Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 69 del 9-5-2006.htm
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
Direzione Centrale delle Prestazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 9 Maggio 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
69
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
SOMMARIO:
Totalizzazione dei periodi assicurativi per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e della
pensione ai superstiti. Modalità di accertamento del diritto e di
liquidazione delle pensioni totalizzate.
PREMESSA
La legge 23 agosto 2004, n.
243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria”, ha delegato il Governo ad emanare un decreto
legislativo contenente norme intese a ridefinire l’istituto della
totalizzazione.
In particolare:
·
l’art. 1, comma 1, lett. d) ha previsto di rivedere
il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone
l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per
il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i
contributi.
·
l’art. 1, comma 2, lett. o) ha stabilito di
ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare
i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo
di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia
complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva,
indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa,
gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione,
almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i
contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico,
secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai
superstiti di assicurato, ancorchè deceduto prima del compimento dell’età
pensionabile.
Nella Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 39 del 16 febbraio 2006 è stato pubblicato il Decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante “Disposizioni in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi” (All. 1).
Il provvedimento in oggetto ha
dato attuazione alla predetta delega, introducendo una nuova disciplina
concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.
Con direttiva del 2 marzo 2006
(All. 2) il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi
chiarimenti per l’applicazione del menzionato decreto legislativo.
Con la presente circolare,
condivisa, nel suo impianto generale, con alcune modifiche ed integrazioni,
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n.
104413/16/318/13 dell’11 aprile 2006 si forniscono ulteriori istruzioni alle
Sedi per l’applicazione della disciplina in oggetto.
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 DESTINATARI
L’articolo 1, comma 1,
definisce coloro che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi
contributivi.
Si tratta dei soggetti iscritti
a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e
superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori
iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei
ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Pertanto, la totalizzazione può
essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla predetta
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse
dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell’Interno con relativo
decreto iscritti nell’apposito Fondo di previdenza, dai liberi professionisti
iscritti ad una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti
alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria.
Nel definire i soggetti
destinatari è necessario chiarire il raccordo fra la normativa in esame e le
altre disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi.
L’articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo in esame fa salve tutte le predette normative e, quindi,
continuano ad applicarsi le norme in materia di cumulo dei contributi versati
all’INPS e all’ENPALS, all’INPS e all’INPGI, nonché all’assicurazione
generale obbligatoria e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
E’, quindi, fatta salva la
facoltà dell’assicurato, ove ricorrano le rispettive condizioni di legge, di
chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione
delle predette disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi,
ovvero con l’applicazione delle disposizioni normative riguardanti la
totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo in
oggetto.
Allo stesso modo, deve
intendersi il raccordo tra la normativa prevista dal decreto legislativo in
oggetto e la disciplina sul cumulo dei periodi contributivi contenuta
nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997.
Tale ultima disposizione è
riferita ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente con il sistema contributivo. Pertanto, è applicabile, in
alternativa alle altre norme in materia di cumulo dei periodi contributivi
già menzionate, a quegli assicurati che possiedono contributi negli enti
previdenziali pubblici solo a partire dal 1° gennaio 1996 e possiedono
contributi nelle Casse privatizzate di cui al decreto legislativo n. 509 del
1994 non anteriori alla data di adozione del sistema contributivo fissata
dalle delibere adottate dalle Casse medesime.
1.2. PRESTAZIONI
Le prestazioni conseguibili
mediante l’esercizio della totalizzazione sono:
1.
pensione di vecchiaia con65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva;
2.
pensione di anzianità con 40 anni di anzianità
contributiva;
3.
pensione di inabilità;
4.
pensione indiretta ai superstiti.
Con direttiva del 2 marzo 2006
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che “le
predette prestazioni costituiscono un’unica pensione alla quale si applicano
tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente
derogati dalla disciplina speciale”.
2. CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA “TOTALIZZAZIONE”.
L’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo in commento, nel definire il proprio campo di
applicazione soggettivo, stabilisce anche le condizioni che ciascun
assicurato deve rispettare per poter esercitare la facoltà di cumulare i
periodi contributivi non coincidenti.
In particolare:
a.
l’assicurato non deve essere titolare di un
trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della
normativa della totalizzazione, come osservato dal Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali nella già citata direttiva del 2 marzo 2006. Più
precisamente, la titolarità di un trattamento pensionistico diretto in una di
tali gestioni determina l’impossibilità di ottenere una prestazione diretta
da totalizzazione, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi
contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia
stata già liquidata una prestazione a favore dell’assicurato.
Non è, quindi, preclusiva della possibilità di avvalersi dell’istituto
in questione la titolarità di una pensione ai superstiti ai fini
dell’ottenimento di una pensione diretta e, allo stesso modo, è possibile
ottenere la pensione indiretta da totalizzazione per un familiare superstite
già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.
b.
per la pensione di vecchiaia e la pensione di
anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole
gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad
almeno sei anni, secondo quanto chiarito nella menzionata direttiva
ministeriale.
Nel determinare l’anzianità
contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle
regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della
domanda.
Pertanto, l’attribuzione di
eventuali maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti
figurativi, ovvero contrazioni della contribuzione utile per il diritto a
pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di
trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre
gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.
L’attribuzione di eventuali
maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi sono utili
nella gestione in cui tali operazioni vengono effettuate per il
perfezionamento del periodo di contribuzione non inferiore a sei anni
necessario per includere la gestione nel cumulo dei periodi ai fini del
conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di
totalizzazione.
Contrariamente a quanto
previsto dalla previgente disciplina, la totalizzazione è stata estesa anche
alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla
pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi,
sempreché, come già precisato, l’interessato non sia già titolare di autonomo
trattamento pensionistico.
La
totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è,
quindi, possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le
gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola
gestione. Con la citata direttiva ministeriale è stato precisato, altresì,
che “ai fini del conseguimento del diritto ad un’unica pensione possono
essere cumulati solo i periodi non coincidenti”.
L’esclusione
di periodi contributivi riguarda solo le gestioni nelle quali si è in
possesso di anzianità contributiva inferiore ai sei anni quando debba
procedersi alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità in
regime di totalizzazione.
3. INCOMPATIBILITA’ DELLA
RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI CON IL CONSEGUIMENTO DEI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI DA TOTALIZZAZIONE
L’articolo 3, commi 2 e 3 del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 prevede l’incompatibilità tra la
ricongiunzione dei periodi assicurativi – ai sensi delle leggi 7 febbraio
1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 - e l’esercizio della totalizzazione.
Il comma 2 disciplina i casi in
cui la domanda di ricongiunzione sia stata presentata dopo l’entrata in
vigore del decreto stesso, cioè dal 3 marzo 2006.
In questo caso la preclusione
ad esercitare il diritto alla totalizzazione si determina al momento
dell’accettazione della ricongiunzione da parte dell’interessato. La
previgente disciplina (art. 3, comma 2, del D.M. n. 57 del 7 febbraio 2003)
prevedeva, invece, che la preclusione si verificasse con l’accoglimento della
domanda.
Per individuare il momento in
cui si verifica l’accettazione della ricongiunzione occorre distinguere i
casi di ricongiunzione a titolo gratuito da quelli a titolo oneroso.
Nella prima fattispecie, cioè
nei casi di ricongiunzione a titolo gratuito, la notifica del provvedimento
all’interessato dovrà avvenire con raccomandata a.r., contenente un invito
rivolto al medesimo di manifestare la sua volontà di non accettazione del
provvedimento stesso entro il termine di 90 giorni. Decorso tale termine la
mancata manifestazione della predetta volontà da parte dell’interessato deve
considerarsi accettazione della ricongiunzione e, quindi, preclusione della
possibilità di avvalersi della totalizzazione.
Nella seconda fattispecie, cioè
nei casi di ricongiunzione a titolo oneroso, l’effettuazione del primo
pagamento, ovvero il pagamento dell’intero onere costituiscono accettazione
della ricongiunzione.
Il comma 3 disciplina il
periodo transitorio relativo a coloro che hanno presentato la domanda di
ricongiunzione prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo in
argomento, riproducendo sostanzialmente il disposto di cui al previgente
comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 57 del 2003.
In tal caso la domanda di
ricongiunzione, ancorché prodotta prima del 5 aprile 2003 (data di
pubblicazione del citato D.M. n. 57 del 2003), ovvero successivamente a tale
data, non preclude il diritto all’esercizio della totalizzazione qualora il
procedimento non si sia ancora concluso con l’integrale pagamento dell’onere
in unica soluzione, ovvero in forma rateale. La mancata conclusione del
procedimento consente al lavoratore di recedere e chiedere la restituzione
dell’importo già versato a titolo di ricongiunzione, maggiorato degli
interessi legali.
La domanda di recesso deve
essere inoltrata dall’interessato allo stesso Ente al quale era stata fatta
domanda di ricongiunzione, prima o contestualmente alla presentazione della
domanda di totalizzazione.
Al riguardo, non è da
considerarsi un recesso valido ai fini dell’applicazione della disposizione
in esame il semplice mancato pagamento, da parte del lavoratore, delle rate
residue. Tale pagamento dovrà comunque avvenire entro il termine di novanta
giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Ente inviata a seguito del
ritardo nel versamento della rata di ricongiunzione.
Peraltro, nel caso un cui non
venga pagato l’intero onere, qualora il lavoratore abbia scelto di pagare in
un’unica soluzione, ovvero non venga effettuato il primo pagamento, si deve
ritenere che il lavoratore non ha accettato la ricongiunzione e, quindi, tali
ipotesi rientrano nella fattispecie disciplinata dal comma 2 dell’articolo 3
anche se la domanda di ricongiunzione sia stata presentata prima dell’entrata
in vigore del decreto legislativo in esame.
Il suddetto recesso, per i casi
di coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione prima
dell’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento (articolo 3,
comma 3), deve essere esercitato entro due anni dalla sua entrata in vigore,
cioè entro il 2 marzo 2008.
La previgente disciplina non
prevedeva, invece, alcun limite temporale per l’esercizio del suddetto
recesso. Trascorso tale periodo al lavoratore è preclusa la possibilità di
avvalersi della totalizzazione anche in caso di successiva rinuncia al
versamento dell’intero onere da ricongiunzione.
4. TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA
I requisiti prescritti per il
riconoscimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione sono:
a.
raggiungimento del 65° anno di età;
b.
anzianità contributiva almeno pari a 20 anni;
c.
sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da
quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli
ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Con la più volte menzionata
direttiva ministeriale è stato precisato che “per la pensione di vecchiaia e
la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi
contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità
contributiva pari ad almeno sei anni. L’età anagrafica di 65 anni richiesta
per il conseguimento della pensione di vecchiaia riguarda indistintamente sia
gli uomini che le donne”.
L’anzianità contributiva almeno
pari a 20 anni deve essere l’effetto della sommatoria delle anzianità di
contribuzione non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di
iscrizione. Come anticipato può totalizzare anche un soggetto che abbia
maturato nell’assicurazione generale obbligatoria, in un fondo sostitutivo
della stessa, in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi,
nonché nella gestione separata il diritto autonomo per il conseguimento della
pensione in una delle predette gestioni.
Fermo restando quanto disposto
alla suddetta lettera c), i requisiti del 65° anno di età e dell’anzianità
contributiva almeno pari a 20 anni previsti per il riconoscimento del
trattamento pensionistico di vecchiaia in regime di totalizzazione
prescindono da eventuali diversi requisiti di età e di anzianità contributiva
prescritti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto
alla pensione di vecchiaia.
Tra i requisiti, diversi da
quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli
ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, va menzionata, secondo
quanto precisato nella direttiva ministeriale, la cessazione dell’attività
lavorativa dipendente.
5. TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA’
Ai fini del conseguimento della
pensione di anzianità in totalizzazione sono richiesti i seguenti requisiti:
a.
anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
b.
sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da
quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli
ordinamenti per l’accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell’attività
lavorativa dipendente).
Si ribadisce, in proposito, che
per la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi
contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità
contributiva pari ad almeno sei anni.
Ai fini del perfezionamento del
requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per
l’accesso alla pensione di anzianità da totalizzazione deve essere
considerata la contribuzione utile al diritto. Pertanto, dovranno essere
esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.
Tali periodi saranno, al contrario, utili per la misura della pensione e,
quindi, dovranno essere considerati nel calcolo del pro rata a carico delle
singole gestioni.
6. TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI
La facoltà di totalizzazione
può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di
assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il
diritto a pensione.
Come precisato nella direttiva
del 2 marzo 2006 il diritto alla pensione indiretta è conseguito in base ai
requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori
requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era
iscritto al momento della morte.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria
dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le
singole gestioni ove il dante causa sia stato iscritto indipendentemente dal
fatto che la gestione, diversa da quella competente ad accertare il diritto,
riconosca la qualifica di avente diritto al familiare superstite.
Secondo quanto disposto
dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo in oggetto il diritto alla
totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del conseguimento del
trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato per i
decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto cioè a decorrere dal 3 marzo 2006.
Per i decessi verificatisi
anteriormente alla predetta data e successivamente al 31 dicembre 2000, si
applica la previgente disciplina di cui all’articolo 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e il relativo regolamento di attuazione, emanato con
il più volte citato D.M. 7 febbraio 2003, n. 57.
La suddetta disposizione di cui
all’articolo 2, comma 2 deve, infatti, ritenersi speciale e, dunque,
prevalente rispetto a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2 del d.lgs. in
esame secondo cui la disciplina abrogata rimane in vigore per le domande
presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, se
più favorevole.
Con la più volte citata direttiva ministeriale è stato
precisato che “le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono
reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni
singola gestione. Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di
reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione di
anzianità e pensione di inabilità) liquidata con la totalizzazione, occorre
avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l’individuazione
dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della
determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi”.
In sostanza, gli importi “in pro rata” della pensione
diretta da totalizzazione già liquidata devono essere liquidati con le
relative quote di reversibilità da parte delle sole gestioni che riconoscono
il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti.
7. TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITA’
La facoltà di cui all’articolo
1, comma 1 del decreto legislativo in parola può altresì essere esercitata
per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e
permanente.
Come precisato nella direttiva
del 2 marzo 2006 il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base
ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori
requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è
iscritto, al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Pertanto, sarà
la gestione di ultima iscrizione a provvedere all’accertamento della
sussistenza del prescritto requisito sanitario. Relativamente ai soggetti
iscritti a gestioni istituite presso l’INPS dovrà essere verificato lo stato
inabilitante ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 222 del 1984.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la
sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti
presso le singole gestioni ove l’interessato sia stato iscritto.
8. ESERCIZIO DEL DIRITTO
Con la direttiva ministeriale è stato precisato che “la
totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del
lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della
forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.
Tale ente promuove il procedimento”. Per forma assicurativa di ultima
iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima
contribuzione a favore del lavoratore.
Qualora al momento della domanda di prestazione in
totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni gli è
data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che,
nel caso di pensione indiretta, ovvero di pensione di inabilità risulterà
quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni
in totalizzazione.
L’Ente che riceve la domanda (di seguito Ente istruttore)
dovrà attivarsi per avviare il procedimento contattando gli Enti presso i
quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda
presentata dallo stesso lavoratore, ovvero dai suoi familiari superstiti.
Una volta ricevuta la
comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i
periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà
verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando
tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva
utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso
la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve
essere conteggiata una volta sola.
ESEMPIO 1
Un lavoratore presenta la seguente posizione assicurativa:
ANNO
GESTIONE 1
GESTIONE 2
1986
52
1987
52
1988
52
1989
52
52
1990
52
52
1991
52
52
1992
52
1993
52
1994
52
1995
52
1996
52
1997
52
1998
52
1999
52
2000
52
2001
52
2002
52
2003
52
2004
52
2005
52
Nel determinare l’anzianità
utile per il diritto alla pensione in totalizzazione, il lavoratore presenta
periodi coincidenti nel triennio 1989-1991. Per questo triennio occorre
tenere conto esclusivamente di n° 156 settimane utili per il diritto a
pensione, conteggiando, in tal modo, una volta sola, i relativi periodi
coincidenti.
Il lavoratore in questione,
pertanto, può accedere alla totalizzazione (al compimento dei 65 anni di età)
in quanto può far valere 6 anni di contribuzione nella gestione 1 (dal 1986
al 1991), 14 anni di contribuzione nella gestione 2 (dal 1992 al 2005) e 20
anni di contribuzione in totale.
8.1 DOMANDA DI PENSIONE DI REVERSIBILITA’ DI PENSIONE LIQUIDATA CON LA
TOTALIZZAZIONE.
Nella direttiva del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato precisato che “la domanda di
pensione di reversibilità di pensione diretta già liquidata con la
totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all’INPS in quanto è
quest’ultimo l’Ente che effettua il pagamento”.
Nella domanda i richiedenti
devono indicare gli Enti intervenuti nella liquidazione della pensione da
totalizzazione al dante causa.
La Sede che riceve la domanda dovrà, quindi, attivarsi per
avviare il procedimento con gli Enti interessati.
Ciascuno di essi, tenendo conto della propria disciplina,
comunicherà alla stessa Sede il familiare o i familiari superstiti aventi
titolo alla pensione di reversibilità e le relative quote di reversibilità
spettanti calcolate con riferimento all’importo “in pro rata” a carico della
gestione medesima.
9. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO
Con la direttiva ministeriale
in questione è stato chiarito che “le gestioni interessate, ciascuna per la
parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota
in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se
coincidenti”. Ai fini della misura del trattamento pensionistico, pertanto,
ogni gestione interessata alla totalizzazione conteggerà per intero tutti i
periodi contributivi ad essa relativi.
9.1.
CALCOLO DEL “PRO RATA” A CARICO DELL’INPS. PENSIONE DI VECCHIAIA,
DI ANZIANITÀ E INDIRETTA AI SUPERSTITI
La misura del trattamento a
carico delle gestioni facenti capo all’Istituto, relativamente alle pensioni
di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata sulla base
della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in
materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Il predetto decreto legislativo
n. 180 del 1997, successivamente modificato ed integrato dal decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278 e dal D.L. 3 maggio 2001, n. 158
convertito con legge 2 luglio 2001, n. 248, ha dato attuazione alla delega
conferita dall’articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Si richiamano, in proposito, le
istruzioni fornite con le circolari dell’INPS n. 181 dell’11 ottobre 2001 e
n. 108 del 7 giugno 2002.
In
particolare, nella citata circolare n. 108 del 2002 è stata riportata la nota
n. 7/60786/opz-contr. del 10 maggio 2002, del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, nella quale è stato espresso l’avviso che “in accordo con
il parere del Ministero dell’Economia, il montante contributivo individuale
deve essere determinato attraverso conteggi separati per ciascuna gestione.
Tale criterio deve ritenersi operante, per evidenti esigenze di
armonizzazione, oltre che nei rapporti tra le gestioni previdenziali dei
lavoratori dipendenti e le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi
anche nei rapporti tra la gestione dei lavoratori dipendenti e le gestioni
esclusive o sostitutive…”.
Pertanto,
si conferma, coerentemente al predetto parere, che ciascuna gestione provvede
a liquidare il trattamento “pro quota” di competenza secondo le anzidette
regole, tenendo conto, esclusivamente, dei propri periodi di iscrizione.
Il
richiamo effettuato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006 alla disciplina
prevista dal d.lgs. n. 180 del 1997 riguarda esclusivamente le modalità di
calcolo del trattamento, non rilevando, ai fini della liquidazione dei
trattamenti pensionistici da totalizzazione, la ricorrenza delle condizioni
di legge per l’esercizio dell’opzione (15 anni di anzianità contributiva, di
cui almeno 5 nel sistema contributivo).
Pertanto,
per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995, ciascuna
gestione determina il montante secondo quanto previsto ai commi da 2 a 6
dell’art. 2 del predetto d.lgs. n. 180 del 1997, mentre per i periodi nei
quali l’assicurato risulta essere stato iscritto dal 1° gennaio 1996, per la
determinazione del montante si applicano le regole del sistema contributivo
di cui all’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’importo del trattamento pensionistico è quindi ottenuto
moltiplicando il montante individuale dei contributi (costituito dalla somma
– rivalutata - di tutti i contributi versati nella relativa gestione) per il
coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di
decorrenza della pensione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
Qualora, l’assicurato al momento della decorrenza della
pensione da totalizzazione abbia un’età superiore ai 65 anni si prende a
riferimento il coefficiente di trasformazione relativo a tale età,
considerato che la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335,
prevede coefficienti di trasformazioni crescenti fino a tale età.
Per la pensione indiretta ai superstiti si prende a
riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni in
caso di decesso dell’assicurato verificatosi ad un’età inferiore.
Secondo
quanto previsto nella direttiva ministeriale “va comunque precisato
che, secondo i principi generali dell'ordinamento pensionistico in materia di
salvaguardia dei diritti quesiti (dei quali costituisce espressione anche il
sistema della "certificazione del diritto alla prestazione
pensionistica" di cui ai commi 3, 4 e 5 della legge n. 243 del 2004),
nonché in conformità con il criterio di delega previsto al comma 2, lettera
o), della predetta legge, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una
gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi
richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sarà
calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta
gestione.”
Pertanto,
qualora sussistano con i soli contributi versati nella forma previdenziale
pubblica i requisiti contributivi, nonché gli ulteriori requisiti richiesti
dalla medesima forma assicurativa per l’autonomo conseguimento di una
pensione, la gestione deve calcolare il “pro rata” a proprio carico con il
sistema di calcolo previsto dal suo ordinamento.
Ad
esempio, qualora una lavoratrice richieda la pensione di anzianità in regime
di totalizzazione in possesso di almeno 20 anni di contribuzione
nell’assicurazione generale obbligatoria e alla decorrenza della pensione
abbia già raggiunto l’età di 60 anni, il calcolo della quota di pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria avverrà con il sistema di
calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa.
Allo
stesso modo, anche nel caso in cui un lavoratore o una lavoratrice richiedano
la pensione di anzianità in regime di totalizzazione avendo già maturato i
requisiti per la pensione di anzianità nell’assicurazione generale
obbligatoria (es. 35 anni di contribuzione e 57 di età nel 2006) il computo
della quota di pensione a carico di tale assicurazione avverrà con il sistema
di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa.
Anche
in questo caso ai fini della determinazione della misura della pensione da
totalizzazione rilevano esclusivamente i periodi contributivi in essa
maturati nonché le retribuzioni ivi presenti.
Per
la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità
contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo
presente la contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle
gestioni interessate alla totalizzazione, computando tutti i contributi utili
e non utili al diritto a pensione che l’interessato possa far valere, purché
non sovrapposti temporalmente.
Relativamente alla determinazione della pensione
indiretta ai superstiti poiché sia il decreto legislativo n. 42 del 2006, che
la direttiva ministeriale legano strettamente il diritto a tale pensione
all’ordinamento vigente nella gestione in cui si verifica il decesso
dell’assicurato, le quote di reversibilità da applicare al pro rata di
competenza di ciascuna forma assicurativa sono le medesime in vigore nella
predetta gestione “accertatrice” del diritto.
9.2. LIQUIDAZIONE DELLA
PENSIONE DI INABILITÀ
La misura del trattamento pensionistico di
inabilità da liquidare con la totalizzazione si compone di due quote:
a)
una prima quota riferita
all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di
decorrenza della pensione di inabilità;
b)
una seconda quota
costituita da un incremento convenzionale dell’importo di cui alla lettera a)
eventualmente attribuito sulla base delle regole della gestione che accerta
il diritto alla pensione di inabilità.
Per la determinazione della quota sub lettera a) si
richiama integralmente quanto esposto nel precedente paragrafo. Pertanto,
dovrà essere utilizzato il sistema di calcolo di cui al decreto legislativo
n. 180 del 1997 a meno che il lavoratore al momento dell’evento inabilitante
non possieda nella forma assicurativa gestita dall’INPS i requisiti autonomi
richiesti per conseguire il diritto alla pensione di inabilità: 5 anni complessivi
di anzianità contributiva e assicurativa di cui almeno tre nell’ultimo
quinquennio precedente la domanda.
Al riguardo, si ricorda che nel caso di calcolo
contributivo, ovvero per la quota contributiva in caso di calcolo misto si
assume il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni in caso
di evento inabilitante verificatosi ad un’età inferiore alla predetta età di
57 anni, come osservato nella più volta citata direttiva ministeriale.
La predetta direttiva ministeriale del 2 marzo 2006
specifica altresì che per la concessione e la determinazione della quota di
maggiorazione convenzionale bisogna far riferimento alla disciplina vigente
nell’ordinamento della gestione che accerta il diritto, cioè alla gestione
nella quale l’assicurato era iscritto, al verificarsi dell’evento
invalidante.
In tal caso se l’evento invalidante si verifica quando il
lavoratore è iscritto presso una gestione INPS e l’intera pensione, ovvero
una sua quota è calcolata con il sistema contributivo, detta maggiorazione si
determina aggiungendo al montante individuale dei contributi,
posseduti dall’assicurato all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota di
contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, determinato quest’ultimo
secondo le modalità e le regole della medesima gestione (circolare n. 180 del
1996 paragrafo 3).
I periodi contributivi maturati
nelle diverse gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto concorrono
con quelli maturati nella gestione “accertatrice” alla determinazione
dell’anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione
convenzionale.
Nel calcolo della quota di
maggiorazione convenzionale per determinare la quota di contribuzione, ai
sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano
esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.
La ripartizione dell’onere
derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si
effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la
misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e
l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal
lavoratore nelle diverse gestioni totalizzate.
9.3.
CONVERSIONE DEI PERIODI DI ISCRIZIONE
I periodi di iscrizione nelle
varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità
temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
sei giorni equivalgono ad una
settimana e viceversa;
ventisei giorni equivalgono ad
un mese e viceversa;
settantotto giorni equivalgono
ad un trimestre e viceversa;
trecentododici giorni
equivalgono ad un anno e viceversa.
Si
precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa
unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma
restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della
prestazione.
9.4. PEREQUAZIONE
AUTOMATICA
La
pensione totalizzata costituisce un’unica pensione e gli aumenti a titolo di
rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al
trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni
di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro
importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
Al
riguardo, tra le disposizioni legislative concernenti il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni si rammenta l’articolo 34, commi da 1 a 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone il principio della cosiddetta
“perequazione cumulata” in base al quale il meccanismo di rivalutazione delle
pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo
complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti e la successiva legge
23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, la
percentuale di aumento per variazione del costo della vita sia applica per
intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il
triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90
per cento; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la
percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
In
sostanza il criterio secondo cui gli aumenti a titolo di rivalutazione
automatica sono riferiti all’importo del trattamento complessivo considerato
è analogo al principio della cosiddetta “perequazione cumulata” disciplinato
dalle norme sopra indicate.
9.5. PAGAMENTO DEI
TRATTAMENTI
Il
pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato
dall’Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. Si
precisa, in proposito, che l’Istituto è l’ente pagatore anche nei casi in cui
non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
L’onere
dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla
propria quota.
Al
riguardo, il Ministero del Lavoro con la citata nota n. 104413/16/318/13
dell’11 aprile 2006 ha precisato che l’INPS, sulla base della rendicontazione
di ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime di
totalizzazione, provvederà ad accreditare ai singoli Enti di diritto pubblico
gli importi previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 42 del 2006 a copertura
degli oneri risultanti dall’applicazione del predetto decreto legislativo e
trasferiti dallo Stato all’Istituto.
10. DECORRENZA DEI
TRATTAMENTI
I
trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti
dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, e
comunque non anteriormente al 1° febbraio 2006 primo giorno del mese
successivo alla possibilità di esercitare la facoltà di totalizzazione
prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2006.
La
pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo
a quello del decesso del dante causa. Pertanto, per effetto di quanto
stabilito dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006 le
pensioni ai superstiti liquidati ai sensi del predetto decreto non potranno
avere decorrenza antecedente al 1° aprile 2006. Infatti, per i decessi
avvenuti fino al 2 marzo 2006 e successivamente al 31 dicembre 2000 continua
ad applicarsi, esclusivamente, la previgente disciplina di cui all’articolo
71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11. PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI.
Al
fine di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche a
favore degli aventi diritto e di monitorare il fenomeno, l’INPS metterà a
disposizione degli altri Enti una procedura informatica che consentirà di
acquisire in tempo reale le domande degli interessati, rilevare i dati
contributivi e assicurativi, evidenziare l’esito della domanda e il
trattamento pensionistico spettante.
12. DISPOSIZIONI FINALI
La
facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2006.
L’art.
7, comma 2 del decreto legislativo in parola ha stabilito che l’articolo 71
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione,
emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 7 febbraio 2003, n. 57
sono abrogati.
La
disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data
del 2 marzo 2006, se più favorevole.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42 (G.U. – Serie Generale n.
39 del 16.2.2006)
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1,
lettera
d)
, 2, lettera
o)
, e 46, della legge 23 agosto 2004, n.
243;
Vista la legge 8 agosto 1995,
n. 335;
Visto il decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180;
Visto il decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509;
Visto il decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103;
Visto l'articolo 71 della legge
23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57;
Viste le preliminari
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5
ottobre 2005 e 24 novembre 2005;
Acquisito il parere delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Totalizzazione ai fini della
pensione di vecchiaia e di anzianità
1. Ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli
iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative
della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli
enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico
autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facoltà di cumulare, i
periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al
fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative
obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1
può essere esercitata a condizione che:
a)
il soggetto interessato abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva
almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia
accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b)
sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di
età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione e' ammessa
a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al
comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista,
presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di
totalizzazione.
Art. 2
Totalizzazione ai fini della
pensione di inabilità e ai superstiti
1. La facoltà di cui
all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione
dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai
superstiti di assicurato ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima di aver
acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di
inabilità e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore
e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione
ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai
requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma
pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei
periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di
cui al comma 1.
Art. 3
Esercizio del diritto
1. La totalizzazione dei
periodi assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del suo
avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui
da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto. Tale ente promuove il
procedimento.
2. La domanda di ricongiunzione
dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte
dell'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il
conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al
presente decreto legislativo.
3. Per i casi di esercizio
della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più
periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui
domanda sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora
concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, e' consentito, su
richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi
eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi
legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il
termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 4
Modalità di liquidazione del
trattamento
1. Le gestioni interessate,
ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro
quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a
carico degli enti previdenziali pubblici e' determinata sulla base della
disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in
materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui
e' calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di
totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali
privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la
misura del trattamento e' determinata con le regole del sistema di calcolo
contributivo sulla base dei seguenti parametri:
a)
ai fini della determinazione del montante contributivo
si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto
reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle
prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a
titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a
titolo integrativo e di solidarietà;
b)
il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi e'
pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto
del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione
pari all'1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti
superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica quest'ultimo. Per le annualità
antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione
e' pari alla variazione media quinquennale del PIL;
c)
l'importo della pensione annua e' determinato
moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere
a)
e
b)
per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al
momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche
sottostanti la tabella
A
allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335,
come periodicamente aggiornata;
d)
la quota di pensione annua determinata sulla base dei
criteri di cui alle lettere
a)
,
b)
e
c)
, viene
maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente
categoriale, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.
4. I parametri di cui alle
lettere
a)
,
b)
e
c)
del comma 3, nonche' la formula di
calcolo di cui all'allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali
modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei
sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la
generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
5. In deroga a quanto previsto
ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione
pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il
periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della
pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.
6. La misura del trattamento a
carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' determinata secondo il sistema di
calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
7. Le quote di pensione
relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni
previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono
reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni
singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono,
ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna
gestione sulla base dei seguenti parametri:
a)
sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b)
ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c)
settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e
viceversa;
d)
trecentododici giorni equivalgono ad un anno e
viceversa.
8. Gli aumenti a titolo di
rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al
trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni
di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.
Art. 5
Pagamento dei trattamenti
1. L'onere dei trattamenti e' a
carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi
liquidati dalle singole gestioni e' effettuato dall'INPS, che stipula con gli
enti interessati apposite convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici
derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di
totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Art. 6
Ricongiunzione per gli
iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103
1. Per gli enti costituiti ai
sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della
ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel
rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di
versamento della riserva matematica a carico del richiedente la
ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle
prestazioni secondo il metodo contributivo.
Art. 7
Norme finali
1. La facoltà di totalizzazione
di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio
2006.
2. L'articolo 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con
decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono
abrogati.
3. La disciplina abrogata dal
comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.
4. Sono fatte salve le altre
norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto
a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo
delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si applica la
clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del
decreto-legge n. 203 del 2005.
Allegato 1
(articolo 4, comma 3, lettera d))
Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per
gli enti previdenziali privatizzati
Ptot =
dove:
Ptot = quota di pensione da totalizzazione
per gli enti previdenziali privatizzati
=
Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente
nell’ente previdenziale;
=
Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui
alle lettere a), b), c) dell’art. 3,
comma 3.
=
Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione
di vecchiaia, comunque pari a 15 anni
qualora non prevista.
a
= Anzianità
contributiva maturata presso l’ente
Allegato 2
Il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Roma, 2 marzo
2006
Ai Presidenti degli
enti previdenziali
OGGETTO: Decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. Nuova disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi contributivi.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,
pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2006, ha dato attuazione alla
delega conferita al Governo con la legge 23 agosto 2004, n. 243, in
materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
Con la seguente direttiva vengono forniti primi
chiarimenti per l'applicazione del menzionato decreto legislativo.
Possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi
contributivi i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione
obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche
obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché
agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica, purché non siano già titolari
di un trattamento pensionistico erogato da una delle predette gestioni.
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi
assicurativi posseduti nelle predette gestioni. Ai fini del conseguimento del
diritto ad un'unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non
coincidenti.
Le prestazioni che possono essere conseguite mediante
totalizzazione sono le seguenti:
1.
pensione di vecchiaia;
2.
pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva;
3.
pensione di inabilità;
4.
pensione indiretta ai superstiti.
Le predette prestazioni costituiscono un'unica pensione
alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto
non espressamente derogati dalla disciplina speciale.
Per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità
possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle
quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni.
L'età anagrafica di 65 anni richiesta per il conseguimento
della pensione di vecchiaia riguarda indistintamente sia gli uomini che le
donne e per l'ottenimento di tale pensione, nonché della pensione di
anzianità, è necessario aver cessato l'attività di lavoratore dipendente.
Il diritto alla pensione indiretta ai superstiti, nonché
alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione
e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma
pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte,
ovvero del verificarsi dell'evento invalidante.
Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono
reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni
singola gestione.
Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di
reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione di
anzianità e pensione di inabilità) liquidata con la totalizzazione, occorre
avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per
l'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione,
nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a
ciascuno di essi.
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile
a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente
gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è
stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
La sola domanda di pensione di reversibilità da pensione
diretta liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti
all'INPS in quanto è quest'ultimo l'Ente che effettua il pagamento di tutte
le prestazioni erogate ai sensi del presente decreto legislativo.
CALCOLO DEL "PRO RATA" A CARICO DEGLI ENTI
PREVIDENZIALI PUBBLICI
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria
competenza, determinano la misura del trattamento "pro quota" in
rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti.
La misura del trattamento a carico degli Enti
previdenziali pubblici, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di
anzianità e indiretta ai superstiti è determinata sulla base della disciplina
prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di
opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con
le regole del sistema contributivo.
Per il calcolo della pensione indiretta ai superstiti e
per la pensione di inabilità si prende a riferimento il coefficiente di
trasformazione relativo all'età di 57 anni in caso di decesso dell'assicurato
verificatosi ad un'età inferiore.
Va
comunque precisato che, secondo i principi generali dell'ordinamento
pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti (dei quali
costituisce espressione anche il sistema della "certificazione del
diritto alla prestazione pensionistica" di cui ai commi 3, 4 e 5 della
legge n. 243 del 2004) nonché in conformità con il criterio di delega
previsto al comma 2, lettera o), della predetta legge, qualora il lavoratore
abbia già raggiunto, in una gestione a carico degli enti previdenziali
pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione,
tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto
dall'ordinamento della predetta gestione.
Si puntualizza poi che la liquidazione del trattamento
"pro quota" sulla base della disciplina prevista dall'articolo 4,
comma 2 (regole dell'opzione per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo), va
applicata anche nei confronti degli iscritti all'INPGI in qualità di
giornalisti con rapporto di lavoro subordinato. Tenuto conto del contesto
delineato dall'articolo 4, infatti, ai fini del calcolo del "pro-rata"
della pensione totalizzata, è possibile assimilare la condizione dei predetti
lavoratori a quella dei dipendenti iscritti ad enti previdenziali pubblici,
benché l'INPGI sia ente previdenziale privatizzato.
CALCOLO DEL "PRO RATA" A CARICO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
PRIVATIZZATI DI CUI AL D.LGS. N. 509 DEL 1994 E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
PRIVATI DI CUI AL D.LGS. N. 103 DEL 1996
I commi da 3 a 6 dell'articolo 4 stabiliscono le regole
per il calcolo delle quote di pensione a carico degli enti previdenziali privatizzati
e degli enti previdenziali privati.
Relativamente agli enti privatizzati di cui al decreto
legislativo n. 509 del 1994, il predetto comma 3 stabilisce specifici criteri
di calcolo operanti nel caso in cui l'assicurato non abbia raggiunto, con i
soli contributi versati nell'Ente, i requisiti contributivi minimi richiesti
per il conseguimento della pensione di vecchiaia nell'Ente interessato.
Le lettere a) e b) del suddetto comma 3 contengono i
criteri da utilizzare per la determinazione del montante contributivo
maturato dal lavoratore. La successiva lettera c) stabilisce che al montante
contributivo vanno applicati i coefficienti di trasformazione previsti dalla
già citata tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto,
dovrà essere applicato, in ogni caso, il coefficiente relativo all'età di 65
anni risultante dalla predetta tabella A, anche qualora la normativa dei
singoli Enti privatizzati prevedesse coefficienti crescenti in corrispondenza
di età anagrafiche superiori ai 65 anni.
La lettera d) rinvia alla formula matematica di cui
all'allegato 1 del decreto legislativo in esame per la determinazione
dell'effettivo importo del "pro rata" a carico dell'Ente da
corrispondere all'assicurato, che è funzione dell'anzianità contributiva
maturata dal medesimo assicurato presso l'Ente, e dell'importo pensionistico
determinato sia ai sensi delle lettere a), b) e c) dello stesso comma 3, sia
con le regole proprie dell'ordinamento della gestione sulla base
dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta dall'interessato
nell'Ente.
In considerazione dell'introduzione di questo particolare,
e del tutto nuovo, sistema di calcolo per la liquidazione del "pro
rata" a carico degli enti previdenziali privatizzati, il comma 5
dell'articolo 4 chiarisce, ribadendo il principio di carattere generale già
esposto in relazione agli enti previdenziali pubblici, che, qualora
l'assicurato abbia raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per
il conseguimento della pensione di vecchiaia con i soli contributi versati
nella Cassa privatizzata, l'importo del "pro quota" a carico della
stessa Cassa sia determinato con le regole della gestione medesima.
Relativamente agli Enti previdenziali privati costituiti
ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, la misura del trattamento a
loro carico è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei
rispettivi ordinamenti, ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, applicando, quindi, i coefficienti di
trasformazione previsti nei rispettivi regolamenti.
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITÀ
Per determinare il trattamento pensionistico di inabilità
da liquidare con la totalizzazione deve essere concessa la maggiorazione
convenzionale con le regole dell'ordinamento in cui si verifica l'evento
invalidante.
Ai fini della ripartizione dell'onere derivante
dall'attribuzione della maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni,
si tiene conto delle anzianità contributive utili per la misura
(considerando, quindi, anche i periodi coincidenti) acquisite dal lavoratore
nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l'importo della maggiorazione
ragguagliato all'anzianità contributiva utile per la misura nelle stesse
effettivamente posseduta.
ALTRE DISPOSIZIONI
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
in esame, la facoltà di totalizzazione si applica a decorrere dal 1° gennaio
2006.
I
trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti
dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
La
pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo
a quello del decesso del dante causa.
La
pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di
rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al
trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni
di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro
importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
Il
pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato
dall'Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. Si
precisa, in proposito, che l'Istituto è l'ente pagatore anche nei casi in cui
non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni,
ciascuna in relazione alla propria quota.
Al riguardo, per la regolazione dei rapporti finanziari,
gli Enti diversi dall'INPS provvederanno a rendicontare all'Istituto pagatore
gli importi complessivi dei ratei pensionistici messi in pagamento a titolo
di pensioni in regime di totalizzazione.
L'INPS
provvederà, sulla base della predetta rendicontazione, ad accreditare ai
singoli Enti gli importi previsti dall'articolo 8 a copertura degli oneri
risultanti dall'applicazione del decreto legislativo in esame e trasferiti
dallo Stato all'Istituto.
L'art.
7 del decreto legislativo in parola ha stabilito che l'articolo 71 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione,
emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, n. 57
sono abrogati.
La
disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data
di pubblicazione del presente decreto legislativo, se più favorevole.
Al
fine di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche a
favore degli aventi diritto ed al fine di assicurare un più puntuale
monitoraggio del fenomeno, si impegna l'INPS mettere a disposizione degli
altri Enti una procedura informatica che consenta di acquisire in tempo reale
le domande degli interessati, rilevare i dati contributivi e assicurativi,
evidenziare l'esito della domanda e il trattamento pensionistico spettante.
ILMINISTRO