riferisce esplicitamente ai “lavoratori”
dipendenti, l’accesso al riscatto è
limitato
ai soggetti in condizione attiva
al momento della
presentazione della domanda; restano pertanto esclusi i già pensionati e loro
superstiti all’atto della richiesta di riscatto. Resta inteso altresì che la
domanda va presentata presso l’ordinamento previdenziale nel quale risulta
accreditata la contribuzione del periodo nel quale si inserisce quello di
aspettativa.
Quanto
alle richieste di riscatto relative ad aspettative inserite in periodi
contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti si fa riserva
di fornire ulteriori disposizioni.
Come
già precisato con messaggio n. 028310 del 26/11/2007, l’art. 1, comma 3, del
D.M. citato, ha previsto che i soggetti in condizione attiva al 1° gennaio
2007, divenuti titolari di pensione diretta con decorrenza compresa entro la
data di entrata in vigore del decreto in esame, potevano presentare la
domanda di riscatto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto medesimo (e quindi entro il 19/02/2008).
Le
Sedi territoriali, già autorizzate a ricevere le domande in questione,
provvederanno ora alla loro definizione sulla base delle indicazioni fornite
con la presente circolare contattando gli interessati ed invitandoli a
produrre la documentazione richiesta.
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
L’ambito
di applicazione del decreto in esame è delimitato dall’art.4, comma 2, della
legge n.53/2000 che ha introdotto il congedo per gravi e documentati motivi
familiari e dal successivo D.M. 21 luglio 2000, n.278 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 11 ottobre 2000 n.238)
[3]
che ha individuato i criteri per la
fruizione del congedo (art.2) nonché
la documentazione da produrre (art.3).
a) definizione dei gravi motivi familiari
(Art.2, comma 1, Decreto ministeriale 21/07/2000 n.278)
In
particolare, l’aspettativa riscattabile dovrà essere stata fruita per
gravi motivi
relativi alle situazioni
personali:
del lavoratore stesso;
della famiglia anagrafica di
questi;
dei soggetti di cui all’articolo
433 del codice civile anche se non conviventi;
dei soggetti portatori di
handicap, parenti o affini entro il terzo grado del lavoratore, anche se
non conviventi.
Per
gravi motivi, ai sensi del suddetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, si
intendono:
a)
le necessità familiari derivanti dal decesso di una
delle persone sopra indicate;
b)
le situazioni che comportano un impegno particolare
del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle
persone sopra richiamate;
c)
le situazioni di grave disagio personale, ad
esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d)
le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a
esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1)
patologie acute o croniche che determinano temporanea
o permanente riduzione dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni
croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post – traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica,
derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni
periodiche;
2)
patologie acute o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3)
patologie acute o croniche che richiedono la
partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4)
patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi
le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,2, e 3 o per le quali il
programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori
o del soggetto che esercita la potestà.
b) Documentazione;
La
fruizione del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ante 31/12/1996
deve risultare da registrazioni ufficiali quali libro paga, libro matricola,
libretto di lavoro, dichiarazioni /autorizzazioni dell’epoca, rilasciate dal
datore di lavoro.
Per i
medesimi periodi, i lavoratori devono
comprovare
la ricorrenza dei gravi
motivi come sopra definiti. A tal fine, all’atto della presentazione della
domanda di riscatto, gli stessi devono produrre, con riferimento a ciascuno
dei casi indicati, la documentazione
di
data certa
prevista dall’art.3, commi 1, 2, e 3, del decreto 21 luglio
2000, n.278, citato.
Poiché
trattasi di periodi remoti e per aspettative già godute dal lavoratore, è
necessario che la documentazione probatoria sia risalente
all’epoca
della fruizione
dell’aspettativa medesima (se di formazione successiva è comunque necessario
che non vi siano elementi tali da far presumere che la stessa sia stata
precostituita allo scopo di usufruire della facoltà di riscatto), in modo da
fornire la prova oggettiva che siano stati proprio i “gravi motivi familiari”
a giustificare la richiesta dell’aspettativa da parte del lavoratore
.
In via generale si esclude pertanto la possibilità di ricorrerea dichiarazioni rilasciate ora per
allora, a meno che le stesse non provengano da enti o strutture pubbliche
sulla base delle risultanze degli atti d’ufficio.
4. INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO RISCATTABILE
I
periodi ante 31/12/1996 ammessi a riscatto ai sensi dell’art.1, comma 789,
della legge finanziaria 2007 rientrano nel limite massimo spettante a ciascun
lavoratore ai sensi dell’art.4, comma 2, della legge n.53/2000 di
due
anni
di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati
motivi familiari.
Ne
consegue che, qualora il lavoratore
abbia già riscattato un periodo di congedo ai sensi dell’art.4, comma
2, citato o abbia beneficiato della
copertura figurativa ai sensi dell’art.42, comma 5, del decreto legislativo
27 marzo 2001, n.151
[4]
(
congedo straordinario fruito da
familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità )
il riscatto ante 31/12/1996 può essere
autorizzato solo a capienza, nel rispetto del limite massimo dei due anni
nell’arco della vita lavorativa.
La
facoltà di riscatto in esame può essere poi esercitata solo in corrispondenza
di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione
(obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni
pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto
assicurativo.
Su
tale presupposto, gli interessati dovranno attestare ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, la scopertura contributiva del periodo oggetto di
riscatto nelle diverse gestioni assicurative.
5.
ADEGUAMENTO DELLE TABELLE PER
L’APPLICAZIONE DELL’ART.13 DELLA LEGGE 12/08/1962 n.1338 PER I LAVORATORI
DIPENDENTI
A
decorrere dal 21 novembre 2007, data di entrata in vigore del decreto 31
agosto 2007, le tariffe di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 per
il calcolo della riserva matematica ai fini dell’applicazione dell’art.13
della legge 12/08/1962 n.1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle
tabelle allegate allo stesso decreto
[5]
.
Per le
domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del
decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate
con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.129 del 13 maggio 1981 (v. circ.
n. 146 del 6/7/1981).
Per
quanto attiene i lavoratori autonomi, in attesa che venga emanato apposito
decreto di adeguamento, continuano ad applicarsi le tariffe pubblicate con
decreto ministeriale 29 febbraio 1988 (v. Atti Ufficiali marzo 1988 – pag.
701).
Tanto
premesso, si conferma che le domande di riscatto dei periodi di aspettativa
per motivi di famiglia di cui all’art. 1, comma 789, della legge n. 296/2006,
oggetto della presente Circolare, non possono avere decorrenza anteriore al
1° gennaio 2007 e, a migliore precisazione di quanto indicato nel messaggio
n.028310 del 26.11.2007, la definizione delle stesse dovrà avvenire sulla
base delle tariffe vigenti alla data di presentazione delle relative
domande.
6.
ISTRUZIONI OPERATIVE
In
merito all’istituzione dei nuovi codici “Tipo pratica” ed alle ulteriori
istruzioni per consentire l’acquisizione in procedura automatizzata delle
nuove domande di riscatto, si fa riserva di successive comunicazioni.
Il Direttore generale
Crecco
ALLEGATO N 1
Legge 8 marzo 2000, n. 53.
Art.
4.
(Congedi per eventi e cause particolari)
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso
di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro
il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il
lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In
alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la
lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa.
2.
I
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per
gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai
sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non
superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di
lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di
attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né
ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano
le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del
personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al
comma 2.
4.
Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari
opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei
congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie
specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per
la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave
infermità dei soggetti di cui al comma 1.
4.bis. (Comma abrogato dal D. Lgs. 26
marzo 2001 n.151)
ALLEGATO N 2
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 31
Agosto 2007
Facolta' di
riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di
famiglia e
adeguamento delle tabelle per l'applicazione
dell'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi
dell'articolo
1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n.
296.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 che
riconosce, anche per i periodi antecedenti al 31
dicembre 1996, ai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici
o privati la
facolta' di riscattare i periodi di aspettativa per
motivi di
famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8
marzo 2000, n. 53,
e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il successivo comma 790
della citata legge
n. 296 del 2006 che demanda ad un decreto del
Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, diconcerto con il
Ministro delle politiche
per la famiglia e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la
definizione delle modalita' di esercizio della
facolta' di riscatto
di cui al precedente comma 789, nonche'
l'adeguamento delle tabelle
emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge
12 agosto 1962,
n. 1338;
Visti i commi 2 e 4 dell'art. 4 della citata legge
n. 53 del 2000;
Visto il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, recante
disposizioni attuative
dell'art. 4 della predetta legge;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del
predetto decreto che,
ai fini della fruizione del congedo di cui all'art.
4, comma 2, della
citata legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi
motivi di famiglia,
individuano le patologie specifiche, ed indicano la
documentazione da
produrre a corredo dell'istanza di congedo;
Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale
sono state
approvate le tariffe per il calcolo della riserva
matematica prevista
dall'anzidetta norma;
Considerato che il citato comma 790 della legge n.
296 del 2006
dispone che siano adeguate le predette tariffe;
Viste le nuove tariffe elaborate dall'Istituto
nazionale della
previdenza sociale, trasmesse con nota dell'8 marzo
2007;
Ritenuto che i criteri adottati dal predetto
Istituto sono idonei a
fornire una adeguata copertura finanziaria degli
oneri derivanti
dall'applicazione del citato art. 13 della legge 12
agosto 1962, n.
1338;
Decreta:
Art. 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
2, della legge
8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, i
lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
che esercitano la
facolta' di riscatto di cui all'art. 1, comma 789,
della legge
27 dicembre 2006, n. 296, devono comprovare, per i
periodi di
aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 e
nell'ambito dello
svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato,
la ricorrenza di
gravi motivi di famiglia, come definiti dall'art.
2, comma 1, del
decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
I predetti lavoratori, all'atto della presentazione
della domanda
di riscatto agli Enti previdenziali interessati,
devono produrre, con
riferimento a ciascuno dei casi di cui al predetto
comma 1 dell'art.
2, la documentazione, di data certa, prevista
dall'art. 3, commi 1,
2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio
2000, n. 278.
I soggetti in costanza di lavoro al 1° gennaio
2007, e cessati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto,
devono presentare la domanda di riscatto, corredata
dalla relativa
documentazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore
del decreto medesimo.
Gli enti previdenziali interessati accertano, anche
mediante
scambio di informazioni, la scopertura contributiva
del periodo
oggetto di riscatto nelle diverse gestioni
assicurative.
Art. 2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,
le tariffe per il calcolo della riserva matematica
ai fini
dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338,
sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle
allegate che ne
costituiscono parte integrante (allegato 1).
Per le domande presentate in data anteriore a
quella di entrata in
vigore del presente decreto, e non ancora definite,
continuano ad
applicarsi le tariffe approvate con il decreto
ministeriale
19 febbraio 1981.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei
conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Roma, 31 agosto 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro delle politiche per la famiglia
Bindi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio
n. 298
ALLEGATO N 3
DM 21/07/2000 n.278
LAVORO
Decreto
Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 (in Gazz. Uff., 11 ottobre, n. 238)
(della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
solidarietà sociale). - Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e
cause particolari.
Preambolo
Il Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale e per le pari opportunità:
Visto l'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 4, comma 4, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale e per le pari opportunità, si provvede alla
definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause
particolari, alla individuazione delle patologie specifiche, nonchè alla
individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle
condizioni di grave infermità; Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26
giugno 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000 effettuata ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente
regolamento:
Articolo 1
Permessi
retribuiti.
1. La lavoratrice
e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno
diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di
decesso o di documentata grave infermità del coniuge anche legalmente
separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di
un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del
lavoratore medesimi.
2. Per fruire del
permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che
dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I
giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o
dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di
permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di
grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il
lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa
all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo
è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o
del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono
sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa;
dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti;
nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali
verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del
successivo art. 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente
alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni
dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di
cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza
delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni.
Articolo 2
Congedi per gravi motivi familiari.
1.
La lavoratrice e il lavoratore,
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai
sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di
congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria
famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile anche
se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro
il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità
familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente
comma;
b) le situazioni
che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia
nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
c) le situazioni
di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra
il dipendente medesimo;
d) le situazioni,
riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente,
derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute
o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita
dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura
congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a
carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute
o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi
clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute
o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario;
4) patologie
dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai
precedenti numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e
riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che
esercita la potestà.
2. Il congedo di
cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il
datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro
l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal
lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune;
si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di
congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si
considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a
trenta giorni.
3. I contratti
collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la
concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo
per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra
il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive
esigenze.
4. Fino alla
definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto,
entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a
comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio
ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo
devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente
regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la
sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve
essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura
l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla
situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica
amministrazione.
5. Fermo restando
quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per
incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo
richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni
nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è
stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo
ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui
al comma 6.
6. Il congedo di
cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno
dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, per il quale il
richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello
stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste
dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a
periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad
esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla
base di eccezionali ragioni organizzative, nonchè ad assicurare che il
congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
7. Salvo che non
sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e
il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del
termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.
Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della
lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'art. 1, secondo comma,
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni,
per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del
periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette
giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato
anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o
di preavviso inferiore a sette giorni.
Articolo 3
Documentazione.
1
. La lavoratrice o il lavoratore che
fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'art. 1 o dei congedi
per le patologie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), devono presentare
idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento
chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere
presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa
dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la
certificazione delle patologie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), deve
essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.
2
. Quando l'evento che dà titolo al
permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono
tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei
casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
3
. La lavoratrice o il lavoratore che
intendono usufruire del congedo di cui all'art. 2 per i motivi di cui al
comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la
sussistenza delle situazioni ivi previste.
4. Quando è in
corso l'espletamento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 4,
il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della
permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui al comma 1
del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita nell'accordo
di cui al medesimo art. 1, comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della
grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere
l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente
periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che
dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal
presente regolamento.
5. Il datore di
lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione
del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui all'art.
2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.
Articolo 4
Disposizioni
finali e entrata in vigore.
1. I contratti
collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto
a quelle previste dal presente regolamento.
2. In alternativa
alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi
previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si
applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli.
3. Il presente
regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
ALLEGATO N 4
Tariffe di cui all’art 13 della legge
1338/1962
Aggiornamento previsto dall’art 1, commi
789 e 790, della Legge n. 296/2006
INDICE DELLE SEZIONI
§
Sezione 1 – M, F :
per individui di condizione attiva;
§
Sezione 2 – IM, IF : per individui che acquisiscono
una pensione di invalidità immediata
o la maggiorazione di una pensione di invalidità in atto;
§
Sezione 3 – VM, VF :
per individui che acquisiscono una
pensione di vecchiaia o di anzianità immediata o la maggiorazione di
una pensione di vecchiaia o di anzianità in atto;
§
Sezione 4 – WM, WF : per vedovi soli e vedove sole
che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in
atto;
§
Sezione 5 – WKM, WKF : per gruppi superstiti, composti di vedovo/a e un orfano, che
acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in
atto;
§
Sezione 6 – WKKM, WKKF : per gruppi superstiti, composti di vedovo/a e due o più orfani,
che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in
atto.
ISTRUZIONI
RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL CALCOLO DEGLI ONERI DI
RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI DA
APPLICARSI ALLE DOMANDE PRESENTATE DAL 6 NOVEMBRE 2007.
Relativamente
all'uso delle tavole valgono le seguenti osservazioni generali:
1. L'importo annuo della pensione o la maggior quota di
pensione potenzialmente o effettivamente acquisita a seguito dell'operazione
deve essere determinata con le norme vigenti al momento in cui è proposta
l'operazione. A tale data devono parimenti essere riferite le condizioni di
diritto nelle quali viene a trovarsi il soggetto ad operazione acquisita.
2. Si determina l'età dell'assicurato o del beneficiario
dell'operazione, con riferimento alla data alla quale l'operazione è stata
proposta. L'età deve computarsi per valori interi e perciò saranno trascurate
le frazioni di anno inferiori a sei mesi, mentre saranno computate per un
anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.
3. Quando l'operazione riguarda un gruppo composto da vedovo
o vedova ed orfani l'età deve essere calcolata soltanto per il beneficiario
principale: il vedovo o la vedova.
4. Si determina l'anzianità contributiva complessiva
risultante al momento del calcolo, tenendo conto sia dei periodi regolarmente
coperti da contributi sia dei periodi da riconoscere, trascurandosi anche a
questo fine le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computandosi per un
anno le frazioni pari o superiori. Il calcolo dell'anzianità contributiva
deve essere eseguito solo qualora l'operazione riguardi individui di
condizione attiva e, in ogni caso, con riferimento alla data alla quale è
proposta l'operazione stessa.
5. Si cerca il coefficiente nella sezione corrispondente al
caso esaminato tenendo conto del sesso e dell'età e dell'anzianità
contributiva raggiunte.
6. Si moltiplica il coefficiente trovato per l'ammontare
annuo della pensione calcolata come al precedente punto 1); il prodotto
ottenuto rappresenta la riserva che deve essere versata, perché possa darsi
luogo al riconoscimento del periodo al quale si riferisce l'operazione.
Qualora si verifichino casi non inquadrabili in alcuna
sezione prevista, come per il passato, occorrerà comunicare alla Direzione
generale - Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi all'operazione richiesta;
la determinazione del coefficiente sarà effettuata utilizzando le stesse basi
tecniche con le quali è stata compilata la tariffa.
ALLEGATO 5
RISCATTO PERIODI
DI ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
(art. 1, comma 789, legge 27
dicembre 2006, n. 296)
All’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Sede /Agenzia
di
____________________
_l_ sottoscritt_
nat_
il
Cognome
e nome
a
provincia
Comune
di nascita
codice fiscale
residente in
CAP
via
o frazione e numero civico
comune
provincia
Comune di residenza
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo
1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Decreto del
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31 agosto 2007
CHIEDE
il riscatto dei periodi di
aspettativa per gravi motivi di famiglia di cui all’art.4, comma 2, della
legge n.53/2000 fruiti prima del 3.12.1996
di seguito indicati (1)
:
Periodi
di aspettativa dal /al
Datore
di lavoro
I predetti periodi sono
comprovati dalla documentazione sotto elencata (2) (3), allegata alla
presente richiesta:
1)
2)
3)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(1)
Sono
riscattabili periodi di aspettativa antecedenti al 31/12/1996 fruiti per
gravi motivi di famiglia come definiti dall’art. 2, comma 1, del D.M.
21.7.2000 n. 278 e collocati nell’ambito di un rapporto di lavoro
subordinato;
(2)
Il periodo di
aspettativa deve risultare da documentazione di data certa ( libri paga,
libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni/autorizzazioni dell’epoca
rilasciate dal datore di lavoro) risalenti all’epoca di fruizione dell’aspettativa;
(3)
I gravi motivi di famiglia previsti dall’art.2, comma 1, del D.M. 21.7.2000 n.
278 devono essere comprovati da documenti di data certa risalenti al periodo
di fruizione dell’aspettativa.
__l__
sottoscritt _/_ dichiara (4) inoltre:
Di aver già riscattato
periodo di congedo straordinario non retribuito
per “gravi e
documentati motivi familiari” avvalendosi della facoltà prevista dall’
art.4, comma 2, legge n.53/2000
SI
NO
Di aver fruito di
periodi di congedo straordinario in qualità di familiare di soggetti con
handicap in situazione di gravità avvalendosi della facoltà prevista dall’
art.42, comma 5, decreto legislativo
n.151/2001
SI
NO
Di essere titolare di
periodi contributivi presso altre gestioni previdenziali (INPDAP – ENPALS – Casse Professionali –
Gestioni dei lavoratori autonomi – Gestione Separata ecc. ) coincidenti,
totalmente o parzialmente,con i periodi chiesti a riscatto.
In caso di risposta
affermativa indicare la gestione previdenziale
_______________________________
SI
NO
Di aver prestato
servizio militare ovvero servizio ad esso equiparato.
In caso di risposta
positiva allegare foglio matricolare, stato di servizio o autocertificazione
SI
NO
Di avere in corso
pratiche di regolarizzazione contributiva presso la Sede di
_______________________________
SI
NO
Di aver chiesto il
trasferimento/la ricongiunzione dei periodi contributivi presso
_________________/ in data ____/____/________
SI
NO
Di essere titolare di
pensione diretta (anzianità, vecchiaia)
In caso di risposta
affermativa indicare la decorrenza _____/_________
SI
NO
Di aver presentato
domanda di pensione a ___________________
(indicare l’Ente, se
diverso da INPS) in data ____/____/________
SI
NO
Data ___________ Firma
___________________________________
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(4)
Le
dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 con piena assunzione di
responsabilità in ordine a quanto in esse contenuto.
Informativa
sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande,
21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati
personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti
attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in
osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla
legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in
materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa
su base sanitaria.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con
l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto
opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno
conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono
attività strumentali per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili
designati dall’Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile
sul sito www.inps.it.
I suoi dati personali potranno essere
comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad
altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici
Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la
mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione
dei procedimenti che la riguardano.
L’Inps la informa, infine, che è nelle sue
facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice,
rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente
competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di un’
agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale o
subprovinciale, anche per il tramite dell’ agenzia stessa.
%%A%%
[1]
Vedi
Allegato n.1
[2]
Vedi
Allegato n.2
[3]
Vedi allegato
n.3
[4]
I periodi di
congedo ex art.42, comma 5, del decreto legislativo 27 marzo 2001, n.151
rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 (Circolari INPS n.64/01;
85/02;
147/02)
[5]
Vedi
Allegato n.4