Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 83 del 01/07/2010
Direzione Centrale
Pensioni
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale
Vigilanza, Prevenzione
e Contrasto
all’economia sommersa
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Pianificazione e
Controllo di
Gestione
Direzione Centrale
Sistemi
Informativi e
Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
01/07/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
83
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
2
OGGETTO:
regolamento (CE)
n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988
del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16
settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284
del 30 ottobre 2009, relativi al
coordinamento
dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di
legislazione applicabile e distacchi
.
SOMMARIO
:
Premessa
. 1.Disposizioni
in materia di legislazione applicabile. 2. Norme generali. 3.Norme
particolari per i lavoratori distaccati. 4.Distacco dei lavoratori
dipendenti. 5. Rilascio del certificato di distacco in presenza di un
contratto di apprendistato. 6.Distacco dei lavoratori autonomi. 7. Lavoratori
autonomi: regolarità contributiva e certificato di distacco. 8. Lavoratori
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995 n. 335. 9.
Interruzione temporanea e nuovo
distacco. 10. Proroga del periodo di distacco.
11.
Procedure per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere b e d, e
dell’articolo 11, paragrafo 4 (legislazione applicabile ai dipendenti
pubblici, alle persone richiamate alle armi, ai lavoratori occupati a bordo
di una nave).
12. Procedure per l’applicazione dell’articolo 12
(legislazione applicabile: lavoratori distaccati).13. Esercizio di attività
in due o più Stati membri.
14. Esercizio di un’attività subordinata in
due o più Stati membri. 15. Esercizio di un’attività autonoma in due o più
Stati membri.
16. Esercizio di un’attività subordinata
e di un’attività autonoma in due o più Stati membri.
17.
Disposizioni comuni ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano
un’attività in due o più Stati membri.
18.
Disposizioni procedurali
19.
Procedure
per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 883/2004 (esercizio di
attività in due o più Stati membri)- modalità per individuare la
legislazione applicabile e l’istituzione competente. 20. Modalità di gestione
della situazione finanziaria in caso di contributi percepiti a titolo
provvisorio ( articolo 73, paragrafo 2, del regolamento di applicazione).
21.
Determinazione della residenza. 22.
Assicurazione
volontaria o assicurazione facoltativa continuata. 23. Gli agenti
contrattuali delle Comunità europee.
24.
Eccezioni. 25.
Disposizioni procedurali comuni.
26.
Disposizioni transitorie e finali.
Premessa
Dal 1°
maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE
nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme
di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come
modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal
regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009.
In casi
determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn.
1408/71 e 574/72.
Le
disposizioni di carattere generale sono state impartite con la circolare sui
nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, alla quale
si rimanda integralmente. La presente circolare contiene disposizioni
specifiche in materia di legislazione applicabile e distacchi.
Il regolamento n. 883/2004 è successivamente
indicato anche come “regolamento di base” ed il regolamento n. 987/2009 come
“regolamento di applicazione”.
1. Disposizioni in
materia di legislazione applicabile
Le disposizioni in materia di legislazione
applicabile sono contenute nel titolo II (articoli da 11 a 16) del regolamento n. 883/2004,
come
modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009,
e nel
titolo II (articoli da 14 a 21) del regolamento di applicazione
(CE)
n.987/2009.
La nuova normativa si propone di
semplificare e rendere più flessibili le disposizioni per una maggiore e più
efficace tutela dei cittadini che si spostano all’interno della comunità. Per
realizzare tale obiettivo, in linea di principio, una sola legislazione deve
essere sempre applicabile. In caso di difficoltà nella determinazione della
legislazione, i nuovi regolamenti prevedono la possibilità di applicare una
legislazione in via provvisoria. Peraltro, in presenza di divergenze tra due o
più Stati membri è prevista una procedura di conciliazione per stabilire la
legislazione da applicare nel caso concreto. Sono, inoltre, previste norme
speciali per alcune categorie di persone o attività e disposizioni più precise
e dettagliate per le persone che lavorano simultaneamente in due o più Stati
membri.
2.
Norme
generali
La disposizione
contenuta nel paragrafo 1 dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2004 afferma
il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile,
in
base al quale le persone destinatarie della normativa comunitaria sono
soggette alla legislazione di un solo Stato. Per la concreta applicazione di
tale principio i regolamenti stabiliscono alcuni criteri che, con riferimento
alle diverse fattispecie, consentono di individuare la legislazione da
applicare.
I criteri generali per la
determinazione della legislazione da applicare indicati dall’articolo 11,
paragrafo 3, del regolamento di base stabiliscono che:
a)
il
lavoratore subordinato o autonomo
è soggetto alla legislazione dello
Stato membro in cui l’attività è svolta (principio della
lex loci laboris
);
b)
il pubblico
dipendente
è soggetto alla legislazione dello Stato di appartenenza dell’amministrazione
da cui lo stesso dipende
[1]
;
c)
la persona
che beneficia dell’indennità di disoccupazione
a carico dello
Stato in cui risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato (legislazione
dello Stato di residenza);
d)
la persona
chiamata alle armi o richiamata alle armi o che presta servizio civile
in uno
Stato è soggetta alla legislazione di tale Stato;
e)
le persone
che non rientrano nelle ipotesi sopraelencate
sono soggette alla
legislazione dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del
regolamento che stabiliscono criteri diversi (legislazione dello Stato di
residenza).
In base all’articolo 11, paragrafo
4, del regolamento di base,
la persona che svolge un’attività subordinata o
autonoma a bordo di una nave
è soggetta alla legislazione dello Stato di
cui la nave batte bandiera; in sostanza l’attività svolta sulla nave viene
considerata come se fosse svolta sul territorio di tale Stato membro. Tuttavia,
la persona che svolge un’attività di lavoro subordinato
a bordo di una nave
battente bandiera di uno Stato membro, se per tale attività è retribuita da un
datore di lavoro che ha gli uffici o la sede delle sue attività in un altro
Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato se questo è
anche lo Stato di residenza del lavoratore (
legislazione dello
Stato di residenza
).
Esempio: il
lavoratore, residente in Italia, che svolge la sua attività subordinata su una
nave che batte bandiera greca, se è retribuito da un datore di lavoro che ha la
sede delle sue attività in Italia è iscritto al regime previdenziale italiano.
Infine, l’articolo 11, paragrafo 2,
prima parte, del regolamento di base precisa che le persone titolari di una
prestazione in denaro (ad esempio un’indennità di disoccupazione, di maternità
etc.) in ragione dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma sono
considerate come se di fatto esercitassero tali attività. Tale principio non
vale per le prestazioni pensionistiche, per le rendite da infortunio e per le
indennità di malattia con cure di durata illimitata
[2]
.
3. Norme
particolari per i lavoratori distaccati
Secondo il principio della
lex
loci laboris
, i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono
soggetti alla legislazione di tale Stato; tale principio si applica anche nel
caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di
occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono,
abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da
quello in cui i lavoratori sono occupati.
Tuttavia, in determinate situazioni
e per alcune categorie di lavoratori la rigida applicazione di tale principio
avrebbe portato a situazioni quanto meno abnormi e creato disagi e
complicazioni amministrative per il lavoratore, le imprese e le
amministrazioni; per evitare queste difficoltà e per agevolare la libertà di
movimento dei lavoratori, senza pregiudizio per i loro diritti di sicurezza
sociale, anche la nuova regolamentazione comunitaria prevede alcune eccezioni e
particolarità disciplinate dall’articolo 12 del regolamento n. 883/2004.
4. Distacco
dei lavoratori dipendenti
In base
alle disposizioni contenute nell’articolo 12 del regolamento di base, l
a persona
che svolge un’attività subordinata in uno Stato membro alle dipendenze di un
datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività in tale Stato, può
essere inviata in un altro Stato membro e rimanere soggetta alla legislazione
del primo Stato se :
l’attività
lavorativa nello Stato di destinazione sia svolta per conto del datore di
lavoro da cui normalmente dipende;
la
durata prevedibile di tale attività non sia superiore a ventiquattro mesi;
la
persona non venga inviata in sostituzione di un lavoratore che è giunto al
termine del periodo massimo di ventiquattro mesi
.
Il
paragrafo 1 dell’articolo 14 del regolamento di applicazione precisa che
per “
persona
che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore
di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo
distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro
si
intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco
in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell'inizio del
rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla
legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito”.
Ne consegue
che un lavoratore può essere assunto per essere distaccato e che l’inizio del
distacco può coincidere con la data di assunzione; tuttavia, ciò è consentito
solo se detto lavoratore risulta essere già stato soggetto alla legislazione
dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede
.
Tale ultima
condizione si ritiene soddisfatta se il lavoratore, prima dell’assunzione
finalizzata al distacco, risulti iscritto al regime assicurativo dello Stato
membro di provenienza da almeno un mese.
Il
paragrafo 2 dell’articolo 14 del regolamento di applicazione precisa che si
considera
datore
di lavoro “
che vi esercita abitualmente le sue attività”
un datore di
lavoro che
“svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere
attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è
stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività
dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adattati alle
caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura
delle attività svolte”
.
Pertanto, presupposto
imprescindibile per il mantenimento della legislazione dello Stato membro di
invio è che il datore di lavoro di norma svolga attività di adeguata rilevanza
sul territorio dello Stato in cui ha stabilito la propria sede.
Al fine di stabilire la sussistenza
di tale requisito è necessario far riferimento ad una serie di parametri che
tengano conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna impresa e della
natura dell’attività esercitata.
In sostanza, l’istituzione
competente dello Stato membro di invio per accertare, in caso di dubbi, la
consistenza e la natura dell’attività svolta in tale Stato dovrà valutare
l’insieme degli elementi che caratterizzano l’attività del datore di lavoro, in
particolare:
·
il
luogo
della
sede dell'impresa e della sua amministrazione,
·
l'organico
del personale amministrativo che lavora rispettivamente nello Stato membro di
stabilimento e nell'altro Stato membro,
·
il
luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti e quello in cui viene
conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti,
·
la
legge applicabile ai contratti conclusi dall'impresa con i suoi lavoratori e
clienti,
·
i
fatturati realizzati durante un periodo sufficientemente definito in ciascuno
Stato membro interessato (ad esempio un fatturato pari al 25% realizzato nello
Stato membro di invio può essere considerato sufficiente, mentre nel caso di
una percentuale inferiore a tale valore sarà opportuno effettuare ulteriori
controlli).
L’elenco dei criteri è puramente
indicativo ed altri possono essere presi in considerazione di volta in volta in
funzione del caso specifico tenendo conto della reale natura delle attività
svolte dall'impresa nello Stato di residenza
.
La valutazione sulla consistenza delle
attività svolte nello Stato membro in cui l’impresa distaccante ha la propria
sede deve essere effettuata prendendo a riferimento un periodo indicativo di
almeno due mesi.
Su questi ed altri punti, maggiori
precisazioni sono contenute nella Decisione della Commissione Amministrativa
per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale n. A2 del 12 giugno 2009
(allegato 1), nella nuova
Guida pratica ai distacchi
nell’Unione
europea,
di prossima pubblicazione, e nella Decisione n. A1 del 12 giugno
2009, relativa, quest’ultima,
all’introduzione di una procedura di dialogo e
di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della
legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n.
883/2004
(allegato 2).
Accertato che l’impresa esercita di
norma attività sostanziali sul territorio dello Stato in cui ha sede occorre
verificare l’esistenza delle altre tre condizioni:
a) l’attività svolta dal lavoratore
nello Stato di destinazione deve essere esercitata per conto del datore di
lavoro che lo ha distaccato; il lavoratore deve, cioè, mantenere per tutto il
periodo di attività nello Stato di destinazione un legame diretto con il datore
di lavoro distaccante (legame organico). Al fine di accertare la permanenza di
tale legame è necessario prendere a riferimento alcuni elementi, in particolare
deve rimanere in capo al datore di lavoro distaccante la responsabilità in
materia di assunzione, contratto di lavoro e licenziamento. Il datore di lavoro
che distacca, inoltre, deve mantenere il potere di determinare, anche se non in
modo dettagliato, la natura e le modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa e l’obbligo di corrispondere la retribuzione, indipendentemente dal
soggetto che effettua materialmente il pagamento della stessa;
b) deve trattarsi di un’attività
limitata nel tempo ed, infatti, la durata del distacco non può essere superiore
a 24 mesi;
c) il lavoratore non deve essere
inviato in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del periodo di
distacco. Per verificare tale ultima condizione si dovrà far riferimento alla
natura dell’attività e alle mansioni specifiche del lavoratore che viene
inviato all’estero in regime di distacco e valutare la situazione dell’impresa
relativamente ai lavoratori già distaccati nello stesso Stato membro nei due
anni che precedono il rilascio dell’attestazione relativa alla legislazione
applicabile.
Vi sono
casi in cui
a
priori
si può escludere l’applicabilità delle norme sul distacco ed in
particolare se
:
·
l’impresa
presso cui il lavoratore è distaccato mette il lavoratore a disposizione di
un’altra impresa nello Stato membro in cui essa è situata (es. l’impresa A, con
sede in Italia, distacca il lavoratore presso l’impresa B, con sede in Francia,
l’impresa B mette il lavoratore a disposizione dell’impresa C che ha sede in
Francia);
·
l’impresa
presso cui il lavoratore è distaccato mette il lavoratore a disposizione di
un’altra impresa situata in un altro Stato membro (es. l’impresa A, con sede in
Italia, distacca il lavoratore presso l’impresa B, con sede in Francia,
l’impresa B mette il lavoratore a disposizione dell’impresa C che ha sede in
Belgio);
·
il
lavoratore viene assunto in uno Stato membro da un’impresa che ha sede in un
secondo Stato membro per essere inviato presso un’impresa che ha sede in un
terzo Stato membro (es. lavoratore assunto in Italia da un’impresa che ha sede
in Francia per essere distaccato presso un’impresa che ha sede in Germania);
·
il
lavoratore assunto in uno Stato membro da un impresa situata in un secondo
Stato membro viene distaccato per andare a svolgere un’attività nel primo Stato
membro (es. lavoratore assunto in Italia da una impresa che ha sede in Francia
per essere distaccato in Italia).
In tali casi sono evidenti i motivi
che portano ad escludere l’applicabilità delle norme sul distacco ed, infatti,
l’intreccio delle situazioni che si vengono a creare non consente di verificare
agevolmente la permanenza del legame diretto tra l’impresa distaccante e il
lavoratore distaccato. Inoltre, tali fattispecie contrastano con lo spirito
delle norme sul distacco che sono state previste soprattutto per evitare
complicazioni amministrative e disagi derivanti da una frammentazione della
carriera assicurativa del lavoratore.
5. Rilascio del
certificato di distacco in presenza di un contratto di apprendistato
La disciplina dell’apprendistato contenuta
nel decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 (articoli 47-53) prevede
tre tipologie di apprendistato:
a)
apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e
formazione;
b)
apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze tecnico professionali;
c)
apprendistato per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
L’apprendistato si realizza mediante un
contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo per cui, a fronte della
prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere
all’apprendista non solo una controprestazione retributiva, ma, altresì, gli
insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di
una qualificazione tecnico professionale o di titoli di studio di livello
secondario, universitario o di specializzazione.
La caratteristica peculiare
dell’apprendistato è, pertanto, la funzione formativa a cui è tenuto il datore
di lavoro nei confronti del lavoratore. La legge nel disciplinare le singole
tipologie di apprendistato prevede, tra gli adempimenti a carico del datore di
lavoro, anche la
registrazione
nel libretto formativo della formazione effettuata e la presenza di un tutor
aziendale con formazione e competenze adeguate.
Ciò premesso, in considerazione delle
caratteristiche specifiche del contratto di apprendistato, l’apprendista, in
linea di principio, non rientra nel campo di applicazione delle norme in
materia di distacco.
La certificazione di distacco potrà essere
rilasciata solo se l’esercizio dell’attività all’estero rientri nel programma
di formazione ed, in tal caso, il datore di lavoro dovrà fornire idonea
documentazione comprovante la continuazione dell’attività formativa all’estero
secondo le modalità previste dalla normativa italiana (registrazione delle ore,
presenza di un tutor ecc.).
6. Distacco dei
lavoratori autonomi
Anche la
persona che svolge un’attività autonoma o ad essa assimilata, che si reca a
lavorare in un altro Stato membro, può rimanere soggetta alla legislazione
dello Stato membro in cui abitualmente svolge tale attività per un periodo
massimo di ventiquattro mesi
.
Infatti,
con riferimento a detta categoria di lavoratori il paragrafo 2 dell’articolo 12
del regolamento n. 883/2004 prevede che “
l
a persona che
esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che
si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta
alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata
prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi”.
L’articolo
14, paragrafo 3
,
del regolamento di applicazione
chiarisce che
si
considera
persona
“
che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma”
la persona
che svolge
“abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato
membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve aver già svolto la
sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi delle
disposizioni di detto articolo”.
Ai fini di
cui sopra si considera
“attività svolta per un certo tempo”
l’esercizio
da almeno due mesi di tale attività.
Inoltre, il
lavoratore, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro
Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro di provenienza i
requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività, al fine di poterla
riprendere al suo ritorno. Pertanto, nello Stato di provenienza devono essere
mantenute tutte le condizioni e gli elementi che, in relazione alla natura
dell’attività esercitata, sono indispensabili per la ripresa dell’attività
stessa al termine del periodo di distacco (uffici, infrastrutture, macchinari
ecc).
Pertanto,
l’istituzione competente dello Stato membro di invio
per determinare se
il lavoratore esercita normalmente la sua attività nello Stato membro in cui
si è stabilito, oltre all’elemento temporale sopraindicato, dovrà prendere in
considerazione, altresì, ogni altro elemento utile in relazione alle
caratteristiche specifiche dell’attività esercitata,quale ad esempio:
la
natura abituale dell’attività nello Stato di provenienza;
l’esistenza
nel suddetto Stato di uffici e/o infrastrutture adeguate per il tipo di
attività esercitata;
il
pagamento delle imposte e dei contributi per le assicurazioni sociali
obbligatorie;
il
possesso di una tessera professionale e di un numero di partita IVA;
l’iscrizione
alla Camera di Commercio, agli ordini e/o organizzazioni professionali.
Infine, in
base alle nuove disposizioni comunitarie, il lavoratore autonomo che si reca
temporaneamente a prestare la sua opera in uno Stato membro diverso da quello
in cui è stabilito, potrà rimanere soggetto alla legislazione dello Stato da
cui proviene solo se l’attività svolta nello Stato di destinazione sia per sua
natura simile (affine) a quella esercitata nel primo Stato membro. Il criterio
per determinare se l’attività che il lavoratore autonomo si reca a svolgere in
un altro Stato membro sia
“
affine”
all'attività lavorativa
autonoma abitualmente esercitata, deve far riferimento all’effettiva natura
dell'attività e non alla qualificazione di attività subordinata o autonoma
attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro (
paragrafo 4
dell’articolo 14 del regolamento di applicazione).
7.Lavoratori
autonomi: regolarità contributiva e certificato di distacco
In base all’articolo 2 della legge
n. 266/2002 e all’articolo 86, comma 10, del D. Lgs. n. 276/2003, il Documento
Unico di regolarità contributiva (DURC) rientra tra la documentazione
necessaria per l’assegnazione di appalti pubblici o per l’abilitazione
(permesso per costruire o DIA) all’esecuzione di appalti privati nel settore
dell’edilizia.
Il D.M. 24 ottobre 2007 ha disciplinato in modo uniforme le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento
Unico di Regolarità Contributiva. Con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 il
Ministero del Lavoro ha precisato che rientrano tra i destinatari della
normativa in materia di DURC
anche i
lavoratori autonomi
,
ancorché privi di
dipendenti
, nell'ambito delle procedure di appalto di opere,
servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.
A tal proposito,
si rileva che la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale si pone
l’obiettivo di agevolare la libera circolazione delle persone. Infatti, l
e “norme di
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono
nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al
miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione
”
(considerando
n.1 del regolamento di base).
Inoltre, i
regolamenti comunitari si basano su alcuni principi fondamentali tra i quali la
parità di trattamento e l’assimilazione dei territori ed, in proposito, il
considerando n. 5 del regolamento di base stabilisce che
“
È
necessario, nell’ambito di un tale coordinamento, garantire all’interno della
Comunità alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle
diverse legislazioni nazionali”.
In applicazione del principio
dell’assimilazione dei territori una persona rimane assoggettata alla
legislazione di uno Stato membro anche se esercita un’attività lavorativa in un
altro Stato membro.
La nuova regolamentazione prevede
che il lavoratore autonomo può avvalersi delle norme in materia di distacco
solo se nello Stato di destinazione eserciterà un’attività che per sua natura
sia affine a quella normalmente svolta nello Stato di provenienza. Ad esempio,
un lavoratore autonomo iscritto in qualità di artigiano edile potrà ottenere la
certificazione di distacco solo se nello Stato in cui si reca svolgerà
attività nel settore dell’edilizia.
Inoltre, in base alla normativa
nazionale sopra richiamata, il lavoratore autonomo per poter svolgere la sua
attività in Italia è obbligato a richiedere la certificazione di regolarità
contributiva.
Pertanto, al fine di evitare una
lesione del principio di parità di trattamento, anche nel caso di lavoratore
autonomo che si reca temporaneamente in un altro Stato membro e richiede il
rilascio della certificazione di distacco, la stessa potrà essere rilasciata
solo se l’interessato soddisfa tutti i requisiti di regolarità contributiva
richiesti per il rilascio del DURC.
8. Lavoratori
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995 n. 335
I nuovi
regolamenti in materia di legislazione applicabile prevedono disposizioni per
le persone che esercitano un’attività subordinata o autonoma, ma,
naturalmente, non contemplano norme specifiche da applicare ai lavoratori
iscritti alla gestione separata.
Tuttavia,
poiché l’articolo 1 del regolamento di base definisce come attività subordinata
o autonoma anche attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione
dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate, i criteri da
utilizzare per la determinazione della legislazione da applicare ai lavoratori
in argomento sono gli stessi indicati al punto 3 della circolare n. 90 del 10
luglio 2009.
In
particolare per i fini sopraccitati gli iscritti alla gestione separata
sono assimilati, dal punto di vista previdenziale:
1. ai
lavoratori dipendenti
i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
§
D
ottorato di ricerca, assegno, borsa di
studio erogata da MUIR
§
Collaboratore coordinato e continuativo
(con contratto a progetto/ programma di lavoro
o
fase di esso)
§
Collaborazioni occasionali (articolo 61, c.
2, Decreto legislativo n. 276/2003)
§
Collaborazioni coordinate e continuative
dei titolari di pensione di vecchiaia o
ultrasessantacinquenni
§
Collaborazioni coordinate e continuative
presso la Pubblica Amministrazione
§
Medici in formazione specialistica
(circolare n. 37/2007)
§
Associato in partecipazione con apporto di
solo lavoro
§
Volontari del servizio civile
2
.
ai
lavoratori
autonomi
i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
§
Amministratore, sindaco, revisore di
società, associazioni e altri enti con o senza
personalità
giuridica, liquidatore di società
§
Collaboratore di giornale, riviste,
enciclopedia e simili
§
Partecipante a collegi e commissioni
§
Venditore porta a porta
§
Rapporti occasionali autonomi (legge n.
326/2003)
§
Tutti i liberi professionisti per i quali
non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.
9. Interruzione
temporanea e nuovo distacco
La temporanea sospensione del lavoro
da parte del lavoratore distaccato dovuta a ferie, malattia, corsi di
formazione presso l’impresa distaccante etc., non costituisce un’interruzione
del periodo di distacco che possa consentirne il prolungamento oltre la data
inizialmente fissata. Pertanto, un’estensione del periodo di distacco che tenga
conto dei periodi di sospensione non potrà essere autorizzata.
Il rientro del lavoratore nello
Stato di provenienza prima del termine previsto comporta l’interruzione del
distacco e il lavoratore e/o il datore di lavoro devono informare l’istituzione
competente dello Stato membro di provenienza della cessazione anticipata (vedi
l’allegata Decisione A2, punto 5, lettera c), sull’obbligo di informare
l’istituzione dell’altro Stato). Analogamente, nel caso in cui il lavoratore
durante il periodo di distacco venga assegnato o trasferito a un’altra impresa
nello Stato di provenienza, la variazione deve essere portata a conoscenza
dell’istituzione competente di detto Stato.
Si precisa, infine, che, nel caso di
distacchi consecutivi nello stesso Stato membro, il secondo sarà considerato
separato solo se viene rispettato un periodo di interruzione di almeno due
mesi. Peraltro, i distacchi consecutivi in Stati membri diversi danno in ogni
caso origine a un nuovo distacco.
10. Proroga del
periodo di distacco
Le nuove disposizioni comunitarie in
materia di legislazione applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi
temporaneamente occupati all’estero hanno esteso la durata massima del distacco
da dodici a ventiquattro mesi.
Le disposizioni riguardanti la proroga
del distacco previste dall’articolo 14 del regolamento n. 1408/71 sono state di
fatto abrogate e ciò comporta una semplificazione delle procedure e degli
adempimenti relativi al distacco.
Tuttavia, le eccezioni previste
dalle nuove disposizioni possono riguardare anche la durata ordinaria del
distacco. Infatti, nelle ipotesi in cui la durata del distacco inizialmente
prevista di ventiquattro mesi debba per particolari esigenze essere prorogata,
l’articolo 16 del regolamento n. 883/2004 (che sostituisce l’articolo 17 del
regolamento n. 1408/71) consente agli organismi competenti degli Stati membri
interessati (per l’Istituto le Direzioni regionali) di stipulare, per alcune
persone o categorie di persone, Accordi in deroga alle norme sopra indicate e,
quindi, di autorizzare un periodo di distacco di durata superiore al limite
ordinario di ventiquattro mesi (vedi anche il successivo punto 24 sull’utilizzo
dell’articolo 16).
11.
Procedure per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere b e d, e
dell’articolo 11, paragrafo 4 (legislazione applicabile ai dipendenti pubblici,
alle persone richiamate alle armi, ai lavoratori occupati a bordo di una nave)
L’articolo
15 del regolamento di applicazione riporta le disposizioni relative all’iter
procedurale da seguire per l’applicazione nei casi concreti delle disposizioni
del regolamento di base esposte nei punti precedenti.
La persona
dipendente da una Pubblica Amministrazione che si reca in uno Stato membro
diverso da quello in cui ha sede l’Amministrazione da cui dipende, prima della
partenza deve di regola informare l’istituzione competente dello Stato membro
la cui legislazione è applicabile. L’istituzione competente comunica
tempestivamente le informazioni relative alla legislazione applicabile
all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato di destinazione
(PAPER SED A003 “Determinazione della legislazione applicabile”) e alla persona
interessata, alla quale dovrà, altresì, essere rilasciato il previsto documento
portatile A1, di prossima pubblicazione, che sostituisce l’attuale E101.
L’istituzione
dello Stato membro di destinazione, nel caso lo ritenga necessario, comunica il
proprio parere in merito alla decisione relativa alla legislazione applicabile
(PAPER SED A004 “Risposta alla decisione in merito alla legislazione
applicabile”).
Si precisa
che, in base alla normativa comunitaria, è considerata “pubblico dipendente” la
persona definita come tale ovvero ad essa assimilata dalla legislazione dello
Stato membro al quale appartiene l’Amministrazione da cui detta persona
dipende. Pertanto, per quanto riguarda la legislazione italiana, le
disposizioni in esame trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti
del Gruppo ferrovie dello Stato S.p.A., in quanto, come precisato con circolare
n. 14 del 27 gennaio 2003, trattasi di personale che può essere considerato
assimilato ai dipendenti pubblici.
Tale iter
procedurale si applica anche alle persone richiamate alle armi o al servizio
civile (articolo 11, paragrafo 3, lett. d).
Con
riferimento ai lavoratori occupati a bordo di una nave, nel caso in cui non sia
applicabile la legislazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera,
il datore di lavoro, individuato secondo i parametri indicati dall’articolo 11,
paragrafo 4, del regolamento di base (vedi sopra punto 2 penultimo capoverso),
informa, possibilmente in anticipo, l’istituzione dello Stato membro la cui
legislazione è applicabile. Detta istituzione, senza indugio, comunica le
informazioni relative alla legislazione all’istituzione designata dall’autorità
competente dello Stato membro di cui la nave batte bandiera
(PAPER SED
A003 “Determinazione della legislazione applicabile”) e alla persona
interessata, alla quale dovrà, altresì, essere rilasciato il previsto documento
portatile A1.
L’istituzione
designata dall’autorità competente dello Stato membro di cui la nave batte
bandiera, nel caso lo ritenga necessario, comunica il proprio parere in merito
alla decisione relativa alla legislazione applicabile (PAPER SED A004
“Risposta alla decisione in merito alla legislazione applicabile”).
Appare
evidente che, nei due casi in esame, l’istituzione dello Stato membro di
destinazione ovvero l’istituzione dello Stato membro di cui la nave batte
bandiera avrà interesse a comunicare il proprio parere, in merito alla decisione
relativa alla legislazione applicabile, nelle ipotesi in cui non approvi tale
decisone; viceversa in tutti i casi in cui la decisione medesima non sia in
contestazione, trascorsi due mesi, essa diventa definitiva.
12.
Procedure per l’applicazione dell’articolo 12 (legislazione applicabile:
lavoratori distaccati)
Nel caso in
cui un lavoratore subordinato debba essere distaccato in uno Stato membro
diverso da quello dove abitualmente lavora, il datore di lavoro ne informa, se
possibile in anticipo, l’istituzione competente dello Stato membro in cui è
stabilito e svolge abitualmente una parte significativa della sua attività.
Tale
istituzione, senza indugio, comunica le informazioni relative alla legislazione
applicabile all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato
membro in cui il lavoratore si reca a svolgere l’attività (PAPER SED A003
“Determinazione della legislazione applicabile”) e alla persona interessata,
alla quale dovrà, altresì, essere rilasciato il previsto documento portatile
A1.
L’istituzione dello Stato membro di
destinazione, nel caso lo ritenga necessario, comunica il proprio parere in
merito alla decisione relativa alla legislazione applicabile (PAPER SED A004-
Risposta alla decisione in merito alla legislazione applicabile).
Tali disposizioni si applicano anche
al distacco di un lavoratore che svolge un’attività autonoma e, in tal caso,
gli adempimenti propri del datore di lavoro saranno di competenza dello stesso
lavoratore.
Si precisa
che, anche in tale ipotesi, l’istituzione dello Stato membro di destinazione,
nel caso non approvi la decisione relativa alla legislazione applicabile, avrà
interesse a comunicare il proprio parere in merito alla stessa, viceversa,
trascorsi due mesi, la decisione diventa definitiva.
13. Esercizio di
attività in due o più Stati membri
Il mercato del lavoro negli ultimi
anni ha subito profonde trasformazioni che hanno influenzato e modificato in
modo sostanziale le caratteristiche della mobilità dei lavoratori ed, infatti,
accade sempre più frequentemente che una persona svolga simultaneamente la
propria attività in due o più Stati membri. Tenuto conto di queste mutate
esigenze, i nuovi regolamenti, al fine di disciplinare tali situazioni e
garantire alle persone interessate la piena tutela dei diritti di sicurezza
sociale, prevedono norme più dettagliate per i casi di lavoro contemporaneo in
due o più Stati.
14. Esercizio di
un’attività subordinata in due o più Stati
membri
In base
alle disposizioni comunitarie (articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di
applicazione) per persona
"che esercita abitualmente un'attività
subordinata in due o più Stati membri
" si intende in particolare una
persona che:
a) pur
mantenendo un'attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente
un'attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla
durata o dalla natura di tale distinta attività;
b) esercita
continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o
più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi
alterne
.
Tanto
precisato, in base al
paragrafo 1 dell’articolo 13 del regolamento n.
883/2004,la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o
più Stati membri è soggetta:
a) alla
legislazione dello Stato membro di residenza nei seguenti casi:
se
esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
se
dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede
legale o la sede delle loro attività in diversi Stati membri;
b) alla
legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la
occupa ha la sua sede legale o la sede delle sue attività, se essa non esercita
una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
Ne consegue
che una persona che esercita un’attività subordinata o un’attività ad essa
assimilata in due o più Stati membri, se nello Stato membro di residenza
esercita una parte sostanziale della sua attività sarà soggetta alla
legislazione di tale Stato; analogamente sarà applicabile la legislazione dello
Stato di residenza se detta persona dipende da più datori di lavoro aventi la
loro sede legale o la sede delle loro attività in diversi Stati membri.
Peraltro, nel caso in cui nessuna delle due condizioni sopraccitate sia
soddisfatta, il lavoratore sarà soggetto alla legislazione dello Stato in cui
il datore di lavoro da cui dipende ha la sua sede legale o la sede delle sue
attività.
Infine,
l’articolo 14, paragrafo 11, del regolamento di applicazione precisa che “
nel
caso
in
cui una persona eserciti un'attività subordinata in due o più Stati membri per
conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell'Unione e
risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un'attività sostanziale, tale
persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza”.
Pertanto,
il
lavoratore che esercita un’attività subordinata o un’attività ad essa
assimilata in due o più Stati membri e dipende da un datore di lavoro che è
stabilito sul territorio di uno Stato extracomunitario, se risiede in uno Stato
membro, è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza, anche se in tale
Stato non vi esercita una parte sostanziale della sua attività.
Per una
migliore comprensione, si riportano di seguito alcune situazioni a titolo di
esempio.
Esempio 1
Il
lavoratore risiede in Belgio, dipende da un’impresa che ha sede in Belgio, in
Belgio svolge una parte sostanziale della sua attività ed è occupato anche in
Francia alle dipendenze di un impresa che ha sede in Francia: poiché in Belgio,
che è lo Stato di residenza, svolge anche una parte sostanziale delle attività
si applica la legislazione belga (legislazione dello Stato di residenza).
Esempio 2
La persona
risiede in Italia dove svolge parte della sua attività, lavora anche in Francia
alle dipendenze di un impresa che ha sede in Francia ed ivi svolge una parte
sostanziale della sua attività: poiché in Francia è svolta una parte
sostanziale dell’attività si applica la legislazione francese (legislazione
dello Stato dove ha sede l’impresa).
Esempio 3
La persona
risiede in Italia, in tale Stato non svolge alcuna attività, dipende da
un’impresa che ha sede in Francia ed ivi svolge parte della sua attività, ma
lavora anche in Belgio alle dipendenze di un’impresa che ha sede in Belgio: in
questo caso, poiché la persona dipende da più imprese che hanno la loro sede in
Stati membri diversi, si applica la legislazione italiana (legislazione dello
Stato di residenza).
Esempio 4
La persona
lavora per un impresa che ha sede legale in Belgio, in tale Stato non svolge
alcuna attività e risiede in Francia ma non vi lavora: poiché non svolge
attività lavorativa né in Belgio né in Francia, che è lo Stato di residenza, si
applica la legislazione belga, legislazione dello Stato dove ha sede l’impresa.
Esempio 5
La persona
risiede in Italia, dipende da un’impresa che ha la propria sede in Croazia,
lavora in Francia e Germania: si applica la legislazione italiana (legislazione
dello Stato di residenza).
Per
l’applicazione corretta delle disposizioni in esame è necessario far
riferimento ad alcuni parametri di carattere generale per accertare se
l’attività esercitata in uno Stato membro abbia dal punto di vista quantitativo
le caratteristiche richieste. Pertanto, si ritiene che una parte sostanziale
dell’attività è esercitata in uno Stato membro quando, tenuto conto dell’orario
di lavoro e della retribuzione, emerge che, dal punto di vista quantitativo,
tale attività è pari almeno al 25 % dell’attività complessivamente esercitata dal
lavoratore. Sebbene l’orario di lavoro e la retribuzione siano parametri
fondamentali per misurare l’attività esercitata, possono, in aggiunta, essere
presi in considerazione anche altri parametri. Inoltre, per l’accertamento del
requisito in questione, devono essere valutate anche l’evoluzione e le
caratteristiche dell’attività proiettata nei dodici mesi successivi alla data
in cui si procede alla determinazione della legislazione da applicare (articolo
14, paragrafi 8 e 10, del regolamento di applicazione).
Le
disposizioni dell’articolo 13 del regolamento di base rivestono il carattere di
norma speciale con la quale il legislatore comunitario ha voluto snellire e
semplificare la normativa in materia di legislazione applicabile. Infatti, tale
disposizione si applica a un gran numero di lavoratori e sostituisce la
precedente normativa specifica prevista per i dipendenti dei trasporti
internazionali e per il personale viaggiante, disciplinando, altresì, tutte
quelle situazioni di distacco di breve durata precedentemente trattate in base
alla decisione della CASSTM n. 148 del 25 giugno 1992.
15. Esercizio di
un’attività autonoma in due o più Stati
membri
In base
all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, la persona che esercita
abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è
soggetta:
a) alla
legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale
della sua attività in tale Stato membro;
b) alla
legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle
sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attività.
L’articolo
14, paragrafo 6, del regolamento di applicazione precisa che
per “
persona
che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati
membri"
si intende in
particolare
“una persona che esercita,
contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome
distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri”.
Appare
evidente che, alla luce delle disposizioni sopraccitate, per determinare la
legislazione da applicare, nel caso di esercizio di un’attività autonoma o di
un’attività ad essa assimilata in due o più Stati membri, riveste carattere di
fondamentale importanza la definizione di “
parte
sostanziale di
un’attività autonoma
” e di “
centro di interessi
”.
In base
all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento di applicazione per "
parte
sostanziale di
un'attività autonoma
" esercitata in uno Stato
membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente
sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore autonomo, senza che si
tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Al fine di
stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato
membro, occorre far riferimento al fatturato, all'orario di lavoro, al numero
di servizi prestati e/o al reddito. Anche per i lavoratori autonomi l’attività
deve essere
valutata
tenendo conto della situazione proiettata nei dodici mesi successivi alla data
in cui si procede alla determinazione della legislazione da applicare
. Inoltre,
in linea di massima, nell’ipotesi in cui il valore dell’attività, misurato in
base agli indicatori sopraccitati, sia, rispetto a questi, inferiore al 25%, si
può affermare che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato
membro in questione.
Infine, il
paragrafo 9 dell’articolo 14 del regolamento di applicazione precisa che per
determinare il "
centro di interessi
" delle attività di un
lavoratore autonomo occorre prendere in considerazione “
tutti gli elementi
che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si
trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere
abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e
la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze”.
16.
Esercizio di un’attività subordinata e di un’attività autonoma in due o più
Stati membri
La persona
che esercita abitualmente un’attività lavorativa subordinata e un’attività
autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro
in cui esercita l’attività subordinata (articolo 13, paragrafo 3, del
regolamento di base).
Nel caso in
cui detta persona eserciti un’attività lavorativa autonoma in uno Stato membro
e un’attività subordinata in due o più Stati membri, la legislazione da
applicare è determinata secondo i criteri indicati al punto 14 (esercizio
abituale di un’attività subordinata in due o più Stati membri).
In base
all’articolo 13, paragrafo 4, la persona occupata in qualità di pubblico
dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o
autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello
Stato membro al quale appartiene l'Amministrazione da cui essa dipende.
Si precisa
che le disposizioni comunitarie dettate per il dipendente pubblico si
applicano anche al dip
endente pubblico ed al personale assimilato iscritti al
regime assicurativo generale dell’INPS.
17.
Disposizioni comuni ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano
un’attività in due o più Stati membri
Per
l’applicazione delle disposizioni comunitarie che regolano l’esercizio di
un’attività lavorativa in due o più Stati membri, le attività svolte dal
lavoratore subordinato e/o dal lavoratore autonomo sono prese in considerazione
come se, nel loro insieme, le retribuzioni fossero riscosse e le attività
fossero esercitate nello Stato membro la cui legislazione è applicabile.
Pertanto,
l’istituzione competente di tale Stato dovrà determinare gli obblighi
previdenziali valutando il coacervo delle retribuzioni e/o dei redditi
percepiti per le singole attività come se questi fossero percepiti per
attività svolte interamente nel territorio di detto Stato.
Infine, si
ritiene opportuno far presente che, al fine di
distinguere i casi
di esercizio di attività in due o più Stati membri (regolati dall’articolo 13
del regolamento di base e definite dai paragrafi 5 e 6 dell’articolo 14 del regolamento
di applicazione) dalle situazioni descritte all'articolo 12, paragrafi 1 e 2,
del regolamento di base (lavoratori distaccati) “
è determinante la durata
dell'attività svolta in uno o più Stati membri diversi (se abbia carattere
permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo). A tal fine, viene
effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in
particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito
nel contratto di lavoro”
(articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di
applicazione).
18.
Disposizioni procedurali
Le
disposizioni relative all’iter procedurale da seguire per l’applicazione nei
casi concreti delle sopraccitate disposizioni del regolamento di base sono
contenute nell’articolo 16 del regolamento di applicazione.
19.
Procedure
per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 883/2004 (esercizio di
attività in due o più Stati membri) - modalità per individuare la legislazione
applicabile e l’istituzione competente
La persona
che esercita abitualmente un’attività in due o più Stati membri deve informare
di tale situazione l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato
membro di residenza. Tale istituzione deve, senza indugio, determinare la
legislazione da applicare, tenuto conto delle disposizioni contenute
nell’articolo 13 del regolamento di base e nell’articolo 14 del regolamento di
applicazione.
Tale
determinazione ha carattere provvisorio; l’istituzione informa della situazione
il lavoratore e rilascia allo stesso il previsto documento portatile A1,
comunica la propria decisione alle istituzioni designate di ciascuno Stato
membro in cui è esercitata un’attività
(PAPER SED A003 “Determinazione
della legislazione applicabile”)
.
Si precisa
che, a norma dell’articolo 7 del regolamento di applicazione, l’istituzione
competente procede al calcolo provvisorio dei contributi anche nel caso in cui
essa non sia in possesso di tutti gli elementi necessari per il calcolo
definitivo dei contributi dovuti e sempre che, ovviamente, tale calcolo sia
possibile sulla base degli elementi conosciuti.
Le
istituzioni interessate comunicano la loro risposta in merito alla decisone
relativa alla legislazione applicabile alla istituzione competente (PAPER SED
A004 “Risposta a decisione in merito alla legislazione applicabile”)
La
decisione in merito alla legislazione da applicare diventa definitiva trascorsi
due mesi dalla data in cui tale decisione è comunicata alle istituzioni
designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. Tale
automatismo non opera se, considerata la situazione concreta, vi è incertezza
sulla legislazione da applicare, per cui la legislazione stessa viene
definitivamente determinata in base ad Accordi ad hoc tra le istituzioni
designate dalle autorità competenti o dalle autorità competenti stesse.
La
decisione non diventa definitiva, altresì, nel caso in cui almeno una delle
istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità
competente dello Stato membro di residenza, prima della scadenza del termine di
due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere
diverso al riguardo (PAPER SED A004 “Risposta a decisione in merito alla
legislazione applicabile”, punto 5).
Nel caso vi
sia incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile e sia,
pertanto, necessario contattare le istituzioni o le autorità di due o più Stati
membri, una o più istituzioni designate ovvero le autorità competenti stesse
possono attivarsi per determinare, di comune accordo, la legislazione
applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di
base e delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di applicazione.
In caso di
divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità competenti
interessate, le stesse possono addivenire a un accordo conformemente alle
condizioni sopraindicate e secondo i criteri previsti dall'articolo 6,
paragrafo 1, lett. c), del regolamento di applicazione, in base ai quali la
persona è soggetta provvisoriamente alla legislazione dello Stato membro al
quale è stata inoltrata per prima la richiesta. Le informazioni relative alla
determinazione provvisoria di una legislazione, in applicazione dell’articolo 6
del regolamento n. 987/2009, sono scambiate con il PAPER SED A007
(Determinazione provvisoria in merito alla legislazione applicabile).
Tuttavia,
ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo 6, nel caso in cui non sia
raggiunto un accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione
può essere sottoposta all’esame della Commissione Amministrativa, per il
tramite delle autorità competenti, trascorso almeno un mese dalla data in cui è
sorta la divergenza stessa. La Commissione, entro il termine di sei mesi,
cercherà di conciliare i diversi punti vista.
Infine, nel
caso in cui viene determinata come applicabile in via definitiva una
legislazione diversa da quella stabilita in via provvisoria, l’istituzione
individuata come competente è considerata tale con effetto retroattivo a
decorrere dalla data di affiliazione provvisoria, come se non ci fosse stata
alcuna divergenza di punti di vista.
L’istituzione
competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata come
applicabile in via provvisoria o definitiva deve informare con tempestività la
persona interessata.
Si precisa,
infine, che se la persona interessata omette di fornire le informazioni
relative alla sua situazione lavorativa, l’istituzione designata dall’autorità
competente procede d’ufficio all’applicazione delle disposizioni in esame non
appena venga a conoscenza della situazione del lavoratore interessato.
20.
Modalità di gestione della situazione finanziaria in caso di contributi
percepiti a titolo provvisorio (articolo 73, paragrafo 2, del regolamento di
applicazione)
Nel caso in
cui l’istituzione individuata come competente in via definitiva sia diversa da
quella inizialmente stabilita, l
'istituzione che ha riscosso i contributi a
titolo provvisorio dal datore di lavoro e/o dal lavoratore non procede al
rimborso degli importi in questione alla persona fisica e/o giuridica che li ha
pagati fino a quando non abbia accertato l’entità delle somme dovute presso
l’istituzione individuata come competente in base all'articolo 6, paragrafo 4,
del regolamento di applicazione.
L’istituzione
individuata come competente è tenuta a presentare richiesta
(PAPER SED
R010),
entro
tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, all'istituzione
che ha percepito a titolo provvisorio i contributi. Detta istituzione comunica
(PAPER SED
R011)
e trasferisce all’istituzione individuata come competente i contributi riscossi
per lo stesso periodo, al fine di consentire la definizione della situazione
relativa agli importi dei contributi dovuti dalla persona interessata
(PAPER SED
R011, punto 5)
.
I contributi trasferiti hanno effetto retroattivo, come se fossero stati pagati
nei termini legalmente previsti.
Nelle
ipotesi in cui l'importo dei contributi riscossi a titolo provvisorio sia
superiore all'importo dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all'istituzione
individuata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi a
titolo provvisorio rimborsa l'importo in eccesso alla persona fisica e/o
giuridica interessata.
21.
Determinazione della residenza
Dall’esame
delle norme dettate in materia di legislazione applicabile si evince che in
molte situazioni l’accertamento della residenza diventa di fondamentale
importanza per determinare la legislazione da applicare e l’istituzione
competente. A tal proposito, si rinvia a quanto previsto nel punto 10 della
circolare
sui
nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale.
22.
Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata
Le
disposizioni in materia di legislazione applicabile fin qui esposte, come
precisato nell’articolo 14 del regolamento di base, non trovano applicazione in
materia di assicurazione volontaria o facoltativa, a meno che nello Stato
membro la cui legislazione è applicabile, per una delle materie indicate
nell’articolo 3 del regolamento di base
[3]
,
risulti soltanto un regime di assicurazione volontaria o facoltativa.
In linea
generale, nel caso in cui una persona sia soggetta a un’assicurazione
obbligatoria in virtù della legislazione di uno Stato membro, la stessa non può
essere soggetta in un altro Stato membro a un regime di assicurazione
volontaria o facoltativa continuata. Peraltro, in qualsiasi altra ipotesi in
cui, per un determinato settore di sicurezza sociale, è prevista la possibilità
di scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata,
la persona sarà ammessa esclusivamente al regime da essa scelto.
Nel settore
delle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, l’interessato può
essere ammesso all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata ai sensi
della legislazione di uno Stato membro, anche se soggetto all’assicurazione
obbligatoria di un altro Stato membro.
Tuttavia,
qualora tale sovrapposizione sia consentita dalla legislazione del primo Stato
membro, l’interessato deve essere già stato assicurato in passato in tale
Stato in ragione di un’attività subordinata o autonoma (articolo 14, paragrafo
3, del regolamento di base).
Infine,
qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto
all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il
beneficiario risieda in tale Stato membro, il principio dell’assimilazione
della residenza in un altro Stato membro si applica soltanto alle persone,
residenti in un altro Stato membro, che in passato sono state soggette alla
legislazione del primo Stato in ragione di un’attività subordinata o autonoma,
le quali potranno beneficiare dell'assimilazione della residenza in un altro
Stato membro e, quindi, essere ammesse all’assicurazione volontaria o
facoltativa continuata (articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base).
Tali disposizioni non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la legislazione italiana e le disposizioni già emanate in materia.
Ne consegue che, in presenza dei requisiti contributivi previsti dalla normativa nazionale, l’iscrizione del lavoratore a un regime assicurativo di uno Stato comunitario non preclude l’ammissione alla prosecuzione volontaria in Italia. Restano confermate le disposizioni in materia di totalizzazione della contribuzione estera per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Si ribadisce, infine, che l’interessato per avvalersi delle disposizioni in materia di totalizzazione per i fini di cui sopra deve far valere almeno un contributo settimanale effettivo in qualunque epoca versato, con esclusione della contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata o pervenuta alla gestione pensionistica (vedi in particolare la circolare n. 61 del 15 marzo 1982, il messaggio n. 15809 del 10 novembre 1999 e la circolare n. 50 del 17 aprile 2008, punto 3.2).
23. Gli agenti
contrattuali delle Comunità europee
Gli agenti contrattuali sono
impiegati assunti, generalmente a tempo determinato, dalle Comunità europee con
mansioni
manuali
o amministrative di supporto, ma anche con incarichi superiori a tali mansioni,
nelle Direzioni Generali della Commissione, nelle Rappresentanze o Delegazioni
della Commissione.
Per tale
categoria di lavoratori, l’articolo 15 del regolamento di base prevede la
possibilità di optare per
l’applicazione della legislazione dello
Stato membro in cui sono occupati e la legislazione dello Stato membro cui sono
stati soggetti da ultimo oppure per la legislazione dello Stato membro di cui
sono cittadini. Tale diritto d’opzione, che può essere esercitato una sola
volta, ha effetto dalla data d’entrata in servizio.
Tale
disposizione non riguarda il settore delle prestazioni familiari che, infatti,
sono riconosciute in base alle norme speciali previste per gli agenti
temporanei ovvero per i funzionari delle Comunità. Ne consegue che, se un
agente contrattuale opta per il regime previdenziale italiano, saranno dovuti
solo i contributi per l’assicurazione IVS (vedi il regolamento (CE) n. 780 del
27 agosto 2009).
L’articolo
17 del regolamento di applicazione precisa che l’agente contrattuale esercita
il diritto di opzione al termine del contratto di lavoro. A tal proposito,
l’autorità che ha concluso il contratto informa della scelta effettuata
l’istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l’agente
contrattuale delle Comunità europee ha optato.
24. Eccezioni
Anche la
nuova regolamentazione comunitaria consente, in determinati casi e a
determinate condizioni, di adottare decisioni in materia di legislazione
applicabile in deroga alle norme previste in via generale.
Infatti, in
base all’articolo 16 del regolamento n. 883/2004 “
due o più Stati membri, le
autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali
autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di talune persone
o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15”.
La nuova
disposizione comunitaria, di fatto, riproduce nella forma e nel contenuto la
disposizione già contenuta nell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71.
Invariate restano anche le disposizioni attuative di tale norma e, infatti,
secondo l’articolo 18 del regolamento di applicazione, le richieste di deroghe
da parte del datore di lavoro o dell’interessato devono essere sottoposte “
se
possibile preventivamente, all'autorità competente o all'organismo designato
dall'autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o
l'interessato chiede di applicare la legislazione”.
Tale istituzione
inoltra, senza indugio, la richiesta all'autorità competente o all'organismo
designato dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione
(PAPER
SED A001
“richiesta di deroga”) .
L’
autorità
competente o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro
di destinazione comunica le proprie decisioni in merito alla richiesta di
deroga con il PAPER SED A002 ( “risposta alla richiesta di deroga”).
Ciò
premesso, con riferimento all’iter procedurale inerente l’articolo 16 del
regolamento n. 883/2004, si confermano le disposizioni relative
all’applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71 emanate in
particolare con messaggi n
n. 4547 dell’8 febbraio 2005 e 13220 del 29
marzo 2005 e con circolare n. 35 del 7 febbraio 2007.
Infine, il
paragrafo 2 dell’articolo 16 del regolamento di base stabilisce, per la persona
titolare di una o più pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati
membri che risiede in un altro Stato membro, la possibilità di chiedere di
essere esentata dall’applicazione della legislazione dello Stato di residenza.
Tale diritto non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui il pensionato è
assoggettato alla legislazione dello Stato di residenza a causa dell’esercizio
di un’attività lavorativa subordinata o autonoma. Ne consegue che una persona
residente in Italia titolare di una pensione o rendita a carico di uno o più
Stati membri, se in Italia svolge un’attività subordinata o autonoma per la
quale è previsto l’obbligo di assicurazione al regime previdenziale italiano,
non può chiedere di essere esonerata da tali obblighi.
25. Disposizioni
procedurali comuni
Considerato che la collaborazione
tra le istituzioni e l’informazione ai cittadini sono alla base della nuova
regolamentazione ed allo scopo di evidenziare l’importanza di questi due
aspetti, il regolamento di applicazione detta specifiche disposizioni al
riguardo.
Infatti, in
base all’articolo 19 del citato regolamento “
l'istituzione competente dello
Stato membro la cui legislazione diventa applicabile è tenuta a informare
l'interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi
previsti dalla propria legislazione”.
Detta istituzione deve, altresì,
attivarsi per garantire l'aiuto necessario all’espletamento delle formalità
richieste da tale legislazione
. Inoltre, la norma in esame precisa
che
“su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione
competente rilascia un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile
e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni
”.
L’attività
di informazione e di consulenza per i cittadini deve essere precisa e capillare
e, pertanto, è indispensabile che le Sedi si impegnino affinché i datori di
lavoro, i lavoratori, i patronati, le associazioni imprenditoriali locali, i
consulenti del lavoro, gli ordini professionali e tutti gli interessati siano
adeguatamente informati in merito alle innovazioni introdotte dalla nuova
regolamentazione in materia di legislazione applicabile.
L’articolo
20, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, in relazione agli adempimenti
strettamente connessi alla collaborazione tra le istituzioni, prevede in
particolare che l
e
istituzioni interessate comunichino, su richiesta dell'istituzione competente
dello Stato membro la cui legislazione è applicabile, le informazioni per
determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile, i contributi
che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare sulla
base di tale legislazione ed ogni altra informazione necessaria per determinare
la legislazione da applicare. Le informazioni sono scambiate con il PAPER SED
A005 (Richiesta di ulteriori informazioni) e il PAPER SED A006 (Risposta alla
richiesta di ulteriori informazioni).
L’articolo
20, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, prevede, inoltre che: “l
'istituzione
competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile alla
persona a norma del titolo II del regolamento di base rende disponibile
l'informazione, indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale
legislazione, all'istituzione designata dall’autorità competente dello Stato
membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo”.
Pertanto,
l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione è diventata applicabile
informa di ciò l’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione
l’interessato è stato soggetto da ultimo comunicando, altresì, la data dalla
quale la propria legislazione diventa applicabile. Tale norma, si evidenzia, riguarda
i casi in cui vi sia un cambiamento nella legislazione applicabile dovuto ad un
cambiamento nella situazione della persona. Le informazioni sono scambiate con
il PAPER SED A003 (
Determinazione della legislazione applicabile) e il
PAPER SED
A004 (Risposta a decisione in merito alla legislazione applicabile).
Alle
persone che si spostano all’interno della Comunità deve essere garantita la
piena tutela dei diritti di sicurezza sociale, per cui nell’applicare la
normativa comunitaria è necessario che le Sedi considerino sempre lo spirito
che ne è alla base e che richiede uno sforzo particolare volto ad assicurare,
oltre ad un adeguata informazione e assistenza alle persone interessate, anche
la massima tempestività nel fornire le informazioni richieste dalle istituzioni
estere interessate.
Nelle
ipotesi in cui sia applicabile la legislazione italiana e, quindi, le Sedi
agiscano in veste di istituzione competente, dovrà essere assicurata una
puntuale applicazione delle disposizioni comunitarie e delle disposizioni
applicative dell’Istituto. Si dovrà, altresì, procedere senza indugio a
richiedere alle Istituzioni interessate le informazioni necessarie per
determinare la legislazione da applicare in modo definitivo e/o per determinare
l’importo dei contributi dovuti dal lavoratore o dal datore di lavoro.
26. Disposizioni
transitorie e finali
L’articolo 87 del regolamento n.
883/2004 riporta le disposizioni transitorie e finali.
In particolare il paragrafo 8
contiene le disposizioni da applicare ai casi per i quali, ai sensi della nuova
regolamentazione, diventa applicabile una legislazione diversa da quella
determinata in base ai precedenti regolamenti, stabilendo che,
se in
applicazione del regolamento di base “
una persona è soggetta alla
legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è
soggetta in base al regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad
essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane
invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del
presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere
assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se
la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione
del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui
legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è
soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione
del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale
termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo
giorno del mese successivo".
Ne consegue che, per tutti i casi in
cui, alla data di applicazione (1° maggio 2010) dei nuovi regolamenti, sia già
stata determinata la legislazione da applicare sulla base del disposizioni
contenute nel regolamento n. 1408/71, la nuova regolamentazione non produce
effetti. Pertanto, se restano invariate tutte le condizioni che hanno concorso
a determinare la legislazione da applicare secondo le vecchie norme, la
decisione in merito alla legislazione applicabile non subisce variazioni.
Tuttavia, è da tenere presente che tale legislazione potrà essere mantenuta
per un periodo massimo di dieci anni.
Nel caso in cui la persona
interessata o il datore di lavoro presenti una domanda per chiedere
l’applicazione delle nuove disposizioni all’istituzione competente dello Stato
membro la cui legislazione è applicabile a norma del nuovo regolamento e la
domanda è presentata entro tre mesi, il regolamento n. 883/2004 diviene
applicabile a detta persona dalla data della sua applicazione. Nell’ipotesi in
cui la domanda è presentata dopo la scadenza del termine di tre mesi (dopo il
31 luglio 2010), la persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro
individuata in base alla nuova normativa dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda.
Esempio. Un lavoratore, residente in
Francia, dipendente da un’impresa di trasporti internazionali che ha sede in
Italia e che in Francia svolge una parte sostanziale della sua attività, alla
data di applicazione dei nuovi regolamenti è soggetto alla legislazione
italiana, in base alle disposizioni dell’articolo 14.2.a del regolamento n.
1408/71. Detto lavoratore potrà rimanere soggetto alla legislazione italiana
per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di applicazione dei
nuovi regolamenti, sempre che la sua situazione lavorativa non subisca
variazioni. Tuttavia, il lavoratore potrà anche decidere di chiedere
l’applicazione delle nuove disposizioni e, quindi, di essere iscritto al
regime previdenziale francese ed, in tal caso, se la domanda all’istituzione
francese è presentata entro tre mesi egli potrà beneficiare delle nuove
disposizioni dalla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, altrimenti
la nuova legislazione sarà applicata dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1Allegato
N.2
[1]
La disposizione in esame si
applica anche al dipendente pubblico e al personale assimilato iscritto
all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto
.
[2]
La legislazione italiana
non prevede indennità di malattia di durata illimitata ed, infatti,
l’indennità di malattia spetta per un periodo massimo di 180 giorni; tale
limite non opera solo per i casi di inidoneità lavorativa legati alla
gravidanza, che, comunque, non si configurano come malattia con cure di durata
illimitata.
[3]
I settori di sicurezza
sociale indicati nell’articolo 3 del regolamento n.883/2004 sono
:
·
le
prestazioni di malattia;
·
le
prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
·
le
prestazioni d'invalidità;
·
le
prestazioni di vecchiaia;
·
le
prestazioni per i superstiti;
·
le
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
·
gli
assegni in caso di morte;
·
le
prestazioni di disoccupazione;
·
le
prestazioni di pensionamento anticipato;
·
le
prestazioni familiari.