Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 28 del 9-2-2000.htm
  
Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica dell'1,6 per cento.   


 
 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
9 febbraio 2000
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale
 
 
e Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 28
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai membri del Consiglio
 
 
di indirizzo e vigilanza
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2000. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 1999 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidit
à
. Aggiornamento tabelle.
SOMMARIO
:
Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica dell’1,6 per cento.
 
Con circolare n.217 del 15 dicembre 1999 è stato trasmesso il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.281 del 30 novembre 1999 che fissa nella misura dell’1,5 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire provvisoriamente alle pensioni in via previsionale per l'anno 2000.
L’ISTAT con nota del 27 gennaio 2000 ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 1998 – dicembre 1998 e il periodo gennaio 1999 – dicembre 1999 è risultata pari all’1,6 per cento.
Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2000 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2001, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale dell’1,6 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n.67, e all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.
Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2000, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione dell’1,6 per cento (lire 721.600 mensili), si e’ proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n.638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n.389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l’anno 2000 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del1’1,5 per cento stabilita con decreto ministeriale 20 novembre 1999, salvo conguaglio in sede di perequazione per l ‘anno 2001
.
Sono stati infine rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2000 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n.335
.
Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che sarà effettuato in sede di perequazione automatica per l’anno 2001, unitamente alle operazioni di conguaglio degli aumenti di perequazione per la generalità delle pensioni perequate in via provvisoria per l’anno 2000.
Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica dell’1,6 per cento accertata dall’ISTAT per l’anno 2000
Nel trasmettere le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione dell’1,6 per cento, in sostituzione degli allegati I, J, K e L alla circolare n. 217 del 15 dicembre 1999, si allegano nuovamente tutte le tabelle già trasmesse con la circolare n. 217, in quanto quelle di cui all’allegato G contenevano talune imprecisioni. E’ stata inoltre inserita la tabella I.2 relativa al massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 
 
Allegato
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLE PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI
 
 
 
 
 
 
VALORI DEFINITIVI PER L’ANNO 1999
VALORI PREVISIONALI PER L’ANNO 2000
 
 
 
Decreto
ministeriale del 20 novembre 1999,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999
 
 
 
Indice
 
 
 
Importi delle pensioni per l’anno 1999. Valori definitivi
Trattamenti minimi, pensioni sociali e assegni sociali
A.1
Aumenti per costo vita
A.2
Importi delle pensioni per l’anno 2000 Valori previsionali
Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali
B.1
Aumenti per costo vita
B.2
Disposizioni legislativi per aumenti costo vita
B.3
Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali
(per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000)
Fondo Clero
C.1
Fondo Addetti Imposte di consumo
C.2
Fondo Dipendenti Aziende del Gas
C.3
Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
C.4
Fondo Esattoriali
C.5
Fondo Addetti Servizi di Trasporto
C.6
Fondo Telefonici
C.7
Fondo per il Personale di Volo
C.8
Limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni
Fondo lavoratori dipendenti
D.1
Gestioni dei lavoratori autonomi
D.2
Gestioni dei lavoratori autonomi: pensioni di invalidità erogate ad invalidi che non hanno compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia
D.3
Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994
D.4
Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994
D.5
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi
Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. Pensionati ultrasessantacinquenni
E.1
Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. Pensionati ultrasessantenni
E.2
Integrazione degli assegni di invalidità
Limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione
F.1
Pensioni sociali - assegni sociali
Limiti di reddito e determinazione dell’importo mensile della pensione sociale
G.1
Aumento della pensione sociale
G.2
Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni a mutilati ed invalidi civili e ai sordomuti
G.3
Assegni sociali
G.4
Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS
G.5
Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS
G.6
Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS
G.7
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Scaglioni annui d’imposta
H.1
Scaglioni mensili d’imposta
H.2
Detrazione per lavoro dipendente
H.3
Ulteriore detrazione per lavoro dipendente
H.4
Detrazione per coniuge a carico
H.5
Detrazione per altre persone a carico
H.6
Minimale retributivo
Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche
I.1
Massimale di retribuzione imponibile
Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995
I.2
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario
Limiti di reddito
J.1
Importi dei limiti
J.2
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario
Limiti di reddito
K.1
Importi dei limiti
K.2
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili
Anzianità maturate al 31 dicembre 1992
L.1
Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993
L.2
Pensioni ed indennità degli invalidi civili
Pensione
M.1
Pensione
M.2
Assegno di assistenza
M.3
Indennità di accompagnamento
M.4
Indennità di accompagnamento
M.5
Speciale indennità
M.6
Assegno a vita
M.7
Indennità di comunicazione
M.8
Indennità di frequenza
M.9
Tabella A
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 1999
Valori definitivi
 
Decorrenza
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
Assegni vitalizi
Pensioni sociali
Assegni sociali
1° gennaio 1999
710.250
404.800
504.800
616.350
IMPORTI ANNUI
9.233.250
5.262.400
6.562.400
8.012.550
 
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
Dal 1° gennaio 1999:
aumento del 1,8 %
fino a lire 1.395.400
 
aumento del 1,62 %
sulla parte di pensione compresa tra lire 1.395.401 e lire 2.093.100
aumento del 1,35 %
sulla parte di pensione compresa tra lire 2.093.101 e lire 3.488.500
 
aumento del 0,54 %
sulla parte di pensione compresa tra lire 3.488.501 e lire 5.581.600
 
nessun aumento
sulla parte di pensione eccedente lire 5.581.600
 
Tabella B
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2000
Valori previsionali
 
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI
Decorrenza
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
Assegni vitalizi
Pensioni sociali
Assegni sociali
1° gennaio 2000
720.900
410.850
530.350
643.600
IMPORTI ANNUI
9.371.700
5.341.050
6.894.550
8.366.800
 
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
Dal 1° gennaio 2000:
aumento del 1,5 %
fino a lire 1.420.500
aumento del 1,35 %
sulla parte di pensione compresa tra lire 1.420.501 e lire 2.130.750
aumento del 1,125 %
sulla parte di pensione compresa tra lire 2.130.751 e lire 3.551.250
 
aumento del 0,45 %
sulla parte di pensione compresa tra lire 3.551.251 e lire 5.682.000
 
nessun aumento
sulla parte di pensione eccedente lire 5.682.000
 
 
 
 
 
 
3 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
A norma dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall’articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41.
A norma dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
A norma dell’articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.
L’articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l’anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l’aumento di perequazione per l’anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
L’articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:
a) e' applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento
minimo.
Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.
Per i trattamenti trasferiti all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il provvedimento dispone che gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale.
La legge 27 dicembre 1999 n.488 di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili. L’aumento di 18.000 mensili spetta, anche ai trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, "in misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale o dell’assegno sociale, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell’assegno sociale".
 
 
Tabella C
PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI PER GLI ANNI 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000
Valori definitivi
1 - Fondo Clero
decorrenza
Fondo Clero
Pensioni liquidate a norma degli articoli 16 e 17 delle leggi n.579 e n.580 del 5 luglio 1961 e dell’articolo 25 della legge 22 dicembre 1973, n. 903
Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo
importo
1.1.1995
626.450
130.655
7.190
1.1.1996
660.300
137.710
7.580
1.1.1997
686.050
143.080
7.875
1.1.1998
697.700
145.510
8.010
1.1.1999
710.250
148.130
8.155
1.1.2000
720.900
150.350
8.275
2 - Fondo Addetti Imposte di consumo
decorrenza
Importo
1.1.1995
556.385
1.1.1996
586.430
1.1.1997
609.300
1.1.1998
619.660
1.1.1999
630.815
1.1.2000
640.275
3 - Fondo Dipendenti Aziende del Gas
decorrenza
Importo
1.1.1995
626.450
1.1.1996
660.300
1.1.1997
686.050
1.1.1998
697.700
1.1.1999
710.250
1.1.2000
720.900
4 - Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
decorrenza
Pensioni con decorrenza
anteriore al 1° dicembre 1996
Pensioni con decorrenza
dal 1° dicembre 1996 in poi
importo
1.1.1995
689.095
---
1.1.1996
726.330
---
1.1.1997
754.655
686.050
1.1.1998
767.470
697.700
1.1.1999
781.280
710.250
1.1.2000
793.000
720.900
 
Segue Tabella C
 
5 - Fondo Esattoriali
decorrenza
Importo
1.1.1995
436.545
1.1.1996
460.120
1.1.1997
478.065
1.1.1998
486.190
1.1.1999
494.940
1.1.2000
502.360
 
6 - Fondo Addetti Servizi di Trasporto
decorrenza
Importo
1.1.1995
626.450
1.1.1996
660.300
1.1.1997
686.050
1.1.1998
697.700
1.1.1999
710.250
1.1.2000
720.900
 
7 - Fondo Telefonici
decorrenza
Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997
Pensioni con decorrenza
dal 1° febbraio 1997 in poi
Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
Importo
1.1.1995
892.535
 
624.775
1.1.1996
940.730
 
658.510
1.1.1997
977.420
686.050
684.190
1.1.1998
994.035
697.700
695.820
1.1.1999
1.011.930
710.250
708.345
1.1.2000
1.027.110
720.900
718.970
 
8 - Fondo per il Personale di Volo
decorrenza
Pensioni con decorrenza
anteriore al 1° agosto 1997
Pensioni con decorrenza
dal 1° agosto 1997 in poi
1.1.1995
Non sono previsti trattamenti minimi
---
1.1.1996
---
1.1.1997
686.050
1.1.1998
697.700
1.1.1999
710.250
1.1.2000
720.900
 
Tabella D
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Anno
Limiti di reddito personale che escludono l’integrazione al minimo
Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo intero
Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione
1983
Oltre L. 7.177.300
Fino a L. 3.364.300
Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300
1984
Oltre L. 8.325.200
Fino a L. 4.006.900
Da L. 4.006.901 a L. 8.325.200
1985
Oltre L. 8.988.200
Fino a L. 4.253.950
Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200
1986
Oltre L. 9.776.000
Fino a L. 4.776.700
Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000
1987
Oltre L. 10.332.400
Fino a L. 5.041.250
Da L. 5.041.251 a L. 10.332.400
1988
Oltre L. 10.877.100
Fino a L. 5.307.000
Da L. 5.307.001 a L. 10.877.100
1989
Oltre L. 11.759.800
Fino a L. 5.680.100
Da L. 5.680.101 a L. 11.759.800
1990
Oltre L. 12.597.000
Fino a L. 6.085.650
Da L. 6.085.651 a L. 12.597.000
1991
Oltre L. 13.508.300
Fino a L. 6.496.150
Da L. 6.496.151 a L. 13.508.300
1992
Oltre L. 14.640.600
Fino a L. 7.188.450
Da L. 7.188.451 a L. 14.640.600
1993
Oltre L. 15.021.500
Fino a L. 7.407.550
Da L. 7.407.551 a L. 15.021.500
1994
Oltre L. 15.661.100
Fino a L. 7.758.250
Da L. 7.758.251 a L. 15.661.100
1995
Oltre L. 16.287.700
Fino a L. 8.143.850
Da L. 8.143.851 a L. 16.287.700
1996
Oltre L. 17.167.800
Fino a L. 8.583.900
Da L. 8.583.901 a L. 17.167.800
1997
Oltre L. 17.837.300
Fino a L. 8.918.650
Da L. 8.918.651 a L. 17.837.300
1998
Oltre L. 18.140.200
Fino a L. 9.070.100
Da L. 9.070.101 a L. 18.140.200
1999
Oltre L. 18.466.500
Fino a L. 9.233.250
Da L. 9.233251 a L. 18.466.500
2000
Oltre L. 18.743.400
Fino a L. 9.371.700
Da L. 9.371.701 a L. 18.743.400
 
Segue
Tabella D
2 – PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Anno
Limiti di reddito personale che escludono l’integrazione al minimo
Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo intero
Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione
1983
Oltre L. 7.177.300
Fino a L. 3.983.100
Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300
1984
Oltre L. 8.325.200
Fino a L. 4.713.450
Da L. 4.713.451 a L. 8.325.200
1985
Oltre L. 8.988.200
Fino a L. 5.071.600
Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200
1986
Oltre L. 9.776.000
Fino a L. 5.390.800
Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000
1987
Oltre L. 10.332.400
Fino a L. 5.709.600
Da L. 5.709.601 a L. 10.332.400
 
3 – PENSIONI DI INVALIDITA’ EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO
COMPIUTO L’ETA’ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
Anno
Limiti di reddito personale che escludono l’integrazione al minimo
Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo intero
Limiti di reddito personale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione
1983
Oltre L. 7.177.300
Fino a L. 4.322.750
Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300
1984
Oltre L. 8.325.200
Fino a L. 5.097.750
Da L. 5.097.751 a L. 8.325.200
1985
Oltre L .8.988.200
Fino a L. 5.487.950
Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200
1986
Oltre L. 9.776.000
Fino a L. 6.094.550
Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000
1987
Oltre L.10.332.400
Fino a L. 6.451.750
Da L .6.451.751 a L. 10.332.400
Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l’integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti.
 
Segue
Tabella D
4 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994
Anno
Limiti di reddito coniugale che escludono l’integrazione al minimo
Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo intero
Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione
1994
Oltre L. 39.152.750
Fino a L. 31.249.900
Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750
1995
Oltre L. 40.719.250
Fino a L. 32.575.400
Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250
1996
Oltre L. 42.919.500
Fino a L. 34.335.600
Da L. 34.335.601 a L. 42.919.500
1997
Oltre L. 44.593.250
Fino a L. 35.674.600
Da L. 35.674.601 a L. 44.593.250
1998
Oltre L. 45.350.500
Fino a L. 36.280.400
Da L. 36.280.401 a L. 45.350.500
1999
Oltre L. 46.166.250
Fino a L. 36.933.000
Da L. 36.933.001 a L. 46.166.250
2000
Oltre L. 46.858.500
Fino a L. 37.486.800
Da L. 37.486.801 a L. 46.858.500
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
 
5 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Anno
Limiti di reddito coniugale che escludono l’integrazione al minimo
Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo intero
Limiti di reddito coniugale che consentono l’integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell’importo a calcolo della pensione
1995
Oltre L. 32.575.400
Fino a L. 24.431.550
Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400
1996
Oltre L. 34.335.600
Fino a L. 25.751.700
Da L. 25.751.701 a L. 34.335.600
1997
Oltre L. 35.674.600
Fino a L. 26.755.950
Da L. 26.755.951 a L. 35.674.600
1998
Oltre L. 36.280.400
Fino a L. 27.210.300
Da L. 27.210.301 a L. 36.280.400
1999
Oltre L. 36.933.000
Fino a L. 27.699.750
Da L. 27.699.751 a L. 36.933.000
2000
Oltre L. 37.486.800
Fino a L. 28.115.100
Da L. 28.115.101 a L. 37.486.800
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
 
Tabella E
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
 
1 - LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI
Anno
Pensionato solo (A)
Pensionato coniugato (B)
Importo mensile maggiorazione spettante (vedere note)
1997
9.958.650
16.441.750
80.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
1998
10.110.100
16.703.700
80.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
1999
10.273.250
18.285.800
80.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
2000
10.411.700
18.778.500
80.000
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
P: importo della pensione spettante nell’anno.
Lire 9.958.650
somma del trattamento minimo annuo 1997 pari a lire 8.918.650 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 1.040.000.
Lire 16.441.750
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1997 dell’assegno sociale, pari a lire 6.483.100.
Lire 10.110.100
somma del trattamento minimo annuo 1998 pari a lire 9.070.100 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000.
Lire 16.703.700
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1998 dell’assegno sociale, pari a lire 6.593.600.
Lire 10.273.250
somma del trattamento minimo annuo 1999 pari a lire 9.233.250 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000.
Lire 18.285.800
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1999 dell’assegno sociale, pari a lire 8.012.550
Lire 10.411.700
somma del trattamento minimo annuo 2000 pari a lire 9.371.700 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000.
Lire 18.778.500
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2000 dell’assegno sociale, pari a lire 8.366.800
 
Segue Tabella E
2 - LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PENSIONATI
ULTRASESSANTENNI
Anno
Pensionato solo (A)
Pensionato coniugato (B)
Importo mensile maggiorazione spettante (vedere note)
1997
9.308.650
15.791.750
30.000
[A – (RP + P)] / 13
[B – (RF + RP + P)] / 13
1998
9.460.100
16.053.700
30.000
[A – (RP + P)] / 13
[B – (RF + RP + P)] / 13
1999
9.623.250
17.635.800
30.000
[A – (RP + P)] / 13
[B – (RF + RP + P)] / 13
2000
9.761.700
18.128.500
30.000
[A – (RP + P)] / 13
[B – (RF + RP + P)] / 13
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
P: importo della pensione spettante nell’anno.
Lire 9.308.650
somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a lire 8.918.650, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.
Lire 15.791.750
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1997 dell’assegno sociale pari a lire 6.483.100.
Lire 9.460.100
somma del trattamento minimo annuo 1998 pari a lire 9.070.100 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.
Lire 16.053.700
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1998 dell’assegno sociale pari a lire 6.593.600.
Lire 9.623.250
somma del trattamento minimo annuo 1999 pari a lire 9.233.250 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.
Lire 17.635.800
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1999 dell’assegno sociale pari a lire 8.012.550.
Lire 9.761.700
somma del trattamento minimo annuo 2000 pari a lire 9.371.700 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000.
Lire 18.128.500
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2000 dell’assegno sociale pari a lire 8.366.800.
 
 
 
Tabella F
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI
ASSEGNI DI INVALIDITA’
Anno
Pensionato solo
Pensionato coniugato
1984
Oltre lire 5.170.500
Oltre lire 7.755.750
1985
Oltre lire 5.607.200
Oltre lire 8.410.800
1986
Oltre lire 5.898.200
Oltre lire 8.847.300
1987
Oltre lire 6.217.400
Oltre lire 9.326.100
1988
Oltre lire 6.545.300
Oltre lire 9.817.950
1989
Oltre lire 6.956.400
Oltre lire 10.434.600
1990
Oltre lire 7.450.200
Oltre lire 11.175.300
1991
Oltre lire 8.022.700
Oltre lire 12.034.050
1992
Oltre lire 8.492.400
Oltre lire 12.738.600
1993
Oltre lire 8.677.200
Oltre lire 13.015.800
1994
Oltre lire 9.007.000
Oltre lire 13.510.500
1995
Oltre lire 9.282.000
Oltre lire 13.923.000
1996
Oltre lire 12.480.000
Oltre lire 18.720.000
1997
Oltre lire 12.966.200
Oltre lire 19.449.300
1998
Oltre lire 13.187.200
Oltre lire 19.780.800
1999
Oltre lire 16.025.100
Oltre lire 24.037.650
2000
Oltre lire 16.733.600
Oltre lire 25.100.400
 
 
Tabella G
PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI
PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
MENSILE
Decorrenza
Reddito annuo del pensionato (RP)
Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)
Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale
Importo mensile pensione sociale
1.1.95
ZERO
>
4.641.000
< 4.641.000
< 4.641.000
< 4.641.000
<
14.654.800
qualunque
>
19.295.800
<
14.654.800
>14.654.800 e < 19.295.800
Zero
357.000
357.000
RP / 13 (*)
(RT-14.654.800) / 13 (*)
357.000
zero
zero
1.1.96
ZERO
>
4.891.900
< 4.891.900
< 4.891.900
< 4.891.900
<
15.446.150
qualunque
>
20.338.050
<
15.446.150
>15.446.150 e < 20.338.050
Zero
376.300
376.300
RP / 13 (*)
(RT-15.446.150) / 13 (*)
376.300
zero
zero
1.1.97
ZERO
>
5.083.000
< 5.083.000
< 5.083.000
< 5.083.000
<
16.048.550
qualunque
>
21.131.550
<
16.048.550
>16.048.550 e < 21.131.550
Zero
391.000
391.000
RP / 13 (*)
(RT-16.048.550) / 13 (*)
391.000
zero
zero
1.1.98
ZERO
>
5.169.450
< 5.169.450
< 5.169.450
< 5.169.450
<
16.321.350
qualunque
>
21.490.800
<
16.321.350
>16.321.350 e < 21.490.800
Zero
397.650
397.650
RP / 13 (*)
(RT-16.321.350) / 13 (*)
397.650
zero
zero
1.1.99
ZERO
>
6.562.400
< 6.562.400
< 6.562.400
< 6.562.400
<
16.615.150
qualunque
>
23.177.550
<
16.615.150
>16.615.150 e < 23.177.550
Zero
504.800
504.800
RP / 13 (*)
(RT-16.615.150) / 13 (*)
504.800
zero
zero
 
 
1.1.2000
ZERO
>
6.894.550
< 6.894.550
< 6.894.550
< 6.894.550
<
16.864.400
qualunque
>
23.758.950
<
16.864.400
>16.864.400
e < 23.758.950
Zero
530.350
530.350
RP/13
RP / 13 (*)
(RT-16.864.400) / 13 (*)
530.350
zero
zero
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato
derivante dalle due operazioni di calcolo
 
Segue Tabella G
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
2 – AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO
ALL’AUMENTO
Anno
Pensionato solo (A)
Pensionato coniugato (B)
Importo mensile aumento spettante
1997
6.708.000
15.626.650
125.000
[
A - (RPMS+PS)
]
/ 13
[
B – (RFMS+RPMS+PS)
]
/ 13
1998
6.794.450
15.864.550
125.000
[
A - (RPMS+PS)
]
/ 13
[
B – (RFMS+RPMS+PS)
]
/ 13
1999
8.187.400
17.420.650
125.000
[
A - (RPMS+PS)
]
/ 13
[
B – (RFMS+RPMS+PS)
]
/ 13
2000
8.519.550
17.891.250
125.000
[
A - (RPMS+PS)
]
/ 13
[
B – (RFMS+RPMS+PS)
]
/ 13
NOTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
RPMS: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.
RFMS: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.
PS: Importo della pensione sociale, spettante nell’anno, al netto del "ticket" di lire 10.000 corrisposto sulla tredicesima.
Lire 6.708.000:
somma dell’importo annuo 1997 della pensione sociale, pari a lire 5.083.000 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.
Lire 15.626.650:
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1997 del trattamento minimo pari a lire 8.918.650.
Lire 6.794.450:
somma dell’importo annuo 1998 della pensione sociale, pari a lire 5.169.450 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.
Lire 15.864.550:
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1998 del trattamento minimo pari a lire 9.070.100.
Lire 8.187.400
somma dell’importo annuo 1999 della pensione sociale, pari a lire 6.562.400 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.
Lire 17.420.650
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 1999 del trattamento minimo pari a lire 9.233.250.
Lire 8.519.550
somma dell’importo annuo 2000 della pensione sociale, pari a lire 6.894.550 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000.
Lire 17.891.250
somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2000 del trattamento minimo pari a lire 9.371.700.
Segue Tabella G
3 - LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI AI
MUTILATI E INVALIDI CIVILI E AI SORDOMUTI
Decorrenza
Mutilati ed invalidi civili parziali
Mutilati ed invalidi civili totali
Sordomuti
1.7.80
2.500.000
5.200.000
5.200.000
1.1.81
2.927.500
6.089.200
6.089.200
1.1.82
2.927.500
7.246.150
7.246.150
1.1.83
2.927.500
8.412.780
8.412.780
1.1.84
2.927.500
9.742.000
9.742.000
1.2.85
2.927.500
10.930.525
10.930.525
1.1.86
2.927.500
11.914.270
11.914.270
1.5.86
3.190.975
11.914.270
11.914.270
1.1.87
3.411.150
12.736.355
12.736.355
1.1.88
3.602.175
13.449.590
13.449.590
1.1.89
3.789.490
14.148.970
14.148.970
1.1.90
4.035.430
15.067.240
15.067.240
1.1.91
4.313.875
16.106.880
16.106.880
1.1.92
4.246.200
17.374.490
17.374.490
1.1.93
4.338.600
18.446.495
18.446.495
1.1.94
4.503.500
19.136.395
19.136.395
1.1.95
4.641.000
20.026.235
20.026.235
1.1.96
6.240.000
21.103.645
21.103.645
1.1.97
6.483.100
22.310.775
22.310.775
1.1.98
6.593.600
22.846.235
22.846.235
1.1.99
8.012.550
23.211.775
23.211.775
1.1.2000
8.366.800
23.583.165
23.583.165
Segue Tabella G
ASSEGNI SOCIALI
4 - ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Anno
Pensionato non coniugato
Pensionato coniugato
Reddito annuo (RP)
Importo mensile assegno sociale
Reddito annuo (RC)
Importo mensile assegno sociale
1997
Zero
>
6.483.100
< 6.483.100
498.700
Zero
(6.483.100 – RP) / 13
Zero
>
12.966.200
< 12.966.200
498.700
Zero
(12.966.200 -RC) / 13
1998
Zero
>
6.593.600
< 6.593.600
507.200
Zero
(6.593.600– RP) / 13
Zero
>
13.187.200
< 13.187.200
507.200
Zero
(13.187.200 -RC) / 13
1999
Zero
>
8.012.550
< 8.012.550
616.350
Zero
(8.012.550 – RP) / 13
Zero
>
16.025.100
< 16.025.100
616.350
Zero
(16.025.100 - RC) / 13
2000
Zero
>
8.366.800
< 8.366.800
643.600
Zero
(8.366.800 – RP) / 13
Zero
>
16.733.600
< 16.733.600
643.600
Zero
(16.733.600 - RC) / 13
 
 
Segue Tabella G
 
CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999
 
 
5 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
 
REDDITO ANNUO DEL PENSIONATO
(A)
REDDITO ANNUO CUMULATO
(B)
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO
1999
<
5.262.400
<
21.877.550
100.000
>5.262.400 e < 6.562.400
> 21.877.550 e < 23.177.550
(6.562.400 – A) / 13 (*)
(23.177.550 – B) / 13 (*)
>
6.562.400
Qualunque
0
Qualunque
> 23.177.550
2000
<
5.341.050
<
22.205.450
119.500
>5.341.050 e < 6.894.550
> 22.205.450 e < 23.758.950
(6.894.550 – A) / 13 (*)
(23.758.950 – B) / 13 (*)
>
6.894.550
Qualunque
0
Qualunque
> 23.758.950
 
A
: reddito personale annuo, pari all’importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l’importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.
B
: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto
A
+ l’importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).
(*)
l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.
 
 
 
Segue Tabella G
CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999
 
 
6 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
ANNO
PENSIONATO NON CONIUGATO
PENSIONATO CONIUGATO
REDDITO ANNUO (A)
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO
REDDITO ANNUO
(B)
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO
1999
<
6.712.550
100.000
<
14.725.100
100.000
> 6.712.550 e < 8.012.550
(8.012.550 - A) / 13
> 14.725.100 e < 16.025.100
(16.025.100 – B) / 13
>
8.012.550
0
>
16.025.100
0
2000
<
6.813.300
119.500
<
14.946.100
119.500
> 6.813.300e< 8.366.800
(8.366.800- A) / 13
> 15.180.100 e < 16.733.600
(16.733.600 – B) / 13
>
8.366.800
0
>
16.733.600
0
A
: reddito personale annuo, pari all’importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l’importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.
B
: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto
A
+ l’importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).
Segue Tabella G
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
 
7 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI NATI PRIMA DEL 1 GENNAIO 1931
ANNO
REDDITO ANNUO DEL PENSIONATO
(A)
REDDITO ANNUO CUMULATO
(B)
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO
1999
<
5.262.400
<
21.877.550
100.000
> 5.262.400
< 6.562.400
<
21.877.550
(6.562.400 – A) / 13
> 5.262.400
< 6.562.400
> 21.877.550
< 23.177.550
(6.562.400 – A) / 13 (*)
(23.177.550 – B) / 13 (*)
>
6.562.400
Qualunque
0
Qualunque
> 23.177.550
2000
<
5.341.050
<
22.205.450
101.500
> 5.341.050
< 6.660.550
<
22.205.450
(6.660.550 – A) / 13
> 5.341.050
< 6.660.550
> 22.205.450
<23.524.950
(6.660.550 – A) / 13 (*)
(23.524.950 – B) / 13 (*)
>
6.660.550
Qualunque
0
Qualunque
> 23.524.950
A
: reddito personale annuo, pari all’importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l’importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.
B
: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto
A
+ l’importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).
(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.
 
Segue Tabella G
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
 
8 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1930
ANNO
PENSIONATO NON CONIUGATO
PENSIONATO CONIUGATO
REDDITO ANNUO (A)
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO
REDDITO ANNUO (B)
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO
1999
<
6.712.550
100.000
<
14.725.100
100.000
> 6.712.550 e < 8.012.550
(8.012.550 - A) / 13
> 14.725.100 e < 16.025.100
(16.025.100 – B) / 13
>
8.012.550
0
>
16.025.100
0
2000
<
6.813.300
101.500
<
14.946.100
101.500
> 6.813.300 e< 8.132.800
(8.132.800 - A) / 13
> 14.946.100 e < 16.265.600
(16.265.600 – B) / 13
>
8.132.800
0
>
16.265.600
0
 
A
: reddito personale annuo, pari all’importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l’importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.
B
: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto
A
+ l’importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).
 
 
Tabella H
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2000
Tabelle da utilizzare per il rinnovo per l’anno 2000
1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Reddito
Aliquota percentuale
Correttivo da detrarre
 
fino a 15.000.000
18,5
-
da 15.000.001
fino a 30.000.000
25,5
1.050.000
da 30.000.001
fino a 60.000.000
33,5
3.450.000
da 60.000.001
fino a 135.000.000
39,5
7.050.000
da 135.000.001 in poi
 
45,5
15.150.000
 
 
2 - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Reddito
Aliquota percentuale
Correttivo da detrarre
 
fino a 1.250.000
18,5
-
da 1.250.001
fino a 2.500.000
25,5
87.500
da 2.500.001
fino a 5.000.000
33,5
287.500
da 5.000.001
fino a 11.250.000
39,5
587.500
da 11.250.001 in poi
 
45,5
1.262.500
 
 
Segue Tabella H
3 - DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE
Reddito annuo
Importo annuo
Importo mensile
 
Fino a 9.100.000
1.750.000
145.833
Da 9.100.001
Fino a 9.300.000
1.650.000
137.500
Da 9.300.001
Fino a 15.000.000
1.550.000
129.166
Da 15.000.001
Fino a 15.300.000
1.400.000
116.666
Da 15.300.001
Fino a 15.600.000
1.300.000
108.333
Da 15.600.001
Fino a 15.900.000
1.200.000
100.000
Da 15.900.001
Fino a 30.000.000
1.050.000
87.500
Da 30.000.001
Fino a 40.000.000
950.000
79.166
Da 40.000.001
Fino a 50.000.000
850.000
70.833
Da 50.000.001
Fino a 60.000.000
750.000
62.500
Da 60.000.001
Fino a 60.300.000
650.000
54.166
Da 60.300.001
Fino a 70.000.000
550.000
45.833
Da 70.000.001
Fino a 80.000.000
450.000
37.500
Da 80.000.001
Fino a 90.000.000
350.000
29.166
Da 90.000.001
Fino a 90.400.000
250.000
20.833
Da 90.400.001
Fino a 100.000.000
150.000
12.500
Da 100.000.001 in poi
 
100.000
8.333
 
4 – ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore ai limiti previsti e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una
ulteriore detrazione
, rapportata all’età e al periodo di pensione nell’anno.
La detrazione più elevata compete a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.
Età
Reddito annuo
Importo annuo
Importo mensile
< 75
 
Fino a 9.400.000
190.000
15.833
< 75
Da 9.400.001
Fino a 18.000.000
120.000
10.000
> 75
 
Fino a 9.400.000
430.000
35.833
> 75
Da 9.400.001
Fino a 18.000.000
360.000
30.000
> 75
Da 18.000.001
Fino a 18.500.000
180.000
15.000
> 75
Da 18.500.001
Fino a 19.000.000
90.000
7.500
 
Segue Tabella H
 
 
5 - DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO
Reddito annuo
Importo annuo
Importo mensile
 
Fino a 30.000.000
1.057.552
88.129
Da 30.000.001
Fino a 60.000.000
961.552
80.129
Da 60.000.001
Fino a 100.000.000
889.552
74.129
Da 100.000.001 in poi
 
817.552
68.129
 
 
6 - DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO
 
Importo annuo
Importo mensile
Figli o altre persone a carico di un solo contribuente
408.000
34.000
Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.
Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di lire 240.000 annue per ciascun figlio (non gestita per il momento dalle procedure INPS)
 
 
 
Tabella I.1
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Anno
Importo mensile del trattamento minimo di pensione
Percentuale di ragguaglio della pensione
Minimale retributivo settimanale
Minimale retributivo annuo
1984
320.200
30
96.060
4.995.120
1985
345.700
30
103.710
5.392.920
1986
376.000
30
112.800
5.865.600
1987
397.400
30
119.220
6.199.440
1988
418.350
30
125.505
6.526.260
1989
452.300
40
180.920
9.407.840
1990
484.500
40
193.800
10.077.600
1991
519.550
40
207.820
10.806.640
1992
563.100
40
225.240
11.712.480
1993
577.750
40
231.100
12.017.200
1994
602.350
40
240.940
12.528.880
1995
626.450
40
250.580
13.030.160
1996
660.300
40
264.120
13.734.240
1997
686.050
40
274.420
14.269.840
1998
697.700
40
279.080
14.512.160
1999
710.250
40
284.100
14.773.200
2000
721.600
40
288.640
15.009.280
Aggiornata per l’anno 2000 con la perequazione dell’1,6 %
 
Tabella I.2
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 18, legge n. 335/1995
 
Anno
Massimale di retribuzione pensionabile
1996
132.000.000
1997
137.148.000
1998
139.480.000
1999
141.991.000
2000
144.263.000
 
 
 
Tabella J
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
1- LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
50 per cento dell'importo della pensione
2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
1995
fino a lire 24.431.550
Nessuna
da lire 24.431.551 a lire 32.575.400
25 per cento
da lire 32.575.401 a lire 40.719.250
40 per cento
da lire 40.719.251 in poi
50 per cento
1996
fino a lire 25.751.700
Nessuna
da lire 25.751.701 a lire 34.335.600
25 per cento
da lire 34.335.601 a lire 42.919.500
40 per cento
da lire 42.919.501 in poi
50 per cento
1997
fino a lire 26.755.950
Nessuna
da lire 26.755.951 a lire 35.674.600
25 per cento
da lire 35.674.601 a lire 44.593.250
40 per cento
da lire 44.593.251 in poi
50 per cento
1998
Fino a lire 27.210.300
Nessuna
da lire 27.210.301 a lire 36.280.400
25 per cento
da lire 36.280.401 a lire 45.350.500
40 per cento
da lire 45350501 in poi
50 per cento
1999
Fino a lire 27.699.750
Nessuna
da lire 27.699.751 a lire 36.933.000
25 per cento
da lire 36.933.001 a lire 46.166.250
40 per cento
da lire 46.166.251 in poi
50 per cento
 
2000
Fino a lire 28.142.400
Nessuna
da lire 28.142.401 a lire 37.523.200
25 per cento
da lire 37.523.201 a lire 46.904.000
40 per cento
da lire 46.904.001 in poi
50 per cento
Aggiornato per l’anno 2000 con il coefficiente di 1,6 %
Tabella K
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
1- LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
50 per cento dell'importo dell'assegno.
2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
1995
fino a lire 32.575.400
Nessuna
da lire 32.575.401 a lire 40.719.250
25 per cento
da lire 40.719.251 in poi
50 per cento
1996
fino a lire 34.335.600
Nessuna
da lire 34.335.601 a lire 42.919.500
25 per cento
da lire 42.919.501 in poi
50 per cento
1997
fino a lire 35.674.600
Nessuna
da lire 35.674.601 a lire 44.593.250
25 per cento
da lire 44.593.251 in poi
50 per cento
1998
Fino a lire 36.280.400
Nessuna
da lire 36.280.401 a lire 45.350.500
25 per cento
da lire 45.350.501 in poi
50 per cento
1999
Fino a lire 36.933.000
Nessuna
da lire 36.933.001 a lire 46.166.250
25 per cento
da lire 46.166.251 in poi
50 per cento
2000
Fino a lire 37.523.200
Nessuna
da lire 37.523.201 a lire 46.904.000
25 per cento
da lire 46.904.001 in poi
50 per cento
Aggiornato per l’anno 2000 con il coefficiente di 1,6 %
Tabella L
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2000
1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Fasce di retribuzione e di reddito
Aliquote percentuali di rendimento
Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo settimanale
Annua per 40 anni di anzianità contributiva
Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo mensile
Fino a lire 66.324.000
1.275.462
80
0,00153846
53.059.162
4.081.474
Oltre lire 66.324.000
Fino a lire 88.210.920
(fascia di L. 21.886.920)
1.275.462
1.696.364
420.902
60
0,0011538
13.131.612
1.010.124
Oltre lire 88.210.920
Fino a lire 110.097.840
(fascia di L. 21.886.920)
1.696.364
2.117.266
420.902
50
0,000961538
10.943.452
841.804
Oltre lire 110.097.840
2.117.266
40
0,00076923
 
 
Aggiornato il 2000 con la perequazione dell’1,6 %
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Fasce di retribuzione e di reddito
Aliquote percentuali di rendimento
Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo settimanale
Annua per 40 anni di anzianità contri-butiva
Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo mensile
Fino a lire 66.324.000
1.275.462
80
0,00153846
53.059.162
4.081.474
Oltre lire 66.324.000
Fino a lire 88.210.920
(fascia di L. 21.886.920)
1.275.462
1.696.364
420.902
64
0,001230769
14.007.617
1.077.509
Oltre lire 88.210.920
Fino a lire 110.097.840
(fascia di L. 21.886.920)
1.696.364
2.117.266
420.902
54
0,001038461
11.818.924
909.148
Oltre lire 110.097.840
Fino a lire 126.015.600
(fascia di L. 15.917.760)
2.117.266
2.423.376
306.110
44
0,000846153
7.003.789
538.753
Oltre lire 126.015.600
2.423.376
36
0,000692307
 
 
Aggiornato il 2000 con la perequazione dell’1,6 %
Tabella M
 
1 - PENSIONE
Categoria
Fascia
Tipologia
1
06
ciechi assoluti
, ricoverati, con sola pensione
08
ciechi parziali
, ricoverati e non, con sola pensione
11
ciechi assoluti
, ricoverati, con pensione ed indennità
12
ciechi parziali
, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13
ciechi parziali
, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
16
ciechi parziali
, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale
17
ciechi parziali
, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 - 13
2
20
sordomuti
, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21
sordomuti
, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22
sordomuti
, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione
26
sordomuti
, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione
3
30
invalidi totali
, non ricoverati, con sola pensione
31
invalidi totali
, ricoverati, con sola pensione
32
invalidi totali
, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
33
invalidi totali
, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con pensione di accompagnamento
39
invalidi totali
, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43
invalidi totali
, ricoverati, con sola pensione
 
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.98
22.846.235
388.460
1.1.99
23.211.775
395.450
1.1.2000
23.583.165
401.380
 
 
 
 
 
2 - PENSIONE
Categoria
Fascia
Tipologia
1
07
ciechi assoluti
, non ricoverati, con sola pensione
10
ciechi assoluti
, non ricoverati, con pensione ed indennità
 
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.98
22.846.235
420.080
1.1.99
23.211.775
427.640
1.1.2000
23.583.165
434.050
 
 
 
 
3 - ASSEGNO DI ASSISTENZA
Categoria
Fascia
Tipologia
3
34
invalidi parziali
, non ricoverati, con solo assegno
35
invalidi parziali
, ricoverati, con solo assegno
36
invalidi parziali
, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
40
invalidi parziali
, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
 
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.98
5.169.450
388.460
1.1.99
6.562.400
395.450
1.1.2000
6.894.550
401.380
 
 
 
 
 
4 - INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Categoria
Fascia
Tipologia
3
33
invalidi totali
, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con pensione di accompagnamento
38
invalidi totali
, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 33 - 41
41
invalidi totali
, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento
42
invalidi totali
, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento
44
invalidi totali
, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento
45
invalidi parziali
, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)
 
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.98
erogata indipendentemente dalle condizioni
783.190
1.1.99
economiche, ma solamente a titolo della
795.970
1.1.2000
minorazione
808.130
 
 
 
 
5 - INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Categoria
Fascia
Tipologia
1
10
ciechi assoluti
, non ricoverati, con pensione ed indennità
11
ciechi assoluti
, ricoverati, con pensione ed indennità
15
ciechi assoluti
, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento
18
ciechi assoluti
, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento
19
ciechi assoluti
, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 - 11 - 15
 
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.98
erogata indipendentemente dalle
1.093.100
1.1.99
condizioni economiche, ma solamente
1.124.690
1.1.2000
a titolo della minorazione
1.155.620
 
 
 
 
 
6 - SPECIALE INDENNITA’
Categoria
Fascia
Tipologia
1
09
ciechi parziali
, ricoverati e non, con sola indennità speciale
12
ciechi parziali
, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13
ciechi parziali
, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
16
ciechi parziali
, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale
17
ciechi parziali
, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 - 13
 
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.98
erogata indipendentemente dalle
90.915
1.1.99
condizioni economiche, ma solamente
92.360
1.1.2000
a titolo della minorazione
93.740
 
 
 
 
7 - ASSEGNO A VITA
Categoria
Fascia
Tipologia
1
14
ciechi parziali
, con solo assegno a vita
 
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.98
10.983.760
288.240
1.1.99
11.159.500
293.430
1.1.2000
11.338.050
297.830
 
 
8 - INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE
Categoria
Fascia
Tipologia
2
20
sordomuti
, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21
sordomuti
, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22
sordomuti
, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione
23
sordomuti
, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24
sordomuti
, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 20 - 21 - 22 - 25
25
sordomuti
, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
 
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.98
erogata indipendentemente dalle
318.660
1.1.99
condizioni economiche, ma solamente
324.440
1.1.2000
a titolo della minorazione
329.940
 
9 - INDENNITA’ DI FREQUENZA
Categoria
Fascia
Tipologia
3
47
invalidi parziali
, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (Legge 11/10/1990 n. 289)
 
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.98
5.169.450
388.460
1.1.99
6.562.400
395.450
1.1.2000
6.894.550
401.380