Circolare numero 76 del 11-4-2002
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 11
Aprile 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 76
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 3
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Inquadramento previdenziale delle imprese che gestiscono il gioco del
“Bingo”
SOMMARIO
:
Case da gioco “Bingo”.
1)
Quadro normativo
Con il D.M. 31
gennaio 2000, n.29, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato
attuazione al “
Regolamento recante norme
per l’istituzione del gioco del “Bingo” ai sensi dell’articolo 16 della L. 13
maggio 1999, n.133
”.
Il citato
Regolamento ed i successivi Decreti direttoriali dello stesso Ministero
dell’Economia e delle Finanze, competente all'assegnazione - a seguito
dell'espletamento di apposite gare - delle concessioni per la gestione del
gioco del Bingo, il cui esercizio è riservato al suddetto Dicastero, hanno
disciplinato la materia, dettando i requisiti di cui devono essere in possesso
sia le persone fisiche o società per l'assegnazione della concessione, sia i
locali in cui si svolge il gioco, nonché le modalità e le garanzie con le quali
lo stesso deve essere effettuato. Con circolare n. 16 dell'11.2.2002
(allegata), l'Agenzia delle Entrate ha infine disciplinato il trattamento
tributario di tale attività.
Tra i requisiti
richiesti per le strutture in cui si compie il gioco, si evidenzia che lo
stesso deve svolgersi "
in sale non
dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei
quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché
biliardi, biliardini e apparecchi similari
". E' consentito,
nell'ambiente dedicato al gioco, l'esercizio di “
attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande,
qualora il concessionario sia munito della relativa licenza comunale
”.
2)
Classificazione
previdenziale
Quanto alla
classificazione previdenziale, tenuto conto del carattere innovativo di tale
attività, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
,
un parere se l’attività stessa – fermo restando l’iscrizione all’ENPALS per gli
impiegati e operai come illustrato al successivo punto 3 – dovesse essere
considerata attività di spettacolo ovvero di servizi.
Il Ministero del
Lavoro, con nota del 27 marzo 2002, ha chiarito che la classificazione
previdenziale delle sale Bingo debba essere effettuata nel settore terziario.
Elemento significativo e determinante di tale soluzione è stata la valutazione
della tipologia della licenza per l’esercizio dell’attività di cui
trattasi.
Infatti il Decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 stabilisce al n.9 punto 2. che il
concessionario presenti, per ciascuna sala Bingo, la dichiarazione di inizio di
attività dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 88 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931,
n.773. Tale articolo dispone che: "
La
licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a
soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai
quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione di scommesse ,
nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di
autorizzazione in forza della stessa autorizzazione o concessione
" Il
citato art. 88 ricade nel Titolo III Capo II del Regio Decreto n. 773/1931,
denominato "
Degli esercizi pubblici
"
e non nel Capo I dello stesso Titolo III, denominato "
Degli spettacoli e trattenimenti
" che parimenti regolamenta il
rilascio di licenze di pubblica sicurezza.
Il datore di lavoro
concessionario della gestione di sale per il gioco del Bingo dovrà essere
pertanto classificato nel settore terziario, c.s.c. 7.07.09, accompagnato dal
c.a. 4J, che assume - con decorrenza 1.01.2001 - il duplice significato
di" azienda tenuta al versamento delle contribuzioni di malattia e
maternità nella misura delle aziende commerciali" e di "azienda
tenuta al versamento della contribuzione IVS al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti per il personale dirigente", Cod. ISTAT 1991 92.34.2.
3)
Enti previdenziali
competenti all'assicurazione IVS del personale dipendente
§
Impiegati ed
operai
Le modalità con cui
viene effettuato il gioco connotano l’espletamento – da parte delle imprese
aggiudicatarie della concessione alla gestione delle sale Bingo - di attività
di gestione di case da gioco, i cui dipendenti, indipendentemente dalla
classificazione previdenziale ed assistenziale, devono essere assicurati
all’ENPALS, a norma dell’art. 3 punto. 21) del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947,
n.708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n.2388 che
elenca tassativamente alla punto 21) gli impiegati ed operai dipendenti dalle
case da gioco.
Il suddetto obbligo
assicurativo deve intendersi esteso a tutti i dipendenti con qualifica
impiegatizia ed operaia, compresi quelli adibiti alle “
attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande”
svolte
all’interno della sala, in quanto dipendenti della casa da gioco.
§
Dirigenti
A
ragione della classificazione attribuita alle imprese che gestiscono
l'esercizio del gioco del Bingo, il personale dirigente, non ricompreso tra
quello di cui all'art. 3 punto 21) del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n.708,
dovrà essere assicurato all'INPS.
4)
Istruzioni
operative
Adempimenti
delle Sedi
Attesa l'attività
svolta, di prestazione di servizi, i datori di lavoro che effettuano la
gestione delle sale dovranno essere classificati, come precisato al punto 2),
nel settore terziario, c.s.c. 7.0.7.09, con obbligo contributivo IVS all'ENPALS
per gli impiegati e gli operai.
Per quanto
attiene alle contribuzioni per malattia e maternità, le stesse dovranno essere
corrisposte con le aliquote del settore terziario (allegate tabelle), non
essendo il personale dipendente dalle sale Bingo qualificabile come
appartenente al settore dello spettacolo presso l'ENPALS.
Per il personale
con qualifica dirigenziale, la contribuzione è dovuta al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dell'INPS.
Pertanto, le Sedi
provvederanno a far seguire al c.s.c. 7.07.09 il c.a. 4J, riclassificando le
aziende in oggetto secondo le istruzioni sopra indicate.
Adempimenti delle aziende
Le aziende che
hanno operano in difformità da quanto indicato con la presente circolare,
provvederanno alla sistemazione dei periodi di pregressi - dalla data di inizio
dell'attività - attraverso la procedura delle regolarizzazioni contributive.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
Aliquote contributive in vigore dal
1 Gennaio 2001
Tabella 9.8 :
SALE BINGO – settore TERZIARIO
CSC
7.07.09
C.A. 4
J
VOCI CONTRIBUTIVE
QUALIFICHE
Operai
Impiegati
Dirigenti
Minimale giornaliero
L.
70.333
L.
70.333
L.
194.590
Fondo Pensioni (*)
-
-
32,70
Disoccupazione
1,61
1,61
1,61
Fondo garanzia TFR
(L.297/82)
0,20
0,20
0,20
CUAF
2,48
2,48
2,48
CIG straordinaria
-
-
-
MOBILITÀ
-
-
-
Indennità economica di
MALATTIA
2,44
2,44
-
Indennità economica di
MATERNITÀ
0,24
0,24
-
TOTALE
6,97
6,97
36,99
di cui a carico del lavoratore
Fondo Pensioni
-
-
8,89
CIG straordinaria
-
-
-
TOTALE a carico LAVORATORE
-
-
8,89
(*) Per OPERAI
e IMPIEGATI il Fondo pensioni viene versato all’ENPALS.
Dal
1 febbraio 2001
le aziende di cui
alla presente tabella hanno diritto all’esonero dello
0,80
% da operare sul contributo CUAF secondo le modalità appresso
indicate:
Esonero CUAF =
0,80
% codice
R600
(quadro “D” mod. DM10/2)
Allegato 2
Aliquote contributive in vigore dal
1 Gennaio 2002
Tabella 9.8 :
SALE BINGO – settore TERZIARIO
CSC
7.07.09
C.A. 4
J
VOCI CONTRIBUTIVE
QUALIFICHE
Operai
Impiegati
Dirigenti
Minimale giornaliero
€
37,31
€
37,31
€
103,21
Fondo Pensioni (*)
-
-
32,70
Disoccupazione
1,61
1,61
1,61
Fondo garanzia TFR
(L.297/82)
0,20
0,20
0,20
CUAF
2,48
2,48
2,48
CIG straordinaria
-
-
-
MOBILITÀ
-
-
-
Indennità economica di
MALATTIA
2,44
2,44
-
Indennità economica di
MATERNITÀ
0,24
0,24
-
TOTALE
6,97
6,97
36,99
di cui a carico del lavoratore
Fondo Pensioni
-
-
8,89
CIG straordinaria
-
-
-
TOTALE a carico LAVORATORE
-
-
8,89
(*) Per OPERAI
e IMPIEGATI il Fondo pensioni viene versato all’ENPALS.
Le aziende di
cui alla presente tabella hanno diritto all’esonero dello
0,80
% da operare sul contributo CUAF
secondo le modalità appresso indicate:
Esonero CUAF =
0,80
% codice
R600
(quadro “D” mod. DM10/2)
Allegato 3
Ministero dell'economia e delle finanze -
agenzia delle Entrate
Circolare n.16 del
11/02/2002
Oggetto:
Esercizio del
gioco del Bingo - Trattamento tributario
Premessa
Il gioco denominato “Bingo” e’ stato istituito
con regolamento approvato con decreto
del Ministero delle finanze del 31 gennaio 2000, n.29.
Il regolamento trova la propria fonte legislativa
nell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133 che rinvia al
Ministero delle finanze l’emanazione di
regolamenti, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.400, per la disciplina delle scommesse sulle competizioni sportive
nonché di ogni altro gioco, concorso pronostico e scommesse.
Il decreto n.29 del 2000 richiama nel preambolo
anche il decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496 - concernente
l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilita’ e concorsi pronostici
riservati allo Stato - nonché la normativa relativa al gioco del lotto e alla
gestione delle lotterie e altri giochi amministrati dallo Stato, in particolare
l’art.7 della legge 2 agosto 1982, n.528, come modificato dall’art.3 della
legge 19 aprile 1990, n.85, in base al quale con decreto del Ministero delle
finanze possono essere stabiliti altre forme di estrazione e di scommesse.
Lo stesso decreto n.29 del 2000 fissa le modalità e
i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi erariali del
gioco del Bingo e riserva espressamente l’esercizio del gioco del “Bingo” al
Ministero delle finanze (art.1).
L’incarico di controllore centralizzato del gioco e’
stato affidato all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con
direttiva dello stesso Ministro delle Finanze del 12 settembre 2000.
Il regolamento n.29 del 2000 stabilisce, inoltre,
che la gestione del gioco del Bingo deve essere affidata in concessione, in
base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria, a
persone fisiche o a società con idonei e comprovati requisiti. Il gioco del
Bingo deve svolgersi in apposite sale non dedicate all’esercizio di altri
giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati
apparecchi da divertimento e intrattenimento nonché biliardi, biliardini e
apparecchi similari.
Il gioco consiste nell’estrazione di novanta numeri
e i giocatori hanno come unita’ di gioco una o più cartelle.
L’articolo 5 del regolamento prevede un “prelievo
erariale”, in misura pari al 20% del prezzo di vendita delle cartelle, da
versarsi a cura del concessionario all’affidatario del controllo centralizzato
che provvede al successivo riversamento alla Tesoreria provinciale dello Stato.
La somma da distribuire in premi in ogni partita e’
pari al 58% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute e il compenso all’affidatario del controllo
centralizzato e’ fissato in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita
delle cartelle.
Ai sensi dell’art.8 del regolamento il compenso al
concessionario e’ pari alla parte di incasso lordo, dedotti il prelievo
erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato
all’affidatario del controllo centralizzato.
Quanto sopra rappresentato si forniscono di seguito
alcuni chiarimenti in ordine al regime tributario applicabile al gioco del
Bingo.
IMPOSTA SUGLI
INTRATTENIMENTI
L’esercizio del gioco del Bingo, riservato allo
Stato e affidato al controllo centralizzato dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, e’ soggetto ad un
autonomo prelievo erariale, la cui base e’ costituita dal prezzo di
vendita della cartella.
Ciò esclude l’assoggettabilità dei medesimi proventi
del gioco all’imposta sugli intrattenimenti di cui al DPR 26 ottobre 1972,
n.640.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto si
evidenzia che in conformità alla VI Direttiva CEE n. 77/388/CEE, la quale
all’art.13, punto B, lettera f) inserisce fra le operazioni esenti le
scommesse, le lotterie ed altri giochi d’azzardo con poste di denaro, l’art.10,
primo comma, numeri 6) e 7), del DPR 26 ottobre 1972, n.633 prevede l’esenzione
dall’IVA per l’intero settore dei giochi, scommesse e concorsi pronostici.
In particolare il n.6) del primo comma dell’art.10
include l’esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi di abilita’, delle
scommesse e dei concorsi pronostici riservati allo Stato o agli altri enti
indicati nel decreto legislativo n.496 del 1948 fra le operazioni esenti da
IVA.
Nell’ambito applicativo della menzionata
disposizione deve ricondursi per le caratteristiche espresse in premessa anche
l’esercizio del gioco del Bingo.
Si precisa in proposito che l’esenzione riguarda
esclusivamente l’esercizio del gioco e, pertanto, nell’ipotesi in cui nelle
apposite sale dedicate al gioco vengano svolte, oltre al gioco del Bingo, altre
attività (es. somministrazione di alimenti e bevande), le stesse sono
assoggettate ad IVA con l’aliquota prevista per le corrispondenti cessioni o
prestazioni.
RITENUTE ALLA FONTE
L’art.30 del DPR 29 settembre 1973, n.600, nelle
ipotesi di giochi per i quali e’ imposto un prelievo erariale a norma di legge,
considera la ritenuta alla fonte compresa nell’ambito di tale prelievo.
In particolare, il quarto comma sancisce che la
ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei
giuochi di abilita’ e dei esercitati dallo Stato e’ compresa nel prelievo
operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per
ognuna di tali attività di gioco.
Pertanto la ritenuta alla fonte sulle vincite del
gioco del Bingo deve ritenersi compresa nel prelievo erariale operato dallo
Stato ai sensi dell’art.5 del D.M. n.29 del 2000.
IMPOSTE SUI REDDITI
Si precisa da ultimo che ai soggetti ai quali e’
affidato in concessione l’esercizio del gioco del Bingo si applica ai fini
delle imposte sui redditi la disciplina tributaria ordinaria, con particolare
riguardo alle disposizioni in materia di reddito d’impresa.