Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 36 del 17-2-2003.htm
Costituzione di rendita vitalizia : art. 13, legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo
e
il Coordinamento dell’Area Agricola
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 17
Febbraio 2003
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 36
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Costituzione di rendita vitalizia : art. 13, legge 12
agosto 1962 n. 1338.
SOMMARIO
:
Premessa.
Figli minori.
Prove documentali.
Ammissibilità della
domanda per periodi antecedenti l’iscrizione negli elenchi.
Nucleo mezzadrile.
1.
Premessa.
Con
circolare
n. 32 del 1
febbraio 2002 sono state fornite le prime disposizioni attuative in
merito alla applicabilità al collaboratore del nucleo diretto-coltivatore,
diverso dal titolare, del diritto alla costituzione della rendita vitalizia,
ex art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338, per
periodi contributivi prescritti.
In
dipendenza di numerose ed articolate
situazioni rappresentate dagli assicurati e dagli Enti di Patronato
che, talvolta, hanno determinato incertezze e comportamenti disomogenei nella
fase istruttoria demandata alle Sedi,
sono state esaminate le tematiche di maggior rilievo al fine di fornire utili
indicazioni per la definizione delle domande in sede di prima istanza e/o in
fase di contenzioso amministrativo:
·
figli minori
·
prove documentali: certificato storico di famiglia
·
ammissibilità della domanda per periodi
antecedenti l’iscrizione negli elenchi
·
nucleo mezzadrile
2.
Figli
minori.
Sulla base delle esperienze
maturate nel primo periodo di applicazione della norma, particolare
attenzione viene dedicata alle numerose variabili, con riferimento alla
presenza del figlio minore nel nucleo aziendale, che hanno formato oggetto di
diversi quesiti e che in sostanza si ricollegano a tre differenti tipologie
di situazioni:
·
minore “
collaboratore unità
attiva
” senza giornate accreditate in quanto non attribuite o
attribuite in misura ridotta;
·
minore iscritto negli elenchi come “
unità
a carico
”;
·
minore
non iscritto
.
Nella
prima ipotesi, che si colloca temporalmente negli anni 1957/1961, si conferma
che il richiedente fa valere il titolo di “status professionale” riferito
all’attività esercitata e lo “status familiare”, costituito dalla posizione
di parentela ed affinità con il titolare dell’impresa. Al riguardo nulla osta
all’accoglimento della domanda, in presenza di tutti i requisiti previsti
dalla normativa in vigore.
Parimenti
l’ipotesi di minore iscritto negli elenchi come unità a carico fa riferimento
a situazioni che si ricollegano al quinquennio 1957/1961, tuttavia, necessita
di elementi probatori dello “status professionale”.
La
particolare posizione del minore non iscritto negli elenchi in qualità di
unità attiva o unità a carico richiede una approfondita fase istruttoria in
quanto deve essere documentata (onere del richiedente) l’esistenza di un rapporto di collaborazione,
nonché la collocazione temporale del rapporto stesso. E’ di tutta evidenza
che la circostanza può interessare anche periodi successivi al quinquennio
1957/1961 dal momento che, con la pubblicazione degli elenchi 1962 e seguenti
venivano iscritti esclusivamente soggetti con copertura I.V.S..
Nell’ambito
delle ultime due ipotesi rientra anche la particolare problematica della
posizione del minore “studente” ricorrendone i presupposti secondo quanto
precisato al punto 4 del messaggio n. 55 del 23 ottobre 2002.
E’
appena il caso di ricordare che per quanto attiene alla durata del rapporto
di collaborazione, come già precisato
nella citata circolare n. 32/2002, può essere fornita prova anche
testimoniale.
3.
Prove
documentali.
Al
punto 3 della circolare n. 32/2002
sono stati illustrati gli orientamenti giurisprudenziali in tema di “prova
certa” dell’esistenza del rapporto di collaborazione. Al riguardo,
preliminarmente, si sottolinea che il
certificato storico di
famiglia
non costituisce
di per sé una prova certa, ma rappresenta esclusivamente lo “status di
appartenenza” del richiedente al nucleo familiare.
In
altri termini, il certificato è
condizione di ammissibilità per l’ulteriore istruttoria della domanda, e,
come precisato al punto 3 sub a) della citata circolare, per il periodo
1957/1961 assume rilevanza di
documento
essenziale
.
La
prova documentale del rapporto di collaborazione, secondo quanto statuito
dalla Corte di Cassazione con una
recente sentenza (14 dicembre 2000 – 8 febbraio 2001 n. 1778/2001) ai fini
dell’ammissibilità alla costituzione della rendita vitalizia, deve
necessariamente fare riferimento ad una data “certa” risultante da
documentazione, atti ecc. …che attesti la costituzione del rapporto. Come più
volte ribadito la dichiarazione sostitutiva dell’interessato ovvero una
attestazione rilasciata “ora per allora” non è prova sufficiente a
dimostrare l’esistenza della
collaborazione, ad eccezione dell’ipotesi di documentazione rilasciata da
Pubbliche Amministrazioni e/o Enti gestori dell’attività agricola.
In tale
contesto, ad esempio, rivestono caratteristiche di “prova certa”:
·
dichiarazione del Sindaco attestante che dalla
consultazione degli archivi riportanti la consistenza del nucleo familiare,
per i periodi di riferimento, alla colonna “annotazioni” risultano
registrazioni del tipo:
-
agricoltore
-
contadino
-
lavoratore della terra
Correlate alle predette
annotazioni, l’Ufficio dell’Anagrafe comunale riporta, spesso, anche la
qualifica del soggetto quale
studente
:
es. minore - studente – contadino;
·
attestazione dell’Ente Utenti Macchine Agricole
(UMA) o del Consorzio Agrario ove negli appositi registri risulti la firma
del richiedente la costituzione di rendita vitalizia apposta in occasione del
prelievo, per conto dell’azienda, di carburante, concimi, ecc. ….;
·
attestazione della ASL dalla quale risulti che il
richiedente all’epoca è stato colpito da infortunio durante il lavoro nei
campi. La circostanza è registrata, a norma, in appositi registri del Pronto Soccorso.
Le
considerazioni di cui sopra valgono anche per tutte le altre unità che hanno
superato il 18° anno di età.
A tale
proposito si evidenziano ulteriori esempi di atti validabili come “prova certa”:
·
rogito notarile
attestante la presenza del coadiuvante all’atto della stipula e che,
con riferimento allo status professionale, riporti la specifica annotazione
della qualifica: “agricoltore, contadino, ecc. ….”;
·
sentenza che nel dispositivo riconosca il rapporto di lavoro, partecipazione,
collaborazione ecc. del soggetto con il titolare dell’azienda autonoma.
·
foglio matricolare recante l’indicazione della
professione agricola: contadino, ecc….
·
fogli di licenza agricola nell’ambito del servizio
militare o di esonero per motivi connessi con lo svolgimento dell’attività
agricola.
4.
Ammissibilità
della domanda per periodi antecedenti l’iscrizione negli elenchi.
Nella citata circolare n.
32/2002 è stata ammessa come prova
documentale l’iscrizione negli elenchi con lo stesso titolare per periodi
diversi da quello per il quale si richiede di esercitare la facoltà in esame.
Al riguardo, alcune Sedi hanno
chiesto di conoscere se l’iscrizione
possa costituire prova del rapporto di lavoro anche per anni precedenti.
A tale proposito, si
rappresenta che la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n.1778/2001, ha stabilito che la regola,
secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni
mezzo, non può essere invece estesa
oltre
l’ipotesi in cui la data
del documento è certa (ed è questo il caso dell’estratto contributivo in quanto applicativo degli elenchi
pubblicati).
Pertanto
la domanda finalizzata al riconoscimento di un rapporto instaurato in epoca precedente non può dirsi in nessun
modo fondata sulla prova documentale che ha avvalorato l’esistenza del
rapporto, prova che per la circostanza
depone in senso opposto.
Ne consegue che
se la prova
dell’esistenza del rapporto di lavoro oggetto della costituzione della
rendita vitalizia, è costituita dall’iscrizione
negli elenchi
(certificata
dall’estratto contributivo)
non la si potrà considerare valida
anche
per periodi precedenti.
5.
Nucleo mezzadrile.
Per
quanto attiene all’ammissibilità alla costituzione di rendita vitalizia per i
soggetti coadiuvanti nell’ambito del nucleo mezzadrile, le numerose
sentenze della Cassazione hanno
acclarato il diritto all’esercizio dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 con
riferimento ai collaboratori di
impresa familiare
(coltivatori diretti, artigiani e commercianti) al fine di coprire periodi
non più sanabili per intervenuta prescrizione e la cui responsabilità è
attribuita al titolare dell’azienda.
Con
riferimento alla portata della norma, il contratto di mezzadria vede come
attori il mezzadro ed il concedente cui fa carico la responsabilità del
pagamento dei contributi e pertanto non si colloca nella fattispecie delle
imprese familiari.
IL DIRETTORE GENERALE FF.
PRAUSCELLO