Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 49 del 3-4-2009.htm
Decreto ministeriale del 12 marzo 2008 riguardante le modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernenti la certificazione di esposizione all’amianto a lavoratori occupati in aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale.
Direzione Centrale
Pensioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 3 Aprile 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
49
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Decreto ministeriale del 12 marzo 2008 riguardante le modalità
attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, concernenti la certificazione di esposizione all’amianto a lavoratori
occupati in aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale.
SOMMARIO:
Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della
legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, ai periodi di esposizione
all'amianto successivi al 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e,
comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, in favore di lavoratori, non titolari
di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008,
che hanno svolto attività con esposizione all'amianto nelle aziende
interessate da atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei quali sia stata
riconosciuta dall'INAIL l'esposizione all'amianto fino al 1992 e che abbiano
presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005.
Introduzione
La Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008 ha
pubblicato il decreto 12 marzo 2008 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, riguardante le modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernenti la certificazione di
esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate dagli
atti di indirizzo ministeriale.
La predetta legge n. 247, recante “Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché
ulteriori norme in materia di lavoro e della previdenza sociale”, entrata in
vigore il 1° gennaio 2008, all’articolo 1, commi 20, 21 e 22, reca
disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori che
hanno svolto attività con esposizione all’amianto.
L’articolo 1, comma 20, della
citata legge n. 247 prevede che “Ai fini del conseguimento dei benefici
previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto
entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con
esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque,
non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di
indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale”. Il successivo comma 21 prevede che “Il diritto ai benefici
previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del
1992, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della
disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di
trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge”. Il comma 22 demanda ad un decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, le modalità di attuazione dei predetti commi
20 e 21.
Il decreto previsto dal comma
22, emanato il 12 maggio 2008 al fine di delineare le modalità di attuazione
dei commi 20 e 21 della citata legge n. 247, opera, tra l’altro, un richiamo alle disposizioni vigenti in
materia di riconoscimento di benefici pensionistici per lavoro svolto con
esposizione all’amianto.
Con riguardo al richiamo operato
agli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti
dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive
modificazioni, si rammenta che detto Dicastero, con tali atti ha delineato il
quadro espositivo all’amianto per
ciascuna realtà aziendale analizzata con l’indicazione di mansioni, reparti
od aree produttive e periodo di esposizione.
Sulla base degli atti di
indirizzo in parola e dei
curricula
professionali rilasciati dai
datori di lavoro, l’INAIL ha certificato ai singoli lavoratori interessati,
previa domanda, il periodo di esposizione all’amianto ai fini del riconoscimento
dei benefici pensionistici previsti dal citato articolo 13, comma 8, della
legge n. 257 del 1992. La validità delle predette certificazione rilasciate
dall’INAIL è stata confermata dall’articolo 18, comma 8, della legge 31
luglio 2002, n. 179.
La normativa in esame estende la
validità delle suddette certificazioni rilasciate dall’INAIL ai periodi di
attività lavorativa con esposizione all’amianto, fino all’avvio dell’azione
di bonifica, nelle aziende interessate dai predetti atti di indirizzo, alle
condizioni ivi stabilite.
Il comma 1 dell’articolo 1 del
decreto ministeriale in esame prevede: “Per il conseguimento dei benefici
previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del
1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di
cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:
a) hanno presentato all’INAIL
domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005;
b) hanno prestato nelle aziende
interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione
all’amianto per i periodi successivi all’anno 1992, fino all’avvio
dell’azione di bonifica e comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le
mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente
ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano
l’esposizione protratta fino al 1992;
c) non
sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla
data di entrata in vigore della
citata legge n. 247”.
Ciò premesso, si forniscono di
seguito le indicazioni riguardanti
l’applicazione del decreto ministeriale in oggetto.
1-
Requisito soggettivo
Per il
conseguimento dei benefici previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n.
257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della
certificazione di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007,
i lavoratori che:
·
abbiano
presentato all’INAIL, entro il 15 giugno 2005, la domanda di certificazione
dell’attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto;
·
non
siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1°
gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007;
·
abbiano
prestato attività lavorativa nelle aziende interessate dagli atti di
indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2- Requisito oggettivo
Ai
lavoratori per i quali ricorrano le condizioni di cui al punto 1, il diritto
al beneficio previdenziale di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n.
257 del 1992, e successive modificazioni, è riconosciuto considerando anche i
periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto in aziende
interessate da atti di indirizzo ministeriale, fino alla data di avvio
dell’azione di bonifica nelle aziende stesse.
Il beneficio in argomento è
riconosciuto in relazione all’attività con esposizione all’amianto svolta dai
lavoratori per periodi successivi all’anno 1992, fino all’avvio dell’azione
di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei
reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od
aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione
protratta fino al 1992.
3- Termine di presentazione
della istanza di riesame all’INAIL
L’articolo 2 del decreto
ministeriale in esame reca disposizioni riguardanti la procedura di rilascio
da parte dell’INAIL delle certificazioni di esposizioni di cui all’articolo
1, comma 20, della legge n. 247 del 2007.
Il comma 1 del citato articolo 2
prevede che “ I lavoratori di cui all’articolo 1 devono presentare domanda
all’INAIL entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con indicazione della sussistenza delle condizioni di cui
alle lettere a) e c) del medesimo articolo 1”.
Il richiamato articolo 1 lettera
a) del decreto in esame stabilisce
che possono avvalersi della
certificazione di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007,
i lavoratori che hanno presentato all’INAIL domanda per il riconoscimento
dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005, confermando con ciò a
tale data il termine ultimo per la presentazione della domanda all’INAIL di
certificazione dell’esposizione all’amianto, fissato dal comma 2
dell’articolo 1 del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004, attuativo dell’articolo 47 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
Pertanto, ai fini del rilascio
della certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge n. 247
del 2007, possono presentare istanza di riesame all’INAIL entro l’11 maggio
2009, 365° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, i
soli lavoratori che, entro il 15 giugno 2005, hanno presentato a detto
Istituto la domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto ai
fini del beneficio pensionistico previsto dall’articolo 13, comma 8, della
legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
4- Rilascio della certificazione da parte dell’INAIL
L’articolo 2, comma 2, prevede
che “La durata di esposizione all’amianto per i periodi di attività
lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo
ministeriale successivamente all’anno 1992 e fino all’avvio dell’azione di
bonifica e, comunque non oltre il 2 ottobre 2003, è certificata dall’INAIL”.
I successivi commi 3, 4, 5 e 6
disciplinano le ulteriori fasi procedurali per il rilascio della
certificazione di esposizione da parte dell’INAIL.
5- Presentazione all’INPS della certificazione
rilasciata dall’INAIL
La certificazione rilasciata
dall’INAIL deve essere presentata alle Strutture INPS territorialmente
competenti, ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in
presenza delle condizioni di legge.
5.1-Liquidazione delle pensioni
Ai fini della liquidazione delle pensioni con il
riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dall’articolo 13, comma
8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, i lavoratori
individuati dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007, devono
presentare alle competenti Strutture dell’Istituto, a corredo della domanda
di pensione, le certificazioni di esposizione all’amianto già rilasciate
dall’INAIL per attività svolta fino al 1992, nonché le certificazioni
riferite all’attività svolta con esposizione per periodi successivi al 1992,
fino all’avvio dell’azione di bonifica, rilasciate da detto Istituto ai sensi
del citato articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007.
Ai fini dell’accertamento della sussistenza delle
condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio in
argomento, le Sedi avranno cura di verificare, preliminarmente, che il
lavoratori interessati non risultino titolari di pensione liquidata o da
liquidare con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008.
In applicazione della disciplina previgente al 2
ottobre 2003, in favore dei lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre
2003, sono stati esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni,
soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali gestita dall’INAIL, l’intero periodo di esposizione risultante
dalle predette certificazioni rilasciate dall’INAIL è da moltiplicare per il coefficiente di 1,5, sia ai fini
del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione
del relativo importo. L’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici,
conseguita con l’attribuzione dei benefici derivanti da esposizione
all’amianto, secondo i criteri vigenti, non può comunque risultare superiore
a quaranta anni.
5.2-Ricostituzione
delle pensioni
Le pensioni liquidate con decorrenza 1° gennaio 2008
o successiva, sono ricostituite, a domanda, sulla base della certificazione
rilasciata dall’INAIL ai sensi
dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007, da produrre a
corredo della domanda di ricostituzione.
Il beneficio pensionistico è riconosciuto secondo i criteri ed i limiti di cui al
punto 5.1.
5.3- Indicazione
del periodo di esposizione all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore
La certificazione in argomento
può essere presentata, ai soli fini dell’indicazione del periodo di
esposizione all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente
dalla domanda di pensione, secondo i criteri sinora seguiti.
Si fa rinvio alle indicazioni
fornite con messaggio n. 41791 del 23 dicembre 2005 per l’inserimento sulla
posizione assicurativa del periodo di esposizione all’amianto superiore ai dieci
anni, soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali gestita dall’INAIL, da moltiplicare, ai fini
pensionistici, per il coefficiente di 1,5.
6- Pensioni ai superstiti
Il beneficio pensionistico di cui all’articolo 1,
comma 20, della legge n. 247 del 2007, è riconosciuto, a domanda, ai
superstiti di dante causa deceduto dopo l’entrata in vigore della legge n.
247, che prima del decesso aveva maturato i benefici pensionistici in esame,
in virtù dei criteri applicativi sopra delineati.
7- Conferma dei criteri vigenti per la
liquidazione e ricostituzione delle pensioni in favore di soggetti che non si
avvalgono della certificazione di cui all’articolo 1, comma 20, della legge
n. 247/2007
Restano confermati i criteri
finora seguiti per la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni con il
riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge
n. 257 del 1992 e successive modificazioni, in favore di soggetti che non si
avvalgono della certificazione di cui all’articolo 1, comma 20, della legge
n. 247 del 2007 (cfr. circolare n. 58 del 15 aprile 2005).
8- Oneri
Gli oneri derivanti dal
riconoscimento dei benefici pensionistici in applicazione dell’articolo 1,
comma 20, della legge n. 247 del 2007
sono posti a carico dello Stato.
Il Direttore generale
Crecco