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900314
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 53623
SERVIZIO BILANCI N. 367
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
N. 15337
Circolare n. 265
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 10 gennaio 1985, n. 1. Maggiorazione dell'indennita' di
anzianita' e dell'indennita' di fine rapporto ai lavoratori
poligrafici posti in esodo e prepensionamento ai sensi della
legge 5 agosto 1981, n. 416. Istruzioni contabili e variazioni
al piano dei conti.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 53623
SERVIZIO BILANCI N. 367
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
N. 15337
Roma, 27 dicembre 1985            AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 265                     e, per conoscenza,
                                  AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
All. 7                            AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                  AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Legge 10 gennaio 1985, n. 1. Maggiorazione dell'indennita' di
          anzianita' e dell'indennita' di fine rapporto ai lavoratori
          poligrafici posti in esodo e prepensionamento ai sensi della
          legge 5 agosto 1981, n. 416. Istruzioni contabili e variazioni
          al piano dei conti.
     Con legge 10 gennaio 1985, n. 1, pubblicata sulla G.U. n. 10 del 12
gennaio 1985, sono state apportate "ulteriori modificazioni, integrazioni
ed interpretazioni alla legge 5 agosto 1981 n. 416 (1), relativa alla
disciplina delle imprese editrici  e  provvidenze  per  l'editoria"
giornalistica.
     In particolare, con l'art. 11, e' stata apportata una modifica alla
lettera c) del primo comma dell'art. 37 della legge n., 416 citata nel
senso che l'indennita' aggiuntiva, pari all'indennita' di anzianita'
maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nelle aziende
del settore, fino ad un massimo di dieci anni, deve essere corrisposta
dagli istituti previdenziali.
     La norma introdotta ha effetto dalla data di entrata in vigore della
legge n. 416/1981 (e cioe' dal 21 agosto 1981) e la spesa relativa fa
carico ad apposito capitolo, istituito nello stato di previsione del
Ministero del tesoro.
     L'indennita aggiuntiva in questione e' stata corrisposta, per il
passato,  dalle  aziende alle cui dipendenze si trovavano, all'atto
dell'esodo, i lavoratori di cui all'articolo 37 della legge n. 416 e
pertanto  si  pone, allo stato attuale, l'esigenza di provvedere al
rimborso, in favore delle aziende stesse, dell'onere sostenuto a tale
titolo:  a  tale  incombenza, provvedera' direttamente la Direzione
Generale, anche per quei limitati casi per i quali non hanno provveduto
le aziende.
     Per cio' che concerne invece i pensionamenti che saranno chiesti,
per il futuro, a norma dello stesso articolo 37 della citata legge n.
416, le Sedi provvederanno a corrispondere agli interessati anche quanto
loro dovuto a titolo di indennita' aggiuntiva del trattamento di fine
rapporto liquidato dalle aziende del settore , tenuto conto appunto degli
adempimenti connessi con la liquidazione delle pensioni e degli elementi
gia' in possesso delle Sedi stesse.
     Con la presente si impartiscono, pertanto, le istruzioni necessarie
per porre in grado le Sedi di provvedere al nuovo adempimento affidato
all'Istituto.
     Cio' premesso si fa presente che:
     1) la provvidenza riguarda esclusivamente i lavoratori poligrafici
che sono stati o che saranno posti in pensionamento anticipato ai sensi
dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 di cui alla circolare n.
53584 A.G.O. n. 181220-713 E.A.D. n. 252 B./224 del 9 novembre 1981 (2).
     Vanno pertanto esclusi coloro che hanno conseguito o conseguiranno
la pensione anticipata a norma dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981,
n. 155;
     2) la dizione indennita' di anzianita' usata dal legislatore, va
intesa comprensiva della quota relativa al trattamento di fine rapporto
di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 (3);
     3) dalla determinazione delle annualita' spettanti vanno escluse
tutte  quelle  computate  per anzianita' convenzionali derivanti da
pattuizioni individuali o contrattuali, poiche' la norma si riferisce
agli anni di servizio effettivamente prestati;
     4) poiche' l'indennita' aggiuntiva va rapportata alla indennita' di
fine rapporto liquidata dalle aziende, va presa in considerazione solo
quella liquidata dall'ultima azienda alle dipendenze della quale ha
prestato servizio il lavoratore poligrafico.
     Ne consegue che essa sara' pari a 10 annualita' solo nel caso di
servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda per un periodo
pari o superiore a dieci;
     5) in quest'ultimo caso, per determinare l'indennita' aggiuntiva si
dovra' fare riferimento agli ultimi dieci anni di servizio procedendo a
ritroso dalla data di cessazione: l'indennita' da liquidarsi sara' pari,
quindi, alla quota liquidata dall'azienda per gli ultimi dieci anni,
comprensiva,  ovviamente,  dell'incremento ISTAT di cui al 4  comma
dell'art. 2120 e dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
     Allo scopo di gravare il meno possibile gli Uffici per la nuova
incombenza, si consente che la liquidazione dell'indennita' aggiuntiva
possa essere effettuata dalle aziende alle quali va restituito l'importo
dopo aver acquisito, in sede di istruttoria della domanda di pensione, la
prova circa la riscossione della somma da parte degli interessati e
averne controllato l'esattezza.
     A tal fine e' stato opportunamente variato il testo del modello da
allegare alla domanda di pensione (vedi allegato 1), gia' trasmesso con
la circolare n. 53584 A.G.O. avanti citata, che varra' anche ai fini
della documentazione necessaria a prova dell'avvenuta corresponsione
della indennita' aggiuntiva, ed e' stato istituito un nuovo modulo per lo
sviluppo contabile dell'indennita' stessa che sara' utilizzato ai fini
del controllo.
     E' evidente, peraltro, che le Sedi provvederanno al  pagamento
diretto ai pensionandi di quanto loro dovuto nel caso di aziende che non
intendano anticipare la somma in questione.
     Per le aziende che hanno anticipato quanto dovuto ai dipendenti al
titolo di cui alla precedente, il rimborso potra' avvenire con pagamento
diretto alle aziende stesse.
     A tal fine, dovranno essere adottati, in quanto applicabili, criteri
gia' fissati per l'accertamento della "regolarita' contributiva" con
circolare n. 50002 R.C.V. ecc. dell'11 novembre 1982, per lo specifico
settore dell'editoria, e circolare 51014 R.C.V. del 9 novembre 1984 (4)
utilizzando, per quanto possibile e pertinente, lo schema di attestazione
allegato a quest'ultima.
                    CALCOLO DELL'INDENNITA' AGGIUNTIVA
     Come gia' detto in precedenza, deve essere corrisposta ai lavoratori
posti in pensione a norma dell'art. 37 della legge n. 416 una indennita'
pari all'indennita' di anzianita' maturata per gli anni di servizio
effettivamente prestati nelle aziende, fino ad un massimo di dieci anni.
     Detti anni saranno individuati in quelli immediatamente precedenti
la data di cessazione dal servizio fino ad un massimo di dieci e sulle
retribuzioni corrispondenti verra' calcolata l'indennita' dovuta con le
stesse modalita' previste per la determinazione del trattamento di fine
rapporto regolato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
     A tal fine si procedera' nel modo seguente:
a) Calcolo dell'indennita' aggiuntiva dell'indennita' di anzianita' al 31
   maggio 1982.
     La prima operazione consiste nella determinazione della indennita'
che sarebbe spettata al dipendente in caso di cessazione del rapporto al
31 maggio 1982, indennita' che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della
legge n. 297/1982, e' calcolata secondo la disciplina vigente fino a tale
data e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto.
     Nel caso che interessa va in primo luogo determinato il periodo da
prendere in considerazione tenendo conto che le annualita' utili vanno
considerate fino ad un massimo di dieci anni a ritroso dalla cessazione
dal servizio; conseguentemente, si dovra' calcolare al 31 maggio 1982
l'anzianita' di servizio residuale di ciascun lavoratore relativa al
periodo  antecedente  tale  data e sino al momento della assunzione
retroagendo dalla data di cessazione del rapporto sino al massimo di
dieci anni compiuti.
     Ad esempio, per un lavoratore con una  anzianita'  complessiva
superiore a dieci anni di servizio, il quale cessi il proprio rapporto di
lavoro il 15 luglio 1985, l'anzianita' al 31 maggio 1982, utile ai fini
del computo della indennita' de quo, sara' pari a 6 anni e 11 mesi (per
il contratto poligrafici le frazioni annuali  di  anzianita'  vanno
computate in 12.mi trascurando le frazioni di mese).
     L'anzianita' cosi' ottenuta va moltiplicata per la retribuzione del
mese di maggio 1982 depurata dell'importo corrispondente ai 175 punti di
contingenza maturati dal 1 febbraio 1977 al 31 maggio 1982 nonche' dei
relativi  effetti su tutti gli istituti di legge o di contratto. La
retribuzione peraltro dovra' tener  conto  di  tutti  gli  elementi
contrattuali mensili o plurimensili e dovra' essere la stessa utilizzata
dalle aziende per calcolare  l'indennita'  di  anzianita'  da  essi
corrisposta agli esodanti.
     A tal fine e' stato predisposto il modello allegato (v. allegato n.
2)  che  dovra'  essere  compilato dalle aziende stesse e che sara'
utilizzato dalle Sedi sia ai fini del controllo di quanto corrisposto,
sia per la liquidazione diretta, nel caso che le aziende non abbiano
provveduto.
b) Calcolo del trattamento aggiuntivo di fine rapporto successivo al 31
   maggio 1982.
     Dal 1 giugno 1982 ha inizio il conteggio del T.F.R. che, ai sensi
dell'art. 2120 del Codice Civile, si calcola sommando per ciascun anno di
servizio  una quota pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
     La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15
giorni.
     Dal 2 comma del citato articolo si rileva che la retribuzione, salvo
diversa previsione dei contratti collettivi, da prendere a base per il
calcolo, comprende tutte  le  somme,  incluso  l'equivalente  delle
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo
di rimborso spese.
     Per occasionale si deve intendere tutto cio' che viene corrisposto
accidentalmente (ad esempio l'eventuale indennita' sostitutiva di ferie);
ai sensi di quanto stabilito nella disciplina contrattuale di settore
dovra' computarsi anche l'eventuale indennita' sostitutiva del preavviso
mentre dovranno essere esclusi eventuali compensi di lavoro straordinario
a qualsiasi titolo corrisposti.
     Qualora nel periodo preso in considerazione vi sia  stata  una
sospensione della retribuzione per infortunio, malattia, gravidanza e
puerperio, o per cassa integrazione, deve essere computato l'equivalente
della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto di lavoro.
     Nella retribuzione saranno anche considerati i punti di contingenza
maturati successivamente al 31 maggio 1982 nonche' quelli relativi al
periodo 1 gennaio 1977/31 maggio 1982 che, ai sensi delle disposizioni
transitorie dell'art. 5, legge n.  297/1982,  saranno  gradualmente
reinseriti nella retribuzione utile ai fini del T.F.R., considerandone i
relativi effetti su tutti gli istituti contrattuali.
     Tale reinserimento si completera' al 1 gennaio 1986 data dalla quale
l'intero valore dell'indennita' di contingenza sara' utile ai fini del
computo del T.F.R. e, quindi, dell'indennita' de quo.
     Allo scopo di agevolare i conteggi e' stata predisposta una scheda
allegata alla presente.
     Da  essa  si  puo'  rilevare  che  va   operato   innanzitutto
l'accantonamento totale al 31 dicembre 1982.
     Per ottenere cio' l'indennita' di anzianita' calcolata al 31 maggio
1982 deve essere rivalutata al 31 dicembre 1982 applicando l'incremento
previsto dal 4 comma dell'articolo 2120 del Codice Civile.
     Cio' si ottiene moltiplicando il capitale corrispondente per il
coefficiente 1,08391704.
     Al risultato cosi' ottenuto si dovra' sommare il trattamento di fine
rapporto (T.F.R.) relativo al periodo 1 giugno 1982/31 dicembre 1982 pari
alle  retribuzioni  del periodo stesso (depurato della scala mobile
maturata fino al 31 maggio 1982), diviso per il numero fisso 13,5.
     Il  capitale  cosi' ottenuto (montante al 31 dicembre 1982) va
rivalutato al 31 dicembre 1983 moltiplicandolo per il  coefficiente
1,11064777.
     Al risultato si dovra' sommare il T.F.R. relativo al 1983, cosi'
come operato per il periodo 1 giugno 1982/31 dicembre 1982 (retribuzioni
utili dell'anno diviso 13,5).
     Alla somma totale dei due addendi va applicato il coefficiente al 31
dicembre 1984, pari a 1,08097845.
     Al risultato di dovra' aggiungere quindi il T.F.R. accantonato del
1984.
     Il capitale ottenuto con la procedura avanti illustrata, alla data
del 31 dicembre 1984, va quindi moltiplicato per il coefficiente relativo
al mese di cessazione.
     Per le cessazioni intervenute nel periodo 1 gennaio 1985 /  30
novembre  1985 i coefficienti da usare sono riportati nella tabella
allegata (v. all. n. 4), quelli successivi verranno comunicati a mezzo
messaggio con riferimento alla presente circolare.
     A detto importo va aggiunto il T.F.R. relativo al  periodo  di
servizio prestato nel corso del 1985 ottenuto dividendo la retribuzione
utile per 13,5.
     Alla cifra finale va aggiunto il valore corrispondente ai punti di
contingenza non ancora inseriti nella retribuzione utile presa a base per
il T.F.R. secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 297.
     Per le cessazioni intervenute nel 1 semestre, tale importo, da
aggiungere al risultato finale del T.F.R., e' pari a L. 119.450; per il 2
semestre e' pari a L. 59.725.
     In pratica le Sedi, dopo aver acquisito il prospetto analitico di
liquidazione del trattamento normale di fine rapporto operato dalle
aziende ed aver determinato il periodo utile per l'indennita' aggiuntiva
fino ad un massimo di dieci anni, calcoleranno il periodo residuale
anteriore al 31 maggio 1982. Calcoleranno poi quanto spettante al 31
maggio 1982 operando sulla retribuzione relativa al mese di maggio 1982
utile  ai fini della indennita' di anzianita' (a tal fine il valore
dell'indennita' di anzianita' indicata nel prospetto andra' divisa per
l'anzianita' aziendale al 31 maggio 1982) e su questa si determinera' la
quota per rivalutazione da sommare all'indennita' di anzianita' e al
trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 1982.
     Successivamente le Sedi determineranno le quote annue di T.F.R.
relative  al  periodo  dall'1  giugno  1982 alla data di cessazione
avvalendosi delle retribuzioni (al lordo del contributo di cui penultimo
comma dell'art. 3 della legge n. 297/1982: 0,30% fino al 31 dicembre 1982
e 0,50% dall'1 gennaio 1983) esposte per i singoli anni o frazioni di
anno sul prospetto aziendale di liquidazione effettuata dal datore di
lavoro, operando le rivalutazioni di cui sopra si e' detto.
     Per accelerare i conteggi le Sedi rimetteranno alle aziende anche i
prospetti in bianco per la liquidazione dell'indennita' di cui alla legge
n.  1/1985  che  sara'  utilizzato sia per il controllo della somma
eventualmente anticipata dalle aziende, sia per il calcolo di quanto
dovra' essere corrisposto ai pensionandi in caso di pagamento diretto.
     Tenuto  presente quanto avanti esposto le Sedi provvederanno a
rimborsare alle aziende quanto anticipato ai dipendenti al lordo delle
imposte,  mentre  calcoleranno  quanto dovuto al fisco, nel caso di
pagamento diretto.
- ISTRUZIONI CONTABILI E ORGANIZZATIVE
     Per quanto attiene la rilevazione contabile delle partite connesse
all'applicazione  della legge in oggetto, poiche' tale norma non ha
individuato la gestione cui debba fare carico l'onere dell'anticipazione
delle  somme,  si  e'  convenuto che dette partite vengano rilevate
nell'ambito della gestione GPL che attualmente  raccoglie  analoghe
erogazioni.
     Per le richieste di rimborso che perverranno alle Sedi riguardanti
le  indennita'  erogate  per  cessazioni  avvenute entro la data di
applicazione della presente circolare  le  Sedi  si  limiteranno  a
trasmettere le pratiche alla Direzione Generale senza effettuare alcuna
registrazione contabile: il controllo amministrativo contabile di queste,
verra' effettuato da una speciale commissione, istituita allo scopo,
nell'ambito di questa Direzione Generale, che disporra' il pagamento e le
registrazioni contabili connesse.
     Per quanto concerne invece le richieste pervenute alle Sedi nel
corrente esercizio fino al 31 dicembre 1986 si potranno verificare due
possibilita':
     1) l'azienda anticipa l'indennita' in questione per poi chiederne il
rimborso all'Istituto;
     2) l'azienda non intende anticipare l'indennita' e rimette  la
pratica  all'Istituto che dovra' provvedere al pagamento diretto ai
pensionandi dietro specifica domanda.
     In ambedue i casi l'imputazione contabile  dell'importo  delle
indennita', al lordo delle ritenute erariali, andra' effettuata al conto
GPL 30/08 di nuova istituzione (5).
     Nel caso la Sede effettui il pagamento diretto all'interessato
dovra' inoltre trattenere le ritenute erariali che saranno evidenziate,
come di consueto, al conto GPA 27/05.
     A tale scopo si richiamano le disposizioni impartite con circolare
n. 806 RG, ed inviata con messaggio alle Sedi, concernente il nuovo
trattamento tributario dell'indennita' di fine rapporto di cui alla legge
     A tale fine le Sedi dovranno tenere presente che l'indennita' di cui
alla legge n. 1/1985 dell'editoria e' aggiuntiva del trattamento di fine
rapporto; pertanto la ritenuta di imposta va calcolata con la stessa
aliquota applicata dal datore di lavoro sul trattamento di fine rapporto
stesso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 482.
     Alla fine di ciascun esercizio, entro i termini fissati annualmente
con la circolare delle chiusure contabili, le Sedi, provvederanno a
trasmettere a questa Direzione Generale - Servizio Bilanci - un prospetto
riepilogativo (v. allegato n. 3) dei dati relativi alle  indennita'
liquidate nel corso dell'anno, occorrente per la richiesta delle somme
poste dalla legge a carico dello Stato.
     Inoltre le Sedi che riceveranno le domande di rimborso dalle aziende
interessate, per le indennita' erogate, dovranno controllare e conservare
la seguente documentazione:
     a)  la  richiesta  delle aziende interessate con specificati i
nominativi dei dipendenti interessati alla norma con la data di nascita e
la data di assunzione presso la stessa (allegato n. 1);
     b) copia fotostatica autenticata del prospetto di liquidazione delle
indennita' di anzianita' e del trattamento di fine rapporto quietanzato
dal lavoratore e del relativo modello 102;
     c) copia del modello O1M per ogni singolo lavoratore e per ogni anno
(ad iniziare dal 1982) ove e' evidenziato il trattamento di fine rapporto
accantonato per ogni anno;
     d) prospetto di calcolo e liquidazione dell'indennita' prevista
dalla legge in oggetto (allegato n. 2).
     Per i pagamenti effettuati direttamente agli interessati, dovranno
essere acquisiti i documenti di cui alle lettera b) e c), e i certificati
dell'azienda  da cui risulti la data di assunzione presso la stessa
nonche' domanda specifica dell'interessato per la liquidazione diretta da
parte dell'Istituto.
     Il reparto prestazioni dopo aver controllato tutta la documentazione
e aver calcolato la relativa indennita' trasmettera' il prospetto di
liquidazione (allegati n. 5 e 6) al Reparto Ragioneria.
     Naturalmente in questo caso l'Istituto e' tenuto a rilasciare il
modello 102 relativamente alle somme erogate direttamente ai pensionati
(6).
     Tutta la suddetta documentazione dovra' essere conservata agli atti
delle  Sedi interessate e tenuta a disposizione di questa Direzione
Generale per ogni eventuale richiesta o controllo.
     Da  ultimo si esprime l'avviso che se l'importo gia' liquidato
dall'azienda dovesse risultare superiore, l'importo stesso verra' ridotto
nell'esatta misura.
     Se del pari l'importo dovesse risultare inferiore a quanto spettante
l'Istituto, a domanda, provvedera' a corrispondere la parte residua
direttamente all'interessato operando, ovviamente, le relative ritenute
fiscali.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
     (1) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2001.
     (2) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2681.
     (3) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1566.
     (4) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3376.
     (5) Per le variazioni da apportare all'archivio conti collegato con
l'A 7 vedi allegato n. 7.
     (6) Vedasi circolare n. 806 RG/210 del 17 ottobre 1985.
ALLEGATO 1
OGGETTO:  Domanda di prepensionamento per i lavoratori poligrafici legge
          5 agosto 1981, n. 416, art. 37.
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 2
PROSPETTO DI CALCOLO DELL'INDENNITA'
                              - omissis -
ALLEGATO 3
ELENCO DEI BENEFICIARI E RELATIVE INDENNITA' DI CUI ALLE DISPOSIZIONI
DELL'ART. 37 L. N. 416/1981 INTEGRATE E MODIFICATE DALLA LEGGE 10 GENNAIO
1985, N. 1.
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 4
COEFFICIENTI DI CALCOLO ANNO 1985
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 5
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 6
PROSPETTO DI LIQUIDAZIOEN DELL'INDENNITA'
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 7
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
                              - OMISSIS -