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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 48 del 29-03-2019


Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 29/03/2019
Circolare n. 48
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine al dettato della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, modificando le previsioni di cui all’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., ha introdotto nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi  nel Centro Italia a decorrere dal 24 agosto  2016.
Viene disciplinata altresì, in applicazione del disposto dell’articolo 1,
comma 759, lettera
c), della citata legge,
la modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni previdenziali previste per la zona franca urbana sisma centro Italia.
 
INDICE
 
1. 
Proroga della data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi
2. 
Proroga della sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive
3. 
Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana
Sisma Centro Italia”
3.1. Istruzioni operative
1.
Proroga della data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi
 
L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto la sospensione, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dei suddetti eventi sismici fino al 30 settembre 2017.
 
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, dalle disposizioni del decreto-legge n. 55/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2018, alla data del 31 gennaio 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019.
 
L’Istituto ha fornito indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti agli eventi calamitosi in trattazione, con le circolari n. 204/2016, n. 2/2017 e con il messaggio n. 2174/2017. Le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione, entro la scadenza del 31 gennaio 2019, sono state, invece, fornite con il messaggio n. 4378/2018.
 
Ciò premesso, si rende noto che l’articolo 1, comma 991, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 (Suppl. Ordinario n. 62L), ha modificato le previsioni di cui al comma 13 dell’articolo 48 del citato D.L. n. 189/2016.
 
Sul piano formale, si sottolinea che il dettato di cui alla lettera b) del comma 991 in esame precisa, preliminarmente, che le misure previste per i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 (cfr. allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.) sono estese ai Comuni colpiti dal sisma verificatosi in data 18 gennaio 2017 (cfr. allegato 2-
bis
del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.). In particolare, infatti, le parole “
allegati 1 e 2
”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “
allegati 1, 2 e 2-bis
”.
 
Precisato quanto sopra, si rappresenta che la novella normativa ha introdotto una ulteriore proroga della ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici in epigrafe. Nello specifico, le previsioni del citato comma 991, alla lettera b), dispongono che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., vengano effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019.
 
Pertanto, si evidenzia che, a seguito dell’emanazione della citata legge n. 145/2018, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi,
precedentemente fissata al 31 gennaio 2019, è stata prorogata alla data del 1° giugno 2019.
 
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il versamento dei contributi sospesi in unica soluzione, da effettuarsi entro la scadenza del 1° giugno 2019, ovvero, in alternativa, mediante rateazione in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2019.
 
2.  
Proroga della
sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive
 
L’articolo 1, comma 994, della legge n. 145/2018, che si illustra con la presente circolare, ha riformulato l’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017, come segue: “
Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1º gennaio 2020.

 
Pertanto, in ragione della sostituzione delle parole "
dal 1° gennaio 2019
" con le parole "
dal 1° gennaio 2020
", i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, rimangono sospesi fino al 31 dicembre 2019 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020.
 
3.  
Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”
 
L’articolo 46, comma 2, lett. d), del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
 
In ordine alle modalità di concessione delle suddette agevolazioni contributive, la disciplina vigente – in relazione alla quale il Ministero dello Sviluppo economico (MISE), quale autorità competente, ha fornito le indicazioni amministrative con le circolari n. 99473/2017, n. 114735/2017 e n. 163472/2017 – prevede che le medesime siano riconosciute nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime
de minimis
in materia di aiuti di stato. Gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento sono stati resi noti dal citato Dicastero con la pubblicazione di appositi decreti direttoriali (cfr. da ultimo il decreto direttoriale 12 luglio 2018).
 
Si precisa in particolare, a tal riguardo, che i periodi di imposta, per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, erano originariamente circoscritti al 2017 ed al 2018 ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del citato D.L. n. 50/2017.
 
Tanto premesso, si rende noto che l’articolo 1, comma 759, lettera b), della legge n. 145/2018, ha modificato il dettato del citato articolo 46, istitutivo della predetta zona franca urbana, prevedendo l’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione. Nel dettaglio, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – in presenza dei presupposti di legge e fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa – è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per i periodi di imposta 2019 e 2020.
 
Si evidenzia, inoltre, che il medesimo comma 759, alla lettera c), introducendo un ulteriore comma 4-
bis
al disposto del previgente articolo 46 del citato D.L. n. 50/2017, demanda all’Istituto il compito di disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la zona franca urbana.
 
Pertanto, in applicazione della suddetta previsione di legge si forniscono le seguenti istruzioni operative.
 
3.1.    
Istruzioni operative
 
In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, si rammenta che l’articolo 46, comma 8, del D.L. n. 50/2017, fa esplicito rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del MISE 10 aprile 2013, che prevedono la riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE).
 
A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con le Risoluzioni n. 160/E del 21 dicembre 2017 e n. 45/E del 19 giugno 2018, i codici tributo “Z148”, “Z149” e “Z150”.
 
Detti codici devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello “F24”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione nel formato “AAAA”.
 
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (da 2017 a 2020). Sono compresi altresì i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici in epigrafe, rientranti nell’arco temporale di riferimento delle agevolazioni zona franca urbana, la cui ripresa dei pagamenti, anche in forma rateale, è stata prorogata – come riportato al paragrafo 1 della presente circolare – alla data del 1° giugno 2019.
 
Qualora i beneficiari dei provvedimenti di concessione ritengano di non poter fruire delle agevolazioni di natura previdenziale entro l’ultimo periodo di imposta previsto, viene fatta salva la possibilità di utilizzare il predetto credito verso l’erario anche mediante la riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori eventualmente già effettuati in favore dell’Istituto da parte dei beneficiari delle predette agevolazioni.
 
È il caso di rammentare che l’importo delle agevolazioni contributive è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili ed è soggetto all’osservanza dei massimali
de minimis
previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
 
Si sottolinea per completezza che, al fine di evitare il rimborso di importi che potrebbero risultare non spettanti, verranno svolti in via preliminare – con l’eventuale coinvolgimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE – gli ordinari accertamenti di competenza, anche con riguardo all’effettiva insussistenza di obblighi contributivi in relazione alle caratteristiche delle aziende e dei relativi rapporti di lavoro.
 
Per utilizzare il predetto credito verso l’erario anche mediante la riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori già effettuati all’Istituto dai beneficiari delle predette agevolazioni, i soggetti interessati dovranno ripresentare, per il medesimo periodo di riferimento, un nuovo modello di pagamento “F24”, secondo le istruzioni di seguito riportate.
Aziende con dipendenti
Le aziende con dipendenti dovranno compilare il modello di pagamento “F24”, valorizzando all’interno della sezione “Inps”, nella colonna “importi a debito versati”, la somma dei contributi già versati in relazione ai quali si intende fruire dell’agevolazione di natura previdenziale prevista per la zona franca urbana.
In corrispondenza delle somme indicate dovrà essere esposto il codice causale contributo “RC01”. La medesima somma dovrà essere valorizzata, altresì, nella sezione “Erario” nella colonna “Importi a credito compensati” con l’esposizione, in corrispondenza, del relativo codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.
In tal modo, il saldo a credito dell’azienda potrà essere oggetto di rimborso da parte dell’Istituto a seguito di istanza da presentarsi secondo le ordinarie modalità.
Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Si richiamano le indicazioni per la compensazione sopra dettate per le aziende con dipendenti, con la precisazione che sul modello di pagamento “F24” ordinario dovrà essere valorizzata la sezione “Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi” e che, nel campo “Causale contributo” di detta sezione, in corrispondenza della colonna “Importi a debito versati”, dovranno essere indicate le causali di pagamento previste per la contribuzione obbligatoria della Gestione pubblica (ad es. P201) pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
 
Lavoratori autonomi artigiani e commercianti
I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti dovranno compilare il modello di pagamento “F24”, valorizzando all’interno della sezione “Inps”, nella colonna “importi a debito versati”, la somma dei contributi già versati in relazione ai quali si intende fruire della agevolazione di natura previdenziale prevista per la zona franca urbana. In corrispondenza delle somme indicate dovrà essere utilizzata la
codeline
originaria.
La medesima somma dovrà essere valorizzata altresì nella sezione “Erario” nella colonna “Importi a credito compensati” con l’esposizione, in corrispondenza, del relativo codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.
 
Gestione separata committenti
I committenti dovranno compilare il modello di pagamento “F24” valorizzando, all’interno della sezione “Inps”, nella colonna “Importi a debito versati”, la somma dei contributi già versati in relazione ai quali si intende fruire dell’agevolazione di natura previdenziale prevista per la zona franca urbana. In corrispondenza delle somme indicate dovrà essere esposto il codice causale contributo “CXX”.
La medesima somma dovrà essere valorizzata, altresì, nella sezione “Erario” nella colonna “Importi a credito compensati” con l’esposizione, in corrispondenza, del relativo codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.
 
Gestione separata liberi professionisti
I liberi professionisti dovranno compilare il modello di pagamento “F24” valorizzando, all’interno della sezione “Inps”, nella colonna “Importi a debito versati”, la somma dei contributi già versati in relazione ai quali si intende fruire della agevolazione di natura previdenziale prevista per la zona franca urbana. In corrispondenza delle somme indicate dovrà essere esposto il codice causale “PXX”.
La medesima somma dovrà essere valorizzata altresì nella sezione “Erario” nella colonna “Importi a credito compensati” con l’esposizione, in corrispondenza, del relativo codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.
 
Aziende agricole con dipendenti – Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonìa e compartecipazione familiare
Ai fini del recupero delle somme corrisposte attraverso la compensazione con i codici tributo istituiti con Risoluzioni n. 160/E del 21/12/2017 e n. 45/E del 19 giugno 2018 per la gestione in argomento si illustrano, di seguito, le modalità di compilazione del modello “F24”.
L’importo relativo alla esenzione contributiva riconosciuta deve essere valorizzato nel modello “F24”, indicando i seguenti dati:
Sezione Erario
 
Codice Tributo
Periodo di riferimento
Importi a credito compensati
 
Vedi risoluzioni ADE
Anno >= 2017
Importo esenzione contributiva
 
 
 
 
 
 
Sezione INPS
 
Codice Sede
Causale contributo
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Sede INPS competente per territorio
LAS - LAA
 
codeline inviata in sede di tariffazione
periodo valorizzato in sede di tariffazione
periodo valorizzato in sede di tariffazione
Importo esenzione contributiva
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele