Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 61 del 26-3-2003.htm
Chiarimenti in materia di accredito figurativo e di riscatto per periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 26
Marzo 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale Medico
legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 61
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Chiarimenti in materia di accredito figurativo e di riscatto per
periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori
del rapporto di lavoro.
SOMMARIO
:
1-
precisazioni sui
criteri di accredito dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria
2-
durata
dell'accredito
3-
requisito del
quinquennio di contribuzione effettiva
In relazione a quesiti pervenuti
in merito alle disposizioni contenute nella circolare n. 102 del 31 maggio
2002,sul riconoscimento figurativo e il riscatto dei periodi corrispondenti
all'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del
rapporto di lavoro,in applicazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.
151, si forniscono i chiarimenti che seguono.
1.
PERIODI
CORRISPONDENTI ALL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA
L'art. 25, comma 2, del D.Lvo
n. 151/2001 dispone che in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS, i periodi corrispondenti
all'astensione obbligatoria, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro,
sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto
possa far valere, all'atto della domanda di accredito, almeno cinque anni di
contribuzione (nell'arco dell'attività lavorativa) versata in costanza di
rapporto di lavoro e che la contribuzione figurativa è accreditata secondo le
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981,n. 155, con effetto
dal periodo in cui si colloca l'evento da riconoscere.
A tale proposito si precisa che
la condizione di iscritto deve intendersi perfezionata anche nel caso in cui
l'iscrizione non sia più in atto alla data della domanda.
Peraltro - nel sottolineare che
la norma in esame è applicabile anche agli iscritti ai Fondi Elettrici,
Telefonici,Dazi,Trasporti,Volo e Ferrovieri - si precisa che l'accredito dei
periodi in esame è possibile anche nei confronti delle categorie per le quali
- in costanza di rapporto di lavoro - era garantita la copertura assicurativa
dell'assenza per maternità ( ad es. i dipendenti dell' ENEL iscritti al Fondo
elettrici ).
Si ritiene, altresì, utile
ribadire che l'accredito di contribuzione figurativa può avvenire solo nel
caso in cui, nelle varie gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati
siano titolari di conto assicurativo, il periodo da riconoscere non sia già
coperto da altra tipologia di contribuzione ( obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto
).
Quando la richiesta di
accredito figurativo si riferisce a periodi, in corrispondenza dei quali
risulta già accreditatacontribuzione
per disoccupazione, si procede alla modifica del titolo dell’accredito (da
figurativo per DS a figurativo per maternità), considerata la diversa
efficacia delle due contribuzioni figurative ai fini pensionistici. Ciò in
applicazione di quanto previsto per gli accrediti figurativi per maternità
dal 21 luglio 1969 ( v. circolare n.220 del 21.7.1969 ,parte seconda, punto
1,nota 2 ),
2.
DURATA
DELL'ACCREDITO
Fermo restando che il periodo
da accreditare in relazione ad eventi esterni ad un rapporto di lavoro deve
coincidere - in termini di durata - con quello riconosciuto alle maternità
intervenute nel corso di un rapporto lavorativo
,
al punto 3 della circolare n. 102/2002 è previsto che, per
determinare la durata del periodo figurativo da riconoscere in corrispondenza
di eventi antecedenti alla vigenza della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si
deve fare riferimento alla categoria di attività dei richiedenti
(industria,agricoltura, altri settori), individuata in relazione al primo
contributo obbligatorio successivo al periodo da accreditare.
In assenza di contribuzione
successiva all'evento - ovvero in presenza, successivamente all'evento, di
contribuzione relativa ad attività per le quali non è previsto l'accredito
della maternità – una volta accertato il requisito contributivo richiesto dalla
norma in questione, il diritto all'accredito e la relativa durata dovranno
essere determinati con riferimento alla situazione contributiva precedente
l'evento stesso.
È il caso di precisare che, per
determinare la durata del periodo da riconoscere in corrispondenza di eventi
il cui periodo comprenda la data di entrata in vigore della legge
n.1204/1971, si deve fare riferimento ai criteri fissati dall'art. 35, comma
2, della predetta legge in relazione agli eventi intervenuti in costanza di
rapporto di lavoro, applicando cioè la norma vigente al momento iniziale del
periodo da riconoscere.
3.
REQUISITO DEL
QUINQUENNIO DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA
Per quanto concerne la verifica
del requisito contributivo richiesto ai fini dell'accredito figurativo degli
eventi al di fuori del rapporto di lavoro si chiarisce che al raggiungimento
di detto requisito concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti
da attività lavorativa subordinata, comprese quelle che di per sé non
darebbero titolo all'accredito stesso (ad es. contribuzione da lavoro
domestico, ecc.),considerato che l' art. 25, comma 2, prevede esclusivamente
la titolarità di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di
rapporto di lavoro.
Di conseguenza il requisito in
argomento non può essere perfezionato totalizzando la contribuzione
accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato con periodi di
contribuzione versata nelle gestioni ART/COM e CD/CM, per attività autonoma,
fermo restando che l'accredito può essere effettuato nel caso in cui i
richiedenti - titolari di contribuzione mista, cioè da lavoro dipendente ed
autonomo - possano comunque far valere almeno cinque anni di contribuzione
maturata in costanza di attività lavorativa dipendente, in periodi precedenti
o successivi all'evento da riconoscere.
Si precisa inoltre che, nel
caso di iscrizione negli elenchi agricoli, il requisito del quinquennio di
contribuzione effettiva è verificato tenendo conto dei criteri stabiliti
dall'art. 7, commi 9 e 12, della legge 11 novembre 1983, n. 638; detto
requisito si perfeziona cioè in presenza di almeno cinque anni di iscrizione
negli elenchi agricoli e di almeno1350 giornate coperte da contribuzione
obbligatoria (gg. 270 x 5a.).
4.
PERIODI
CORRISPONDENTI ALL'ASTENSIONE FACOLTATIVA
Si ritiene utile ribadire che
la facoltà di riscatto può avvenire limitatamente ad un massimo di cinque
annualità (60 mesi) e solo in corrispondenza di periodi che non risultino già
coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria,
figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli
interessati siano titolari di conto assicurativo.
La verifica del requisito richiesto
dall’art. 35, comma 5, del D.Lvo n. 151/2001 (5 anni di contribuzione
effettiva) per esercitare la facoltà di riscatto dei periodi in esame deve
avvenire sulla base degli stessi criteri applicati nei casi di accredito
figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria, secondo le
indicazioni di cui alla circolare n. 102/2002, ed ai punti 1 e 3 della
presente circolare.
Da ultimo si precisa che
l’accredito figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria
ed il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per
maternità possono essere richiesti anche dai superstiti, ovviamente a
condizione che il dante causa potesse far valere i requisiti di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
f.f.
PRAUSCELLO