Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 74 del 26/05/2009
Direzione
Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
Centrale Organizzazione
Direzione
Centrale Bilanci e Servizi fiscali
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
26/05/2009
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
74
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di
Indirizzo e
Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della
Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 1
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 19, comma
2, D.L.185/08, convertito nella L.2/09, integrato
dall’articolo
7 ter della L. 33/09
. Istituto
sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e
continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.
SOMMARIO:
Premessa:
1) Quadro normativo
2) Finanziamento e Monitoraggio
3) Istruzioni procedurali e contabili
Premessa
Tra gli strumenti di tutela del reddito
approntati dal Governo con l’articolo 19 del D.L.185/08 “
Misure urgenti
per il sostegno a famiglie,lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
”, convertito dalla L.2/09,
con le integrazioni del
l’articolo 7 ter della L.33/09, assume particolare
rilievo, per la portata innovativa, l’istituto, introdotto in via
sperimentale, dell’indennità una tantum da corrispondere a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ 61, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.
1) Quadro normativo
L’articolo
19 precitato prevede “
In via sperimentale per il
triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
e nei
soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo
periodo, e 10,
e'
riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento
del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva
alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati
dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali
soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a)
operino in regime di monocommittenza;
b)
abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari
o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
c)
con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
e)
non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la
predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335.”
L’ art. 7 ter
della L.33/09, ha introdotto il comma 2 bis nel testo dell’art.19 citato che
prevede:
“
Per l’anno
2009 ai fini dell’attuazione dell’istituto sperimentale di tutela del reddito
di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma
destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo,
determinata in 100 milioni di euro, è destinata l’ulteriore somma di 100
milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di
cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato
dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n.236, fermo
restando per il medesimo anno 2009 il limite dell’ammontare complessivo dei
pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall’articolo 2, comma
36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008,n.203.”
A tal riguardo si forniscono le seguenti
disposizioni:
1.1)
Beneficiari
I destinatari di tale forma di sostegno al
reddito sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui art. 61,comma
1, DLgs n. 276/2003, cioe’ i collaboratori a progetto iscritti in via
esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 24,72 % nel 2008 e
25,72% nel 2009) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni
previste dalla normativa.
1.2) Requisiti e Condizioni
In virtu’ delle nuove disposizioni l’erogazione
di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “
fine
lavoro
”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è
tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.
Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli
interessati devono presentare domanda secondo le modalità di cui al punto
1.4. previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un
percorso di riqualificazione professionale cosi’ come prevista dal comma 10
dell’art. 19 L.2/09 citato in premesse.
Per aver diritto all’indennnità devono
sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
monocommittenza: i collaboratori devono svolgere
la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale
caratteristica riguarda l’ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale
si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce glac/m);
dato reddituale riferito all’anno
precedente: per il 2009 (primo anno di erogazione del beneficio) si deve
considerare il reddito 2008 che deve essere compreso tra 5.000 euro e
13.819 euro (minimale di reddito 2008);
accredito contributivo: come recita l’ art
19, comma 2 lettera b) ed e) nell’anno precedente (es. 2008) devono
essere accreditati almeno 3 mesi (lettera b) e non devono risultare
accreditati almeno 2 mesi (lettera e). Pertanto, nell’anno precedente
devono risultare accreditati non meno di 3 mesi, ma non più di 10. Il
reddito del 2008 deve essere compreso tra 5.000 euro e 11.516,00 euro
(pari ad una contribuzione IVS di 2.764 euro);
accredito contributivo nell’anno di
riferimento: devono essere accreditati presso la relativa gestione
separata, nell’anno di riferimento, almeno tre mesi (es. per il 2009,
con un minimale vigente di 14.240,00 euro, il reddito per avere tre mesi
di accredito deve essere di almeno 3.560,00 euro).
1.3)
Domanda
La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato,
alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato (
all.1
).
Nei
casi in cui la “fine lavoro” si
è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno
2009.
Se l’ evento “fine lavoro” si è verificato
successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30
giorni dalla data dell’evento.
1.4) Prestazione
La prestazione consiste nella liquidazione
di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito
nell’anno 2008 (quadro RC del modello UNICO o UNICO MINI 2009 oppure Parte C
– Sezione 2 del CUD 2009) per la richiesta formulata nel corrente anno; per
gli anni 2010 e 2011 l’una tantum deve essere commisurata al 10 % del reddito
da lavoro percepito.
1.5) Decadenza
Ai
sensi del comma 10 dell’art. 19 precitato, richiamato nel comma 2 dello
stesso articolo“
Il diritto a percepire qualsiasi
trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione
professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta
sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo
1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del
reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e
previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti
gia' maturati”.
2)
Finanziamento
e Monitoraggio
L’erogazione della prestazione è prevista
nei limiti delle risorse assegnate e ripartite, nei limiti di spesa
previsti, con il decreto interministeriale, di cui al comma 3 dell’art. 19,
adottato
di concerto dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle
finanze a gravare sul Fondo per l’Occupazione di cui al DL. 148/1993
convertito nella L. 236/1993.
Le risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di
euro, previste per l’anno 2009 dall’art. 7 ter, comma 8, sopra menzionato,
sono imputate al Fondo di Rotazione di cui all’art. 25 della L 845/1978.
Il monitoraggio della spesa sarà effettuato
e comunicato ai Ministeri Vigilanti.
3) Istruzioni procedurali e contabili
E’ stata realizzata un’apposita procedura
automatizzata per la gestione delle domande i cui dettagli operativi saranno
forniti, successivamente, dalla competente Direzione Centrale Sistemi
Informativi e Tecnologici con le connesse disposizioni di carattere
contabile a cura della Direzione Bilanci e Servizi Fiscali.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato
N.1