Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 51 del 18-4-2008.htm
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1175 e 1176. Decreto del Ministro del lavoro 24 ottobre 2007. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento Unico di Regolarità contributiva. Modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità
Direzione centrale delle Entrate contributive
Direzione centrale Organizzazione
Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 18 Aprile 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
51
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
4
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
commi 1175 e 1176.
Decreto del Ministro del lavoro 24 ottobre 2007.
Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
e Documento Unico di Regolarità contributiva.
Modalità operative e procedurali per la verifica
mensile del requisito di regolarità
SOMMARIO:
la fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al
possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità
contributiva (DURC). Modalità di
rilascio e contenuti analitici del DURC
INDICE:
Premessa
1.
Il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
2.
DURC per la fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
2.1
Soggetti obbligati e modalità di richiesta del
DURC
3.
Benefici normativi e contributivi
4.
Obbligo di applicazione del contratto collettivo
5.
Requisiti di regolarità contributiva
5.1
Obblighi e adempimenti nei confronti degli altri
Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili
6.
Cause non ostative al rilascio del DURC
7.
Termine per l’emissione e validità del DURC
8.
Irregolarità in materia di tutela delle
condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
9.
Efficacia del provvedimento ai fini della
sussistenza di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro e
degli obblighi previdenziali e assistenziali
10.
Modalità operative e procedurali
10.1
Modalità per la presentazione della dichiarazione
di applicazione dei contratti collettivi e indicazioni operative per le
U.d.p. aziende con dipendenti
10.2
Verifica degli obblighi e adempimenti nei
confronti degli altri Enti presidenziali, assistenziali e delle Casse edili
10.3
Indicazioni operative per la gestione delle
sanzioni accessorie di cu all’art. 9 del DM 24 ottobre 2007
10.4
Indicazioni procedurali e operative per la
verifica mensile del requisito di regolarità
11.
Ulteriori sviluppi
Premessa
L’articolo
1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (allegato 1),
(Finanziaria 2007) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione
vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
(1)
disponendo
che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di
lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e di legislazione sociale” è subordinata al possesso del
documento stesso.
La
norma, inoltre, stabilisce che, fermi restando gli altri obblighi di legge,
ai fini della fruizione delle agevolazioni in trattazione i datori di lavoro
sono tenuti al rispetto “
degli accordi
e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale
”.
La
disposizione in trattazione si inserisce nell’ambito degli interventi
normativi volti al contenimento delle forme di evasione/elusione.
Il
legislatore, pertanto, attraverso l’introduzione di un elemento più cogente
rappresentato dalla regolarità del versamento della contribuzione
previdenziale ed assistenziale cui è subordinata la fruizione delle misure
agevolative, vuole favorire la creazione di un sistema che concretamente
premi i comportamenti regolari delle imprese.
Il
successivo comma 1176, dell’art. 1, della legge n. 296/2006 (allegato 1),
demanda alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma
precedente.
Il
decreto ministeriale 24 ottobre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279 (allegato 2), e le sue previsioni
entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Pertanto,
a decorrere dal 1 gennaio 2008, la normativa di cui all’articolo 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 trova piena applicazione.
1. Il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
L’estensione
nel tempo dell’obbligo del DURC nei confronti di settori sempre diversi e per
finalità non solo limitate alle procedure di appalto ha determinato il susseguirsi
di interventi legislativi di regolazione fra i quali l’ultimo è rappresentato
dalla previsione di cui al citato art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
L’emanazione,
ai sensi del comma 1176 del medesimo articolo, del decreto ministeriale in
esame, ha rappresentato lo strumento per dettare, unitamente alla disciplina della nuova previsione che subordina
la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di
legislazione sociale al possesso del Durc, una regolamentazione uniforme,
come si legge nelle premesse al decreto, della disciplina del Documento Unico
di Regolarità Contributiva in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi
contenuti analitici.
In relazione a ciò dal decreto emerge il seguente
quadro:
a)
DURC richiesto ai
datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e
forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
b)
DURC richiesto ai
datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 (allegato 3), ha illustrato i
contenuti del decreto in esame che, come disposto dal comma 1176, ha definito
le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC nonché le tipologie
di irregolarità pregresse di natura previdenziale e in materia di condizioni
di lavoro in presenza delle quali il DURC potrà essere rilasciato. Con la
medesima circolare il Ministero, in accordo con INAIL e INPS, ha provveduto ad
individuare la tipologia, nonché l’elencazione, dei benefici normativi e
contributivi la cui fruizione è subordinata, a decorrere dal 1 gennaio 2008,
al possesso del DURC.
Con la presente circolare viene esaminata la
nuova disciplina limitatamente alla fattispecie di cui al precedente punto
b).
Con
successiva circolare si provvederà a completare il quadro della materia come
ridefinita dal decreto in trattazione.
2. DURC per la fruizione dei benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
Tutti
i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, intendano fruire dei
benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di
lavoro e di legislazione sociale, dovranno essere in possesso della
regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (art. 1, comma 1, del DM 24 ottobre 2007).
Con
riferimento alla fattispecie di DURC richiesto ai datori di lavoro per la
fruizione dei benefici, l’art. 3, comma 4, stabilisce che nel caso di
coincidenza tra Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che
ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi,
l’Istituto stesso verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità, nel
rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio del DURC di cui al
successivo punto 4 della presente circolare, senza procedere alla sua
materiale emissione.
In
relazione a ciò, per distinguere tale tipologia di documento da quello
previsto nelle restanti fattispecie riportate alla lett. a) del precedente
punto 1., l’attestazione di regolarità ai fini della fruizione dei benefici
richiesti viene denominata “
DURC
interno
”.
L’applicazione
concreta della novità normativa in esame comporta un’evoluzione sostanziale
dell’attuale assetto organizzativo del processo aziende con dipendenti, al
momento orientato alla gestione dei singoli
eventi, verso un governo complessivo e puntuale dei flussi informativi
(contributivi e finanziari, telematici e cartacei) ed un presidio costante
dell’azione di monitoraggio e controllo della regolarità dei comportamenti
aziendali, essenziale per un’efficace politica delle entrate e determinante
ai fini della concessione o il mantenimento delle agevolazioni contributive.
2.1 Soggetti
obbligati e modalità di richiesta del DURC
Nell’ambito di un sistema di semplificazione
delle procedure amministrative e tenuto conto sia della circostanza che la
nuova fattispecie di DURC riguarda un rilevante numero di posizioni aziendali
sia che le diverse tipologie di benefici sono indicate mensilmente attraverso
l’utilizzo di appositi codici esposti sui quadri BC e D del modello DM10,
diversamente da quanto previsto in via generale
(2)
, la richiesta di DURC al fine di poter fruire
dei benefici si ritiene assolta attribuendo al modello DM10, che contiene le
agevolazioni, il carattere di idonea manifestazione di volontà del datore di
lavoro.
Restano ferme le disposizioni che regolano le
singole fattispecie di agevolazioni. Per queste è previsto che il datore di
lavoro inoltri apposita richiesta e/o documentazione, finalizzata ad ottenere
il necessario provvedimento
amministrativo di autorizzazione da parte dell’Istituto.
Tali disposizioni
mantengono validità in attesa di definire le nuove modalità conseguenti
all’applicazione della normativa in materia di Comunicazione ai competenti
servizi per l’impiego entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di
lavoro
(3).
Per quanto precede, con riferimento alle ipotesi
di benefici che richiedono
l’attribuzione di un apposito codice di autorizzazione, le Unità di
processo aziende con dipendenti
dovranno continuare ad effettuare le attività istruttorie previste dalle
disposizioni previste con riferimento ai diversi benefici.
3. Benefici normativi e contributivi
Ai
fini dell’individuazione dei
benefici
normativi e contributivi,
si fa integrale rinvio all’elenco allegato alla
circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, tuttavia,
ha valore esemplificativo e non esaustivo.
Al
riguardo, lo stesso Ministero ha peraltro affermato che il concetto di
beneficio deve essere inteso nel senso di
eccezione
,
in presenza di specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una
regola
che impone oneri di carattere
economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti.
I
benefici contributivi, dunque, sono costituiti dagli sgravi collegati alla
costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una
deroga
all’ordinario regime
contributivo. Detta deroga deve di fatto operare - affinché possa
propriamente parlarsi di agevolazione contributiva - come abbattimento di una
aliquota ordinariamente più onerosa, e non può essere a sua volta
regola
per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Discende
da tale argomentazione l’esclusione dal novero dei
benefici contributivi
- subordinati al possesso dei requisiti di
cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 - del regime contributivo
previsto per il rapporto di apprendistato e delle riduzioni che
caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) o
territori (zone montane, ecc.).
Ove,
tuttavia, anche in questi ambiti ricorrano - rispetto al generale regime di
sottocontribuzione - ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non
generalizzate, le stesse devono considerarsi benefici e risultano quindi
subordinate al disposto di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n.
296/2006.
4. Obbligo di
applicazione del contratto collettivo.
Il
comma 1175 dell’art.1 della legge 296/2006, come richiamato in premessa, impone quale prima condizione,
necessaria ma non sufficiente, per la fruizione delle agevolazione il
rispetto da parte del datore di lavoro “
degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
”.
Al riguardo, come richiamato nella stessa
circolare ministeriale, la condizione va intesa nel senso che i benefici sono
subordinati all’applicazione della sola parte economica e normativa degli
accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di
questi ultimi.
La
disposizione, infatti, ove interpretata nel senso di imporre l'applicazione
anche della parte obbligatoria del contratto collettivo risulterebbe in
contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale di cui all'art.
39 della Costituzione, oltre che con i principi di diritto comunitario della
concorrenza
(4)
.
In relazione a tale requisito, i datori di lavoro
sono tenuti ad inoltrare annualmente all’Istituto una apposita dichiarazione
di responsabilità (allegato 4).
Per le modalità di trasmissione e per le
indicazioni operative per le U.d.p. aziende con dipendenti si rinvia al
successivo punto 10.1.
5. Requisiti di regolarità contributiva
L’art.
5 del Decreto che riassume i requisiti di regolarità la cui verifica compete
ai singoli Istituti previdenziali
secondo la normativa di riferimento, non ha apportato sostanziali variazioni
rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa in materia di DURC.
La
norma ai commi 1 e 2 elenca le condizioni ricorrendo le quali verrà emesso il
DURC regolare:
a)
correntezza degli
adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b)
corrispondenza tra
versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali
come dovuti;
c)
inesistenza di
inadempienze in atto;
d)
richiesta di
rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere
favorevole;
e)
sospensioni dei
pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f)
istanza di
compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Ai
fini della legittima fruizione dei benefici, la verifica delle elencate
condizioni, deve essere effettuata solo sulle posizioni contributive delle
aziende con dipendenti.
Si
rammenta, come precisato, nella citata circolare ministeriale, che la
verifica deve sempre avere ad oggetto i versamenti dovuti a titolo di
contribuzione accertata come dovuta. La mancata quantificazione o la semplice
contestazione di omissioni contributive non rilevano ai fini della qualificazione, come irregolare, del
comportamento aziendale preclusivo della possibilità di fruire dei benefici
contributivi richiesti.
Per
la descrizione delle modalità operative dei controlli si rinvia al successivo
punto 10.4 della presente circolare.
5.1 Obblighi e
adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e
delle Casse edili
Il
decreto estende il requisito di regolarità anche con riferimento agli
adempimenti contributivi nei confronti degli altri Istituti previdenziali.
A
tal fine, i datori di lavoro dovranno rendere apposita dichiarazione riferita
alla regolarità dell’assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e
assistenziali nei confronti degli altri Enti previdenziali e, per le sole
imprese del settore edile, degli obblighi contributivi nei confronti delle
Casse edili.
In
relazione a ciò ed al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai
datori di lavoro, si è provveduto ad integrare appositamente la dichiarazione
di responsabilità relativa all’assolvimento dell’obbligo di applicazione del
contratto collettivo di cui al
precedente punto 4.
Per
quanto concerne le indicazioni operative si rinvia ai successivi punti 10.1 e
10.2.
6. Cause non ostative al rilascio del DURC
Il
decreto ai commi 1, 2 e 4 dell’art.
8, individua alcune fattispecie che non rilevano ai fini del riconoscimento
della condizione di regolarità per il rilascio positivo del DURC. In
particolare, non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC:
a)
per i
crediti iscritti a ruolo
-
la sospensione della cartella esattoriale a
seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
b)
per i
crediti non ancora iscritti a ruolo
-
il contenzioso
amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che respinge il
ricorso;
-
il contenzioso giudiziario
sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in
cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che
consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Si
rammenta che in precedenza, il riconoscimento della regolarità in presenza di
ricorso amministrativo ricorreva “
unicamente qualora il ricorso verta su
questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia
manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi
”.
La
formulazione della norma, innovando in modo sostanziale rispetto alla
precedente disciplina, ha la funzione di escludere ogni forma di valutazione
in ordine ai contenuti del contenzioso riconducendo ad un parametro oggettivo
il riconoscimento della regolarità.
Pertanto,
in presenza di un ricorso amministrativo e fino alla sua decisione la
regolarità contributiva deve essere sempre dichiarata.
Con
riferimento alla fattispecie di cui al comma 4, il Decreto stabilisce che non
costituisce causa ostativa al rilascio del DURC,
l’aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel DPCM emanato
ai sensi dell’articolo 1, c. 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato
(5)
.
Tali
aiuti, limitatamente alle dirette competenze dell’Istituto, sono quelli
fruiti per contratti di formazione e lavoro nel periodo novembre 1995-maggio
2001 e quelli previsti dal D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81
.
7. Termine per l’emissione e validità del DURC
Tenuto
conto che i benefici sono di norma erogati mensilmente, il DURC, ai sensi del
comma 1, dell’art. 7 del Decreto, ha validità mensile.
Analogamente
a quanto già previsto dalla vigente normativa, il Decreto, all’art. 6, ha
stabilito in trenta giorni il termine entro cui deve essere accertata la
condizione di regolarità del datore di lavoro che richiede i benefici.
Il
comma 3, dell’art. 6, introduce un termine di sospensione dei 30 giorni
assegnati per la verifica di regolarità qualora venga accertata una
situazione di irregolarità dalla quale potrebbe conseguire il mancato
riconoscimento dei benefici richiesti con il DM10.
In
tale ipotesi, al datore di lavoro, con il meccanismo del “preavviso di
accertamento negativo” verrà
assegnato un termine non superiore ai 15 giorni per regolarizzare la
situazione debitoria.
Trascorso
inutilmente il termine assegnato, permanendo una delle condizioni di
irregolarità rilevate, si procederà
al recupero delle agevolazioni richieste
con il relativo addebito.
Per
le indicazioni operative si rinvia al successivo punto 10.4.
8. Irregolarità in materia di tutela delle
condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
L’art.
9 del Decreto, individua le tipologie
di pregresse irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
non considerare ostative al rilascio del DURC.
Tale
previsione completa il quadro della delega contenuta nell’art. 1, comma 1176
della legge n. 296/2006, introducendo nei confronti delle imprese oltre alla
regolarità riferita agli obblighi contributivi, quella relativa al rispetto
della normativa in materia lavoristica e di tutela delle condizioni di
lavoro.
Il
D.M. 24 ottobre 2007, nell’allegato A), elenca le ipotesi di irregolarità
riferite a tali ultime fattispecie indicando, accanto ad ognuna di esse, il
periodo di tempo sanzionato dal non rilascio di un Durc regolare, anche nel
caso di azienda con una situazione contributiva regolare.
Il
suddetto periodo si configura come
“Sanzione accessoria” e varia dai tre ai ventiquattro mesi in relazione alla
gravità della violazione accertata.
L’ambito
di efficacia di tale fattispecie, ai sensi dell’art. 1, comma 1176, della
L.296/2006, come anche chiarito dalla circolare ministeriale, non può essere
esteso al Durc rilasciato in relazione ad appalti pubblici e privati, ma deve
riferirsi al Durc finalizzato alla fruizione dei soli benefici normativi econtributivi.
Si
rinvia alle precisazioni contenute nella già citata circolare ministeriale in
ordine alla natura (penale o amministrativa), alle modalità di accertamento
(sentenza passata in giudicato o ordinanza ingiunzione) e alla responsabilità
(oggettiva) per le violazioni in
trattazione.
9. Efficacia del provvedimento ai fini
della sussistenza di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di
lavoro e degli obblighi previdenziali e assistenziali
L’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 ha introdotto un
documento unico di regolarità contributiva specifico ai fini della fruizione
dei benefici normativi e contributivi subordinando l’attuazione di quanto
stabilito all’emanazione di un decreto
con il quale dettare le regole specifiche per tale documento.
Ciò conferma la diversità del documento unico di
regolarità in esame rispetto al DURC,
già disciplinato ai sensi della vigente normativa
(6)
, per gli
appalti di lavoro, servizi e forniture pubbliche, per i lavori privati dell’edilizia nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
Tale circostanza è confermata dalla circolare
ministeriale nella parte in cui è precisato che il decreto, al di là della
funzione di disciplinare in via generale le modalità di rilascio ed i
contenuti analitici del DURC, nelle residue disposizioni trova applicazione
solo con riferimento al DURC richiesto per la fruizione dei benefici.
In relazione a ciò, ai fini della individuazione
della decorrenza degli effetti di quanto disciplinato in attuazione della
delega di cui alla citata legge n. 296/2006, occorre fare riferimento alla
data di entrata in vigore del Decreto 24 ottobre 2007.
Pertanto, ai fini della fruizione dei benefici,
normalmente erogati con cadenza mensile, secondo quanto precisato nella
circolare ministeriale, l’efficacia interdittiva degli illeciti in materia di
tutela delle condizioni di lavoro opera solo per le condotte poste in essere
successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto.
Analogamente, i dati relativi alla regolarità contributiva devono essere
verificati con riferimento agli obblighi e agli adempimenti contributivi
riferiti ai periodi di paga successivi
alla data di entrata in vigore del decreto.
In relazione a ciò, le U.d.p. aziende con
dipendenti, dovranno svolgere con tempestività, secondo le indicazioni
operative che verranno fornite al successivo punto 10., tutte le attività di
gestione necessarie a consentire la corretta attuazione della normativa in
esame, tenuto conto che la verifica della regolarità avviene mensilmente e
che il DURC, ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e
contributive, ha la medesima validità (vedi punto 7).
10. Modalità operative e procedurali
10.1 Modalità per la presentazione della dichiarazione di
applicazione dei contratti collettivi e indicazioni operative per le U.d.p.
aziende con dipendenti
La
normativa in esame, subordina la fruizione delle agevolazioni
all’applicazione degli accordi e contratti collettivi. Come precisato al
precedente punto 4., è stato predisposto un nuovo modulo denominato
denominato "
SC 37 DURC Interno
”
che i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente, nel quale viene
dichiarato l’obbligo del rispetto della sola parte economica e normativa
degli stessi. L’Istituto osserverà le norme di cui all’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali.”
I
datori di lavoro che già fruiscono delle agevolazioni dovranno provvedere
alla trasmissione della dichiarazione entro il più breve tempo possibile e,
comunque, non oltre 30 giorni dalla
data di emanazione della presente circolare, negli altri casi la
dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta dei
benefici.
Il
modulo, disponibile nella sezione "Moduli" del sito internet
dell'Istituto (www.inps.it), dovrà essere trasmesso, in via preferenziale
(7)
, con modalità telematica, utilizzando la
funzione di invio moduli presente nella sezione "Modulistica".
Gli
utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le "Aziende e
Consulenti " potranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio
"Invio moduli on-line". Solo al primo accesso sarà necessario
compilare una scheda informativa.
Nella sezione "Servizi per modulistica on-line" è presente,
nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il
modello "
DURC Interno –
Dichiarazione rispetto contratti e altri obblighi di legge
", che
dovrà essere selezionato per la trasmissione del file.
Il
modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già
scaricato in precedenza), utilizzando la funzione "Sfoglia".
In
ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà
inibita la funzione di invio. Gli utenti indicheranno, inoltre, anche la
Direzione INPS cui recapitare la predetta dichiarazione.
Per
quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in
argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite
direttamente nelle pagine web proposte.
Al
fine di individuare i datori di lavoro che hanno effettuato l’invio della
predetta dichiarazione è stato
istituito un apposito codice di autorizzazione
“4W”
che assume il
nuovo significato di
“
A
zienda che ha presentato la dichiarazione
di rispetto contratti e altri obblighi di legge
ai sensi
del c. 1175, art. 1, legge n. 296/2006”.
Le
U.d.p aziende con dipendenti, appena ricevuta la predetta dichiarazione
dovranno procedere all’immediato inserimento su ciascuna posizione
contributiva, individuata in base al medesimo codice fiscale, del predetto c.
a., curando di assegnare lo stesso
con validità annuale (1 gennaio/31 dicembre di ciascuna anno).
Tale
operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto l’assenza di
tale codice escluderà l’azienda dalla
fruizione delle agevolazioni.
10.2 Verifica degli obblighi e adempimenti
nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse
edili
Al
precedente punto 5.1 sono state fornite indicazioni relative alla
dichiarazione di assolvimento degli obblighi in trattazione.
Al
riguardo, la circolare ministeriale nel confermare l’unicità dei criteri di
verifica dei requisiti di regolarità, ha precisato che in caso di DURC
richiesto per la fruizione dei benefici contributivi, la verifica potrà
essere effettuata con una cadenza periodica diversa da quella disposta
mensilmente per la contribuzione dovuta all’Istituto.
Si
fa riserva di comunicare con successivo messaggio le forme e le modalità con
le quali verranno effettuate le predette verifiche.
10.3 Indicazioni operative per la gestione
delle sanzioni accessorie di cui all’art. 9 del DM 24 ottobre 2007
In
attesa dell’attivazione di forme di sinergia con gli Enti preposti all’elevazione
delle sanzioni al fine di pervenire al trasferimento telematico delle notizie
relative all’accertamento delle violazioni in esame, è stato istituito un apposito codice di
autorizzazione
“ 1W”
che assume il nuovo significato di
“Azienda
soggetta alla sanzione accessoria di cui all’art. 9 del DM 24 ottobre 2007”.
Le
U.d.p. aziende con dipendenti, appena in possesso della notizia dell’avvenuto
accertamento della violazione con provvedimento amministrativo o
giurisdizionale definitivo, dovranno provvedere, all’immediato inserimento su
ciascuna posizione contributiva, identificata dal medesimo codice fiscale,
del predetto “c.a.” curando di assegnare lo stesso con la validità temporale
commisurata al periodo di durata della sanzione indicato nell’allegato A) del
decreto.
Tale
operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto la presenza
di tale codice escluderà l’azienda
dalla verifica di regolarità fino alla scadenza di validità del codice
stesso.
10.4 Indicazioni procedurali e operative
per la verifica mensile del requisito di regolarità
Nell’ottica
di attuare economie di gestione è stata realizzata una applicazione che utilizza le potenzialità espresse
dall’attuale applicazione “Fascicolo Elettronico Aziendale”, che verrà
opportunamente implementato per consentire l’adeguamento alla nuova
funzionalità che andrà ad assumere.
In
relazione a ciò, è stata realizzata una applicazione che consentirà il
controllo automatico della regolarità contributiva mensile delle aziende.
Il
modello DM10 assume, come già riportato al
precedente punto 2.1, per effetto della nuova disposizione, la valenza
di richiesta di DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e
contributivi.
Il
sistema si attiverà in presenza di flussi telematici DM10, trasmessi dal
server centrale all’archivio di appoggio delle singole strutture periferiche
dei flussi telematici e procederà alla immediata lettura dei dati analitici
in essi indicati. La presenza di uno dei codici che consentono la fruizione
dei benefici contributivi e normativi farà attivare in automatico il
controllo dei dati registrati sull’applicazione.
L’applicazione
offrirà un cruscotto di sintesi dal quale rilevare, attraverso specifici
sistemi di segnalazione, definibili
“SEMAFORI”
l’indicazione della regolarità
contributiva aziendale.
·
L’assenza di
irregolarità verrà evidenziata con l’accensione di un “
Semaforo VERDE”
. In tal
caso la fase di calcolo del DM10/2 riconoscerà all’azienda le agevolazioni
presenti sul modello stesso
·
La presenza di
irregolarità rilevate nel percorso di lettura dei dati contenuti nel
“Fascicolo DURC” verrà evidenziata con l’accensione di un “
Semaforo
ROSSO”
La
situazione di irregolarità produrrà da parte dell’applicazione l’emissione di
una comunicazione all’azienda e al consulente, canalizzata con il sistema di
posta elettronica, nella quale verranno indicate le cause ostative alla
condizione di regolarità e verrà assegnato un termine non superiore a 15
giorni, come previsto dall’art. 7, comma 3, del Decreto, per la regolarizzazione
della posizione.
Trascorso
il termine assegnato per la regolarizzazione, permanendo la condizione di
irregolarità in capo all’azienda, nella fase di calcolo del DM10, si
procederà all’addebito delle agevolazioni presenti sul modello stesso.
La
nota di rettifica emessa dalla procedura riporterà in corrispondenza dei
codici esposti sul DM10 l’indicazione
“
recupero delle agevolazioni ai sensi
dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
”.
Ai
fini gestionali i risultati della verifica di irregolarità verranno
registrati su una lista di sintesi che costituirà per l’operatore lo
strumento di controllo sulla condizione di aggiornamento degli archivi al
fine di dar corso a tutte le attività necessarie alla normalizzazione delle
fasi gestionali che consentono l’aggiornamento dell’applicazione “Fascicolo
DURC”.
11. Ulteriori sviluppi
Sulla
G.U. n. 90 del 16 aprile 2008 è stato pubblicato il D.M 25 febbraio 2008, n.
74 che disciplina la responsabilità solidale tra l’appaltatore ed il subappaltatore
di opere, forniture e servizi.
Al
fine di semplificare i rapporti tra l’Istituto e le Imprese, nel mese di
giugno prossimo verrà rilasciata una procedura telematica mediante la quale
le imprese, su prenotazione, riceveranno con cadenza periodica mensile il
Durc di loro competenza.
Il
Direttore generale
Crecco
1. D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla legge 23/12/2005, n. 266
- D. L. 30/09/2005, n. 203 convertito in
legge 2/12/2005, n. 248
- D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
-
D. L. 10 gennaio 2006 n.
2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81
- D. L. 12 maggio 2006
n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006 n. 228
2.
Ai
sensi del comma 1, dell’art. 3, del DM 24 ottobre 2004 “Il Durc è richiesto
dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata…..”
3. Msg. n
001379del17/01/2008
4. Tale tesi recepisce quanto costantemente affermato
dalla giurisprudenza della Cassazione, in relazione alla previsione di cui
all’art. 3 del d.l. n. 71/1993, convertito dalla legge n. 151/1993.
Al riguardo, si può vedere la circolare n. 74 del 7
giugno 2005
5. Gli aiuti di Stato in questione sono quelli elencati
al punto 2 della circolare n. 124 del 13 novembre 2007; sull’intera materia, si
veda, eventualmente, anche la circolare n. 129 del 22 novembre 2007
6. Vedi nota 1
7. Il modulo potrà essere, in alternativa, consegnato o
spedito alla Direzione INPS territorialmente competente
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4