Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 41 del 3-4-2008.htm
Articolo 3, comma 8, della legge n. 398/1987. Esonero dal versamento dei contributi in Italia per lavoratori stranieri provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia.
Direzione Centrale Entrate Contributive
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività
delle
Convenzioni Internazionali
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 3 Aprile 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
41
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 3, comma 8, della legge n. 398/1987.
Esonero dal versamento dei contributi in Italia per lavoratori stranieri
provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia in
materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese straniere operanti in
Italia.
SOMMARIO:
Il diritto all’esonero dall’adempimento degli
obblighi previdenziali decorre dalla data di presentazione della relativa
domanda; tuttavia i datori di lavoro richiedenti l’esonero sono tenuti
all’adempimento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti
in Italia fino alla data di adozione del decreto interministeriale di
esonero. Gli oneri saranno rimborsati a seguito della presentazione di idonea
certificazione proveniente dall’ente previdenziale estero.
Come
noto, in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, il
lavoratore extracomunitario occupato in Italia proveniente da uno Stato non
comunitario né legato all’Italia da una convenzione di sicurezza sociale deve
essere assicurato, ai fini previdenziali, in Italia, secondo le regole
generali applicabili ai lavoratori italiani (art. 37 del R.D.L. 4.10.1935, n.
1827- cfr. circolare
n. 122 dell’8 luglio 2003).
Eccezioni
al principio di territorialità sono previste dall’art. 3, comma 8, della
legge n. 398/1987, che prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza
sociale può con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli
Affari Esteri e dell’Economia e Finanze “esonerare dall'obbligo del
versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per
i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che
concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio
per i lavoratori italiani alle loro dipendenze”
.
Per prevenire situazioni di
evasione degli obblighi contributivi per i
lavoratori extracomunitari in questione il Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale ha definito, insieme alle altre amministrazioni coinvolte,
una nuova e più rigorosa prassi applicativa di tale disposizione.
Secondo la
prassi amministrativa finora seguita, l’esonero dall’adempimento degli
obblighi contributivi decorreva dalla data di presentazione della relativa
domanda.
Il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e le altre amministrazioni
coinvolte hanno stabilito che, in attesa del decreto di esonero, i datori di
lavoro interessati dovranno, comunque, provvedere al versamento degli oneri
contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia.
Pertanto,
il datore di lavoro interessato, per ottenere il rimborso della contribuzione
versata in Italia, deve presentare una certificazione
proveniente dall’ente
assicuratore estero, che attesti l’avvenuto adempimento, nel Paese di
provenienza del lavoratore interessato, degli obblighi contributivi per i
quali è stato richiesto l’esonero. La certificazione deve rispondere ai
requisiti di cui all’articolo 33, comma 2, del D.P.R. 445/2000 (vedi
allegato).
Si precisa, peraltro, che:
-
l’esonero
può riguardare soltanto le forme assicurative contemplate nel decreto
interministeriale;
-
è
operante solo con riferimento ai periodi assicurativi indicati nello stesso;
-
riguarda
un numero di lavoratori pari a quello indicato nel decreto;
-
è
concesso nominativamente per i lavoratori indicati nell’elenco costituente
parte integrante del decreto. L’azienda richiedente, tuttavia, può sostituire
i lavoratori, nell’arco del periodo di tempo per il quale l’esonero è stato
consentito, previa comunicazione dei nuovi nominativi al Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale e all’Istituto.
Inoltre, si evidenzia
che, essendo in vigore dal 1° gennaio 2007 il Trattato di
adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
(vedi circolare
n. 35 del 7 febbraio 2007), per questi due Stati le presenti istruzioni
trovano applicazione solo con riferimento a periodi contributivi che si
collocano fino al 31 dicembre 2006.
Non trovano, invece, applicazione nei confronti dei lavoratori
extracomunitari soggetti alla regolamentazione comunitaria di sicurezza
sociale in base al regolamento (C.E.) n. 859 del 14 maggio 2003 (vedi, in
particolare, la circolare
n. 118 del 1° luglio 2003).
Infatti, i lavoratori extracomunitari, dipendenti da imprese
straniere operanti in Italia, che soddisfano le condizioni previste dal
regolamento n. 859/2003 sono assoggettati alla legislazione italiana in base
all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971.
Domande di rimborso.
A seguito del decreto
interministeriale di esonero, i datori di lavoro possono presentare domanda
di rimborso delle contribuzioni versate in Italia. Come già detto, le domande
possono riguardare solo i periodi assicurativi in relazione ai quali il
decreto stesso ha concesso l’esonero.
Le domande non possono essere
presentate prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione del
decreto.
Verificata la certificazione
allegata, le direzioni dell’Istituto provvederanno al rimborso degli oneri
assicurativi entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda,
utilizzando la procedura DM10/VIG e SA/VIG (o EMENS)
Retribuzione imponibile.
Si precisa che la retribuzione da
prendere a riferimento, ai fini del calcolo della contribuzione da versare in
pendenza della procedura, è quella prevista dalle vigenti disposizioni in
materia di minimale, sia legale che contrattuale, di retribuzione imponibile
ai fini previdenziali, in base al settore di impiego del lavoratore in
territorio italiano. Pertanto, tale retribuzione va individuata a prescindere
dalle retribuzioni dovute ai lavoratori in base al contratto di lavoro loro
applicabile nel Paese di provenienza.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato 1
D.P.R. 445/2000
Art. 33
Legalizzazione di firme di atti
da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e
documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità
estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti
organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi
e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e
documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato
sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da
loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti
indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e
documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono
legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni
dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o
da accordi internazionali.