Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 60 del 20-4-2006.htm
Codice di comportamento per il personale INPS inquadrato nel profilo di “ispettore di vigilanza”
Direzione Centrale
Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 20 Aprile 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
60
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Codice di comportamento per il personale INPS
inquadrato nel profilo di “ispettore di vigilanza”
SOMMARIO:
Principi di comportamento nei confronti dei
datori di lavoro; procedure e modalità ispettive; profili deontologici.
In applicazione del D.Lgs. 23aprile
2004, n.124, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro hanno sottoscritto, in data 7 aprile 2005, un
protocollo d’intesa, volto alla realizzazione dei principi di cui al predetto
decreto legislativo sulla
razionalizzazione delle funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro
costituendo appositi gruppi di
lavoro.
In tale documento è stato preso atto
anche della necessità di uniformare il comportamento degli organi ispettivi
delle singole Amministrazioni e, a tal fine, è stato costituito un gruppo di
lavoro incaricato di redigere un codice unico di comportamento da valere per
il personale ispettivo delle tre Amministrazioni con disposizioni volte ad
uniformare le modalità comportamentali ed a procedimentalizzare l’attività di
controllo nei luoghi di lavoro.
Il codice – elaborato ai sensi
dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – costituisce dunque
una opportuna specificazione delle norme di carattere deontologico e
comportamentale già presenti nel D.P.C.M. 28 novembre 2000 del Dipartimento
Funzione Pubblica.
Con recente intesa le tre
Amministrazioni hanno deciso di emanare, ciascuna con proprio provvedimento,
il Codice di comportamento per il rispettivo personale ispettivo.
Si allega, pertanto, il Codice di
comportamento da valere, unitamente al personale ispettivo delle Direzioni
Provinciali del Lavoro e dell'INAIL, per tutto il personale inquadrato nel
profilo di "ispettore di vigilanza” dell'INPS.
Il presente codice, che deve essere notificato
a tutti gli ispettori di vigilanza in servizio, sostituisce quanto emanato in
precedenza.
Il Direttore Generale
Crecco
ALL.1
CODICE DI COMPORTAMENTO
DEGLI ISPETTORI DI VIGILANZA
DELL'INPS
CAPO I
PARTE
GENERALE
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente Codice:
a) per
personale ispettivo
si
intende il personale inquadrato nel profilo di ispettore di vigilanza
dell'INPS. Detto personale è dotato di apposita tessera di riconoscimento che
deve essere restituita al momento della sospensione o cessazione per
qualsiasi motivo dalle funzioni ispettive;
b) per
vigilanza in materia di
rapporti di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria
si intende
l’attività svolta dall'Istituto per assicurare la corretta osservanza delle
norme in materia di lavoro e legislazione sociale.
Art. 2
Finalità
1. Il presente Codice risponde
all’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto e
uniforme comportamento degli ispettori di vigilanza nell’esercizio delle
proprie funzioni.
Art. 3
Disposizioni di carattere generale
1. I principi di comportamento dettati
nel presente Codice integrano le disposizioni in materia di obbligo di
diligenza, lealtà e imparzialità già contenute nel Codice di comportamento
dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni emanato con D.P.C.M.
Dipartimento Funzione Pubblica del 28 novembre 2000;
2. Le disposizioni di carattere
operativo costituiscono specificazioni e integrazioni delle disposizioni di
legge e delle circolari emanate dall'Istituto per disciplinare l’attività di
vigilanza svolta dal proprio personale inquadrato nel ruolo degli ispettori
di vigilanza.
CAPO II
PRINCIPI DI
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO
Art. 4
Principio di collaborazione
1. I rapporti tra l'ispettore di
vigilanza ed i soggetti ispezionati sono improntati ai principi di
collaborazione e rispetto reciproco.
2. Le ispezioni sono condotte in modo
da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei
soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze
dell’accertamento.
Art.
5
Programmazione
dell’attività
1. L'ispettore di vigilanza osserva il programma di lavoro
formulato secondo le specifiche modalità impartite dalla propria Amministrazione
centrale e/o periferica.
2. Il programma può essere modificato previa autorizzazione
e con le modalità fissate dall'Organismo emanante.
3. Le indicazioni del programma sono da considerarsi
formale disposizione nonché atto di assoluta riservatezza.
Art.
6
Preparazione
dell’ispezione
1. Al fine di evitare inutili
rallentamenti durante l’accertamento ed in rapporto alla tipologia di
intervento da effettuare, l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una
fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la
documentazione inerente il soggetto da sottoporre a controllo.
2. Tale fase preparatoria è espletata
dagli ispettori di vigilanza e/o dal personale amministrativo utilizzando le
tecnologie informatiche predisposte a supporto dell’attività di vigilanza.
3. In linea generale gli elementi
necessari per l’avvio dell’indagine riguardano:
a) la tipologia di intervento e le
motivazioni che l’hanno determinata, con allegata l’eventuale denuncia del
lavoratore;
b) l’attività svolta dal soggetto
ispezionato e le lavorazioni dalla stessa dichiarate, con indicazione di
eventuali appalti pubblici affidati e individuazione del C.C.N.L.
applicabile;
c) il comportamento contributivo,
comprensivo delle informazioni relative alle regolarità contributive e
assicurative rilasciate e a eventuali procedure di riscossione coattiva in
corso;
d) le denunce obbligatorie effettuate,
le autorizzazioni concesse, e gli eventuali contratti certificati;
e) i precedenti provvedimenti sanzionatori e verifiche
ispettive espletate.
Art. 7
Obbligo di qualificarsi
1. Contestualmente all’accesso, il
personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo
rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento.
2. In mancanza
della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo.
Art.
8
Procedura
ispettiva
1. Gli accertamenti ispettivi curano, tra l’altro,
l’identificazione delle persone presenti, l’acquisizione delle dichiarazioni,
la rilevazione delle presenze e l’esame dei libri matricola e paga, la
descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del
rischio assicurato e alla sicurezza sul lavoro, il riscontro di quanto sopra
con i documenti di rito, come denunce obbligatorie, registro infortuni, ecc.;
2. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi
strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell’indagine e delle
dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo.
3. Ove il procedimento ispettivo abbia inizio a seguito di
richiesta di intervento, al fine di agevolare i successivi accertamenti sui
fatti oggetto della segnalazione, la richiesta deve essere circostanziata,
con dettagliata descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento
attraverso l’indicazione di eventuali testi e documentazione cartacea.
Art.
9
Obbligo
di informazione e assistenza all’ispezione
1. Nel dare inizio alla sua attività, il personale
ispettivo ha l’accortezza, innanzitutto, di conferire con il datore di lavoro
o di chi ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le finalità
dell’accertamento ispettivo.
2. Il personale ispettivo, ove si riveli necessario,
informa il soggetto sottoposto ad ispezione, od un suo rappresentante, dei
poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle
funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti
omissivi o commissivi diretti a impedire l’esercizio della attività di
vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà
di ostacolare la stessa.
3. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato
della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un
professionista abilitato ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 12/1979
affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto
dal successivo art. 12, comma 7. L’assenza di tale professionista non è
comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia la
sua validità.
4. Il personale ispettivo verifica, nel caso in cui il
soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, che il professionista
sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al
relativo albo. In particolare i professionisti diversi dai consulenti del
lavoro devono aver dato comunicazione alle DD.PP.LL. dell’esercizio
dell’attività svolta, trasmettendo l’elenco dei soggetti assistiti.
Eventuali collaboratori dei professionisti abilitati devono
essere muniti di apposita delega.
5. In caso di constatato esercizio abusivo delle
professioni di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, il personale ispettivo
provvede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti. In tal
caso il personale ispettivo vieta al soggetto non abilitato di assistere
all’ispezione in corso.
Art. 10
Corretta informazione
1. Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati
chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione delle norme
in materia di lavoro e legislazione sociale e risponde nel modo più completo,
chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste,
attenendosi alle posizioni ufficiali espresse dall’INPS, anche in
applicazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n.
124/2004.
CAPO III
PROCEDURE E
MODALITÀ ISPETTIVE
Art.
11
Acquisizione
ed esame di documenti
1. Nel corso dell’accertamento, il personale ispettivo
acquisisce tutti gli elementi probatori utili per l’esame obiettivo della
situazione aziendale e dei fatti accertati, anche al fine del successivo
confronto con eventuali memorie difensive in sede di contenzioso
amministrativo e giurisdizionale.
2. Il personale ispettivo può chiedere
al datore di lavoro di esibire gli eventuali verbali rilasciati nel corso di
precedenti accertamenti condotti anche da altre Amministrazioni, qualora tale
documentazione non sia stata acquisita nella fase di preparazione
dell'ispezione.
3. L’esame della documentazione viene
effettuato presso la sede del soggetto ispezionato e, ove funzionale alle
esigenze dell’accertamento, anche presso gli studi dei professionisti
abilitati o l’ufficio di appartenenza del personale ispettivo procedente.
4. Qualora, presso il soggetto ispezionato non sia tenuta
la prevista documentazione obbligatoria, il personale ispettivo, oltre ad
adottare i relativi provvedimenti sanzionatori, richiama il predetto soggetto
a tenere tale documentazione sul luogo di lavoro.
Art. 12
Acquisizione
delle dichiarazioni
1. Le dichiarazioni rese dai lavoratori
devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove necessario, il
personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi
l'accertamento in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle Rappresentanze
Sindacali Aziendali (RSA), dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dal
Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito, e, nel campo della vigilanza
tecnica, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
2. Il personale ispettivo valuta l'opportunità di estendere
l'acquisizione delle dichiarazioni ai lavoratori anche al di fuori del posto
di lavoro previo consenso degli stessi.
3. Del consenso acquisito ai sensi del comma precedente
deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento.
4. In relazione alla tipologia
dell'azienda, l'acquisizione delle dichiarazioni può essere effettuata da più
ispettori di vigilanza, mentre il prosieguo e la definizione
dell'accertamento può essere demandato anche ad una sola unità ispettiva.
Tale circostanza deve risultare dal verbale di accertamento.
5. Le dichiarazioni dei lavoratori
vengono acquisite dai singoli soggetti ai quali vanno rivolte domande chiare
e comprensibili, tali da non dar luogo a dubbi interpretativi.
6. Eventuali rifiuti a fornire
informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel verbale di
accertamento, indicando anche, se sussistono, le relative motivazioni.
7. In fase di acquisizione delle
dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro
e/o del professionista.
8. Le dichiarazioni e le notizie
possono essere rese anche direttamente dai dichiaranti con un atto scritto, a
forma libera, recante la sottoscrizione.
9. Le dichiarazioni sono riportate, in
modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui
deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto ovvero
rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva.
10. Le dichiarazioni acquisite in sede
ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla
documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di
lavoro o da terzi.
11. Nessuna copia delle dichiarazioni
deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di
ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. In caso di richiesta il
personale ispettivo informa il richiedente che l’eventuale accesso alle
dichiarazioni può essere rivolta alla Sede INPS competente.
Art. 13
Atto interlocutorio
1. Qualora l’accertamento si riveli
complesso e prolungato nel tempo, il personale ispettivo valuta l’opportunità
di rilasciare al soggetto ispezionato o a persona appositamente delegata, un
atto interlocutorio contenente la descrizione delle attività compiute, la
documentazione esaminata, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti
sono ancora in corso.
Art. 14
Modello unificato di verbale di accertamento
1. A conclusione della visita ispettiva
il personale ispettivo redige il verbale di accertamento, utilizzando il
modello unificato e, nei casi di accertamento di illeciti amministrativi, il
relativo processo verbale di contestazione/notificazione.
2. Il verbale di accertamento deve
riportare gli elementi di fatto acquisiti e documentati e contenere
l’indicazione dei dati necessari per l’adozione dei provvedimenti di
competenza anche di altre Amministrazioni, nonché gli Organi amministrativi
ai quali vanno inoltrati eventuali ricorsi.
3 Il verbale di accertamento vale anche
ai fini dell’assolvimento del principio del contraddittorio qualora contenga
le osservazioni e le deduzioni del soggetto ispezionato in ordine ai fatti
accertati.
4. Per la forma della contestazione
immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le
modalità previste dal codice di procedura civile.
Art.
15
Processo
verbale
1. Il processo verbale deve contenere ogni elemento utile a
garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare
la possibilità di difesa del presunto trasgressore.
2. Con riferimento ad alcuni elementi del processo verbale
è possibile rinviare al verbale di accertamento di cui all’articolo
precedente.
3. In caso di assenza del trasgressore, il processo verbale
può essere consegnato a chi ne fa le veci.
4. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la
contestazione immediata a tutti i destinatari o anche ad uno soltanto di
essi, è ammessa la possibilità di procedere alla notificazione dell’illecito
amministrativo.
Art.
16
Motivazione
del verbale
1. Le conclusioni finali del verbale d’accertamento alle
quali è pervenuto l’ispettore devono essere adeguatamente motivate, anche al
fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale.
Art.
17
Trasmissione
dei verbali di accertamento ad altre amministrazioni
1. L'ispettore di
vigilanza trasmette tempestivamente il verbale di accertamento alla propria
Sede di appartenenza affinché questa provveda ad inoltrarlo alle altre
Amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 18
Rilevazione di illeciti
penali e fiscali
1. In caso di rilevazione
di illeciti penali e fiscali il personale ispettivo, secondo le modalità
definite dall’Istituto, riferisce in maniera compiuta alla Procura della
Repubblica, corredando la relativa denuncia con ogni documentazione
costituente fonte di prova del reato, ai sensi degli articoli 331 e segg.
c.p.p.
2. Analogo comportamento
è seguito nel caso in cui l’indagine sia avvenuta avvalendosi dei poteri di
Ufficiale di P.G. In tal caso la denuncia avviene senza indugio, ai sensi
dell’articolo 347 c.p.p., salva l’adozione della prescrizione obbligatoria
come disciplinata dal D.Lgs. n. 758/1994 e dall’art. 15 del D.Lgs. n.
124/2004.
3. L'ispettore di
vigilanza, secondo le modalità stabilite dall'INPS, è tenuto a comunicare
alla Guardia di finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni
tributarie ai sensi dell’art. 19, 1° comma, lettere d) e f) della Legge n.
413/1991.
Art. 19
Strumenti conciliativi
1. Al fine di promuovere
i percorsi innovativi della riforma dell’attività di vigilanza, l'ispettore
di vigilanza dà informazione circa gli strumenti conciliativi introdotti dal
D.Lgs. n. 124/2004.
CAPO IV
PROFILI
DEONTOLOGICI
Art. 20
Valori fondamentali
1. L'ispettore di vigilanza
nell’esercizio delle proprie funzioni assume, nell’interesse pubblico e della
tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali l’imparzialità,
l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e
si attiene a norme di onestà e integrità.
Art. 21
Imparzialità e parità di trattamento
1. L'ispettore di vigilanza è
imparziale e si astiene da qualsiasi azione arbitraria nei confronti dei
datori di lavoro e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. Il suo operato non deve essere in
alcun caso influenzato da pressioni indebite di qualsiasi tipo, ancorché
esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali e finanziari.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni,
l'ispettore di vigilanza garantisce il principio della parità di trattamento
dei soggetti ispezionati.
Art. 22
Obbligo di astensione e dichiarazione di incompatibilità
1. L'ispettore di vigilanza si astiene
dal partecipare all’adozione di decisioni o ad indagini ispettive ogni volta
che possano essere coinvolti direttamente o indirettamente interessi
personali o sussistano ragioni di convenienza.
2. L'ispettore di vigilanza si attiene
all'obbligo di astensione ed effettua la dichiarazione di incompatibilità
qualora sussistano, con il soggetto ispezionato, relazioni di parentela o di
affinità entro il 4° grado.
3. La dichiarazione di incompatibilità
deve essere effettuata anche nel caso in cui l’attività da svolgere abbia
come destinatari soggetti la cui documentazione di lavoro sia tenuta da
professionisti che siano legati al personale ispettivo incaricato da rapporto
di parentela o affinità entro il 4° grado.
4. La dichiarazione deve essere effettuata
anche qualora tale relazione emerga nel corso dell’accertamento.
Art. 23
Tutela della riservatezza e segreto professionale
1. Il trattamento dei dati personali è
effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della
riservatezza.
2. L'ispettore di vigilanza non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio, comprese quelle fornite dalle banche dati cui sono autorizzati ad
accedere.
3. Nel corso dell’ispezione, nonché
nelle fasi successive, l'ispettore di vigilanza garantisce la segretezza
della fonte della denuncia e/o degli atti che hanno dato origine
all’accertamento.
4. L'ispettore di vigilanza conserva il
segreto sulle informazioni inerenti i processi produttivi e lavorativi di cui
venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni secondo le vigenti
disposizioni.
Art. 24
Condivisione degli obiettivi
1. L'ispettore di vigilanza si
riconosce nei valori e nelle strategie della propria Amministrazione e
finalizza il suo operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela sociale
e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta
all’evasione ed all’elusione contributiva, utilizzando a tal fine l’autonomia
operativa riconosciutagli dall'INPS, curando il proprio aggiornamento
professionale e partecipando alle iniziative formative organizzate dallo
stesso Istituto.
Art. 25
Custodia ed uso dei beni in dotazione
1. L'ispettore di vigilanza è
responsabile della corretta tenuta del materiale e delle attrezzature di cui
dispone per ragioni d’ufficio.
Art. 26
Rapporti con gli organi di informazione
1. L'ispettore di vigilanza si astiene
da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente
autorizzato dal diretto superiore.
2. Qualora venga a conoscenza di
notizie inesatte riportate da organi di stampa, ne informa il proprio
superiore gerarchico secondo le modalità
stabilite dall'Istituto.