Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 29 del 23-2-2006.htm
Articolo 8, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Copertura dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time dai lavoratori dipendenti iscritti al FPLD ed alle altre forme pensionistiche gestite dall’INPS. Criteri di autorizzazione ai versamenti volontari.
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 23 Febbraio 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
29
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
4
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 8, decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564 - Copertura dei periodi di non attività connessi a rapporti di
lavoro prestato con contratto a part-time dai lavoratori dipendenti iscritti
al FPLD ed alle altre forme pensionistiche gestite dall’INPS. Criteri di
autorizzazione ai versamenti volontari.
SOMMARIO:
Vengono chiariti i criteri
per l’applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564.In presenza del previsto requisito contributivo i versamenti volontari sono ammessi in tutte le fattispecie di rapporto di
lavoro a tempo parziale
Premessa
L’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278
(v. allegato n. 1), concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa
sostitutive ed esclusive, la possibilità di coprire di assicurazione,
mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31 dicembre
1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene
prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di
lavoro a part-time di tipo verticale, orizzontale e ciclico.
Le istruzioni di cui alla presente circolare, che
tratta le sole modalità di esercizio della facoltà dei versamenti volontari,
riguardano pertanto gli assicurati del FPLD, gli iscritti in apposita
evidenza contabile separata del predetto Fondo (autoferrotranviari,
elettrici, telefonici, dipendenti degli Enti creditizi, dirigenti ex INPDAI),
i lavoratori assicurati ai Fondi “Volo” e “Dazio” (sostitutivi dell’AGO),
nonché gli iscritti al Fondo Ferrovieri.
LE
DIVERSE TIPOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Fino all’emanazione del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 61 il rapporto di lavoro a tempo parziale – che comporta
prestazione lavorativa resa in periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell’anno con una durata inferiore a quella ordinaria
prevista dai contratti collettivi - è stato disciplinato dal D.L. 30 ottobre
1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Secondo tale ultima norma il rapporto a tempo
parziale era distinto in tre diverse tipologie:
·
il part-time
orizzontale
,
conattività prestata
quotidianamente ad orario ridotto;
·
il part-time
verticale
,
con prestazione lavorativa concentrata in alcuni giorni della settimana;
·
il part-time
ciclico
, con
concentrazione dell’attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi
dell’anno, alternata a periodi di non attività.
Il citato D.Lgs. n. 61/2000 - all’articolo 1,
comma 2 - nel ridefinire il concetto di lavoro a tempo parziale, distingue
tale tipologia di prestazione in:
·
“part-time di tipo orizzontale”, quando la riduzione dell’orario di
lavoro previsto per il tempo pieno avviene su base giornaliera;
·
“part-time di tipo verticale”, quando l’attività lavorativa viene
prestata a tempo pieno solo in periodi prefissati nel corso della settimana,
del mese o dell’anno.
Appare evidente che il D.Lgs. n. 61/2000 ha
accorpato nel part-time verticale due delle forme di prestazione lavorativa
già individuate dall’articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863:
·
il part-time di tipo verticale, che comportava prestazione
lavorativa ad orario pieno o ridotto, concentrata in alcuni giorni della
settimana;
·
il part-time di tipo ciclico, con prestazioni concentrate in alcune
settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno.
Secondo la previsione del D.Lgs. n. 61/2000 (v.
articolo 1, comma 3), i contratti collettivi possono peraltro consentire che
l’attività regolata da un contratto di lavoro a tempo parziale possa essere
prestata secondo una combinazione (cosiddetto part-time misto) delle due
tipologie di part-time (orizzontale e verticale) sopra indicate.
Ne consegue che le prestazioni lavorative a tempo
parziale potranno essere rese in periodi prestabiliti (alcuni giorni della
settimana, alcune settimane del mese o alcuni mesi dell’anno), anche ad
orario ridotto, con le possibili, seguenti situazioni lavorative:
attività prestata in tutti i giorni lavorativi
della settimana, con
orario
ridotto
(part-time orizzontale);
prestazioni effettuate in alcuni giorni della
settimana, in alcune settimane del mese ovvero in alcuni mesi dell’anno,
con orario pieno
(part-time
verticale);
attività prestata in alcuni giorni della settimana,
in alcune settimane del mese ovvero in alcuni mesi dell’anno,
con orario ridotto
(part-time
misto).
VALUTAZIONE
DEI PERIODI DI PART-TIME AI FINI PENSIONISTICI
L’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 61/2000 ha
confermato il criterio della duplice valutazione dei periodi di lavoro a
part-time ai fini della verifica del requisito per il diritto a pensione e
del calcolo del relativo ammontare.
Il requisito contributivo per
il diritto a pensione
deve essere
peraltro accertato secondo i principi generali dell’assicurazione obbligatoria
IVS e nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 7, commi da 1 a 5, della
legge n. 638/1983, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge n.
389/1989. Non è infatti ammessa alcuna deroga alle disposizioni che
disciplinano la determinazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del
diritto a pensione, ancorché riferita a periodi di lavoro a tempo parziale.
Detti periodi verranno valutati
per intero
ai fini del diritto a
pensione in presenza di una retribuzione media settimanale almeno pari
all’importo del “minimale” di retribuzione previsto per l’anno considerato,
fermo restando che – in difetto – verrà riconosciuto un numero di contributi
pari al rapporto fra imponibile retributivo annuo e minimale settimanale
vigente nello stesso anno (v. allegato n. 2).
L’anzianità contributiva dei periodi di attività
a part-time da utilizzare per il calcolo del
l’importo della pensione
è invece proporzionale all’orario di
lavoro svolto e risulta dal rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno
solare ed il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i
lavoratori a tempo pieno.
La valutazione proporzionale dell’anzianità
contributiva utile ai fini della misura della pensione è prevista anche
quando la prestazione lavorativa sia stata svolta unicamente a part-time.
Sull’argomento
si rinvia alla circolare n. 158
del 29 luglio 1999 ed alla
circolare n. 123 del
27 giugno 2000 (in particolare al
punto 8.2).
APPLICABILITÀ
DELLA NORMA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RAPPORTO A PART-TIME
Le condizioni richieste dalla norma per
esercitare la facoltà dei versamenti volontari (non effettuazione della
prestazione lavorativa e assenza di contribuzione obbligatoria) possono
apparire non realizzabili nei casi di
part-time orizzontale
e di
part-time
verticale
con svolgimento di attività in alcuni giorni della settimana.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, infatti,
sono da considerare coperte da contribuzione anche le settimane parzialmente
lavorate e retribuite. Ciò consente agli interessati di maturare un’anzianità
contributiva, utile ai fini del diritto a pensione, pari alla durata del
periodi di attività a tempo parziale, salvi gli eventuali effetti prodotti
dall’applicazione dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 nei
casi di retribuzione media settimanale inferiore al limite minimo previsto
per il riconoscimento della copertura assicurativa.
Fermo restando quanto disposto dal citato
articolo 5, tuttavia, anche nelle forme di part-time orizzontale e verticale
con prestazione in ciascuna settimana si verificano:
·
assenza di attività lavorativa (la prestazione
non viene resa
per una parte di giornata o di settimana),
·
assenza di retribuzione (essa
non
viene corrisposta
per le ore o giornate non lavorate)
·
assenza di contribuzione (il versamento contributivo è ovviamente
correlato alla retribuzione corrisposta in rapporto alla sola prestazione lavorativa).
Nei casi di tempo parziale caratterizzato da
prestazione lavorativa alternata a periodi di non attività sono chiaramente
individuabili i periodi coperti da contribuzione e quelli privi di copertura
(le anzianità contributive utili per diritto e misura della pensione
coincidono). Nel part-time orizzontale ed in quello verticale con attività
svolta in alcuni giorni di ciascuna settimana, invece, l’assenza della
prestazione lavorativa viene evidenziata dal confronto fra anzianità
contributiva utile per il diritto a pensione ed anzianità contributiva utile
per la relativa misura (il numero delle settimane non lavorate corrisponde
alla differenza fra i due valori). Risultano quindi realizzate le condizioni
di non effettuazione della prestazione lavorativa e di assenza della
contribuzione obbligatoria richieste dalla norma per l’accesso ai versamenti
volontari.
Il numero delle settimane utili per la misura
della pensione, che viene determinato sulla base dell’orario contrattuale
previsto per il full-time, rappresenta di fatto l’anzianità contributiva di
una attività prestata a “tempo pieno”, alla quale corrispondono una
retribuzione ed una contribuzione “allineate” al valore teorico che si
sarebbe realizzato nel caso di lavoro ad orario intero.
NATURA
DEI VERSAMENTI VOLONTARI NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PART-TIME
Come detto, la norma in esame riconosce (come
alternativa alla facoltà di riscatto) la possibilità di effettuare versamenti
volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale. Pertanto, in
presenza del requisito contributivo richiesto, deve essere garantito
l’esercizio di tale facoltà a prescindere dalla tipologia del contratto che
disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione.
Ne consegue che, in relazione alla collocazione
temporale dell’attività lavorativa ed agli effetti che ne derivano ai fini
della verifica dei requisiti per il diritto a pensione e del calcolo della
relativa misura, anche i versamenti volontari assumeranno una valenza diversa
se riferiti a periodi:
·
di totale assenza della prestazione nella settimana (part-time
verticale);
·
di attività settimanale con orario ridotto (part-time orizzontale e
misto).
Nella prima ipotesi, i versamenti volontari –
oltre che attribuire un imponibile ai periodi interessati – aumenteranno
contemporaneamente l’anzianità contributiva utile per il diritto e per la
misura della pensione.
Nella seconda ipotesi, invece, l’esercizio della
facoltà in esame produrrà, di norma, un incremento della sola anzianità
contributiva utile per la misura della pensione e la contestuale integrazione
della retribuzione dell’anno interessato, salvi gli eventuali effetti
prodotti dall’incremento retributivo sull’anzianità utile per il diritto alla
pensione (articolo 7 della legge n. 638/1983).
REQUISITI
PER L’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI
L’articolo 8 in esame, al comma 2, stabilisce che
possono essere autorizzati ai versamenti volontari per i periodi di
occupazione a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, i lavoratori
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di
essa sostitutive ed esclusive che facciano valere
almeno un anno
di contribuzione effettiva nel quinquennio
precedente la data della relativa domanda.
Occorre altresì ricordare che, secondo il comma 3
del medesimo articolo 8, gli interessati devono provare lo stato di
occupazione a tempo parziale per tutto il periodo che intendono coprire e/o
integrare in forma volontaria. Tuttavia, considerato che lo status di
lavoratore a tempo parziale è rilevabile direttamente dagli archivi di questo
Istituto, si ritiene che nessuna particolare documentazione debba essere
prodotta in tal senso dagli interessati.
In merito agli effetti derivanti dalla
contribuzione volontaria in esame potranno verificarsi le seguenti ipotesi:
a)
il versamento avrà
funzione di
copertura
- utile ai
fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time
verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del
periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
b)
il versamento avrà, di
norma, funzione
integrativa
-
utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale
con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva
l’ipotesi in cui il versamento, incrementando l’imponibile annuo, riduca o
annulli gli effetti prodotti dall’applicazione dell’articolo 7 della legge n.
638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
c)
il versamento avrà
funzione
integrativa
- utile ai
fini della misura della pensione -per i periodi di attività lavorativa
settimanale ad orario ridotto e funzione
di
copertura
- utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per
i periodi interamente non lavorati, nei casi di
part-time misto.
EFFICACIA DELL’AUTORIZZAZIONE, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
DECADENZA DALLA FACOLTÀ
Considerato che i lavoratori a tempo parziale
possano essere ammessi ai versamenti volontari non solo in costanza di
attività lavorativa ma anche sulla base di un requisito contributivo ridotto,
è di tutta evidenza che la relativa autorizzazione sarà finalizzata
unicamente alla copertura dei periodi di attività a part-time.
Pertanto, al fine di verificare la validità della
richiesta e di determinare correttamente il contributo volontario da versare,
si ritiene che tale particolare autorizzazione - finalizzate alla copertura
intera e/o integrativa dei periodi di non attività, correlati allo specifico
rapporto di lavoro a tempo parziale - debba essere rilasciata sulla base di
apposite domande di volta in volta prodotte dagli interessati con riferimento
ad anni già conclusi ed a situazioni contributive consolidate.
Allo scopo è stato predisposto uno specifico
modulo di domanda (v. allegato n. 3), che consente agli interessati di
indicare i periodi di part-time per i quali viene richiesta l’autorizzazione
ai versamenti volontari. Lo stesso modulo potrà essere utilizzato da coloro
che, avendo cessato l’attività lavorativa, intendono richiedere anche l’autorizzazione
alla prosecuzione volontaria.
Il modello dovrà essere riprodotto a cura delle
Sedi e messo a disposizione degli interessati. Con successiva comunicazione
verrà resa nota la disponibilità in INTERNET/INTRANET della versione
editabile del modello in esame.
Gli interessati potranno essere autorizzati ai
versamenti volontari in esame a condizione che presentino domanda di
autorizzazione, pena la decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di
scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della
certificazione CUD riferita all’anno interessato.
Si sottolinea che, una volta decorso il suddetto
termine, non sarà più possibile coprire il relativo periodo con versamenti
volontari, ma potrà essere esercitata la sola facoltà di riscatto, ai sensi
del comma 1 del medesimo articolo 8.
VERIFICA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO E CALCOLO DEL
CONTRIBUTO VOLONTARIO
È appena il caso di ricordare che, ai fini della
verifica del requisito contributivo necessario al rilascio
dell’autorizzazione, dovranno essere prese in considerazione tutte le
settimane durante le quali è stata svolta attività lavorativa, ancorché a
tempo parziale, cioè le settimane utili ai fini
del diritto a pensione
, nel rispetto, ovviamente, della
previsione del più volte citato articolo 7 della legge n. 638/1983.
Una volta verificato il requisito contributivo ed
individuato il numero delle settimane per le quali può essere autorizzato il
versamento, l’importo del contributo volontario dovuto dovrà essere
quantificato sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile
percepita dal richiedente nell’anno interessato.
A tal fine si ricorda che il valore medio
settimanale della retribuzione utile per il calcolo del contributo volontario
dovrà essere determinato dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni
relative all’anno considerato per il numero delle
settimane utili per la misura
della pensione (vedere esempi
all’allegato n. 4).
Il predetto valore costituisce l’ammontare medio
teorico della retribuzione di una settimana
interamente lavorata
è dovrà essere indifferentemente utilizzato
per determinare l’importo settimanale dei contributi volontari da versare:
·
per i periodi interamente privi di assicurazione (contributo
settimanale per numero delle settimane di part-time verticale interamente non
lavorate, da coprire ai fini del diritto e della misura della pensione);
·
per le settimane parzialmente lavorate nel part-time orizzontale e
nel part-time misto (contributo settimanale per numero delle settimane di
part-time che si vogliono coprire ai fini della misura della pensione).
Per il calcolo del contributo da porre a carico
dei richiedenti dovrà essere applicata l’aliquota percentuale IVS vigente
nella gestione interessata e nel periodo da coprire o da integrare in forma volontaria.
NOTIFICA
DELL’AUTORIZZAZIONE E TERMINI DI VERSAMENTO
Il provvedimento di autorizzazione ed il
bollettino predisposto per il versamento volontario dovranno essere inviati
al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
I versamenti autorizzati dovranno essere
effettuati dall’interessato entro e non oltre la fine del trimestre
successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la
decadenza. I versamenti effettuati in ritardo sono inefficaci e dovranno
essere rimborsati, senza maggiorazione per interessi.
Si ribadisce che, una volta decorso il previsto
termine di versamento, l’interessato non potrà più avvalersi dei versamenti
volontari per coprire i periodi scaduti, ma potrà ottenerne la relativa
copertura unicamente mediante riscatto (articolo 8, comma 1, del D.Lgs. in esame)
RILASCIO DI DUPLICE AUTORIZZAZIONE
Qualora l’autorizzazione ai versamenti volontari
per periodi di part-time venisse richiesta da un assicurato che faccia anche
valere i requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria
(cessazione dell’attività lavorativa, assenza di ulteriori cause ostative e
requisito contributivo di tre anni nel quinquennio, ovvero di cinque anni
della vita assicurativa), dovrà essere concessa una duplice autorizzazione:
·
la prima, specifica e con validità limitata alla copertura e/o
all’integrazione dei periodi di part-time già trascorsi;
·
la seconda, con efficacia a tempo indeterminato, per la copertura
dei periodi successivi alla decorrenza assegnata (1° sabato successivo alla
domanda) e delle eventuali settimane prive di contribuzione, comprese nel
semestre anteriore alla domanda.
L’utilizzo di ciascuna delle autorizzazione
comporterà, ovviamente, il rispetto dei corrispondenti termini di versamento
della contribuzione volontaria. I pagamenti dovranno essere effettuati:
·
entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di notifica
della relativa autorizzazione, se finalizzati alla copertura e/o
all’integrazione dei periodi di lavoro a part-time (pagamento in
unica
soluzione
);
·
entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare successivo a
quello cui si riferiscono i contributi, per la copertura di periodi
successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (pagamento
trimestrale
,
per ciascuno dei trimestri solari che verranno coperti volontariamente).
Le Sedi verranno informate con apposito messaggio
in merito al rilascio delle procedure di calcolo del contributo volontario
dovuto in costanza di lavoro a tempo parziale di cui alla presente circolare.
CONSIDERAZIONI
FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Alla luce di quanto sopra illustrato appare
evidente che, in presenza del requisito contributivo richiesto dalla norma in
trattazione, tutti coloro che facciano valere periodi di lavoro a tempo
parziale successivi al 31 dicembre 1996, potranno essere autorizzati ai
versamenti volontari indipendentemente dal tipo di contratto che regola lo
svolgimento della relativa attività.
Devono ritenersi
conseguentemente superate
le disposizioni di cui alla parte seconda, punto 1 della circolare n. 123 del 31 maggio 1993 (veniva esclusa la possibilità di
effettuare versamenti volontari per i lavoratori a tempo parziale con
contratto di tipo orizzontale o verticale), nonché le disposizioni
riguardanti i versamenti volontari dei lavoratori occupati a part-time, di
cui al punto 1 della circolare n. 111 del 18 maggio
1999.
Peraltro, tenuto conto che le istruzioni
impartite con le predette circolari possono aver indotto gli interessati a
non richiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari ai sensi della norma
in trattazione, si dispone che vengano favorevolmente decise le richieste
finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di attività svolta a
part-time dal 1° gennaio 1997 in poi, presentate entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza. Analogamente
potranno essere riesaminate, su istanza degli interessati - da presentare
entro il suddetto termine di tre mesi, pena la decadenza - le pratiche già
definite sulla base di criteri non conformi a quelli sopra illustrati.
Sarà pertanto cura delle Sedi dare la massima
diffusione alla circostanza di cui sopra, per consentire ai diretti
interessati di avvalersi in tempo utile della predetta opportunità.
In relazione a tali domande ed in via del tutto
eccezionale, il requisito contributivo per il rilascio dell’autorizzazione
dovrà essere verificato alla data di presentazione della domanda a
prescindere dagli anni per i quali viene richiesta l’autorizzazione al
versamento.
Decorsi tre mesi dalla pubblicazione della
presente circolare l’autorizzazione ai versamenti volontari potrà essere
rilasciata solo con riferimento a periodi per i quali non è ancora decorso il
termine di presentazione della relativa domanda (entro 12 mesi dalla scadenza
fissata per la consegna del CUD dell’anno interessato).
Con l’occasione si fa presente che i ricorsi
inerenti le problematiche oggetto della presente circolare, ancora giacenti
presso la scrivente Direzione, verranno restituiti alle competenti Strutture
periferiche per la relativa definizione sulla base delle istruzioni che
precedono e per la successiva notifica ai diretti interessati delle decisioni
assunte in merito.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4