Trova in INPS

Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 41 del 25/02/2011


 
Direzione Centrale Pensioni
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
25/02/2011
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
41
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
 
 
OGGETTO:
Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei
periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
 
 
 
SOMMARIO
:
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, a decorrere dal 1° maggio 2010, per l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la condizione che i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto della domanda devono essere perfezionati sulla sola base della contribuzione italiana.
 
 
 
Premessa
 
Come noto, dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.
 
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, con la circolare n. 82 del 1° luglio 2010 è stato precisato, al punto 9, che ai sensi dell’articolo 6 del
regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004
relativo alla totalizzazione, fatte salve le disposizioni contrarie del regolamento stesso, qualora la legislazione di uno Stato comunitario preveda il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza 
-  per il diritto o la durata delle prestazioni,
-  per l’iscrizione all’assicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata),
-  per l’ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale,          
l’istituzione competente debba considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.
 
Cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro
 
Alla luce dell’articolo 6 del
regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004
, l’Istituto ha formulato uno specifico quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla possibilità di cumulare periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Infatti, gli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 stabiliscono, in favore degli iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale per l’IVS, l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva versata in costanza di rapporto di lavoro.
Si ricorda, in proposito, che con il messaggio n. 4837 del 20 febbraio 2004, punto 1, è stata confermata la circolare n. 261 del 9 novembre 1993, punto 6, che stabiliva che il predetto requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva dovesse essere perfezionato sulla sola base della contribuzione italiana.
 
In risposta al quesito, il suddetto Ministero ha comunicato che, in considerazione
di quanto previsto dall’articolo 6 del
regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004
, il contenuto del punto 6 della circolare n. 261 del 9 novembre 1993 deve ritenersi superato.
 
 
 
 
Pertanto,
con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010,
data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti,
il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario
- periodi da accertare con i consueti formulari comunitari E205 e, in futuro, Paper SED P5000 -, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.
 
Inoltre, vista la rilevanza della citata disposizione e dell’ormai prossima applicazione della nuova regolamentazione comunitaria anche alla Svizzera ed ai Paesi SEE (
Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, sempre dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in tali Stati.
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale
Nori