Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 64 del 13/05/2010
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale Pensioni
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma,
13/05/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
64
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 1
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Disposizioni
in materia di accredito di contribuzione figurativa in favore di alcune
categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95, con riferimento ai casi di congedo di
maternità e paternità.
SOMMARIO:
1. Premessa.
2. Principi per il calcolo della
contribuzione figurativa.
3. Modalità di calcolo.
1. Premessa.
Con circolare n. 137 del 21 dicembre 2007
sono state impartite disposizioni relative all’attuazione delle norme contenute
nel D.M. 12 luglio 2007 (pubblicato sulla G. U. n. 247 del 23 dicembre 2007).
Il citato decreto, attuativo dell’articolo 1, comma 791 della legge 27-12-2006
n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha previsto l’estensione – per le
lavoratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e
le libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, legge n. 335/95 – delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22
del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità).
La nuova normativa, la cui entrata in vigore
decorre dal 7 novembre 2007 –nell’estendere ai committenti ed agli associanti
in partecipazione il divieto di adibire al lavoro le collaboratrici a progetto
e categorie assimilate nonché le associate in partecipazione, durante i periodi
di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 – prevede tra
l’altro che, “per i periodi di astensione da lavoro per i quali è corrisposta l’indennità
di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla
pensione e della determinazione della misura stessa”. Le esercenti attività
libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere
all'indennità di maternità a condizione che si astengano effettivamente
dall’attività lavorativa nei periodi di cui agli artt. 16 e 17, comma 2,
lett.a) del D.Lgs. 151/2001 e che la suddetta astensione dal lavoro sia
attestata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il diritto alla contribuzione figurativa è
pertanto previsto per tutti i casi per i quali è corrisposta l’indennità di
maternità, sia nei casi di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o
prorogato), sia in quelli di congedo di paternità.
Inoltre l’articolo 1, comma 788, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) dispone, relativamente alle
sole lavoratrici/lavoratori a progetto e categorie assimilate, che a far data
dal 1° gennaio 2007 è corrisposta un’indennità per congedo parentale
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino
oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o
affidato (cfr. Circolare n. 137 del 21 dicembre 2007).
Per tali categorie di iscritti, i periodi di
astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per
congedo parentale, sono coperti da contribuzione figurativa
ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione,
secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.
2. Principi per
il calcolo della contribuzione figurativa.
Il calcolo della contribuzione figurativa da
accreditare va effettuato secondo il principio dettato dall’articolo 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, secondo cui il valore dei contributi figurativi
dovrà essere calcolato prendendo in esame la retribuzione percepita nello
stesso anno solare nel quale è collocato il periodo di astensione o di
interdizione dal lavoro da riconoscere al soggetto avente diritto. Qualora
nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore da
accreditare al periodo figurativo sarà calcolato sulle retribuzioni dell’anno
solare immediatamente precedente.
Tale principio va tuttavia applicato tenendo
in considerazione le regole vigenti per l’accredito contributivo nella gestione
separata. A tal proposito va ricordato che, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo contributivo nella Gestione separata, vige il principio di cassa
stabilito dall’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il
comma citato dispone infatti che
“Il contributo (…) è applicato sul reddito
delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno
diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun
anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto
un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di
reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua
inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti
in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono
attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di
dodici mesi nell'anno”.
La contribuzione obbligatoria è quindi accreditata
mensilmente dall’inizio dell’anno solare cui si riferisce il versamento in
favore del lavoratore beneficiario, purché il contributo versato non sia
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito; in tale circostanza i
mesi di contribuzione da accreditare sono proporzionalmente ridotti in
relazione alla somma versata.
In applicazione del citato articolo 8 verrà
perciò accreditato a ciascuno dei mesi riconosciuti figurativamente un valore
“retributivo” medio desunto dai compensi assoggettati a contribuzione
obbligatoria nella gestione separata nell’anno solare interessato dall’evento. Nel
caso in cui nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il
valore “retributivo” deve essere desunto dai compensi assoggettati a
contribuzione obbligatoria nell’anno precedente.
Come sopra ricordato, il reddito preso in
considerazione ai fini della contribuzione alla gestione separata è quello
annuale valido ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. A tale
proposito appare utile evidenziare che il valore da attribuire al periodo
figurativo potrà essere correttamente determinato solo quando risulterà
consolidato il reddito dell’anno preso come base di calcolo.
3. Modalità di
calcolo.
Allo scopo di determinare la contribuzione
figurativa, il reddito medio di riferimento andrà moltiplicato per il numero
dei giorni di fruizione dell’indennità.
Il reddito medio di riferimento è pari al
reddito conseguito nell’anno di riferimento, rapportato al periodo dell’anno
non coperto da indennità di maternità (non computando i periodi antecedenti la
prima iscrizione alla gestione separata); sarà cioè calcolato dividendo il
relativo importo per il numero dei giorni non coperti dall’indennità.
Detto valore medio sarà applicato ad ogni
giorno di fruizione dell’indennità. Per i giorni di fruizione dell’indennità
che cadono in un anno successivo da quello di riferimento, il reddito medio
dovrà essere preventivamente attualizzato all’anno di fruizione, rivalutandolo
sulla base dell’indice ISTAT di variazione del costo della vita, secondo i
criteri illustrati al punto 3 della circolare n. 56 del 6 marzo 1985
Ai fini dell’accredito della contribuzione, la
remunerazione figurativa sarà accreditata mensilmente, per ogni anno su cui
essa incide, a seguito del periodo già coperto da contribuzione effettiva, con
le modalità stabilite all’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995 in
relazione al noto “principio di cassa” e con eventuale contrazione
proporzionale del periodo riconosciuto ai fini del diritto in caso di
retribuzione accreditata inferiore al minimale.
Qualora – per il già citato principio di cassa
– l’intero anno risulti già coperto da contribuzione effettiva, la
contribuzione figurativa per il relativo periodo da coprire andrà sommata, ai
soli fini della misura della prestazione, in aggiunta a quella già accreditata.
In ogni caso la copertura contributiva
figurativa, spettante ai sensi dei citati articolo 6, del D. M. 12 luglio 2007
e articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, non può essere di
durata superiore al periodo di assenza per maternità o per congedo parentale
per il quale è corrisposta la relativa indennità.
La contribuzione figurativa a copertura dei
periodi di astensione dall’attività lavorativa per maternità/paternità e per
congedo parentale, per i quali sono corrisposte le relative indennità secondo i
principi sopra richiamati, è accreditata d’ufficio sul conto assicurativo dei
lavoratori destinatari delle presenti disposizioni.
Il
Direttore Generale
Nori
Allegato 1
Esempi di calcolo
della contribuzione figurativa
Nei sottostanti
prospetti si espongono, a titolo di esempio, i calcoli da effettuare per
l’accredito della contribuzione figurativa, ipotizzando tre diverse fattispecie
in relazione sia alla collocazione temporale dei periodi, sia ai redditi di
riferimento.
Negli esempi
riportati i periodi di congedo di maternità obbligatorio (ordinario) sono stati
per semplicità identificati presupponendo la coincidenza della data presunta
del parto con quella effettiva.
A)
Indennità di maternità con data presunta ed effettiva
del parto 1° aprile 2010, astensione obbligatoria dal 1° febbraio 2010 al 1°
luglio 2010, reddito assoggettato a contribuzione nel 2010 pari a € 8.000.
anno di riferimento:
2010
giorni indennizzati nel 2010:
151
giorni non indennizzati nel 2010:
365 – 151 = 214
reddito medio di riferimento:
8.000 / 214 = 37,38
minimale di reddito 2010:
14.334
mesi accreditati senza cf nel 2010:
6
remunerazione fig. accreditata:
37,38 * 151 = 5.644
reddito integrato con reddito fig.:
8.000 + 5.644 = 13.644
mesi accreditati con cf nel 2010:
11
B)
Indennità di maternità con data presunta ed effettiva
del parto 15 marzo 2009, astensione dal 15 gennaio 2009 al 15 giugno 2009,
reddito assoggettato a contribuzione nel 2009 pari a 0, nel 2008 pari a €
15.000.
anno di
riferimento:
2008
giorni
indennizzati nel 2009:
152
giorni non
indennizzati nel 2008:
365
reddito medio
di riferimento:
15.000 / 365
= 41,10
indice di
rivalutazione 2008/2009
1,000
reddito medio
di riferimento rivalutato al 2009:
41,10 *
1,0176 = 41,82
minimale di
reddito 2009:
14.240
mesi
accreditati senza cf nel 2009:
0
remunerazione
fig. accreditata:
41,82 * 152 =
6.357
reddito
integrato con reddito fig.:
0 + 6.357 =
6.357
mesi accreditati
con cf nel 2009:
5
C)
Indennità di maternità con data presunta ed
effettiva del parto 10 dicembre 2008, astensione dal 10 ottobre 2008 al 10
marzo 2009, reddito assoggettato a contribuzione nel 2008 pari a 10.000.
anno di riferimento:
2008
giorni indennizzati nel 2008:
83
giorni indennizzati nel 2009:
69
giorni non indennizzati nel 2008:
365 – 83 = 282
reddito medio di riferimento (2008):
10.000 / 282 = 35,46
minimale di reddito 2008:
13.819
mesi accreditati senza cf nel 2008:
8
remunerazione figurativa accreditata 2008:
35,46 * 83 = 2.943
reddito integrato con remunerazione
figurativa 2008:
10.000 + 2.943 = 12.943
mesi accreditati con cf nel 2008:
11
indice di
rivalutazione 2008/2009
1,0176
reddito medio
di riferimento rivalutato al 2009:
35,46 *
1,0176 = 36,08
remunerazione figurativa accreditata 2009:
36,08 * 69 = 2.490
reddito integrato con remunerazione
figurativa 2009:
0 + 2.490 = 2.490
minimale di reddito 2009:
14.240
mesi accreditati con cf nel 2009:
2