900320 Servizio Personale 7841 Circolare n. 269 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987. Parziale illegittimita' dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Servizio Personale 7841 Roma, 23 novembre 1987 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza Circolare n. 269 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987. Parziale illegittimita' dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Con la sentenza indicata in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita' dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (1) nella parte in cui non ha previsto il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro durante i tre mesi dopo il parto e il diritto a riposi giornalieri - attribuiti alla sola madre rispettivamente dagli artt. 4 lett. c) e 10 della legge n. 1204/1971 - a favore del padre lavoratore nel caso di decesso della madre o di sua grave infermita' che renda impossibile l'assistenza materna al minore nei primi mesi di vita. Conseguentemente, a seguito dell'anzidetta sentenza: 1) l'astensione obbligatoria di cui all'art. 4, lett. c), legge n.1204/1971, compete anche al padre lavoratore, prescindendo dalla circostanza che la madre sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui il bambino rimanga privo di assistenza per decesso della madre, durante o dopo il parto o di grave infermita' della madre medesima. Per fruire dell'astensione in questione, il padre lavoratore deve presentare apposita domanda corredata, a seconda dei casi: - del certificato di morte della madre del bambino; - del certificato medico legale, rilasciato dalla U.S.L., attestante lo stato di grave infermita' della madre e l'impossibilita' per la stessa di accudire al minore. In quest'ultimo caso si rammenta che in presenza di dubbi sulla "gravita'" della malattia della madre puo' essere richiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell'art. 30, quarto comma, Legge n. 1204/1971, per un definitivo parere. 2) i periodi di riposo orario entro il primo anno di vita del bambino, di cui all'art. 10, legge n. 1204 citata, competono anche al padre lavoratore alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per fruire, da parte di quest'ultimo, dell'astensione obbligatoria. Nel far rinvio alle disposizioni gia' emanate per la completa cognizione della materia si ritiene utile con l'occasione riepilogare di seguito le assenze previste dalla legislazione vigente, in favore della lavoratrice madre o del padre lavoratore, connesse all'assistenza e alla cura del bambino. Assenze obbligatorie 1) Due mesi prima della nascita: diritto all'assenza esclusivo della madre. 2) Dalla nascita fino a tre mesi di vita del bambino: diritto all'assenza della madre ovvero del padre lavoratore, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro della madre, in caso di decesso della madre stessa o di sua grave infermita' che impedisca l'assistenza al bambino. Il principio anzidetto trova applicazione anche nei casi di adozione o affidamento di un bambino, che non abbia superato i sei anni di eta', fino a tre mesi dall'effettivo ingresso nella famiglia adottiva o affidataria. Assenze non obbligatorie 3) Dal 4 mese ad un anno di eta' del bambino: congedo fino ad un massimo di sei mesi spettante in alternativa alla madre ovvero al padre lavoratore a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente. Il principio anzidetto trova applicazione anche nei casi di adozione o affidamento di un bambino, che non abbia superato i sei anni di eta', fino a un anno dall'effettivo ingresso nella famiglia adottiva o affidataria. 4) Fino a tre anni per malattia del bambino, anche adottato o affidato, di carattere acuto o non cronico: congedo spettante in alternativa alla madre o al padre lavoratore sempreche' la madre sia lavoratrice subordinata. 5) Fino ad un anno di vita del bambino anche adottato o affidato: riposo giornaliero spettante alla madre ovvero al padre lavoratore, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro della madre, in caso di decesso della madre stessa o di sua grave infermita' che impedisca l'assistenza al bambino. o o o o o Considerato che l'anzidetta sentenza comporta la necessita' di modificare il paragrafo 10 del "Riepilogo delle disposizioni relative alla materia delle assenze dal servizio del personale" (circolare 7 dicembre 1984, n. 9078 P./264, in "Atti ufficiali" pag. 3694), si e' provveduto a predisporre il nuovo paragrafo - sostitutivo dell'anzidetto come allegato alla presente circolare (allegato 1). IL DIRETTORE GENERALE FASSARI (1) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1924 . . ALLEGATO 1 . . "10 - ASSENZE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI E DEI MINORI 10.1. Periodi di assenza spettanti alla lavoratrice madre o, in determinate circostanze al padre lavoratore in occasione della nascita del bambino e per l'assistenza del medesimo. 10.1.1. Astensione obbligatoria dal lavoro: a) da due mesi prima della data presunta del parto, fino alla data effettiva del parto. L'astensione obbligatoria e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli (52). L'assenza in questione compete esclusivamente alla madre lavoratrice; b) dal giorno seguente a quello del parto fino al terzo mese successivo (53). Nei casi di adozione o affidamento, a decorrere dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria in base ad atto della competente autorita', a condizione che il bambino stesso, alla data medesima, non abbia superato i sei anni di eta' (55). L'assenza di cui al punto b) compete anche al padre lavoratore prescindendo dalla circostanza che la madre sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui il bambino rimanga privo di assistenza per decesso della madre, durante o dopo il parto o di grave infermita' della madre medesima. L'anzidetta assenza compete, ovviamente, alla sola madre lavoratrice nel caso di interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, successiva al 180 giorno dall'inizio della gestazione. Al riguardo per il computo del periodo di cui innanzi si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto (54). 10.1.2. Assenze non obbligatorie connesse alla gravidanza e al parto a) sei mesi entro il primo anno di vita del bambino (56) o, nell'ipotesi di bambino affidato o adottato di eta' non superiore ai tre anni, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia (57). Tale facolta' e' concessa al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre. L'esercizio del diritto da parte del padre lavoratore e' subordinato alla condizione che la madre presti la sua opera in qualita' di lavoratrice dipendente (58); b) per malattia, di carattere acuto e non cronico, del bambino anche adottato o affidato di eta' inferiore a 3 anni (59); c) periodi di riposo orario entro il primo anno di vita del bambino (60). Gli anzidetti periodi spettano al padre lavoratore nel caso di decesso o grave infermita' della madre; d) periodi di assenza per malattia determinata da gravidanza o da puerperio (61); e) assenza a seguito di interruzione della gravidanza prima del 180 giorno dall'inizio della gestazione (62). 10.2. Disposizioni riguardanti le singole assenze a) Astensione obbligatoria di cui al precedente punto 10.1.1. Durante i periodi di gravidanza e puerperio e' fatto divieto di adibire al lavoro la dipendente interessata. Pertanto i dirigenti le unita' funzionali dovranno richiedere alla dipendente l'esibizione della documentazione sanitaria occorrente per il rispetto del divieto. I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro sono computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' e alle ferie (63). Durante tali periodi sono corrisposti tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario (64). I dipendenti assunti ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali iniziano a fruire di un periodo di astensione obbligatoria per maternita' prima del termine del rapporto di lavoro, non hanno diritto alla proroga del rapporto rispetto alla sua naturale scadenza per effetto dello stato di gravidanza o puerperio ne' alla corresponsione di alcun trattamento per il periodo successivo alla cessazione del rapporto medesimo (65). La lavoratrice madre deve produrre entro 15 giorni dallo evento il certificato di nascita del figlio (66). Le lavoratrici adottive o affidatarie per poter esercitare i diritti innanzi menzionati debbono produrre l'atto di adozione o di affidamento, il certificato di nascita del bambino e idonea documentazione comprovante la data di effettivo ingresso del bambino stesso nella famiglia adottiva o affidataria. Come ricordato innanzi, l'astensione in questione compete al padre lavoratore anche adottivo o affidatario nel caso di decesso della madre del minore o di sua grave infermita'. Per fruire dell'astensione in questione, il padre lavoratore deve presentare apposita domanda corredata, a seconda dei casi: - del certificato di morte della madre del bambino; - del certificato medico legale, rilasciato dalla U.S.L., attestante lo stato di grave infermita' della madre e l'impossibilita' per la stessa di accudire al minore. In quest'ultimo caso si rammenta che in presenza di dubbi sulla "gravita'" della malattia della madre puo' essere richiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, L. n. 120/1971, per un definitivo parere. b) Altre assenze di cui al precedente punto 10.1.2. Le assenze di cui al precedente punto 10.1.2. lett. a) e b), sono considerate a titolo di congedo straordinario (67). La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi per un massimo di sei mesi (v. punto 10.1.2. a)) deve indicare il periodo dell'assenza, che e' frazionabile. Essa puo', tuttavia, rientrare in servizio prima dell'esaurimento del periodo richiesto, purche' - considerati tra l'altro, gli effetti che l'anticipato rientro puo' comportare per il personale eventualmente assunto in sostituzione - ne dia congruo preavviso al dirigente l'unita' funzionale di appartenenza. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di assentarsi allo stesso titolo, deve presentare una dichiarazione dalla quale risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi del diritto sopraindicato (68) e di quello di cui alla successiva lettera c) (periodi di riposo orario entro il primo anno di vita del bambino), nonche', entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione sopraccennata, una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia (69). Qualora quest'ultima dichiarazione non sia presentata entro il prescritto termine di dieci giorni, il dipendente gia' autorizzato ad assentarsi dovra' essere richiamato in servizio, e le assenze effettuate sono da ritenersi ingiustificate. La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi nei casi di cui al punto 10.1.2. lett. b) deve presentare un certificato medico dal quale risulti la malattia del bambino (69). Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di assentarsi allo stesso titolo deve presentare una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi del medesimo diritto e di quello di cui alla successiva lettera c) ove il bambino sia di eta' inferiore ad un anno, oltre al certificato medico attestante la malattia del bambino (69). La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta sia dal padre lavoratore che la presenta sia dall'altro genitore che esercita la facolta' di rinuncia e deve recare l'indicazione dell'ufficio, ente o azienda presso cui quest'ultimo presta la sua opera. Le dichiarazioni di rinuncia non hanno efficacia permanente nei confronti di tutte le situazioni che si dovessero verificare in diversi periodi temporali e, pertanto, devono essere rinnovate ogni qualvolta che, sussistendo le condizioni previste dalla legge, il padre lavoratore intenda assentarsi dal lavoro in alternativa all'altro genitore. Nei periodi di astensione facoltativa nel corso del primo anno di vita del bambino (sei mesi) compete un trattamento pari al 30% della retribuzione (70), costituita dagli stessi emolumenti presi in considerazione per i periodi di astensione obbligatoria (cioe' tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni straordinarie). Il trattamento di cui trattasi deve essere assoggettato alle trattenute previste per i casi di attribuzione di trattamento economico ridotto. Per le assenze per malattia del bambino di eta' inferiore a tre anni, non spetta alcuna retribuzione. I periodi di assenza entro il primo anno di vita del bambino, ovvero per malattia del bambino di eta' inferiore a tre anni, sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' (71). c) Periodi di riposo orario entro il primo anno di vita del bambino (punto 10.1.2. lett. c) Le lavoratrici madri hanno diritto durante il primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo di un'ora ciascuno , fruibili anche congiuntamente durante la giornata; il riposo e' uno solo, di un'ora di durata, quando l'orario di lavoro e' inferiore a 6 ore (72). I periodi di riposo comportano il diritto delle donne ad uscire dal luogo di lavoro (73). I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dal luogo di lavoro nell'ipotesi in cui fossero istituiti, nelle dipendenze dei locali di lavoro, la camera di allattamento o l'asilo nido, di cui la lavoratrice intenda usufruire (74). I periodi di riposo in questione spettano - sino al compimento del primo anno di eta' del bambino - anche alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento. Fermo restando che i riposi di cui sopra devono assicurare alla lavoratrice la possibilita' di provvedere all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione nell'orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il dirigente l'unita' funzionale, tenendo anche conto delle esigenze di servizio. In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi verra' determinata dall'ispettorato del lavoro. Non e' consentito alcun trattamento economico sostitutivo (75). Si fa presente che per determinare la durata del riposo in questione deve prendersi a base l'arco di tempo effettivo e non quello teorico della giornata di lavoro della dipendente. Pertanto non sono utili ai fini di cui trattasi tutte le assenze orarie (escluse ovviamente quelle in esame) che abbiano influito sulla durata complessiva dell'orario di lavoro di ciascuna giornata, quali ad esempio, permessi orari, astensioni dal lavoro, ecc. I periodi di riposo debbono essere fruiti giornalmente e, quindi, in nessun caso possono essere cumulati fra giornate diverse. Per i riposi e' dovuta una indennita' a carico dell'ente che assicura il trattamento di malattia. Per le dipendenti dell'INPS, l'indennita' e' a carico dell'INPS stesso in quanto, per effetto della legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto deve provvedere ai rimborsi della suddetta indennita', in misura pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi (76). Per determinare l'ammontare dell'indennita' dovranno essere considerati tutti gli elementi della retribuzione che vengono corrisposti in forma continuativa, con esclusione, pertanto, degli emolumenti la cui spettanza e' direttamente collegata alla presenza in servizio (es. lavoro straordinario). I periodi di riposo in questione competono anche al padre lavoratore alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per fruire, da parte del medesimo, della astensione obbligatoria. In nessun caso e' possibile che mentre un genitore fruisce dell'assenza dal servizio ai sensi dell'art. 7, primo o secondo comma, legge n. 1204/1971 o dell'art. 7, primo comma, legge n. 903/1977 o dell'art. 10 legge n. 1204/1971, l'altro genitore possa assentarsi per alcuno dei motivi di cui alle menzionate norme di legge. Il genitore che intenda avvalersi del diritto di assentarsi ai sensi delle norme innanzi richiamate deve produrre, oltre alla documentazione di rito, anche una dichiarazione dell'altro genitore dalla quale risulti che quest'ultimo non si assentera' - nello stesso tempo - per alcuno dei motivi di cui alle citate disposizioni. d) Periodi di malattia determinata da gravidanza o da puerperio (punto 10.1.2. lett. d) I periodi di assenza per malattia determinata da gravidanza o da puerperio non sono computabili agli effetti del limite massimo dei permessi straordinari retribuiti per malattia di breve durata o dell'aspettativa per infermita' (61). e) Assenze a seguito di interruzione della gravidanza (punto 10.1.2. lett. e) L'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, ove si verifichi prima del 180 giorno dall'inizio della gestazione, viene considerata aborto e non attribuisce alle dipendenti il diritto a fruire di periodi di astensione obbligatoria dopo il parto (62). Tuttavia, nel caso in cui le condizioni di salute non consentano una ripresa del servizio, l'assenza sara' considerata come dovuta a malattia prodotta dallo stato di gravidanza (62). Qualora l'interruzione sia successiva al 180 giorno dall'inizio della gestazione, sara' considerata "parto" a tutti gli effetti: le dipendenti conseguentemente nei tre mesi successivi non potranno essere adibite al lavoro (54). Per il computo dei predetti periodi si ricorre alla presunzione secondo cui il concepimento e' avvenuto 300 giorni prima della data del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (54). In caso di aborto spontaneo o terapeutico, la lavoratrice dovra' produrre, entro 15 giorni dall'evento, un certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell'aborto e quella che sarebbe stata la data presunta del parto (77). 10.2.1. Rapporto tra assenze per maternita' ed altri tipi di assenze Le assenze, sia per astensione obbligatoria che facoltativa, non fanno venir meno, per la loro autonoma disciplina, il diritto dei dipendenti alle altre forme di assenza per permessi, congedi e aspettative cui abbiano titolo ai sensi della normativa vigente. Le assenze per maternita' non concorrono a determinare la durata massima delle assenze spettanti ad altro titolo. Esse sono da considerare eventi sospensivi e non interruttivi delle aspettative per infermita' o comunque di assenze ad altro titolo. Ai fini delle interruzioni tra i vari periodi di aspettativa per infermita' e per motivi di famiglia, le assenze per maternita' non sono da considerare come servizio, ma come periodi neutri. Ovviamente le ferie e le assenze eventualmente spettanti ai lavoratori ad altro titolo non possono essere disposte nei confronti dei dipendenti interessati contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro nonche' a quelli di assenza facoltativa (78)".