Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 41 del 25/02/2011
Direzione Centrale Pensioni
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
25/02/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
41
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Nuovi
regolamenti comunitari: cumulo dei
periodi
assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo
richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto
di lavoro.
SOMMARIO
:
A seguito
dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, a decorrere dal 1° maggio
2010, per l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi
corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati
temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la
condizione che i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto
della domanda devono essere perfezionati sulla sola base della contribuzione
italiana.
Premessa
Come noto,
dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE
nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite
dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come
modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento
di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari,
con la circolare n. 82 del 1° luglio 2010 è stato precisato, al punto 9, che ai
sensi dell’articolo 6 del
regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004
relativo
alla totalizzazione, fatte salve le disposizioni contrarie del regolamento
stesso, qualora la legislazione di uno Stato comunitario preveda il requisito
di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o
di residenza
- per il diritto o la durata delle prestazioni,
- per l’iscrizione all’assicurazione (obbligatoria, volontaria o
facoltativa continuata),
- per l’ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione
nazionale,
l’istituzione competente debba considerare gli analoghi periodi
svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di
periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.
Cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento
del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità
al di fuori del rapporto di lavoro
Alla
luce dell’articolo 6 del
regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004
,
l’Istituto ha formulato uno specifico quesito al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali sulla possibilità di cumulare periodi assicurativi esteri ai
fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il
riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Infatti,
gli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151
stabiliscono, in favore degli iscritti al FPLD e alle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale per l’IVS, l’accredito
figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al
congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di
fuori del rapporto di lavoro, a condizione che il soggetto possa far valere,
all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva versata
in costanza di rapporto di lavoro.
Si ricorda, in proposito, che con il messaggio n. 4837 del 20
febbraio 2004, punto 1, è stata confermata la circolare n. 261 del 9 novembre
1993, punto 6, che stabiliva che il predetto requisito dei cinque anni di
contribuzione effettiva dovesse essere perfezionato sulla sola base della
contribuzione italiana.
In risposta al quesito, il suddetto Ministero ha comunicato che, in
considerazione
di quanto previsto dall’articolo 6 del
regolamento (CE) n.
883 del 29 aprile 2004
, il contenuto del punto 6 della circolare
n. 261 del 9 novembre 1993 deve ritenersi superato.
Pertanto,
con riferimento alle domande presentate a decorrere dal
1° maggio 2010,
data di entrata in vigore dei nuovi
regolamenti,
il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato
anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato
comunitario
- periodi da accertare con i consueti formulari comunitari E205
e, in futuro, Paper SED P5000 -, fermo restando il rispetto del minimale di 52
settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per
l’accesso alla totalizzazione.
Inoltre, vista la rilevanza della citata disposizione e dell’ormai
prossima applicazione della nuova regolamentazione comunitaria anche alla
Svizzera ed ai Paesi SEE (
Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato
che, sempre dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere
perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in tali
Stati.
Il Direttore
Generale
Nori